Articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 232
Articolo 18Articolo 20
Versione
12 agosto 1990
Art. 19. Decorrenza della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 si applica anche al personale cessato dal servizio nel periodo tra il 25 giugno 1982 e il 21 dicembre 1987 compreso ed al coniuge superstite con diritto a pensione di reversibilita'.
Nota all'art. 19:
- Il testo dell' art. 6-bis comma 5, con decreto legge n. 387/1987 , e' il seguente:
"Art. 6-bis. - 5. Al personale della polizia di Stato nonche' a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73 ".
Entrata in vigore il 12 agosto 1990
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