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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1617/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010137042 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione GE spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. 447101250010137042, notificato in data 01.10.2025, la società GE spa, per conto del Comune di Vibo Valentia, accertava e chiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 1.010,75 per IMU anno 2020.
Con ricorso in data 01.12.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 01.12.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 29.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente GE spa, la quale impugnava l'avverso ricorso e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio in autotutela;
invece, non si costituiva il giudizio il
Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 01.12.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 01.12.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, la resistente GE spa ha provveduto allo sgravio in autotutela dell'avviso impugnato e ha abbandonato la relativa pretesa, come evidenziato nel nuovo avviso rettificato, depositato dalla parte ricorrente in data 09.02.2026.
Orbene, la Corte adita, a fronte di tale intervento in autotutela dell'Ente impositore, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 01.12.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società GE spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 01.12.2025 e depositato in data 29.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 350,00 per compenso, oltre Iva, Cassa
e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Vibo Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1617/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010137042 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione GE spa, in atti;
Comune di Vibo Valentia non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con avviso di accertamento n. 447101250010137042, notificato in data 01.10.2025, la società GE spa, per conto del Comune di Vibo Valentia, accertava e chiedeva a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 1.010,75 per IMU anno 2020.
Con ricorso in data 01.12.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, impugnava la suddetta cartella di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 01.12.2025
(cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 29.12.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente GE spa, la quale impugnava l'avverso ricorso e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio in autotutela;
invece, non si costituiva il giudizio il
Comune di Vibo Valentia, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 01.12.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 19.02.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 01.12.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Invero, la resistente GE spa ha provveduto allo sgravio in autotutela dell'avviso impugnato e ha abbandonato la relativa pretesa, come evidenziato nel nuovo avviso rettificato, depositato dalla parte ricorrente in data 09.02.2026.
Orbene, la Corte adita, a fronte di tale intervento in autotutela dell'Ente impositore, non deve fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Vibo Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 01.12.2025 da Ricorrente_1 nei confronti della società GE spa e del Comune di Vibo Valentia, ritualmente notificato in data 01.12.2025 e depositato in data 29.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in euro 30,00 per spese vive (CUT) ed euro 350,00 per compenso, oltre Iva, Cassa
e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Vibo Valentia in data 19.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella