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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 12.4.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma (al lordo) di euro 4.762,57, domandata in ripetizione dall' con nota del 28.2.2023, eccependo la carenza di CP_1 motivazione del provvedimento di restituzione e l'irripetibilità dell'indebito per difetto di dolo. L' costituitosi, dopo aver evidenziato che “Il provvedimento comunica al CP_1 ricorrente la corresponsione di un importo maggiore rispetto a quello spettante ma non procede al recupero degli arretrati, che non sono mai stati richiesti. Nella comunicazione di riliquidazione infatti non sono indicati i termini e le modalità del pagamento, poiché non si tratta di provvedimento di indebito ma solo di riliquidazione. Il debito, infatti, è stato abbandonato con provvedimento del 15.03.2023 poiché non recuperabile”, ha concluso per la
“inammissibilità dell'azione” e/o per la “infondatezza nel merito/carenza di interesse ad agire”. Con successive note del 13.1.2025, il procuratore della parte ricorrente, dopo aver precisato che “il provvedimento del 15.3.2023 di abbandono del debito non è mai stato notificato al ricorrente”, ha chiesto “che venga dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite per soccombenza CP_2 virtuale”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Tanto premesso, è pacifico che ormai non sussista il motivo di lite innanzi indicato, poiché dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta (vds. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' risulta pacificamente CP_1 che l'istituto previdenziale convenuto ha provveduto all'abbandono dell'indebito per cui è causa, riconoscendo l'infondatezza della propria pretesa restitutoria. Essendo l'abbandono in parola sopravvenuto all'introduzione della lite e dovendosi, al contempo, considerare, per un verso come la domanda giudiziale al vaglio, al momento della sua proposizione, fosse supportata dallo specifico interesse (segnatamente correlato alla espressa indicazione contenuta nella precitata nota di
1 indebito per cui “sulla pensione … l' ha corrisposto un pagamento superiore a CP_1 quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 4.762,57” e alla correlata quantificazione dell'importo netto da restituire) a far accertare in giudizio l'insussistenza della pretesa creditoria;
per altro verso, come la medesima domanda di accertamento negativo del credito non abbisognasse del previo esperimento del procedimento amministrativo, quale sua condizione di procedibilità, le spese processuali sono da porre a carico dell' nei termini di cui al dispositivo, in ragione della sua soccombenza CP_1 virtuale.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 12.4.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 5 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Insalata, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 12.4.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma (al lordo) di euro 4.762,57, domandata in ripetizione dall' con nota del 28.2.2023, eccependo la carenza di CP_1 motivazione del provvedimento di restituzione e l'irripetibilità dell'indebito per difetto di dolo. L' costituitosi, dopo aver evidenziato che “Il provvedimento comunica al CP_1 ricorrente la corresponsione di un importo maggiore rispetto a quello spettante ma non procede al recupero degli arretrati, che non sono mai stati richiesti. Nella comunicazione di riliquidazione infatti non sono indicati i termini e le modalità del pagamento, poiché non si tratta di provvedimento di indebito ma solo di riliquidazione. Il debito, infatti, è stato abbandonato con provvedimento del 15.03.2023 poiché non recuperabile”, ha concluso per la
“inammissibilità dell'azione” e/o per la “infondatezza nel merito/carenza di interesse ad agire”. Con successive note del 13.1.2025, il procuratore della parte ricorrente, dopo aver precisato che “il provvedimento del 15.3.2023 di abbandono del debito non è mai stato notificato al ricorrente”, ha chiesto “che venga dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite per soccombenza CP_2 virtuale”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
Tanto premesso, è pacifico che ormai non sussista il motivo di lite innanzi indicato, poiché dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta (vds. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' risulta pacificamente CP_1 che l'istituto previdenziale convenuto ha provveduto all'abbandono dell'indebito per cui è causa, riconoscendo l'infondatezza della propria pretesa restitutoria. Essendo l'abbandono in parola sopravvenuto all'introduzione della lite e dovendosi, al contempo, considerare, per un verso come la domanda giudiziale al vaglio, al momento della sua proposizione, fosse supportata dallo specifico interesse (segnatamente correlato alla espressa indicazione contenuta nella precitata nota di
1 indebito per cui “sulla pensione … l' ha corrisposto un pagamento superiore a CP_1 quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 4.762,57” e alla correlata quantificazione dell'importo netto da restituire) a far accertare in giudizio l'insussistenza della pretesa creditoria;
per altro verso, come la medesima domanda di accertamento negativo del credito non abbisognasse del previo esperimento del procedimento amministrativo, quale sua condizione di procedibilità, le spese processuali sono da porre a carico dell' nei termini di cui al dispositivo, in ragione della sua soccombenza CP_1 virtuale.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 12.4.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 5 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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