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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere Avv. ROBERTO EUSTACCHIO SIVILLA Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.525 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.659/2022 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 31.5.2022 e pubblicata il 3.6.2022, e vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Vincenzo Savino e Adriana Musacchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Potenza alla Via del Gallitello n.177; APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Zuroli presso il cui studio in , alla Via Controparte_1
Ospizio n.3, elettivamente domicilia;
APPELLATO
trattenuta in decisione il 21.1.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 16 e 20 gennaio 2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.659/2022 emessa il 31.5.2022 e pubblicata il 3.6.2022 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, decidendo sulla domanda avanzata da con atto Parte_1
di citazione notificato il 23.2.2010 nei confronti del ed avente ad Controparte_1
oggetto la condanna dell'Ente pubblico al pagamento della somma di € 42.417,78, a titolo di compenso spettante all'attore per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di completamento ed adeguamento della Scuola Materna ovvero, in Controparte_1
via subordinata, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art.2041 c.c., rigettava la domanda principale per mancata dimostrazione della stipulazione in forma scritta di un contratto tra le parti e dichiarava estinto per prescrizione il diritto dell'attore ad ottenere l'indennizzo ex art.2041 c.c. Con atto di citazione notificato il 23.11.2022 il sig. proponeva appello Parte_1
avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione: la contraddittoria e manifestamente ingiusta decisione sulla questione della validità della delibera n.471 del 18.12.1987; la omessa e/o errata ponderazione degli interessi contrapposti, della legislazione speciale riferita al sisma del 23.11.1980 applicabile alla fattispecie e dei principi costituzionali posti a tutela;
la contraddittoria, inadeguata e manifestamente ingiusta decisione sulla copertura delle spese;
la omessa, errata, lacunosa e contraddittoria motivazione in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale ex art.2916 c.c. dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c.; la ingiusta decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite.
Pertanto, il sig. conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., affinché, previa emissione di ordine di Controparte_1
esibizione ex art.210 c.p.c. e previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, in riforma della sentenza impugnata fossero accolte le domande avanzate con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 11.6.2023 si costituiva in giudizio il Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., il quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a
[...]
sostegno del gravame e concludeva per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese di lite.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 2.1.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 21.1.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 16.1.2025 ed il 20.1.2025, con provvedimento emesso il 21.1.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va evidenziato, in punto di diritto, che la comparsa conclusionale ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte dalla parte mentre la memoria di replica costituisce lo strumento processuale per contrastare e replicare alle allegazioni avverse svolte dalla controparte nella sua comparsa conclusionale. L'esposta considerazione, ove riferita alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica depositate nel giudizio di appello, vale a significare che non è consentito alla parte di introdurre esclusivamente con i predetti atti difensivi motivi di impugnazione od eccezioni mai articolati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado ovvero fatti e circostanze mai in pag. 2 precedenza dedotti a supporto dei motivi di impugnazione medesimi, essendo onere della parte formulare già nell'atto di appello tutti i motivi di gravame ed allegare tutti i fatti e le circostanze a sostegno. Invero, l'art.342 c.p.c. prevede l'onere della specificazione dei motivi di appello, onere che assolve alla duplice funzione sia di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, in conformità del principio "tantum devolutum quantum appellatum", sia di consentire alla controparte la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata e che, di conseguenza, impone che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, vengano esposte ed illustrate tutte le argomentazioni intese a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
A maggior ragione non è consentito alle parti di depositare, in uno alla comparsa conclusionale, documentazione mai in precedenza prodotta, atteso l'insormontabile divieto enunciato dall'art.345 co.3 c.p.c. a tenore del quale la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa esclusivamente ove la parte li produca all'esordio del giudizio di impugnazione e dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Pertanto, delle doglianze e delle eccezioni nonché dei fatti e delle circostanze introdotte dall'appellante soltanto con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica ex art.190 c.p.c. non può tenersi conto in questa sede. Parimenti, sono inammissibili e, di conseguenza, non utilizzabili ai fini della decisione i documenti prodotti dall'appellante in allegato alla comparsa conclusionale ed alla memoria di replica.
*
Sempre in via preliminare, vanno respinte le istanze istruttorie avanzate dalla parte appellante.
Il sig. ha, innanzitutto, invocato l'emissione di ordine di esibizione ex Parte_1
art.210 c.p.c. nei confronti del Comune di allo scopo di acquisire all'incarto Controparte_1
processuale: 1) gli elaborati della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di completamento ed adeguamento della Scuola Materna di;
2) l'affidamento Controparte_1
dell'incarico relativo alla suddetta progettazione sottoscritto dal professionista e, precisamente, la
“Delibera di incarico sottoscritta per accettazione e notificata c/o Registro di Protocollo delle
Notifiche del Messo Comunale relativo al periodo 18.12.1987-18.01.1989”; 3) tutti i programmi triennali relativi alle OO.PP. del Comune degli ultimi dieci anni;
4) distinte e Controparte_1
delibere CIPE relative alla assegnazione dei fondi ex lege n.219/81 al Controparte_1
negli ultimi dieci anni, almeno dall'anno 2004.
[...]
Il potere, attribuito dall'art.210 c.p.c. al giudice del merito, di ordinare l'acquisizione di prove nel processo, configurando un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere pag. 3 probatorio stabilito dall'art.2697 c.c., non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nella citata disposizione.
Giova rimarcare, in punto di diritto, che il provvedimento di cui all'art. 210 c.p.c. è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto ad indicare le ragioni per le quali ritiene di avvalersi oppure no del relativo potere, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di sindacato neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Cass.civ.sez.lav., 25 ottobre 2013 n.24188; Cass.civ.sez.
6-L, ordinanza 16 novembre 2010 n.23120; Cass.civ.sez.II, 29 ottobre 2010 n.22196; Cass.civ.sez.III, 2 febbraio 2006
n.2262). Peraltro, poiché il potere discrezionale, conferito al giudice di merito dall'art. 210 c.p.c., di ordinare alla parte l'esibizione di un documento deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, esso non può considerarsi in funzione sostitutiva di tale onere probatorio, nè l'inerzia dell'altra parte, cui è subordinato l'esercizio di detto potere, può avere effetto modificativo dell'incombenza legale, non costituendo, di per sè, inequivoca rinuncia al beneficio derivante dalla applicazione dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cass.civ.sez.II, 9 aprile 1987, n.3499). In tale ottica, l'ordine di esibizione si atteggia quale strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (cfr. Cass.civ.sez.lav., 23 febbraio 2010 n.4375).
Tanto vale a significare, da un lato, che tale ordine non possa essere emesso allorquando l'interessato possa di propria iniziativa acquisire una copia del documento e produrla in causa (cfr.
Cass.civ. sez.I, 8 settembre 1999, n.9514) e, quindi, non si trovi nell'impossibilità di produrre in giudizio il documento stesso (cfr. Tribunale Ivrea, 7 luglio 2003; Cass.civ.sez.II, 12 aprile 1999,
n.3573; Cass.civ.sez.I, 10 agosto 1988, n.4907) e non dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire il possesso del documento e, dall'altro, che l'ordine di esibizione debba dirigersi in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa e non possa tendere a scopi meramente esplorativi, id est a verificare se i documenti eventualmente supportino la rispettiva tesi difensiva. Questo spiega perché, a norma dell'art.94 disp.att. c.p.c., l'istanza di esibizione di documenti debba contenere la specifica indicazione dei documenti medesimi e la precisazione del contenuto degli stessi perché essi si palesino utili a provare il fatto controverso, con la conseguenza che una richiesta genericamente formulata – in quanto avente ad oggetto non già uno specifico e ben identificato documento, ma un complesso indistinto e generico di “documenti”
– sia inammissibile giacché resta precluso al giudice di valutare in via preventiva la indispensabilità dei documenti in rapporto alla prova da fornire e la certezza della loro esistenza in possesso della parte a cui l'ordine di esibizione debba rivolgersi.
pag. 4 Nel caso di specie, non pare potersi dubitare che l'istanza ex art.210 c.p.c. avanzata dall'appellante sia inammissibile: a) sia perchè la produzione in giudizio di copia della delibera di Giunta
Municipale n.471 del 18.12.1987 munita della sottoscrizione del professionista costituiva oggetto di uno specifico onere probatorio posto a carico dell'attore, onere che attraverso l'invocata applicazione dell'istituto disciplinato dall'art.210 c.p.c. l'appellante mira ad eludere;
b) sia perché il sig. avrebbe dovuto, a rigore, avere la disponibilità di una copia della Parte_1
delibera di Giunta Municipale n.471 del 18.12.1987 munita della sua sottoscrizione e, in ogni caso, avrebbe dovuto preventivamente dimostrare di non essere riuscito diversamente ad acquisire il possesso di copia sottoscritta della predetta delibera per essere rimasta senza esito una richiesta di rilascio di copia inoltrata ai competenti organi dell'amministrazione municipale;
c) sia perché in riferimento ai documenti di cui ai punti 3) e 4) l'istanza di ordine di esibizione non contiene una specifica ed analitica indicazione, da un lato, dei singoli documenti di cui è sollecitata la esibizione in giudizio e, dall'altro, delle ragioni per le quali la produzione degli stessi debba considerarsi necessaria per l'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa nel presente giudizio di impugnazione;
d) sia perché l'istanza stessa, sempre in riferimento ai documenti di cui ai punti 3) e
4), non sembra orientata in via diretta ed immediata all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa in sede di impugnazione, ma tende a scopi meramente esplorativi, vale a dire a verificare le modalità operative del in casi simili;
e) sia perché in Controparte_1
riferimento ai documenti di cui al punto 1) l'appellante, in quanto redattore degli elaborati progettuali, ben avrebbe potuto di propria iniziativa estrarre una copia degli elaborati medesimi e produrla in giudizio.
In conclusione, per tutti gli evidenziati profili la richiesta istruttoria di emissione di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., come avanzata dall'appellante, deve riconoscersi radicalmente inammissibile.
Inoltre, il sig. ha sollecitato l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio Parte_1
volta, da un lato, a determinare la misura del compenso o dell'indennizzo spettante al professionista e, dall'altro, ad accertare il motivo dell'illegittimo comportamento dell'Ente comunale consistito nel non applicare o non considerare le indicazioni riportate nelle diverse delibere CIPE che imponevano il pagamento, tra l'altro, dei compensi dei professionisti incaricati di attività ai sensi della legge n.219/81.
Occorre rimarcare, in primo luogo, che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione. Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio, a rigore, può
pag. 5 essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Essa costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. Rappresenta, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.civ.sez.III,
26 febbraio 2003 n.2887).
Pertanto, le parti non vantano nessun diritto a che il giudice accolga una richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio da esse avanzata.
La nomina del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo (v. Cass.Sez.
2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002). Ne consegue che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale, nessuna espressa motivazione il giudice debba rendere ove decida di non avvalersi di siffatto potere, ben potendo l'eventuale diniego essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dallo stesso giudice.
Nel caso di specie, una volta escluso che il materiale probatorio raccolto in giudizio fosse idoneo a comprovare la sussistenza dell'an debeatur, il Tribunale di Potenza non avrebbe avuto nessun valido motivo per disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio intesa a determinare la misura del compenso o dell'indennizzo spettante al professionista, vale a dire il quantum debeatur.
Infine, la consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico sicché i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1186 del 22/01/2016).
Pertanto, è del tutto contrario a legge che al consulente tecnico d'ufficio possa essere affidato l'incarico di “accertare”, individuandone addirittura i motivi, l'illegittimità del comportamento del pag. 6 consistito nel non applicare o non considerare le indicazioni Controparte_1
riportate in delibere CIPE.
In conclusione, le richieste istruttorie avanzate dall'appellante vanno dichiarate inammissibili o, comunque, integralmente rigettate perchè del tutto disancorate da valide giustificazioni giuridiche ed intese a sollecitare l'esercizio di poteri discrezionali del giudice.
*
Nel merito, l'appello proposto dal sig. è infondato e va respinto. Parte_1
*
Con un primo motivo di impugnazione il sig. ha censurato la decisione del Parte_1
Tribunale di Potenza di rigettare la domanda di condanna del al Controparte_1 pagamento della somma di € 42.417,78 a titolo di corrispettivo dell'attività professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di completamento ed adeguamento della Scuola Materna di , attività svolta dall'appellante in esecuzione Controparte_1
dell'incarico conferitogli per effetto della delibera di Giunta Municipale n.471 del 18.12.1987.
Ha sostenuto l'appellante che il giudice di prime cure, dopo avere accertato la piena validità della delibera di Giunta Municipale n.471 del 18.12.1987, abbia ingiustificatamente negato che fosse mai sorta, in capo all , l'obbligazione di corrispondere al professionista il compenso a lui Parte_2
spettante per l'attività di progettazione resa nonostante che in atti vi fosse prova dell'espletamento dell'incarico, del sopralluogo di controllo, del puntellamento urgente dell'immobile, della demolizione dello stesso e della consegna del progetto esecutivo approvato, vale a dire di attività che il professionista non avrebbe potuto espletare senza che esistesse un valido contratto con l'Ente pubblico avente ad oggetto il conferimento dell'incarico.
Ha lamentato ancora l'appellante che il Tribunale di Potenza abbia trascurato che l'intervento edilizio in discorso fosse stato eseguito in applicazione della Legge n.219/81 e della successiva
Legge n.32/92, entrambe finalizzate alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 1980, le quali, proprio allo scopo di accelerare e snellire l'esecuzione degli interventi e la loro progettazione, non richiedevano il rispetto di molti obblighi formali che andassero oltre la chiara espressione di volontà dell'ente pubblico di attuare un intervento di riparazione di un immobile o di una struttura pubblica danneggiata dal sisma. Del resto, che siffatta chiara espressione di volontà fosse stata manifestata dall'amministrazione municipale e che quest'ultima fosse ben consapevole di avere affidato l'incarico professionale all'ing. sarebbe dovuto agevolmente Parte_1
evincersi, ad avviso dell'appellante, dagli atti con il quale il Sindaco p.t. del Controparte_1
nel dare riscontro alle richieste di pagamento avanzate dal professionista, aveva
[...]
giustificato il mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo con l'assenza pag. 7 di copertura finanziaria delle opere, non anche per inesistenza di un contratto tra le parti, e comunque senza mettere in discussione la circostanza dell'avvenuto affidamento all'ing.
[...]
dell'incarico di progettazione. Parte_1
In ultimo, l'appellante ha messo in risalto la circostanza che nella stessa delibera di Giunta
Municipale n.471 del 18.12.1987 non solo fosse stato fatto espresso richiamo ad una precedente delibera (la n.434 del 4.12.1987) in cui era prevista la spesa di £. 200.000.000 per l'adeguamento della scuola materna, ma fosse anche espressamente precisato di “dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione ad opera della controparte privata di una copia della deliberazione da parte del professionista”, sicchè non vi sarebbe stato nessun plausibile motivo perchè l'ing. non firmasse la copia della delibera in discorso prima di Parte_1
redigere gli elaborati progettuali, come peraltro accaduto allo stesso professionista in riferimento ad altri precedenti incarichi ottenuti in applicazione della legge n.219/81, incarichi divenuti esecutivi con la sola delibera di affidamento.
Le esposte argomentazioni spese a supporto del motivo di impugnazione non valgono a confutare il nucleo essenziale della motivazione resa dal Tribunale di Potenza a fondamento della decisione di rigetto della domanda di condanna del al pagamento della somma di Controparte_1
€ 42.417,78 a titolo di corrispettivo dell'attività professionale prestata dall'ing. Parte_1
.
[...]
Invero, il giudice di prime cure ha ancorato la decisione all'incontestato ed incontestabile rilievo che “non vi è prova in atti dell'effettuata sottoscrizione della deliberazione per accettazione dell'incarico professionale da parte del professionista. Sicché non può in alcun modo ritenersi
l'esistenza nel caso di specie di un valido contratto tra il professionista attore e l'ente comunale convenuto, essendo nullo, per principio generale, il contratto d'opera professionale stipulato con una pubblica amministrazione senza il rispetto del requisito della forma scritta” (v. pag.9 della sentenza impugnata).
La decisione del primo giudice è perfettamente aderente al costante ed autorevole orientamento della Corte di Cassazione a tenore del quale nei contratti in cui sia parte una pubblica amministrazione, ove anche quest'ultima agisca "iure privatorum", è sempre richiesta - in ottemperanza al disposto degli artt.16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n.2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) - la forma scritta "ad substantiam". Tale principio deve essere mantenuto fermo anche dopo l'abrogazione del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1934 che all'art.87 richiamava il disposto delle suindicate norme della legge di contabilità generale dello Stato, sia perché maggiormente consono all'evidenza pubblica del contratto, sia perché necessario al controllo istituzionale e della collettività sull'operato pag. 8 dell'ente, sia perché, in definitiva, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass.civ.sez.I, 07 dicembre 2004, n.22973;
Cass.civ. 21 novembre 2003, n.17695; Cass.civ. 21 maggio 2003, n.7962; Cass.civ. 12 febbraio
2003, n. 2067; Cass.civ. 3 gennaio 2001, n. 59; Cass.civ. 14 marzo 1998, n.2772).
Parimenti consolidato presso la Corte di Cassazione è l'indirizzo secondo il quale, ai fini della valida conclusione del contratto tra la pubblica amministrazione ed il privato, non rileva l'esistenza di deliberazioni con le quali la Giunta dell'Ente pubblico abbia provveduto ad approvare la realizzazione dell'opera o la prestazione del servizio ed a conferire l'incarico di esecuzione dei lavori al privato ovvero ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto tali deliberazioni non costituiscono proposte contrattuali nei confronti dei privati, ma meri atti con efficacia interna all'Ente pubblico, aventi natura autorizzatoria e quale unico destinatario l'organo legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'Ente medesimo (cfr. Cass.civ.sez.III, 22 giugno 2004, n.11601:
“La deliberazione assunta dall'organo deliberante di un ente pubblico di stipulare un contratto non ha effetti nei riguardi dei terzi, in quanto semplicemente preparatoria del futuro contratto, che dovrà essere stipulato dall'organo rappresentativo, mediante sottoscrizione, unitamente alle controparti, del relativo atto scritto, salvi gli eventuali controlli o approvazioni”; nello stesso senso, v. Cass.civ. sez.lav., 2 novembre 1998, n.10956). In coerenza con l'indirizzo in commento, è stato anche precisato che la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non possa desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, quali l'atto scritto "ad substantiam" (cfr. Cass.civ.sez.III, 3 agosto 2002, n.11649; Cass.civ.sez.III,
15 dicembre 2000, n.15862; Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2000, n.188; Cass.civ.sez.un., 28 novembre 1991, n.12769).
In altre parole, il contratto con il quale una pubblica amministrazione conferisca un incarico a terzi privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del privato e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini di una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico al privato o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno.
Vale aggiungere che la mancata osservanza della forma scritta comporta che il contratto sia nullo ed pag. 9 insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione sono manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, quali la ricezione dell'elaborato progettuale e l'eventuale utilizzazione dello stesso. Deve, quindi, escludersi l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive nonchè a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (cfr. Cass.civ.sez.I, 14 dicembre 2006, n. 26826; Cass.Sez. 2, n. 13628 del 5.11.2001;
Cass.Sez. 1, n. 17695 del 21.11.2003; Cass.Sez. 2, n. 17891 del 25.11.200; Cass.Sez. 1, n. 22973 del 7.12.2004; Cass.Sez. 1, n. 24826 del 24.11.2005; Cass.Sez. 3, n.8621 del 12.4.2006; Cass.Sez.
3, n.8950 del 18.4.2006; Cass.Sez. 1, n.5263 del 17.3.2015).
E tale nullità può senz'altro essere rilevata anche d'ufficio dal giudice (cfr. Cass.civ. sez.lav., 8 novembre 2007 n.23265; Cass.civ.sez.I, 19 gennaio 2005, n.1097: “Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità o l'inesistenza di un contratto ex art.1421, c.c., coordinato con il principio della domanda (art. 99 e 112, c.p.c.), comporta che la nullità può essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, (e se non si siano verificate preclusioni processuali), nel caso in cui sia in contestazione l'applicazione o
l'esecuzione del contratto, in quanto la parte abbia chiesto l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti”).
I principi appena illustrati sono stati ribaditi con fermezza dalle pronunce più recenti della Suprema
Corte.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 13849 del 19/05/2023 hanno esplicitamente aderito alla consolidata giurisprudenza secondo la quale per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta "ad substantiam", la cui mancanza determina nullità (v. tra le altre, Cass. n. 1167/2013, Cass. n. 1702/2006, Cass. n. 24826/2005).
Con ordinanza n. 8574 del 27/03/2023 la Sezione 2 della Corte di Cassazione ha affermato la piena validità del costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (Cass., Sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27910; Cass., Sez. II, 15 giugno 2020, n.
pag. 10 11465).
Nella motivazione la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, è necessario, a pena di nullità, la forma scritta, precisando che la volontà dell'ente pubblico, la quale deve essere manifestata all'esterno e dall'organo autorizzato a rappresentarlo, deve tradursi in un unico documento, sottoscritto da entrambi i contraenti e contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto, non avendo rilevanza, a tal fine, la delibera emessa dall'organo collegiale, che opera soltanto nei rapporti interni dell'ente pubblico (Cass., Sez.
II, 7 settembre 2004, n. 17986; Cass., Sez. I, 23 aprile 2008, n. 10553; Cass., Sez. I, 20 marzo 2014,
n. 6555). Ed invero, nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, la forma scritta ad substantiam è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo attraverso la precisa identificazione dell'obbligazione assunta e del contenuto negoziale dell'atto, così da risultare espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della stessa amministrazione posti dalla Costituzione, art. 97. Ne consegue che l'osservanza di tale requisito richiede la redazione, a pena di nullità, di un apposito atto, recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo investito del potere di rappresentare l'ente medesimo nei confronti dei terzi, legittimandolo ad esprimere all'esterno la volontà di quest'ultimo, da cui possa ricavarsi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine all'oggetto della prestazione da rendere ed all'entità del compenso da corrispondere. In mancanza di un simile documento, deve escludersi che la sussistenza di una valida conclusione del contratto sia desumibile da altri atti e che, in particolare, possa venire in rilievo, a questi fini, l'intervento di una deliberazione attraverso la quale l'organo collegiale dell'ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, ovvero di una missiva, eventualmente seguita dalla comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del professionista stesso, con cui l'organo legittimato a rappresentare l'ente anzidetto ne abbia partecipato al professionista l'adozione, dal momento che tale deliberazione non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto, di natura autorizzatoria, con efficacia interna all'ente siccome diretto, quale unico destinatario, al diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno.
In forza delle illustrate argomentazioni in diritto è ragionevole concludere che, nel caso di specie, la valida ed efficace stipulazione tra l'ing. ed il Parte_1 Controparte_1
di un contratto di opera professionale avente ad oggetto la progettazione preliminare,
[...]
definitiva ed esecutiva dei lavori di completamento ed adeguamento della Scuola Materna di dovesse essere dimostrata esclusivamente attraverso la produzione, in originale Controparte_1
o in copia, di un atto redatto in forma scritta, recante la sottoscrizione del professionista e pag. 11 dell'organo investito del potere di rappresentare l'ente medesimo nei confronti dei terzi (organo identificabile nel Sindaco p.t. o in un suo delegato), da cui potesse ricavarsi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine all'oggetto della prestazione da rendere ed all'entità del compenso da corrispondere.
È pacificamente acquisito che un atto scritto avente l'esposto contenuto e recante le anzidette sottoscrizioni non sia stato mai prodotto in giudizio dall'attore, su cui ricadeva il relativo onere.
Né ha pregio il richiamo ai contenuti della delibera di Giunta Municipale n.471 del 18.12.1987, giacché, come in precedenza argomentato, deve escludersi che la sussistenza di un valido contratto di opera professionale possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia conferito un incarico al privato o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto essa non costituisce una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna all'ente pubblico avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente pubblico (cfr. Cass., Sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27910; Cass., Sez. II, 15 giugno
2020, n. 11465).
Del pari, non rileva, ai fini della prova della sussistenza di un valido contratto di opera professionale, la circostanza che l'ing. abbia dato dimostrazione Parte_1
dell'espletamento dell'incarico, del sopralluogo di controllo, del puntellamento urgente dell'immobile, della demolizione dello stesso e della consegna del progetto esecutivo approvato, vale a dire di attività che il professionista non avrebbe potuto espletare senza che esistesse un valido contratto con l'Ente pubblico avente ad oggetto il conferimento dell'incarico. Neppure ha pregnanza la circostanza che da atti adottati dal Sindaco del Comune di o dalla Controparte_1
Commissione Provinciale per l'Edilizia Scolastica si desuma che la pubblica amministrazione non abbia messo in discussione l'esistenza del contratto di opera professionale e, quindi, l'avvenuto affidamento all'ing. dell'incarico di progettazione. Ed invero, va rimarcato Parte_1
ancora una volta che gli atti negoziali della pubblica amministrazione sono manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti o puramente attuativi, di tal ché la mancata osservanza della forma scritta nella conclusione dell'accordo negoziale comporta che il contratto sia nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria.
Neppure rileva la considerazione che non vi fosse nessun plausibile motivo perchè l'ing.
[...]
non firmasse la copia della delibera di Giunta Municipale n.471 del 18.12.1987 Parte_1
prima di redigere gli elaborati progettuali. In disparte il rilievo, già di per sé decisivo, che nei casi in cui la legge impone la forma scritta ad substantiam per la validità del contratto stipulato dalla
Pubblica Amministrazione con il privato l'unica prova consentita della sussistenza del contratto è quella offerta mediante la produzione dell'atto negoziale scritto, non essendo ammissibile avvalersi pag. 12 di presunzioni e, meno che mai, di mere congetture (quale quella che fa discendere dall'interesse del professionista ad espletare l'attività di cui all'incarico menzionato nella predetta delibera di
Giunta Municipale la conclusione che lo stesso professionista abbia senz'altro sottoscritto la delibera medesima), vale ancora una volta ribadire che la delibera di Giunta Municipale n.471 del
18.12.1987 assurge a dignità di atto con efficacia esclusivamente interna al Controparte_1
avente natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo (Sindaco p.t.)
[...]
legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente pubblico. Ne consegue che, ove anche, in ipotesi, fosse stata acquisita prova certa dell'effettiva apposizione della propria sottoscrizione da parte dell'ing. su copia della menzionata delibera, tanto non sarebbe Parte_1
comunque valso a riscontrare la valida instaurazione tra le parti di un rapporto obbligatorio di natura contrattuale, sia perchè la Giunta Municipale non era l'organo legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'ente pubblico, sia perché in ogni caso nel corpo della delibera non erano state espressamente riportate le indispensabili determinazioni in ordine all'entità del compenso da corrispondere.
Ancora minore valenza argomentativa va riconosciuta all'assunto che in riferimento ad altri precedenti incarichi conferiti al medesimo professionista in applicazione della legge n.219/81 il abbia osservato le medesime modalità operative attribuendo Controparte_1
l'incarico e rendendolo esecutivo con la sola delibera di affidamento. A prescindere dalla considerazione che non assumono rilevanza in questa sede vicende diverse ed ulteriori rispetto a quella sulla quale è fondata la pretesa azionata con la citazione introduttiva del giudizio in primo grado, è agevole osservare che, se in ipotesi presso il Comune di fosse Controparte_1
effettivamente invalsa una prassi del tipo di quella allegata dall'ing. , non Parte_1
può certamente una siffatta prassi contra legem valere a conferire validità ed efficacia di contratto scritto ad una mera delibera di Giunta Municipale, ove pure corredata della sottoscrizione del professionista (sottoscrizione, si ribadisce, della cui apposizione comunque non è stata mai data prova).
Infine, non ha pregio il convincimento dell'appellante che, trattandosi nella specie di un intervento edilizio eseguito in applicazione della Legge n.219/81 e della successiva Legge n.32/92, entrambe finalizzate alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 1980, non fosse richiesto il rispetto di molti obblighi formali. Infatti, la Legge 14 maggio 1981, n. 219, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1980 e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, ha costituito le risorse a cui gli enti locali potevano attingere per le opere di ricostruzione, risanamento e sviluppo dopo il sisma, ma non ha in alcun modo derogato alle regole pag. 13 pubblicistiche nella stipulazione dei contratti.
La Corte di Cassazione (Sez. 1, Ordinanza n.9847 del 13/04/2023) ha affermato che i contratti con i quali le pubbliche amministrazioni - e, pertanto, anche i Comuni - conferiscono incarichi professionali devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità e devono essere tradotti in documenti formati allo scopo di consacrare la manifestazione della volontà negoziale;
principio generale questo che non trova deroga nelle disposizioni della L. 14 maggio 1981, n. 219, in riferimento alle zone terremotate della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 1980. Tali disposizioni, infatti, non hanno avuto riguardo in alcun modo alla disciplina dei contratti degli enti autarchici territoriali ed alla regolamentazione della relativa forma. In relazione alle fattispecie suddette, inoltre, non ha operato neppure la cosiddetta "finzione di legittimità" prevista dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, art. 4; infatti, la norma in questione ha avuto riferimento esclusivamente agli atti adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'immediatezza degli eventi sismici, al fine di provvedere in via d'urgenza alle fondamentali ed improcrastinabili esigenze dei cittadini sui quali si era abbattuto il disastro tellurico (v. Cass.Sez. 2, n.5922 del 15.6.1999; Cass.Sez. L, n.14078 del
11.6.2010).
In conclusione, il primo motivo di impugnazione articolato dal sig. è del Parte_1
tutto infondato.
*
Con un secondo motivo di impugnazione il sig. ha censurato la decisione Parte_1
del Tribunale di Potenza di dichiarare estinto per prescrizione il diritto dell'attore ad ottenere l'indennizzo ex art.2041 c.c., con conseguente rigetto della domanda di condanna dell'Ente pubblico al pagamento della somma di € 42.417,78, a titolo di indennità per la diminuzione patrimoniale subita dal professionista.
In particolare, l'appellante ha contestato la scelta del primo giudice di far decorrere il termine ordinario decennale di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento dal momento in cui la prestazione professionale era stata resa dall'ing. e l'Ente pubblico aveva beneficiato della Pt_1
stessa, in tale momento dovendosi considerare verificato – ad avviso del Tribunale di Potenza – il fatto generatore dell'arricchimento nella sfera giuridico patrimoniale del CP_1 Controparte_1
e del conseguente depauperamento nella sfera giuridica del professionista.
[...]
Per converso, secondo l'appellante, il dies a quo del termine decennale di prescrizione sarebbe dovuto essere individuato, nel caso di specie, nel giorno 21.1.2005 a cui risaliva il diniego definitivo, espresso dal Sindaco, di corrispondere il compenso indicato in parcella dal professionista.
Inoltre, l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure non abbia tenuto in debita pag. 14 considerazione gli atti interruttivi del corso della prestazione costituiti dalle formali richieste di liquidazione della parcella inoltrate dall'ing. al Comune di il 26.2.1995, Pt_1 Controparte_1
il 23.12.2004 ed il 12.12.2007.
Le esposte argomentazioni sono infondate, se non addirittura inammissibili.
Non ha assolutamente pregio l'assunto che, nel caso di specie, il dies a quo del termine decennale di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento debba essere identificato nel giorno
(21.1.2005) in cui il Sindaco p.t. del Comune di ha negato in via definitiva il Controparte_1
pagamento del corrispettivo al professionista.
Invero, il Tribunale di Potenza ha correttamente fatto richiamo al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e, cioè, dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.9135 del 07/04/2025; Cass. Sez. 1, Sentenza n.6292 del 16/03/2007;
Cass. sez. III, 29 marzo 2005 n. 6570).
In applicazione dell'illustrato principio, il primo giudice ha valorizzato la circostanza, pacificamente acquisita in atti, che l'attività professionale sia stata prestata dall'ing.
[...]
tra gli anni 1991-1994, giacché, come emergente dalla documentazione prodotta Parte_1
dall'attore, in data 27.11.1991 il aveva inviato al professionista Controparte_1
copia del parere espresso dalla Commissione Provinciale per l'Edilizia Scolastica nella seduta del
18.10.1991 con richiesta di integrazione del progetto secondo le indicazioni rese dalla medesima
Commissione e, successivamente, nell'adunanza del 25.2.1994 la Commissione, ricevuto ed esaminato il progetto per i lavori di adeguamento della scuola materna come integrato dal professionista, aveva definitivamente approvato il progetto stesso in linea tecnica ed economica.
Pertanto, è ragionevole inferire che l'ing. abbia esaurito completamente Parte_1
l'attività professionale, al più tardi, in epoca immediatamente precedente e prossima al febbraio
1994 e che la Pubblica Amministrazione già in data 25.2.1994, approvando il progetto in linea tecnica ed economica, ne abbia riconosciuto anche implicitamente l'utilità, così di fatto collocandosi nel menzionato contesto temporale il momento in cui è maturato, in capo all'ing. Parte_1
, il diritto all'indennizzo coincidente con quello in cui si sono verificati l'arricchimento del
[...]
e la correlativa diminuzione patrimoniale del professionista. Controparte_1
A fronte delle illustrate argomentazioni, già nella sostanza svolte nella sentenza impugnata,
l'appellante nell'atto di gravame non ha fornito nessuna plausibile giustificazione in diritto a supporto della diversa tesi della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di pag. 15 ingiustificato arricchimento dal giorno (21.1.2005) in cui il Sindaco p.t. del Controparte_1
aveva negato in via definitiva il pagamento del corrispettivo al professionista. Invero,
[...]
l'appellante ha genericamente evocato soltanto una pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n.13455 del 18.5.2021), i cui contenuti, tuttavia, non valgono assolutamente a sorreggere la prospettazione dell'appellante in quanto anche in siffatta pronuncia la Suprema Corte ha ribadito il principio che la decorrenza della prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c. nasce dal verificarsi dei fatti costitutivi dell'azione sussidiaria di arricchimento che si prescrive, pertanto, in dieci anni dal momento in cui l'arricchimento si è verificato. La lettura integrale della ordinanza in discorso evidenzia come in nessun passaggio del provvedimento la Corte di Cassazione abbia anche soltanto lasciato intendere che il dies a quo del termine decennale di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento possa decorrere (anche) da un momento diverso da quello sopra indicato e, segnatamente, dal momento in cui l'arricchito abbia opposto un definitivo diniego alla richiesta di pagamento dell'esecutore della prestazione.
Del resto, è innegabile che quando in data 21.1.2005 il Sindaco p.t. del CP_1 CP_1
ha negato in via definitiva la liquidazione della parcella al professionista l'arricchimento si
[...]
fosse già verificato da lungo tempo, essendosi pacificamente l'Ente pubblico avvalso della progettazione redatta dall'ing. per eseguire ed ultimare i lavori di Parte_1
completamento ed adeguamento della Scuola Materna di . Controparte_1
Con riguardo alla mancata valutazione, quali utili atti interruttivi del corso della prescrizione, delle formali richieste di liquidazione della parcella inoltrate dall'ing. al Comune di Pt_1 CP_1
il 26.2.1995, il 23.12.2004 ed il 12.12.2007, va rilevato che nella sentenza impugnata il
[...]
Tribunale di Potenza ha offerto una compiuta e condivisibile motivazione in merito alla assoluta inidoneità di siffatte richieste di liquidazione ad interrompere la prescrizione.
Infatti, dopo avere precisato che il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo ex art.2041 c.c. può essere interrotto esclusivamente da un atto con il quale il titolare del diritto chieda il riconoscimento e la tutela giuridica proprio del diritto all'indennizzo del quale si eccepisca poi la prescrizione, il Tribunale di Potenza ha messo in risalto come nelle missive inviate dal professionista all'amministrazione comunale sia contenuta esclusivamente la richiesta di pagamento del compenso professionale per l'attività prestata in esecuzione dell'incarico affidatogli. Quindi, in tali missive sono stati sollecitati il riconoscimento del diritto traente origine dal contratto di opera professionale ed il pagamento del corrispettivo della prestazione resa in adempimento del contratto.
Non risulta mai essere stato chiesto il riconoscimento ed il pagamento dell'indennizzo ex art.2041
c.c. Ne consegue che le missive in discorso non possano esplicare efficacia di atti interruttivi del corso della prescrizione.
pag. 16 Orbene, nell'atto di impugnazione l'appellante si è limitato soltanto ad evocare l'inoltro delle missive all'amministrazione comunale ed a valorizzare le stesse in chiave di validi atti interruttivi della prescrizione, senza tuttavia articolare argomentazioni in fatto ed in diritto che possano valere a contrastare e confutare la diversa valutazione fornita in sentenza dal primo giudice.
Giova rimarcare che nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più comportare, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), ricoprendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di articolare specifici motivi di impugnazione, da correlare a ben individuati capi della motivazione della sentenza impugnata, e di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame così formulati. Invero, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
A ben vedere, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Tanto vale a significare che l'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto con il semplice richiamo alle difese svolte in primo grado, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa (cfr. Cass.civ.sez. I, 23 maggio 2006 n. 12140).
Il sig. non ha assolto a siffatto onere di specificazione in quanto non ha Parte_1
confutato le ragioni svolte dal Tribunale di Potenza a sostegno del convincimento che le missive inviate dal professionista all'amministrazione comunale non potessero essere qualificate come validi atti interruttivi del corso della prescrizione. Pertanto, sotto lo specifico profilo in esame, il motivo di impugnazione è inammissibile.
*
pag. 17 Con un terzo ed ultimo motivo di gravame il sig. ha denunciato la ingiusta Parte_1
decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite assunta dal Tribunale di Potenza.
In sostanza, l'appellante si è doluto che il primo giudice non abbia considerato il grave pregiudizio già derivato al professionista dal mancato accoglimento della domanda di liquidazione della parcella nonostante fosse emerso in giudizio che la prestazione professionale fosse stata chiesta dall'Ente pubblico e adempiuta dall'ing. di tal ché la richiesta di pagamento azionata in Pt_1
giudizio non sarebbe potuta ritenersi temeraria ed ingiusta.
La doglianza non ha pregio giuridico.
A norma dell'art.91 c.p.c., "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa...".
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la condanna della parte soccombente alle spese processuali non ha natura sanzionatoria (cfr. Cass. 28 marzo 2001, n.4485). Come invero osservato in dottrina, poiché le spese della parte vittoriosa debbono pur gravare su qualcuno, che non può essere la medesima parte vittoriosa, non resta che addossarle alla parte soccombente, e non a titolo di risarcimento dei danni per un comportamento che non è assolutamente illecito (in quanto
è esercizio di un diritto), ma solo come conseguenza obiettiva della soccombenza e senza natura sanzionatoria.
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Potenza ha rigettato tutte le domande azionate da ed ha motivato correttamente la statuizione sulle Parte_1
spese evocando i principi di causalità e soccombenza.
*
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna del sig. , in Parte_1
quanto soccombente, al pagamento, in favore del delle spese Controparte_1
processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022
n.147 in riferimento al valore della causa (€ 42.417,78; scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00),
pag. 18 applicando i compensi nei valori medi tariffari.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 21.1.2025 e il difensore di parte appellata ha depositato il 20.1.2025 le note scritte contenenti le proprie conclusioni.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
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Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 29.11.2022 e l'appello proposto da è stato riconosciuto infondato ed è stato respinto Parte_1
integralmente.
pag. 19 Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.659/2022 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
31.5.2022 e pubblicata il 3.6.2022, proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 23.11.2022 nei confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 23.11.2022 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.659/2022 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 31.5.2022 e pubblicata il 3.6.2022;
- Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
in persona del Sindaco p.t., delle spese processuali relative al presente grado di
[...]
giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante,
[...]
, sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25.6.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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