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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21633/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ANGELO BONOMETTI e l'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANIA CURCI
e
(c.f.: con l'avv. ANGELO BONOMETTI e l'avv. CP_1 C.F._2
STEFANIA CURCI con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà della sig.ra , viene assegnata alla stessa. CP_1
3) affidamento condiviso dei figli e con collocamento dei minori presso la madre. Il Per_1 Per_2
regime di affido condiviso della prole minore importa, de plano, che le scelte di maggiore importanza riguardanti la crescita psico-fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo, la religione, la scuola, i viaggi all'estero, gli sport pericolosi, preventivi per le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo;
1 4) i figli staranno con il padre a settimane alterne dal Sabato alla Domenica;
in ogni caso entrambi i genitori, previo accordo, potranno vedere i figli tutte le volte che lo desiderino compatibilmente con le esigenze di questi ultimi;
5) durante le vacanze di Natale, a partire dal corrente anno, la madre terrà con sé i figli 7 giorni consecutivi alternando di anno in anno il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua il padre potrà tenere con sé i figli 3 giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; il padre terrà con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (giugno – settembre);
6) il padre verserà entro il giorno 27 di ogni mese la somma di € 600,00 ( 300,00 per ciascun figlio ) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a titolo di contributo di mantenimento per i figli;
7) le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e concordate da affrontarsi nell'interesse dei figli, saranno a carico, nella misura del 50%, di ciascun genitore. Per
l'individuazione delle stesse le parti richiamano il protocollo in essere presso l'Intestato Tribunale
(prot. 2208/16) da intendersi in questa sede integralmente ritrascritto e che, in ogni caso, i coniugi dichiarano di conoscere relativamente al contenuto.
8) I coniugi, fruendo entrambi di un reddito proprio, rinunciano l'un l'altra alla corresponsione di un assegno di mantenimento e concordano che l'assegno unico Inps per i figli sarà percepito dalla madre.
9) tutti gli altri rapporti economici sono già stati definiti tra i coniugi;
10) i coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'estero, anche in relazione ai documenti personali dei figli minori;
11) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelcovati (BS) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/10/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTELCOVATI, BS (atto n. 8, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21633/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ANGELO BONOMETTI e l'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANIA CURCI
e
(c.f.: con l'avv. ANGELO BONOMETTI e l'avv. CP_1 C.F._2
STEFANIA CURCI con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà della sig.ra , viene assegnata alla stessa. CP_1
3) affidamento condiviso dei figli e con collocamento dei minori presso la madre. Il Per_1 Per_2
regime di affido condiviso della prole minore importa, de plano, che le scelte di maggiore importanza riguardanti la crescita psico-fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo, la religione, la scuola, i viaggi all'estero, gli sport pericolosi, preventivi per le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo;
1 4) i figli staranno con il padre a settimane alterne dal Sabato alla Domenica;
in ogni caso entrambi i genitori, previo accordo, potranno vedere i figli tutte le volte che lo desiderino compatibilmente con le esigenze di questi ultimi;
5) durante le vacanze di Natale, a partire dal corrente anno, la madre terrà con sé i figli 7 giorni consecutivi alternando di anno in anno il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua il padre potrà tenere con sé i figli 3 giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; il padre terrà con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (giugno – settembre);
6) il padre verserà entro il giorno 27 di ogni mese la somma di € 600,00 ( 300,00 per ciascun figlio ) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a titolo di contributo di mantenimento per i figli;
7) le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive debitamente documentate e concordate da affrontarsi nell'interesse dei figli, saranno a carico, nella misura del 50%, di ciascun genitore. Per
l'individuazione delle stesse le parti richiamano il protocollo in essere presso l'Intestato Tribunale
(prot. 2208/16) da intendersi in questa sede integralmente ritrascritto e che, in ogni caso, i coniugi dichiarano di conoscere relativamente al contenuto.
8) I coniugi, fruendo entrambi di un reddito proprio, rinunciano l'un l'altra alla corresponsione di un assegno di mantenimento e concordano che l'assegno unico Inps per i figli sarà percepito dalla madre.
9) tutti gli altri rapporti economici sono già stati definiti tra i coniugi;
10) i coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'estero, anche in relazione ai documenti personali dei figli minori;
11) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelcovati (BS) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle altre incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/10/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTELCOVATI, BS (atto n. 8, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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