Articolo 28 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 luglio 1962
Art. 28.
Il secondo comma dell'articolo 167 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"L'importo dei diritti e delle indennita' recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma precedente spetta all'aiutante ufficiale giudiziario che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa".
Entrata in vigore il 1 luglio 1962