TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
344/22 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 11.03.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv.
Elena Biasutti in sostituzione dell'avv. Maurizio Conti per il ricorrente e l'avv. Franco Maria
Foramiti per parte resistente . CP_1
L'avv. Elena Biasutti conclude come da ricorso e note conclusive.
L'avv. Franco Maria Foramiti conclude come da memoria di costituzione e note conclusive.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 344/2022
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Maurizio CONTI
-ricorrente- contro
(C. F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria MAGGIO, Paolo
BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione n. OI-000109485
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
come da ricorso (In via preliminare: disporsi la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza- ingiunzione. Nel merito e in principalità: per tutti i motivi esposti in ricorso annullarsi, dichiararsi nulla, illegittima o inefficace l'impugnata ordinanza-ingiunzione. Nel merito e in subordine: determinarsi la sanzione in misura pari al minimo edittale. In ogni caso: con condanna dell'Istituto ingiungente alla integrale rifusione delle spese di patrocinio e rappresentanza) e note conclusive.
CP_1 come da memoria di costituzione (NEL MERITO: - in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, rideterminare la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_1
risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale. Con vittoria di spese e competenze di giudizio o, in subordine, con la totale compensazione delle spese di lite) e note conclusive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.22 , legale rappresentante della Società Consortile Parte_1
limitata Sassari-Olbia Lotto 2, presentava opposizione contro l'ordinanza Controparte_3 ingiunzione n. OI-000109485, con cui aveva preteso il pagamento di € 24.500 a titolo di CP_1
sanzione amministrativa, in ragione dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2015.
Il ricorrente lamentava il difetto di notifica del prodromico atto di accertamento ed eccepiva, per lo stesso motivo, la prescrizione della pretesa azionata;
inoltre, deduceva che all'atto del ricevimento dell'avviso-diffida di cui all'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/83 il datore di lavoro Società Consortile a responsabilità limitata Sassari-Olbia Lotto 2 non avrebbe potuto provvedere al pagamento dei contributi omessi, attesa la sua sottoposizione alla procedura concorsuale del fallimento e il conseguente divieto di effettuazione di pagamenti al di fuori della previa verifica dei crediti, del rispetto delle cause legittime di prelazione e dei riparti destinati al ceto creditorio;
quindi, affermava di non essere il soggetto passivo della sanzione amministrativa che doveva ritenersi essere solo la
Società Consortile a responsabilità limitata Sassari-Olbia Lotto 2 quale datore di lavoro, tale non essendo che, in ogni caso, aveva rivestito dal giorno 1 marzo 2015 funzioni di Parte_1
presidente della Società Consortile a responsabilità limitata Sassari-Olbia Lotto 2; ancora l'opponente affermava che la medesima sanzione era stata già stata notificata a , consigliere di Parte_2
amministrazione della stessa società al momento del fallimento.
La difesa attorea contestava, altresì, la sproporzione della sanzione comminata, tenuto conto dell'ammontare della violazione contestata. Quindi, il ricorrente chiedeva che venisse dichiara la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia e/o, comunque, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Costituitosi in causa, evidenziava di aver correttamente interrotto la prescrizione con la notifica CP_1 dell'atto di accertamento al ricorrente, osservando altresì che la sanzione irrogata presupponeva semplicemente il mancato tempestivo versamento delle ritenute previdenziale ed assistenziali, non contestato dal ricorrente, e che a nulla rilevava l'intervenuto fallimento della società, atteso che l'ordinanza ingiunzione aveva ad oggetto l'irrogazione di una sanzione di cui il ricorrente era chiamato personalmente a rispondere, quale responsabile della società datrice di lavoro all'epoca dei fatti e, quindi, autore della violazione.
Inoltre, l'Istituto deduceva che la sanzione era stata irrogata in conformità alle disposizioni di legge, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 06.02.23 il ricorrente depositava nota riferendo che era sopravvenuto un fatto e cioè che in data
3.10.22 era stato redatto nei suoi confronti un verbale di identificazione, di nomina del difensore e di elezione di domicilio (che depositava), avendo così appreso di essere sottoposto a procedimento penale con la contestazione del reato p. e p. dall'art. 2 d.l. 463/1983, vale a dire per omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2015 così che, evidentemente, l'ammontare dei contributi non versati nell'anno aveva superato la soglia di € 10.000 ed era allora di competenza del
Giudice Penale.
Il 15.02.23 depositava in causa la rettifica all'ordinanza ingiunzione n. 109485 (relativa alle CP_1 inadempienze dell'anno 2015) che veniva rideterminata nella misura di € 11.800,00 con possibilità per controparte di estinguere il procedimento sanzionatorio, pagando la misura ridotta di € 5.900,00 entro sessanta giorni dalla prima udienza utile.
Il 14.12.23 depositava in causa ulteriore rettifica all'ordinanza ingiunzione n. 109485 (relativa CP_1 alle inadempienze dell'anno 2015) che veniva rideterminata nella misura minima di € 14.750,01 con possibilità per controparte di estinguere il procedimento sanzionatorio, pagando la misura ridotta (del
50%) di € 7.375,01 entro sessanta giorni dalla prima udienza utile.
Il 25.03.24 il ricorrente depositava la ricevuta di pagamento della sanzione in misura ridotta effettuata da nonché la sentenza relativa a quest'ultimo emessa dal Giudice del Lavoro Parte_2 CP_4
che aveva dichiarato la cessata materia del contendere rispetto alle annualità contributive del 2015 della stessa società.
Con nota depositata il 13.05.24 contestava che la sanzione amministrativa opposta nel corrente CP_1
giudizio da riguardava un periodo diverso da quella notificata (e poi pagata) da Parte_1 Pt_2
.
[...] Depositate note conclusive, all'udienza dell'11.03.25 le parti discutevano la causa e concludevano come in epigrafe;
quindi, il Giudice pronunciava sentenza.
-------------ooooo------------
Così riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, ritiene il Giudice che il ricorso debba essere rigettato, per i motivi che di seguito si espongono.
1. Innanzitutto, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,
sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
Ciò premesso, parte opponente ha eccepito, per prima cosa, la mancata notifica dell'atto di accertamento della violazione.
Osserva, tuttavia, il Giudice come tale difesa sia stata smentita dalla produzione in causa, da parte di
, dell'atto di accertamento al quale si riferisce l'ordinanza ingiunzione opposta, che risulta essere CP_1
stato debitamente notificato al ricorrente (cfr. doc. 2 e 3 di parte resistente).
In particolare, è documentato che: con l'ordinanza ingiunzione (O.I.) n. 109485 del 21 aprile 2022 (cfr. doc. 1 sia di parte ricorrente che di parte resistente), notificata il 05.05.22 (come riconosciuto nello stesso ricorso, cfr. pg. 1), ha CP_1
ingiunto a , nella sua qualità di legale rappresentante della Sassari-Olbia Lotto 2 Società Parte_1
Consortile a r.l., il pagamento della somma di € 24.500,00 a titolo di sanzioni amministrative;
l'ordinanza ingiunzione di cui sopra ha fatto seguito all'atto di accertamento prot. n.
.8600.25/05/2017.0101924 del 25.05.17 (cfr. doc. 2 di parte resistente), notificato il 07.06.17 a CP_1
(cfr. doc. 3 di parte resistente), per la violazione della disposizione di cui all'articolo Parte_1 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8;
l'atto di accertamento prot. n. .8600.25/05/2017.0101924 del 25.05.17 era relativo al periodo CP_1
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11/2015 (all'epoca dei fatti di rilevanza penale) (cfr. doc. 2 di parte resistente).
2. A parere del Giudicante, poi, quanto precede consente di ritenere superata anche l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente.
ha, al riguardo, affermato in ricorso che, risalendo la violazione all'anno 2015, il Parte_1
termine di prescrizione ha preso a decorrere dal 16.01.16 (data in cui si sarebbe consumata la violazione dell'omesso versamento del rateo dicembre 2015) e che, quindi, avrebbe dovuto CP_1 notificare l'ordinanza ingiunzione entro il 16.01.21.
Ebbene, L'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 regola il regime intertemporale della nuova disciplina,
prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.
La norma dispone che la retroattività operi sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Di contro, con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 del D.Lgs. n. 8/2016 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, stabilendo al comma 1 che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive di norma nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Peraltro, la Suprema Corte ha affermato “il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in
cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati
penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è
stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981
n. 689. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529/03)”
(cfr. Cass. 19897/18).
All'evidenza, nel caso di specie, gli atti relativi all'omesso versamento per il periodo 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11/2015, non possono essere stati trasmessi alla autorità amministrativa prima della entrata in vigore della legge di depenalizzazione (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67”, entrato in vigore il 06.02.16).
Quindi, visto che l'interruzione della prescrizione è regolata dall'art. 2943 c. 4 c.c. (“la prescrizione
è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”) e considerato che l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determina l'effetto interruttivo della prescrizione, nella fattispecie per cui è processo la notifica dell'atto di accertamento in data 07.06.17 ha interrotto la prescrizione quinquennale, anche laddove si ipotizzasse la decorrenza della stessa addirittura a far data dal 06.02.16.
L'ordinanza ingiunzione (n. OI-000109485 prot. .8600.21/04/2022.0126088 dell' CP_1 [...]
Sede di Udine - notificata il 05.05.22) è, poi, stata emessa e Controparte_2
notificata entro il successivo termine quinquennale.
3. ha, poi, correttamente individuato in il soggetto tenuto al pagamento delle CP_1 Parte_1
sanzioni derivanti dall'omissione contributiva relativa ai mesi 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11/2015, avvenuta quando il ricorrente ricopriva la carica di legale rappresentante della società.
Da un lato, è, infatti, pacifico che era in quel periodo il legale rappresentante della Parte_1
società (come riconosciuto a pag. 5 dello stesso ricorso ove si afferma che era il Parte_1
presidente della società consortile a responsabilità limitata Sassari-Olbia Lotto 2 dal 01.03.15),
precisandosi che i contributi di febbraio 2015 dovevano essere pagati entro il 16.03.15, quando cioè
l'odierno ricorrente era già in carica.
Dall'altro lato, l'art. 3 della L. n. 689/1981 stabilisce che: “… nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” ed il successivo art. 6 c. 3, poi, precisa che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
In merito, evidenzia il Giudice che nel sistema introdotto dalla legge n. 689 del 1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2020, n. 14361;
v., altresì, Sez. II, 9 gennaio 2019, n. 302, che ha precisato che il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'articolo 6 della citata legge, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente; cfr., ancora, Sez.
VI, 28 settembre 2018, n. 23663, che ha stabilito che la sanzione pecuniaria prevista per l'inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente).
Si precisa, poi, che la stessa giurisprudenza di legittimità formatasi in epoca anteriore alla depenalizzazione della fattispecie per cui è causa aveva con chiarezza affermato che il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro, il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo, sicché, in tale contesto, tenuto all'osservanza della norma resta colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, medio tempore, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché deve provvedervi solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro perché succedutisi nella carica sociale,
questi perché adempiano al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (cfr., ex plurimis, Cass. Pen., Sez. III, 8
novembre 2018, n. 1511; 18 luglio 2017, n. 39072; 23 giugno 2010, n. 34619).
Né rileva che la Società Consortile a responsabilità limitata Sassari-Olbia Lotto 2 sia stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Udine dd. 15.06.17 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Si richiama, infatti, al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 19371/23, secondo cui, con principio applicabile anche al caso di specie, “….in materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve
essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma
dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica
dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689 del 1981…”.
Non rileva nemmeno la vicenda che ha interessato , consigliere di amministrazione Parte_2 della società, anch'egli destinatario di una sanziona amministrativa simile a quella relativa all'odierno ricorrente.
Invero, ha spiegato e documentato che e sono stati entrambi legali CP_1 Parte_1 Parte_2
rappresentanti della Sassari-Olbia Lotto 2 Società Consortile a r.l. e che le ordinanze ingiunzioni che li hanno interessati hanno riguardato periodi diversi (cfr. doc. 8 e 9 depositati da il 13.05.24). CP_1
Infatti e come già detto, a sono state contestate le inadempienze relative ai mesi da Parte_1
febbraio 2015 (il cui pagamento scadeva il 16.03.15) a novembre 2015 compresi per un importo, a titolo di omesso versamento dei contributi relativi alle quote a carico dei lavoratori, pari a € 9.833,34 come analiticamente descritto a pagina 4 dell'atto di accertamento prot. n.
.8600.25/05/2017.0101924 del 25.5.2017 (doc. 2 ) notificato il 07.06.17. CP_1 CP_1
Invece, le inadempienze contestate a riguardano i mesi di dicembre 2014 e gennaio Parte_2
2015 per un importo, a titolo di omesso versamento dei contributi relativi alle quote a carico dei lavoratori, pari a € 1.524,47 come analiticamente descritto a pagina 4 dell'atto di accertamento prot.
n. .8600.25/05/2017.0101922 del 25.5.2017 (cfr. doc. 8 di parte resistente) notificato il 13.06.17. CP_1
4. Né ha provato di essere sottoposto a processo penale per le stesse violazioni di Parte_1
cui alla ordinanza ingiunzione opposta, non essendo idoneo a provare un tanto il semplice deposito in atti di un verbale di identificazione, di nomina del difensore e di elezione di domicilio che non riporta alcuna espressa indicazione alle mensilità da febbraio a novembre 2015 (cfr. verbale depositato il 06.02.23), che, peraltro, visti gli importi inferiori ad €. 10.000, rientrano indiscutibilmente nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa.
5. Infine, la difesa attorea ha contestato la sproporzione della sanzione comminata, tenuto conto dell'ammontare della violazione contestata.
Al riguardo, osserva il Giudice che, in corso di causa e precisamente il 15.02.23, , richiamando CP_1 il messaggio di n. 3516 dd. 27.09.22, depositava in giudizio la rettifica all'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 109485 (relativa alle inadempienze dell'anno 2015) che rideterminava la sanzione nella misura di € 11.800,00 con possibilità per controparte di estinguere il procedimento sanzionatorio, pagando la misura ridotta di € 5.900,00 entro sessanta giorni dalla prima udienza utile.
Il 14.12.23, poi, , richiamando il messaggio di n. 1931 del 23.5.2023, depositava in causa CP_1 CP_1
ulteriore rettifica all'ordinanza ingiunzione n. 109485 (relativa alle inadempienze dell'anno 2015) che rideterminava la sanzione nella misura minima di € 14.750,01 con possibilità per controparte di estinguere il procedimento sanzionatorio, pagando la misura ridotta (del 50%) di € 7.375,01 entro sessanta giorni dalla prima udienza utile.
Nulla pagava il ricorrente.
Evidenzia, allora, il Giudice come in corso di causa sia intervenuta anche una modifica al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ad opera dell'art. 23 del decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, il cui comma 1 ha previsto, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa, l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n.
463/1983 è così riformulato: “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
A seguito delle descritte modifiche del quadro normativo, ha emesso il Messaggio 24 CP_1 CP_1
maggio 2023 n. 1931 (Oggetto: Sanzioni amministrative - Decreto Lavoro - Sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali - Istruzioni per la gestione delle ordinanze- ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario o di rateazione), il quale precisa che: “…..la natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma - conformemente agli articoli 3 e 25 della
Costituzione, all'articolo 7 della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) e all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine a fattispecie analoghe (cfr. le sentenze n. 63/2019 e n.
193/2016) - rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (cfr. l'articolo 2, secondo comma, del c.p.). Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, “più mite”, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa del decreto-legge n. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall' . CP_5
Anche la Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 199/23) ha statuito che “…..la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior»
(sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso contrario, sentenza
n. 193 del 2016); che nei giudizi a quibus, aventi tutti ad oggetto omissioni di lieve entità, l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio…”.
A parere del Giudicante, pertanto, l'importo della sanzione amministrativa per cui è processo, come rideterminato da nella misura di € 11.800,00, non poteva essere ulteriormente rideterminato in CP_1
corso di causa da in malam partem nella misura di € 14.750,01, come, invece, accaduto con il CP_1
provvedimento depositato in causa in data 14.12.23.
Tenuto anche conto dell'importo omesso (€. di € 9.833,34, cfr. doc. 2 di parte resistente), prossimo alla soglia degli €. 10.000, e perciò della gravità della violazione, ritiene, in conclusione il Giudice che vada condannato al pagamento della sanzione amministrativa di €. 11.800, oltre Parte_1
accessori di legge, non essendo, peraltro, emerse ragioni che ne giustifichino una ulteriore diminuzione.
Infine - tenuto conto che ha rideterminato la sanzione in corso di causa e che il ricorrente non CP_1
ha pagato nemmeno la sanzione rideterminata - ritiene il Giudice che le spese di lite, liquidate come in dispositivo per l'intero, debbano essere poste a carico del ricorrente per la metà, con compensazione della residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ revoca il provvedimento dd. 07.06.22 di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza- ingiunzione n. OI-000109485;
▪ annulla il provvedimento di rideterminazione di depositato in causa in data 14.12.23; CP_1
▪ rigetta il ricorso e condanna al pagamento dell'importo di €. 11.800,00 a Parte_1
titolo di sanzione amministrativa, oltre accessori di legge;
▪ condanna il ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite che si Parte_1
liquidano per l'intero in € 1.865,00 per compensi a favore dell' Controparte_2
, oltre accessori di legge;
[...]
▪ compensa tra le parti la residua metà delle spese di lite.
Udine, 11.03.25
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 11.03.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv.
Elena Biasutti in sostituzione dell'avv. Maurizio Conti per il ricorrente e l'avv. Franco Maria
Foramiti per parte resistente . CP_1
L'avv. Elena Biasutti conclude come da ricorso e note conclusive.
L'avv. Franco Maria Foramiti conclude come da memoria di costituzione e note conclusive.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 344/2022
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Maurizio CONTI
-ricorrente- contro
(C. F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maria MAGGIO, Paolo
BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione n. OI-000109485
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
come da ricorso (In via preliminare: disporsi la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza- ingiunzione. Nel merito e in principalità: per tutti i motivi esposti in ricorso annullarsi, dichiararsi nulla, illegittima o inefficace l'impugnata ordinanza-ingiunzione. Nel merito e in subordine: determinarsi la sanzione in misura pari al minimo edittale. In ogni caso: con condanna dell'Istituto ingiungente alla integrale rifusione delle spese di patrocinio e rappresentanza) e note conclusive.
CP_1 come da memoria di costituzione (NEL MERITO: - in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, rideterminare la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_1
risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale. Con vittoria di spese e competenze di giudizio o, in subordine, con la totale compensazione delle spese di lite) e note conclusive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.22 , legale rappresentante della Società Consortile Parte_1
limitata Sassari-Olbia Lotto 2, presentava opposizione contro l'ordinanza Controparte_3 ingiunzione n. OI-000109485, con cui aveva preteso il pagamento di € 24.500 a titolo di CP_1
sanzione amministrativa, in ragione dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2015.
Il ricorrente lamentava il difetto di notifica del prodromico atto di accertamento ed eccepiva, per lo stesso motivo, la prescrizione della pretesa azionata;
inoltre, deduceva che all'atto del ricevimento dell'avviso-diffida di cui all'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/83 il datore di lavoro Società Consortile a responsabilità limitata Sassari-Olbia Lotto 2 non avrebbe potuto provvedere al pagamento dei contributi omessi, attesa la sua sottoposizione alla procedura concorsuale del fallimento e il conseguente divieto di effettuazione di pagamenti al di fuori della previa verifica dei crediti, del rispetto delle cause legittime di prelazione e dei riparti destinati al ceto creditorio;
quindi, affermava di non essere il soggetto passivo della sanzione amministrativa che doveva ritenersi essere solo la
Società Consortile a responsabilità limitata Sassari-Olbia Lotto 2 quale datore di lavoro, tale non essendo che, in ogni caso, aveva rivestito dal giorno 1 marzo 2015 funzioni di Parte_1
presidente della Società Consortile a responsabilità limitata Sassari-Olbia Lotto 2; ancora l'opponente affermava che la medesima sanzione era stata già stata notificata a , consigliere di Parte_2
amministrazione della stessa società al momento del fallimento.
La difesa attorea contestava, altresì, la sproporzione della sanzione comminata, tenuto conto dell'ammontare della violazione contestata. Quindi, il ricorrente chiedeva che venisse dichiara la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia e/o, comunque, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Costituitosi in causa, evidenziava di aver correttamente interrotto la prescrizione con la notifica CP_1 dell'atto di accertamento al ricorrente, osservando altresì che la sanzione irrogata presupponeva semplicemente il mancato tempestivo versamento delle ritenute previdenziale ed assistenziali, non contestato dal ricorrente, e che a nulla rilevava l'intervenuto fallimento della società, atteso che l'ordinanza ingiunzione aveva ad oggetto l'irrogazione di una sanzione di cui il ricorrente era chiamato personalmente a rispondere, quale responsabile della società datrice di lavoro all'epoca dei fatti e, quindi, autore della violazione.
Inoltre, l'Istituto deduceva che la sanzione era stata irrogata in conformità alle disposizioni di legge, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il 06.02.23 il ricorrente depositava nota riferendo che era sopravvenuto un fatto e cioè che in data
3.10.22 era stato redatto nei suoi confronti un verbale di identificazione, di nomina del difensore e di elezione di domicilio (che depositava), avendo così appreso di essere sottoposto a procedimento penale con la contestazione del reato p. e p. dall'art. 2 d.l. 463/1983, vale a dire per omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2015 così che, evidentemente, l'ammontare dei contributi non versati nell'anno aveva superato la soglia di € 10.000 ed era allora di competenza del
Giudice Penale.
Il 15.02.23 depositava in causa la rettifica all'ordinanza ingiunzione n. 109485 (relativa alle CP_1 inadempienze dell'anno 2015) che veniva rideterminata nella misura di € 11.800,00 con possibilità per controparte di estinguere il procedimento sanzionatorio, pagando la misura ridotta di € 5.900,00 entro sessanta giorni dalla prima udienza utile.
Il 14.12.23 depositava in causa ulteriore rettifica all'ordinanza ingiunzione n. 109485 (relativa CP_1 alle inadempienze dell'anno 2015) che veniva rideterminata nella misura minima di € 14.750,01 con possibilità per controparte di estinguere il procedimento sanzionatorio, pagando la misura ridotta (del
50%) di € 7.375,01 entro sessanta giorni dalla prima udienza utile.
Il 25.03.24 il ricorrente depositava la ricevuta di pagamento della sanzione in misura ridotta effettuata da nonché la sentenza relativa a quest'ultimo emessa dal Giudice del Lavoro Parte_2 CP_4
che aveva dichiarato la cessata materia del contendere rispetto alle annualità contributive del 2015 della stessa società.
Con nota depositata il 13.05.24 contestava che la sanzione amministrativa opposta nel corrente CP_1
giudizio da riguardava un periodo diverso da quella notificata (e poi pagata) da Parte_1 Pt_2
.
[...] Depositate note conclusive, all'udienza dell'11.03.25 le parti discutevano la causa e concludevano come in epigrafe;
quindi, il Giudice pronunciava sentenza.
-------------ooooo------------
Così riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, ritiene il Giudice che il ricorso debba essere rigettato, per i motivi che di seguito si espongono.
1. Innanzitutto, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,
sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
Ciò premesso, parte opponente ha eccepito, per prima cosa, la mancata notifica dell'atto di accertamento della violazione.
Osserva, tuttavia, il Giudice come tale difesa sia stata smentita dalla produzione in causa, da parte di
, dell'atto di accertamento al quale si riferisce l'ordinanza ingiunzione opposta, che risulta essere CP_1
stato debitamente notificato al ricorrente (cfr. doc. 2 e 3 di parte resistente).
In particolare, è documentato che: con l'ordinanza ingiunzione (O.I.) n. 109485 del 21 aprile 2022 (cfr. doc. 1 sia di parte ricorrente che di parte resistente), notificata il 05.05.22 (come riconosciuto nello stesso ricorso, cfr. pg. 1), ha CP_1
ingiunto a , nella sua qualità di legale rappresentante della Sassari-Olbia Lotto 2 Società Parte_1
Consortile a r.l., il pagamento della somma di € 24.500,00 a titolo di sanzioni amministrative;
l'ordinanza ingiunzione di cui sopra ha fatto seguito all'atto di accertamento prot. n.
.8600.25/05/2017.0101924 del 25.05.17 (cfr. doc. 2 di parte resistente), notificato il 07.06.17 a CP_1
(cfr. doc. 3 di parte resistente), per la violazione della disposizione di cui all'articolo Parte_1 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8;
l'atto di accertamento prot. n. .8600.25/05/2017.0101924 del 25.05.17 era relativo al periodo CP_1
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11/2015 (all'epoca dei fatti di rilevanza penale) (cfr. doc. 2 di parte resistente).
2. A parere del Giudicante, poi, quanto precede consente di ritenere superata anche l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente.
ha, al riguardo, affermato in ricorso che, risalendo la violazione all'anno 2015, il Parte_1
termine di prescrizione ha preso a decorrere dal 16.01.16 (data in cui si sarebbe consumata la violazione dell'omesso versamento del rateo dicembre 2015) e che, quindi, avrebbe dovuto CP_1 notificare l'ordinanza ingiunzione entro il 16.01.21.
Ebbene, L'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 regola il regime intertemporale della nuova disciplina,
prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.
La norma dispone che la retroattività operi sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Di contro, con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 del D.Lgs. n. 8/2016 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, stabilendo al comma 1 che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive di norma nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Peraltro, la Suprema Corte ha affermato “il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in
cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati
penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è
stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981
n. 689. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529/03)”
(cfr. Cass. 19897/18).
All'evidenza, nel caso di specie, gli atti relativi all'omesso versamento per il periodo 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11/2015, non possono essere stati trasmessi alla autorità amministrativa prima della entrata in vigore della legge di depenalizzazione (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67”, entrato in vigore il 06.02.16).
Quindi, visto che l'interruzione della prescrizione è regolata dall'art. 2943 c. 4 c.c. (“la prescrizione
è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”) e considerato che l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determina l'effetto interruttivo della prescrizione, nella fattispecie per cui è processo la notifica dell'atto di accertamento in data 07.06.17 ha interrotto la prescrizione quinquennale, anche laddove si ipotizzasse la decorrenza della stessa addirittura a far data dal 06.02.16.
L'ordinanza ingiunzione (n. OI-000109485 prot. .8600.21/04/2022.0126088 dell' CP_1 [...]
Sede di Udine - notificata il 05.05.22) è, poi, stata emessa e Controparte_2
notificata entro il successivo termine quinquennale.
3. ha, poi, correttamente individuato in il soggetto tenuto al pagamento delle CP_1 Parte_1
sanzioni derivanti dall'omissione contributiva relativa ai mesi 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11/2015, avvenuta quando il ricorrente ricopriva la carica di legale rappresentante della società.
Da un lato, è, infatti, pacifico che era in quel periodo il legale rappresentante della Parte_1
società (come riconosciuto a pag. 5 dello stesso ricorso ove si afferma che era il Parte_1
presidente della società consortile a responsabilità limitata Sassari-Olbia Lotto 2 dal 01.03.15),
precisandosi che i contributi di febbraio 2015 dovevano essere pagati entro il 16.03.15, quando cioè
l'odierno ricorrente era già in carica.
Dall'altro lato, l'art. 3 della L. n. 689/1981 stabilisce che: “… nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” ed il successivo art. 6 c. 3, poi, precisa che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
In merito, evidenzia il Giudice che nel sistema introdotto dalla legge n. 689 del 1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2020, n. 14361;
v., altresì, Sez. II, 9 gennaio 2019, n. 302, che ha precisato che il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'articolo 6 della citata legge, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente; cfr., ancora, Sez.
VI, 28 settembre 2018, n. 23663, che ha stabilito che la sanzione pecuniaria prevista per l'inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente).
Si precisa, poi, che la stessa giurisprudenza di legittimità formatasi in epoca anteriore alla depenalizzazione della fattispecie per cui è causa aveva con chiarezza affermato che il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro, il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo, sicché, in tale contesto, tenuto all'osservanza della norma resta colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, medio tempore, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché deve provvedervi solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro perché succedutisi nella carica sociale,
questi perché adempiano al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (cfr., ex plurimis, Cass. Pen., Sez. III, 8
novembre 2018, n. 1511; 18 luglio 2017, n. 39072; 23 giugno 2010, n. 34619).
Né rileva che la Società Consortile a responsabilità limitata Sassari-Olbia Lotto 2 sia stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Udine dd. 15.06.17 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Si richiama, infatti, al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 19371/23, secondo cui, con principio applicabile anche al caso di specie, “….in materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve
essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza-ingiunzione a norma
dell'art. 18 della l. n. 689 del 1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica
dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689 del 1981…”.
Non rileva nemmeno la vicenda che ha interessato , consigliere di amministrazione Parte_2 della società, anch'egli destinatario di una sanziona amministrativa simile a quella relativa all'odierno ricorrente.
Invero, ha spiegato e documentato che e sono stati entrambi legali CP_1 Parte_1 Parte_2
rappresentanti della Sassari-Olbia Lotto 2 Società Consortile a r.l. e che le ordinanze ingiunzioni che li hanno interessati hanno riguardato periodi diversi (cfr. doc. 8 e 9 depositati da il 13.05.24). CP_1
Infatti e come già detto, a sono state contestate le inadempienze relative ai mesi da Parte_1
febbraio 2015 (il cui pagamento scadeva il 16.03.15) a novembre 2015 compresi per un importo, a titolo di omesso versamento dei contributi relativi alle quote a carico dei lavoratori, pari a € 9.833,34 come analiticamente descritto a pagina 4 dell'atto di accertamento prot. n.
.8600.25/05/2017.0101924 del 25.5.2017 (doc. 2 ) notificato il 07.06.17. CP_1 CP_1
Invece, le inadempienze contestate a riguardano i mesi di dicembre 2014 e gennaio Parte_2
2015 per un importo, a titolo di omesso versamento dei contributi relativi alle quote a carico dei lavoratori, pari a € 1.524,47 come analiticamente descritto a pagina 4 dell'atto di accertamento prot.
n. .8600.25/05/2017.0101922 del 25.5.2017 (cfr. doc. 8 di parte resistente) notificato il 13.06.17. CP_1
4. Né ha provato di essere sottoposto a processo penale per le stesse violazioni di Parte_1
cui alla ordinanza ingiunzione opposta, non essendo idoneo a provare un tanto il semplice deposito in atti di un verbale di identificazione, di nomina del difensore e di elezione di domicilio che non riporta alcuna espressa indicazione alle mensilità da febbraio a novembre 2015 (cfr. verbale depositato il 06.02.23), che, peraltro, visti gli importi inferiori ad €. 10.000, rientrano indiscutibilmente nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa.
5. Infine, la difesa attorea ha contestato la sproporzione della sanzione comminata, tenuto conto dell'ammontare della violazione contestata.
Al riguardo, osserva il Giudice che, in corso di causa e precisamente il 15.02.23, , richiamando CP_1 il messaggio di n. 3516 dd. 27.09.22, depositava in giudizio la rettifica all'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 109485 (relativa alle inadempienze dell'anno 2015) che rideterminava la sanzione nella misura di € 11.800,00 con possibilità per controparte di estinguere il procedimento sanzionatorio, pagando la misura ridotta di € 5.900,00 entro sessanta giorni dalla prima udienza utile.
Il 14.12.23, poi, , richiamando il messaggio di n. 1931 del 23.5.2023, depositava in causa CP_1 CP_1
ulteriore rettifica all'ordinanza ingiunzione n. 109485 (relativa alle inadempienze dell'anno 2015) che rideterminava la sanzione nella misura minima di € 14.750,01 con possibilità per controparte di estinguere il procedimento sanzionatorio, pagando la misura ridotta (del 50%) di € 7.375,01 entro sessanta giorni dalla prima udienza utile.
Nulla pagava il ricorrente.
Evidenzia, allora, il Giudice come in corso di causa sia intervenuta anche una modifica al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ad opera dell'art. 23 del decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, il cui comma 1 ha previsto, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro
10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa, l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n.
463/1983 è così riformulato: “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
A seguito delle descritte modifiche del quadro normativo, ha emesso il Messaggio 24 CP_1 CP_1
maggio 2023 n. 1931 (Oggetto: Sanzioni amministrative - Decreto Lavoro - Sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali - Istruzioni per la gestione delle ordinanze- ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario o di rateazione), il quale precisa che: “…..la natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma - conformemente agli articoli 3 e 25 della
Costituzione, all'articolo 7 della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) e all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine a fattispecie analoghe (cfr. le sentenze n. 63/2019 e n.
193/2016) - rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (cfr. l'articolo 2, secondo comma, del c.p.). Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, “più mite”, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa del decreto-legge n. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall' . CP_5
Anche la Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 199/23) ha statuito che “…..la sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell'art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all'esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior»
(sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021 e, in senso contrario, sentenza
n. 193 del 2016); che nei giudizi a quibus, aventi tutti ad oggetto omissioni di lieve entità, l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, può trovare applicazione retroattiva per l'effetto favorevole che da esso deriva rispetto al pregresso regime sanzionatorio…”.
A parere del Giudicante, pertanto, l'importo della sanzione amministrativa per cui è processo, come rideterminato da nella misura di € 11.800,00, non poteva essere ulteriormente rideterminato in CP_1
corso di causa da in malam partem nella misura di € 14.750,01, come, invece, accaduto con il CP_1
provvedimento depositato in causa in data 14.12.23.
Tenuto anche conto dell'importo omesso (€. di € 9.833,34, cfr. doc. 2 di parte resistente), prossimo alla soglia degli €. 10.000, e perciò della gravità della violazione, ritiene, in conclusione il Giudice che vada condannato al pagamento della sanzione amministrativa di €. 11.800, oltre Parte_1
accessori di legge, non essendo, peraltro, emerse ragioni che ne giustifichino una ulteriore diminuzione.
Infine - tenuto conto che ha rideterminato la sanzione in corso di causa e che il ricorrente non CP_1
ha pagato nemmeno la sanzione rideterminata - ritiene il Giudice che le spese di lite, liquidate come in dispositivo per l'intero, debbano essere poste a carico del ricorrente per la metà, con compensazione della residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ revoca il provvedimento dd. 07.06.22 di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza- ingiunzione n. OI-000109485;
▪ annulla il provvedimento di rideterminazione di depositato in causa in data 14.12.23; CP_1
▪ rigetta il ricorso e condanna al pagamento dell'importo di €. 11.800,00 a Parte_1
titolo di sanzione amministrativa, oltre accessori di legge;
▪ condanna il ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite che si Parte_1
liquidano per l'intero in € 1.865,00 per compensi a favore dell' Controparte_2
, oltre accessori di legge;
[...]
▪ compensa tra le parti la residua metà delle spese di lite.
Udine, 11.03.25
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia