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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato, nell'ambito dell'Ufficio del Processo, dal Giudice Onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1330/2016 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale” e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. S.Caforio, presso il Parte_1 C.F._1 cui studio a San Pietro Vernotico in via Montepiana n. 13 è elettivamente domiciliata;
attrice
e
, in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Q. Lobello presso il cui studio a Bari in via Egnazia n. 15 è elettivamente domiciliata;
convenuta
e
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2 P.IVA_2 P. F. Fedele e M. Fedele, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. R. Mazzara a Brindisi in via Lazellotti n. 3/D; terza chiamata in causa
e
, in persona del rappresentante, rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa dall'avv. C. Portone elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. E.V. Iaia a Brindisi in via Doria n.4; terza chiamata in causa
e
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_4 P.IVA_4 difesa dall'avv. L. Contessa presso il cui studio a Francavilla Fontana in via G.A. Milone n. 42/A è elettivamente domiciliata;
terza chiamata in causa
1 Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., per sentirne accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in subordine dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, condannare la convenuta, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi in conseguenza dei fatti descritti in narrativa, da liquidarsi nella somma di 51.750,00 euro o nell'altra da accertare in corso del giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata, a decorrere dal giorno della maturazione del diritto sino al saldo effettivo. Vinte le spese e compensi di causa.
Ha esposto l'istante che nel settembre 2013 si sarebbe verificato un allagamento nel piano interrato dell'immobile di sua proprietà sito a San Pietro Vernotico in via Rossini n. 17, imputandolo alla rottura di una tubazione delle rete ubicata, lamentando quindi i pretesi danni, meglio descritti nella relazione peritale di parte versata in atti, quantificati in 51.750,00 euro, di cui ha chiesto il ristoro integrale, invocando la responsabilità della società convenuta a causa ed in conseguenza a fenomeni di infiltrazioni d'acqua.
Con comparsa depositata il 22.06.2016, si è costituita in giudizio Controparte_1 impugnando totalmente le affermazioni attoree con espresso disconoscimento della documentazione prodotta in atti dalla controparte. Ha concluso chiedendo che in via preliminare fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte in proprio danno dalla per difetto di Parte_1 legittimazione passiva e, per l'effetto, disporre la propria estromissione dal giudizio, con ogni conseguenza di legge in relazione alle spese e competenze di lite;
ha inoltre chiesto che fosse autorizzata la chiamata in causa di in persona del suo legale rappresentante, quale CP_5 capogruppo mandataria dell' da essa costituita per l'esecuzione dei lavori in questione. Nel CP_6 merito, in via principale ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'istante nei proprio confronti in quanto inammissibili, infondate in fatto e diritto, comunque non provate;
in subordine, dichiarare che la terza chiamata in causa, è tenuta a manlevare Controparte_5 Controparte_1 da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio e, per l'effetto, condannarla a rimborsare quanto eventualmente tenuta a corrispondere in favore dell'attrice.
Si è costituita la chiedendo la propria estromissione dal giudizio per carenza di CP_7 legittimazione passiva, ovvero, in subordine, il rigetto di ogni domanda proposta nei propri confronti, poichè infondata in fatto e diritto;
nel caso in cui dovesse essere ritenuta una propria responsabilità, in qualità di capogruppo dell'omonima ATI, ha chiesto di essere interamente manlevata dalla , in persona del legale rappresentante, di cui ha Controparte_3 chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa, con propria conseguente estromissione dal giudizio e vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la società ha integralmente contestato e impugnato quanto CP_3 dedotto ed eccepito dalle controparti, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di e, nel merito, in via principale, che fosse disposta la propria CP_8 estromissione dal giudizio per manifesta estraneità ai fatti di causa e, comunque, che la domanda attorea fosse rigettata per palese infondatezza in fatto e diritto;
in subordine, ha chiesto che, nell'eventualità di un accoglimento, essa fosse quantificata nell'effettivo ammontare risultato all'esito di istruttoria e posta a carico dei reali responsabili. Nell'ipotesi di accertamento di propria responsabilità, la ha poi chiesto di essere manlevata da in persona CP_3 Controparte_8 del legale rappresentante in virtù di relativa polizza assicurativa in vigore e quindi a risarcire direttamente l'attrice, anche in via solidale con e con nei limiti della CP_9 Controparte_5
2 somma ritenuta di giustizia. In ogni caso, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Infine, si è costituita chiedendo, in via preliminare, dichiarare la carenza di CP_8 Con legittimazione passiva in quanto, quale impresa assicuratrice della , Controparte_3 non responsabile del sinistro e, comunque, per fatti e/o attività non previsti dalla polizza assicurata,
e, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
All'esito dell'interrogatorio formale dell'attrice, senza l'ascolto del legale rappresentante della , che non si ha presenziato all'udienza all'uopo fissata, della escussione dei testi e CP_3 della espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 20/09/2024 la causa, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., è stata riservata per la decisione con concessione alla parti processuali dei termini a difesa.
Ciò posto, la domanda attorea può trovare parziale accoglimento alla luce delle motivazioni di seguito precisate.
Anzitutto, deve ritenersi raggiunta la prova circa l'accadimento dell'evento per cui è causa secondo l'assunto di parte attrice. In particolare, valga rilevare come il testimone Testimone_1
a conoscenza dei fatti per aver avuto gli stessi problemi, ha confermato gli interventi di CP_1 sia nel ripristino delle tubazioni sia nei lavori di drenaggio del seminterrato di proprietà dell'attrice, Contr ha riferito di aver visto personalmente i tecnici di intervenire, provvedendo alla riparazione della perdita e, successivamente, al drenaggio e chiusura del manto stradale che era rimasto aperto. In particolare, ha confermato di aver visto i tecnici di QP usare grossi tubi per drenare l'acqua. Dello stesso tenore sono risultate le dichiarazioni rese dai testimoni e Testimone_2 Contr
i quali hanno precisato che, nonostante l'intervento da parte dei tecnici dell' il Testimone_3 problema si era ripresentato. Ulteriori elementi rilevanti, la cui combinazione nell'intero compendio probatorio appare dirimente, sono costituiti dal contenuto della perizia di parte allegata dalla difesa della Parte_1 nonché dalla comunicazione della TA la quale, con missiva del 2 febbraio 2017, in CP_3 risposta alla richiesta di manleva formulata da ha dichiarato di avere adottato CP_5
“nell'esecuzione dei lavori tutte le misure idonee ad evitare qualsiasi conseguenza nei confronti di terzi…” così ammettendo
Le suddette risultanze probatorie sono state confermate, sotto il profilo della descrizione dello stato dei luoghi, dagli esiti della consulenza tecnica di ufficio, alla quale si rinvia per coerenza logica delle valutazioni in essa contenute e per la sua esaustività. E tuttavia, ha affermato in particolare il c.t.u. che ”… le infiltrazioni d'acqua nel piano interrato risalgono al 2013, quindi oltre dieci anni fa. Inoltre, le foto del 6.09.2013 (Tav. 5, pagg.
31-32, 34-35) mostrano già un evidente degrado degli intonaci, con segni di infiltrazioni pregresse e mancanza di adeguate opere di protezione. La cantina, scavata nella roccia, era erroneamente ritenuta impermeabile, ma priva dei presidi tecnici ordinari per prevenire infiltrazioni ….”. (cfr. elaborato peritale). Ha riferito, inoltre, che anche la stessa relazione del consulente di parte attrice aveva confermato che tale immobile presentasse problemi di umidità da anni, peraltro noti alla proprietaria già al momento dell'acquisto, e che i precedenti tentativi di risoluzione non avevano avuto esito o, risultando, altresì, già eseguiti interventi parziali ed inefficaci volti a mascherare i danni (come, ad esempio, la cosiddetta 'sbruffatura'). Il consulente d'ufficio ha quindi concluso che il danno imputabile all'evento del 2013 ha riguardato, esclusivamente, l'aggravamento di una situazione preesistente, dovuta a cronici difetti di costruzione ed ha escluso i costi delle opere di difesa mai realizzate in precedenza.
Tale disamina con le relative conclusioni sono integralmente condivisibili da parte di questo giudice in quanto le risultanze della consulenza di ufficio rendono precisi e convincenti elementi
3 tecnici e scientifici di cognizione, tanto da potere attribuire idonea e conferente rilevanza valutativa, anche per effetto della mancanza di specifici elementi diversi e/o contrari di riscontro, in tal modo superando i risultati degli accertamenti eseguiti dal c.t.p., alle cui osservazioni, peraltro, l'ausiliario del giudice ha dato una specifica e puntuale risposta.
Nel caso di specie, si versa nell'ipotesi di responsabilità da cose in custodia, con la conseguente applicazione, quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, del regime dettato dall'ordinamento nei casi di cui all'art 2051 c.c, in virtù del quale il relativo danno causato si fonda, secondo il recente orientamento della dottrina, condiviso dalla giurisprudenza della Suprema Corte
e da questo giudice, non su un comportamento o una attività del custode, bensì su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, anche se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma divenuta nociva in conseguenza di un processo lesivo provocato da elementi esterni.
E infatti, nel dibattuto tema concernente la natura soggettiva od oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., prevale – oggi - l'orientamento attestante la natura oggettiva della responsabilità: ciò a significare che acquista rilevanza, solo, lo stato di fatto della cosa e non già il fatto dell'uomo, derivando dunque la responsabilità da un mero rapporto di custodia. Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte in subiecta materia, il profilo del comportamento del responsabile è, di per sé, estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione della colpa per la mancata diligenza nella custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa.
In concreto, affinché sia applicabile la presunzione di cui all'art. 2051 c.c., è necessario che la domanda risarcitoria sia rivolta contro il custode della cosa;
che il danno non sia stato causato da fatto del terzo o del danneggiato o comunque da un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità, onerando il custode convenuto di fornire la prova liberatoria dell'esistenza di tale fattore;
che il danno lamentato sia stato cagionato dalla “cosa”, con onere del danneggiato attore di provare detta eziologia (cfr. Cass. n. 28811 del 5.12.2008).
Ebbene, nel caso di specie, può dirsi acquisita la prova della sussistenza degli estremi di cui all'art 2051 c.c. come correttamente individuati dalla Suprema Corte. In primo luogo, come detto, può considerarsi acclarato il fatto generatore della responsabilità risarcitoria dei convenuti: si deve dunque ritenere che nei giorni precedenti l'evento l'area sarebbe stata oggetto di lavori eseguiti da Contr Contr mediante appalto alla avente come capogruppo mandataria la Elementi Controparte_10 rilevanti, la cui combinazione nell'intero compendio probatorio appare dirimente, sono costituiti dal contenuto della perizia di parte allegata dalla difesa della nonché dalla comunicazione Parte_1 della TA CO la quale, con missiva del 2 febbraio 2017, in risposta alla richiesta di manleva formulata da ha dichiarato di avere adottato “nell'esecuzione dei lavori tutte le misure CP_5 idonee ad evitare qualsiasi conseguenza nei confronti di terzi…” così ammettendo Ricorrendo allo standard probatorio del “più probabile che non”, si può causalmente correlare tale evento con l'allagamento subito dall'attrice: la mancata precipua ricostruzione del nesso da parte del consulente deve giustificarsi con il decorso di dodici anni dal verificarsi dell'allagamento e dunque con l'oggettiva impossibilità di giungere ad un accertamento fondato su evidenze. E tuttavia, nel presente giudizio civile, nel quale la prova può dirsi raggiunta anche sulla base di un accertamento probabilistico, si può ritenere plausibile che l'allagamento certamente verificatosi abbia prodotto dei danni all'immobile di parte attrice, impregiudicata ogni valutazione in ordine al concorso con altri fattori causalmente rilevanti.
Accertato, pertanto, l'accadimento dell'evento e la sua correlazione sotto il profilo causale, pur nei limiti sopra precisati, con l'allagamento del seminterrato, resta da valutare quale dei soggetti chiamati in causa possa ritenersi responsabile per i danni cagionati all'attrice, nonché valutare quale 4 condotta, commissiva o omissiva, tenuta dai soggetti convenuti sia risultato idonea a configurare il caso fortuito escludente la responsabilità del custode.
In primo luogo, occorre rammentare che l'associazione temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche è fondata su un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, collettivamente conferito da una o più imprese ad altra impresa capogruppo, legittimata ad eseguire ogni attività dipendente o connessa dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino alla estinzione del rapporto, salva restando l'autonomia negoziale delle singole imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti con i terzi (Cass. 20 marzo 2009 n.6791). Ai sensi dell'art 37, comma 16, del d.lgs n. 163/2006, sostituito dall''art 48, Contr comma 15, d. lgs n. 50/2016, la stazione appaltante (nel caso di specie, può far valere la responsabilità delle imprese associate direttamente in capo alla mandataria:” al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto”.
Ebbene, si ritiene provata la responsabilità della TA , indicata dalla mandataria e CP_3 Contr capogruppo la società , quale impresa che avrebbe eseguito i lavori nel tratto CP_10 stradale interessato dai fenomeni dannosi. Si deve, infatti, ritenere che tale società abbia fornito Contr prova documentale del fatto mediante l'allegazione del contratto di appalto stipulato tra e la Associazione Temporanea di Imprese, nonché del piano di qualità allegato, dal quale emerge che il Comune di San Pietro Vernotico rientrava nell'esclusiva competenza della associata . CP_3
Si dà atto, infatti, che il contratto di appalto, risalente alla data del 3.1.2011, era finalizzato al
“servizio di custodia, conduzione e ispezione, compresa l'attività di pronto intervento e pulizia delle opere fognarie, nonché di sanificazione delle stesse”, ed lavori di manutenzione ordinaria ai guasti delle reti idriche e fognarie. Nel contratto è, altresì, stabilito che l'appaltatore risponda, sempre ed in ogni caso, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, per qualsiasi danno cagionato a persone, animali o cose in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Nella lettera di impegno sottoscritta dalla capogruppo e dalle mandanti, è stato altresì stabilito che, per i lavori e i servizi di rispettiva competenza, e per tutti gli obblighi assunti, ciascuna impresa sarebbe stata responsabile in proprio ed avrebbe, altresì, manlevato le altre da ogni responsabilità, sia nei confronti dell'ente appaltante sia dei terzi e delle altre imprese consorziate. Nel piano di qualità allegato sono indicate, quali imprese competenti per il servizio di conduzione delle reti fognarie e per la manutenzione ordinaria, nonché per i guasti delle reti idriche e fognarie ricadenti nel territorio del Comune di San Pietro Vernotico, le imprese quale responsabile del CP_10 coordinamento dei lavori.
Tali elementi di prova appaiono sufficienti a configurare la responsabilità della TA CO per i danni occorsi all'immobile dell'attrice, a fronte dei quali la terza chiamata in causa si è limitata a contestare genericamente l'insufficienza della prova prodotta da controparte.
Senza superare la prova diretta fornita da parte di circa la propria esclusiva CP_10 competenza nella fase operativa per l'intero territorio del , si rileva Controparte_11 che dagli atti emerge come, nel 2013, nei luoghi oggetto di causa, siano stati effettuati interventi di riparazione della condotta idrica. Sarebbe stato onere della Controparte_3 fornire idonea prova documentale circa quali e quanti interventi siano stati eseguiti sull'intera area, al fine di dimostrare che il tratto stradale in questione non fosse stato interessato da alcuna opera e che eventuali lavori eseguiti in prossimità non abbiano avuto alcuna incidenza sull'allagamento del seminterrato. Il coinvolgimento della TA direttamente responsabile dell'esercizio dei lavori nel Comune di Contr San Pietro Vernotico non esclude tuttavia quella della società capogruppo e mandataria della come attesta la stipula del contratto, infatti, dal piano della qualità, la ha mantenuto CP_10 l'incarico di responsabile del coordinamento del servizio ed in questa qualità deve considerarsi 5 solidalmente responsabile con l'impresa, a sua volta, competente per la diretta esecuzione dei lavori: peraltro, la responsabilità per danni, come disciplinata dal contratto di appalto, nei confronti Contr di e di terzi grava sull'appaltatore, ovvero sulla intera ATI, di cui la , in quanto CP_10 mandataria, ha assunto la rappresentanza.
Resta ferma, inoltre, la responsabilità solidale anche di uale stazione appaltante. CP_9
Si rammenta, sul punto che, così come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per l'esecuzione di opere oggetto di un contratto di appalto, ricade, di regola, sull'appaltatore, per l'autonomia che ne caratterizza l'espletamento delle attività, ad eccezione dei casi in cui sia ravvisabile una colpa in eligendo in capo al committente, per avere affidato l'esecuzione dell'opera ad un soggetto privo dei requisiti per svolgere il lavoro, ovvero l'appaltatore sia stato un mero esecutore di direttiva impartite dal committente o ancora di quella in cui il danno si sia verificato a causa di un omissione imposta dalla legge a carico del committente (es. per la violazione degli obblighi di sicurezza); resta ferma in tali casi, infatti, la responsabilità del proprietario - committente in virtù del rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. salva la prova a suo carico del caso fortuito (Cass n. 23422/2018).
E' necessario, pertanto, distinguere fra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto di appalto: per i primi, si applica l'art 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (la sua autonomia impedisce di applicare l'art 2049 cc al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e di controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) può tuttavia rispondere anche il committente ai sensi dell'art.2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente.
In tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la conclusione del contratto di appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art 2051 cc, e quindi dimostrare che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva.
Ebbene, nella vicenda che ci occupa, l'AQP si è limitata a dedurre che nella zona in Contr questione la avrebbe eseguito opere oggetto del contratto di appalto, desumendo da tale circostanza l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore. Orbene, alla luce di quanto esposto, ne consegue che il fatto dannoso è imputabile a tutti i convenuti passivamente legittimati in simili controversie risarcitorie, solidalmente responsabili nei confronti del danneggiato secondo la regola posta dall'art. 2055 c.c. Quanto alla liquidazione dei danni riportati dall'immobile oggetto di causa, il valore stimato dal CTU in 7.000,00 euro oltre IVA risulta sufficientemente giustificato, tenuto conto dello stato di
“degrado degli intonaci del piano interrato, con segni di infiltrazioni pregresse e mancanza di adeguate opere di protezione”. Risulta pertanto congruo contenere l'importo risarcitorio sulla base delle valutazioni espresse nel computo metrico redatto dal consulente nella somma di 7.000,00 euro, oltre IVA ed interessi legali dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo. Tale quantificazione è la conseguenza dell'applicazione, nel caso di specie dell'art. 1227 c.c., i cui presupposti ricorrono infatti nel caso di specie: se la condotta dell'attrice non può considerarsi caso fortuito, ovvero elemento terzo da solo sufficiente a determinare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi, tuttavia essa può essere qualificata come fattore causale rilevante, idoneo a concorrere nella determinazione dell'evento e dunque ad incidere sulla determinazione del danno risarcibile. Le fotografie a disposizione del consulente, infatti, se pure di non eccezionale qualità, consentono tuttavia di individuare quei segni di ammaloramento delle pareti che non possono essere
6 ricondotte all'allagamento del 2013 ma che denunciano una situazione di degrado pregressa: le valutazioni rese sul punto dal consulente di ufficio appaiono coerenti ed esaustive. La stessa perizia di parte allegata dalla è datata aprile 2015 ed è quindi di due anni successiva al verificarsi Parte_1 dell'evento, con la conseguenza che anche gli effetti dello stesso non hanno potuto essere stimati nell'immediatezza dei fatti. Si deve pertanto concordare con il c.t.u. sulla opportunità, nel caso di specie, di procedere ad un accertamento tecnico preventivo, al fine di cristallizzare la ricostruzione dello stato dei luoghi e verificare nell'immediatezza la distribuzione delle relative responsabilità. Allo stato degli atti, invece, il giudizio ha potuto acclarare il verificarsi dell'evento, il fatto che esso abbia prodotto dei danni e tuttavia, secondo un criterio probabilistico dell'accertamento, affermare che senza la situazione di degrado ed ammaloramento della struttura muraria, l'evento di allagamento determinatosi presumibilmente dalla rottura di una condotta idrica avrebbe prodotto danni ben più lievi.
Ne consegue la condanna solidale di in quanto stazione appaltante, di , CP_9 CP_10 Contr quale mandataria della soggetto tenuto alla sorveglianza del cantiere, di Controparte_3
, esecutrice materiale delle opere, alla rifusione in favore della del danno
[...] Parte_1 da essa subito e determinato dal CTU in complessivi 7.000,00 euro.
Ciò precisato, la convenuta risulta assicurata per tali tipologie di sinistri Controparte_3 con la (polizza n. 761208983), in corso di validità al momento dell'evento, occorso CP_8 il 15.3.2013. In virtù di tale contratto la si è obbligata a manlevare la società da ogni CP_12 richiesta risarcitoria avanzata da terzi per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori da essa svolti. Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalla nei confronti del terzo chiamato, CP_3 deve dichiararsi tenuta a manlevare tale società con conseguente condanna della Controparte_4 stessa al pagamento dell'importo dovuto.
Le spese legali e peritali, che seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta e dei terzi chiamati in solido in quote uguali per ciascuno di esse, sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà. Le spese sostenute dalla società devono porsi in capo alla compagnia CP_3 Controparte_13
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del Processo in persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1330/2016 R.G., ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_14 [...]
, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, al pagamento in solido e in quote Controparte_3 uguali a favore dell'attrice della somma di 7.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in accoglimento della domanda di manleva spiegata da Controparte_3 condanna in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la Controparte_15 società dalle conseguenze pregiudizievoli derivante dalla presente sentenza.
7 Cont condanna , SOCI e in persona dei CP_9 Controparte_3 rispettivi rappresentanti legali p.t., in solido, e in quote uguali alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro 3.300,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente in capo , e CP_9 CP_10 [...] in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., in solido ed in quote uguali. Controparte_3
Brindisi, 3 giugno 2025
Il Giudice
Roberta Marra
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