Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2026, n. 1036
CASS
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 546/1992 (motivazione apparente)

    La motivazione non è apparente in quanto i giudici di appello hanno argomentato la loro decisione, ritenendo che l'attività svolta nell'immobile non avesse diritto all'esenzione ICI perché svolta dietro corrispettivo.

  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, l. 212/2000, 3 l. 241/1990 e 1, comma 162, l. 296/2006 nonché 115 c.p.c. (carenze avviso accertamento)

    Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati riportati testualmente i passi della motivazione dell'atto impositivo impugnato. Inoltre, l'obbligo motivazionale dell'accertamento si ritiene adempiuto se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e 39 d.l. 223/2006 (disconoscimento presupposti esenzione ICI)

    I giudici di merito hanno accertato che l'attività didattica era svolta dietro corrispettivo, escludendo che fosse gratuita o a costo simbolico. L'esenzione è subordinata a un requisito soggettivo e oggettivo, e l'attività non deve avere esclusivamente natura commerciale. La parte contribuente mira a una diversa disamina degli elementi fattuali, preclusa in Cassazione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e 39 d.l. 223/2006 (attribuzione carattere commerciale all'attività)

    I giudici di merito hanno accertato che l'attività didattica era svolta dietro corrispettivo, escludendo che fosse gratuita o a costo simbolico. L'esenzione è subordinata a un requisito soggettivo e oggettivo, e l'attività non deve avere esclusivamente natura commerciale. La parte contribuente mira a una diversa disamina degli elementi fattuali, preclusa in Cassazione.

  • Accolto
    Illegittimità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi (finanziamento pubblico, simbolicità rette, inadeguatezza rette)

    La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano accertato che l'attività era svolta dietro corrispettivo, escludendo che fosse gratuita o a costo simbolico. La parte contribuente mira a una diversa disamina degli elementi fattuali, preclusa in Cassazione. Tuttavia, la Corte rileva l'incidenza dello ius superveniens (aiuti di Stato) e la necessità di verificare l'applicazione della regola de minimis, che richiede ulteriori accertamenti in fatto.

  • Altro
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia su motivo di appello)

    Il motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento di altri motivi e della conseguente cassazione con rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2026, n. 1036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1036
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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