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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1459/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA con domicilio eletto in VIA ALFREDO
TESTONI N. 6 40125 Pt_1
appellante e
(C.F. ) con sede in Rimini alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Destra del Porto 155, in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione
[...] nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Franco Fiorenza (C.F.
– pec ed C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Franco Fiorenza in alla Via Santo Stefano 43, Pt_1
(C.F. ), contumace, Controparte_3 P.IVA_3
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società CP_1
conveniva in giudizio il e l'
[...] Controparte_3 Parte_1
chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad accedere al beneficio della c.d. definizione agevolata dei contenziosi relativi ai canoni di concessione per i beni del demanio marittimo dovuti ex art. 100 c. 7 D.L. 104/2020 convertito con Legge 126/2020, con conseguente accertamento dell' estinzione della propria posizione debitoria per gli anni dal 2010 al 2020 in ragione dei versamenti già effettuati.
A tal fine esponeva che, nella qualità di titolare di concessione demaniale marittima, aveva impugnato e contestato a partire dal 2010, sia avanti al
G.O. che avanti al G.A, i canoni annuali richiesti dal Comune di Rimini in applicazione delle prescrizioni di cui alla legge finanziaria del 2007; di avere presentato, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 104/2020, convertito con legge 126/2020, che all'art. 100 c.7 aveva previsto la pag. 2/15 possibilità di definire il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore del decreto “mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”, domanda di accesso al beneficio, accolta limitatamente dall'Ente locale – escludendo le annualità tra il 2017 ed il
2020 – con quantificazione finale della somma dovuta in euro
161.614,581, calcolata detraendo quanto già precedentemente corrisposto dal concessionario dal 30% del totale dei canoni richiesti. La società provvedeva al pagamento di detto importo.
A seguito di successiva nota dell del 22.9.2021, il Parte_1
ricalcolava l'importo dovuto dal concessionario per Controparte_3
l'ammissione allo strumento deflattivo chiedendo il versamento di ulteriori
€ 154.235,729, importo ritenuto erroneo dal concessionario che non provvedeva al relativo ulteriore pagamento e instaurava dinanzi al
Tribunale di Rimini domanda per l'accertamento del proprio diritto alla definizione agevolata in ragione di quanto già versato.
Con comparsa di risposta depositata in data 6.2.2022 si costituiva in giudizio l concludendo per il rigetto della domanda Parte_1
attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento degli interessi e delle somme corrette dovute da accertare tramite CTU.
Si costituiva altresì il evidenziando di avere provveduto Controparte_3
a richiedere il versamento integrativo alla società attrice sulla base di quanto sollecitato dall' . Parte_1
pag. 3/15 Con sentenza n. 807/202 il Tribunale di Rimini accertava il diritto di parte attrice alla definizione agevolata ex art. 100 DL 104/2020 dei procedimenti giudiziari relativi ai canoni demaniali per gli anni dal 2010 al 2016 e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dall'
[...]
. Parte_1
Preliminarmente, affermata la propria giurisdizione – non vertendo la controversia sul rapporto concessorio, bensì soltanto sulle modalità di calcolo della somma da versare per accedere al beneficio – il Tribunale, in considerazione dello scopo della norma, interpretava l'art. 100 c.7 D.L. n.
104/2020 nel senso di ritenere che la misura del 30% fosse da calcolare sul totale delle somme oggetto della controversia di cui si chiede la definizione, derivando l'ammontare effettivo dalla differenza tra il 30% calcolato sull'intero importo dovuto per le varie annualità oggetto di contestazione e quanto già versato dal concessionario o coattivamente riscosso, con conseguente diritto alla definizione agevolata nel caso di specie in ragione dei versamenti effettuati.
Osservava, inoltre, che la salvezza dei pagamenti eseguiti prevista dal comma 1 dell'art. 100 D.L. n. 104/2020 non avesse ad oggetto, come ritenuto dai convenuti, il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata, ma piuttosto la determinazione dei canoni futuri da parte dell'amministrazione in base ai criteri di cui alla legge finanziaria 2007.
Il Tribunale reputava altresì corretta la scelta dell'ente locale di escludere dal beneficio i canoni richiesti per le annualità dal 2017 al 2020, sia perché la domanda di accertamento negativo del diritto vantato dal CP_3
formulata dall'attrice avanti al G.A. non incideva automaticamente sulle pag. 4/15 pretese successive all'instaurazione del giudizio, sia perché ai fini dell'applicabilità dell'istituto, riferito al contenzioso “derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni”, è irrilevante la pendenza di un procedimento avviato col per la Controparte_3
decadenza della concessione per il mancato pagamento di canoni.
Infine, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva della domanda riconvenzionale proposta dall
[...]
essendo l'ente locale l'unico soggetto competente a calcolare Parte_1
le somme da riscuotere con l'eventuale maggiorazione degli interessi su tali importi oltre che per difetto di specificità sull'ammontare asseritamente richiesto, riconoscendo comunque il riferimento della definizione agevolata esclusivamente alle somme originariamente richieste e non ad ulteriori importi non previsti a titolo di interessi.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 100 D.L. 104/2020 da parte del giudice a quo, sostenendo che la modalità di calcolo stabilita era fondata su orientamenti della giurisprudenza amministrativa formatisi sulla previgente legge n. 147/2013, senza valorizzare la differente ratio della normativa successiva, misura straordinaria di stretta interpretazione la cui somma per accedere al beneficio è prefissata dal legislatore, con inammissibili benefici ulteriori ai concessionari inadempienti in contrasto con le finalità della legge.
Il Tribunale avrebbe inoltre errato nell'interpretazione dell'art. 100 comma
2 – “sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni” – poiché, ritenendo che detta norma pag. 5/15 riguardi esclusivamente il pagamento dei canoni futuri, non incidendo sulle modalità di calcolo per la definizione agevolata, si porrebbe contro la volontà del legislatore tesa ad affermare che le somme già versate a titolo di canone alla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020 non possono essere oggetto di restituzione né di compensazione.
Con il secondo motivo di appello l'amministrazione appellante contestava la mancata declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie, giacché la perdurante contestazione delle somme dovute contrasterebbe con le finalità dello strumento deflattivo, che presuppone la necessaria acquiescenza alle somme richieste al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
Con il terzo motivo impugnava la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva in capo all nel proporre la domanda Parte_1
riconvenzionale, deducendo a tal fine la propria legittimazione ad azionare la pretesa creditoria, essendo lo Stato, e non il titolare del credito. CP_3
Con il quarto motivo di appello lamentava la mancata ammissione della
CTU richiesta in primo grado, deducendo, da un lato, la non genericità della richiesta, mancando una precisa indicazione da parte dell'ente locale degli elementi posti alla base dei conteggi effettuati e, dall'altro lato, la mancata quantificazione degli interessi maturati, dovendosi ritenere operante l'art. 1282 c.c. in assenza di espressa deroga del legislatore.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 17.1.2025 resisteva al gravame la società chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_1
avversarie e, con appello incidentale, l'accertamento dell'avvenuta definizione delle controversie relative ai canoni di concessione per i beni pag. 6/15 del demanio marittimo per gli anni dal 2010 al 2020 mediante il pagamento della somma prevista ex art. 100 D.L. 104/2020; in subordine, riconoscere la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del
[...]
e dell per avere chiesto il pagamento di CP_3 Parte_1
una somma rilevante il giorno prima della scadenza del termine, dopo dieci mesi dall'apertura dell'istruttoria, accertando la remissione in termini per l'esecuzione del pagamento residuo.
In ordine al primo motivo di appello parte appellata rilevava l'infondatezza delle argomentazioni di controparte, rappresentando la correttezza del metodo di calcolo adottato dal Tribunale per la quantificazione della somma necessaria per accedere allo strumento deflattivo, giacché pienamente coerente con l'orientamento giurisprudenziale formatosi a riguardo.
Inconferente sarebbe la tesi di parte appellante per il quale il comma 2 della disposizione in esame farebbe salvi i pagamenti già eseguiti anche con riguardo ai canoni oggetto di contenzioso di cui si chiede la definizione, riferendosi tale norma soltanto ai nuovi criteri di calcolo per la determinazione dei canoni futuri.
Riguardo al secondo motivo, la società appellava rilevava che l'asserita condizione per la quale, al fine di accedere al beneficio, il privato avrebbero dovuto necessariamente prestare acquiescenza alle somme così come determinate dall'amministrazione si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa e sarebbe stata comunque impraticabile nel caso di specie data la condotta ondivaga tenuta dalla P.A. nell'attività di conteggio del quantum necessario.
pag. 7/15 In relazione al terzo motivo l'appellata ribadiva la carenza di legittimazione attiva dell nella proposizione della domanda Parte_1
riconvenzionale, essendo unicamente il Comune di Rimini l'ente pubblico titolare delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e unico soggetto competente alla determinazione dei canoni.
In relazione al quarto motivo, rilevava che la CTU richiesta dall'amministrazione era, oltre che generica, anche ingiustificata, poiché, anche se compete all'Ente locale la determinazione dei canoni, l'incasso delle somme spetta all , che può altresì sempre Parte_1
verificare l'andamento delle riscossioni. Inoltre, l'asserita inconsapevolezza dell'appellante sulla determinazione e riscossione dei canoni, oltre che dei contenzioni pendenti, sarebbe smentita dagli atti del giudizio, essendo stata dimostrata l'interlocuzione tra l'ente locale e l'amministrazione appellante relativa al conteggio dei canoni, nonché la mancata contestazione della perizia asseverata prodotta dalla società appellata contenente l'analitica indicazione dei canoni dovuti.
Sul mancato computo degli interessi legali sulle somme dovute, ribadiva che, essendo l'importo previsto dalla legge un debito di valuta, debba farsi riferimento all'accertamento originario mancando una previsione normativa di segno contrario.
Con appello incidentale impugnava poi il capo della sentenza che ha escluso le controversie relative alle annualità dal 2017 al 2020 dalla definizione agevolata.
A tal proposito, rappresentava di avere chiesto l'ammissione alla definizione agevolata del contenzioso pendente in relazione ai canoni di concessione per le annualità dal 2010 al 2020; che, nonostante il CP_3
pag. 8/15 di Rimini abbia determinato gli importi per l'estinzione del contenzioso con riferimento agli anni dal 2010 al 2018 per l'importo di euro
161.614,58, il concessionario ha pagato il maggior importo di euro
207.122,18 con riferimento anche agli anni 2019 e 2020.
Sosteneva, ancora, che la domanda formulata avanti al Tribunale
Amministrativo nei giudizi pendenti aveva ad oggetto non la singola richiesta di pagamento dei canoni, come in tesi di parte avversaria, ma avendo natura di domanda di accertamento negativo, nel caso di accoglimento, avrebbe determinato l'inesistenza dell'intera pretesa creditoria e il conseguente travolgimento dei successivi atti di determinazione anche per le annualità ulteriori.
Deduceva, inoltre, che la norma sulla definizione agevolata troverebbe applicazione non solo per i procedimenti giudiziari, ma anche per i procedimenti amministrativi pendenti alla data 14 agosto 2020, come confermato dal fatto che il aveva inizialmente concesso Controparte_3
il beneficio anche per gli anni 2017 e 2018.
5.- L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce erroneità della sentenza per errata applicazione dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020 in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo che prevede che restano salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
L'art. 100 comma 7 DL 104/2020 così recita:
“Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo
pag. 9/15 03, comma 1, lettera b), ((numero 2.1),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all Parte_1
da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica
[...]
soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
La questione oggetto di causa si incentra dunque sull'interpretazione della lettera a) del richiamato comma 7, che consente di chiudere i contenziosi pendenti mediante pagamento in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente della
Suprema Corte già formatosi con riferimento al precedente condono previsto dall'art. 1, comma 732, della L. n. 147 del 2013 ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso - orientamento che vale a maggior ragione per la nuova misura di condono prevista dall'art.100, comma 7, del D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge n.126 del
13.10.2020, ove si è avuto cura di introdurre la precisazione "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" - secondo cui il 30% va calcolato sull'intero importo originariamente richiesto pag. 10/15 dall'Amministrazione e non sulla differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto in ipotesi versato, perché conforme al tenore letterale della norma e in grado di scongiurare il rischio di ingiustificati vantaggi per i concessionari che nulla abbiano versato rispetto a coloro che hanno versato tutto o parte dell'importo richiesto (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30235 del 31 ottobre 2023; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22006 del 5 agosto 2024; Cass. Sez. I Ordinanza n. 21992 del
05/08/2024; Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n.34254).
A tal fine, nella quantificazione del dovuto deve quindi tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme "dovute” ossia di quelle richieste dall'Amministrazione. Il dato letterale appare insuperabile e sarebbe comunque irragionevole ritenere che, secondo la diversa interpretazione proposta dalla Amministrazione, la società dovrebbe pagare, oltre quanto già versato, anche il 30 % della somma ancora dovuta e in contestazione, così favorendo coloro che, a seguito della richiesta dell'amministrazione, non hanno versato alcunché o solo la minima parte di quanto dovuto, rispetto a coloro che hanno versato somme maggiori (Cass., n.22206/2024; 21992/2024, n. 117/2022).
Detta interpretazione trova peraltro corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa che si è occupata dell'argomento (Cons.
Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5244) affermando che "non pare inutile specificare che il 30 % dell'importo dovuto va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal
, e precisando che la tesi per cui "le somme dovute di cui al CP_3
pag. 11/15 comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso
e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa" ed ancora
"l'accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe (...)
l'indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del 30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all'evidenza contrario al dettato normativo" (Cassazione civile sez. I, 24/12/2024
n.34254).
Con il secondo motivo l'appellante ritiene l'appello inammissibile alla luce della finalità dichiarata nell'art. 100 comma 7 di riduzione del contenzioso, ragion per cui si avvale di questa procedura manifesterebbe acquiescenza alle somme richieste. Detta ricostruzione non trova tuttavia alcun riferimento normativo.
L'ultimo motivo di impugnazione in ordine al dichiarato difetto di legittimazione attiva dell per la richiesta Parte_1
riconvenzionale di pagamento di maggiori somme dovute, anche a titolo di interessi, si osserva quanto segue.
In punto di legittimazione, questa Corte ritiene che competente in tema di canoni per la concessione di beni demaniali (che non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni: vedi Cass. S. U. n. 3144/2003) a livello centrale e periferico, è
l' , la quale svolge tutte le funzioni e i compiti inerenti Parte_1
l'amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato in pag. 12/15 precedenza assolti dalla Direzione Centrale del Demanio, al fine di perseguire la gestione produttiva dei beni, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza e economicità e che, nello specifico, tra le attività più significative sono da annoverare il rilascio degli atti di concessione che legittimano l'utilizzazione delle aree del demanio idrico e la riscossione dei relativi proventi (canoni).
Riconosciuta la legittimazione dell nel merito si rileva tuttavia Pt_1
che il primo Giudice ha correttamente rigettato la richiesta di CTU perché ritenuta a carattere esplorativo, in relazione alla genericità delle contestazioni mosse in primo grado dall nei termini Parte_1
di legge deducendo soltanto che i provvedimenti dei Controparte_4
“sono privi di specifica motivazione e documentazione in relazione ai conteggi” e che, nello specifico, “non risulta alcun riferimento…al calcolo degli interessi”.
Le ulteriori deduzioni sul punto introdotte tardivamente in primo grado e per la prima volta in appello risultano tardive, fermo restando che l' si limita a mettere in dubbio la legittimità dei calcoli operati dal Pt_1
– che pure aveva più volte preventivamente sollecitato chiarimenti CP_3
nella determinazione dei canoni in oggetto - senza fornire alcun elemento specifico sulla presunta ipotetica erroneità.
Ciò porta anche il rigetto dell'ultimo motivo di appello per omessa istruttoria.
Passando invece all'appello incidentale proposto dal concessionario lo stesso va rigettato, lì dove correttamente il primo giudice ha ritenuto che il diritto alla definizione agevolata potesse essere riconosciuto solo in pag. 13/15 relazione alle annualità per le quali vi era stata specifica impugnazione nel procedimento amministrativo in corso, anche con motivi aggiunti (nel caso di specie per le annualità richieste fino al 2016), non essendo possibile estendere tacitamente l'individuazione del contenzioso pendente
“definibile” a tutti i canoni futuri richiedibili dall'amministrazione sulla base della medesima normativa in assenza di espressa richiesta di pagamento e conseguenziale specifica impugnazione. Né rilevano diverse erronee determinazioni precedenti dell'amministrazione.
Spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
A seguito del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato per l'appellante incidentale e non per l'appellante principale ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, poiché
l'appellante principale, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Civ.
6-Lav., ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e , costituiti, Controparte_3 Controparte_1
con la contumacia del avverso la sentenza del Tribunale Controparte_3
di Rimini n. 807/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede:
pag. 14/15 rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo Controparte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1459/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_1
STATO DI BOLOGNA con domicilio eletto in VIA ALFREDO
TESTONI N. 6 40125 Pt_1
appellante e
(C.F. ) con sede in Rimini alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Destra del Porto 155, in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione
[...] nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Franco Fiorenza (C.F.
– pec ed C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Franco Fiorenza in alla Via Santo Stefano 43, Pt_1
(C.F. ), contumace, Controparte_3 P.IVA_3
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società CP_1
conveniva in giudizio il e l'
[...] Controparte_3 Parte_1
chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad accedere al beneficio della c.d. definizione agevolata dei contenziosi relativi ai canoni di concessione per i beni del demanio marittimo dovuti ex art. 100 c. 7 D.L. 104/2020 convertito con Legge 126/2020, con conseguente accertamento dell' estinzione della propria posizione debitoria per gli anni dal 2010 al 2020 in ragione dei versamenti già effettuati.
A tal fine esponeva che, nella qualità di titolare di concessione demaniale marittima, aveva impugnato e contestato a partire dal 2010, sia avanti al
G.O. che avanti al G.A, i canoni annuali richiesti dal Comune di Rimini in applicazione delle prescrizioni di cui alla legge finanziaria del 2007; di avere presentato, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 104/2020, convertito con legge 126/2020, che all'art. 100 c.7 aveva previsto la pag. 2/15 possibilità di definire il contenzioso pendente alla data di entrata in vigore del decreto “mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”, domanda di accesso al beneficio, accolta limitatamente dall'Ente locale – escludendo le annualità tra il 2017 ed il
2020 – con quantificazione finale della somma dovuta in euro
161.614,581, calcolata detraendo quanto già precedentemente corrisposto dal concessionario dal 30% del totale dei canoni richiesti. La società provvedeva al pagamento di detto importo.
A seguito di successiva nota dell del 22.9.2021, il Parte_1
ricalcolava l'importo dovuto dal concessionario per Controparte_3
l'ammissione allo strumento deflattivo chiedendo il versamento di ulteriori
€ 154.235,729, importo ritenuto erroneo dal concessionario che non provvedeva al relativo ulteriore pagamento e instaurava dinanzi al
Tribunale di Rimini domanda per l'accertamento del proprio diritto alla definizione agevolata in ragione di quanto già versato.
Con comparsa di risposta depositata in data 6.2.2022 si costituiva in giudizio l concludendo per il rigetto della domanda Parte_1
attorea e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento degli interessi e delle somme corrette dovute da accertare tramite CTU.
Si costituiva altresì il evidenziando di avere provveduto Controparte_3
a richiedere il versamento integrativo alla società attrice sulla base di quanto sollecitato dall' . Parte_1
pag. 3/15 Con sentenza n. 807/202 il Tribunale di Rimini accertava il diritto di parte attrice alla definizione agevolata ex art. 100 DL 104/2020 dei procedimenti giudiziari relativi ai canoni demaniali per gli anni dal 2010 al 2016 e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dall'
[...]
. Parte_1
Preliminarmente, affermata la propria giurisdizione – non vertendo la controversia sul rapporto concessorio, bensì soltanto sulle modalità di calcolo della somma da versare per accedere al beneficio – il Tribunale, in considerazione dello scopo della norma, interpretava l'art. 100 c.7 D.L. n.
104/2020 nel senso di ritenere che la misura del 30% fosse da calcolare sul totale delle somme oggetto della controversia di cui si chiede la definizione, derivando l'ammontare effettivo dalla differenza tra il 30% calcolato sull'intero importo dovuto per le varie annualità oggetto di contestazione e quanto già versato dal concessionario o coattivamente riscosso, con conseguente diritto alla definizione agevolata nel caso di specie in ragione dei versamenti effettuati.
Osservava, inoltre, che la salvezza dei pagamenti eseguiti prevista dal comma 1 dell'art. 100 D.L. n. 104/2020 non avesse ad oggetto, come ritenuto dai convenuti, il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata, ma piuttosto la determinazione dei canoni futuri da parte dell'amministrazione in base ai criteri di cui alla legge finanziaria 2007.
Il Tribunale reputava altresì corretta la scelta dell'ente locale di escludere dal beneficio i canoni richiesti per le annualità dal 2017 al 2020, sia perché la domanda di accertamento negativo del diritto vantato dal CP_3
formulata dall'attrice avanti al G.A. non incideva automaticamente sulle pag. 4/15 pretese successive all'instaurazione del giudizio, sia perché ai fini dell'applicabilità dell'istituto, riferito al contenzioso “derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni”, è irrilevante la pendenza di un procedimento avviato col per la Controparte_3
decadenza della concessione per il mancato pagamento di canoni.
Infine, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva della domanda riconvenzionale proposta dall
[...]
essendo l'ente locale l'unico soggetto competente a calcolare Parte_1
le somme da riscuotere con l'eventuale maggiorazione degli interessi su tali importi oltre che per difetto di specificità sull'ammontare asseritamente richiesto, riconoscendo comunque il riferimento della definizione agevolata esclusivamente alle somme originariamente richieste e non ad ulteriori importi non previsti a titolo di interessi.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 100 D.L. 104/2020 da parte del giudice a quo, sostenendo che la modalità di calcolo stabilita era fondata su orientamenti della giurisprudenza amministrativa formatisi sulla previgente legge n. 147/2013, senza valorizzare la differente ratio della normativa successiva, misura straordinaria di stretta interpretazione la cui somma per accedere al beneficio è prefissata dal legislatore, con inammissibili benefici ulteriori ai concessionari inadempienti in contrasto con le finalità della legge.
Il Tribunale avrebbe inoltre errato nell'interpretazione dell'art. 100 comma
2 – “sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni” – poiché, ritenendo che detta norma pag. 5/15 riguardi esclusivamente il pagamento dei canoni futuri, non incidendo sulle modalità di calcolo per la definizione agevolata, si porrebbe contro la volontà del legislatore tesa ad affermare che le somme già versate a titolo di canone alla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020 non possono essere oggetto di restituzione né di compensazione.
Con il secondo motivo di appello l'amministrazione appellante contestava la mancata declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie, giacché la perdurante contestazione delle somme dovute contrasterebbe con le finalità dello strumento deflattivo, che presuppone la necessaria acquiescenza alle somme richieste al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
Con il terzo motivo impugnava la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva in capo all nel proporre la domanda Parte_1
riconvenzionale, deducendo a tal fine la propria legittimazione ad azionare la pretesa creditoria, essendo lo Stato, e non il titolare del credito. CP_3
Con il quarto motivo di appello lamentava la mancata ammissione della
CTU richiesta in primo grado, deducendo, da un lato, la non genericità della richiesta, mancando una precisa indicazione da parte dell'ente locale degli elementi posti alla base dei conteggi effettuati e, dall'altro lato, la mancata quantificazione degli interessi maturati, dovendosi ritenere operante l'art. 1282 c.c. in assenza di espressa deroga del legislatore.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 17.1.2025 resisteva al gravame la società chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_1
avversarie e, con appello incidentale, l'accertamento dell'avvenuta definizione delle controversie relative ai canoni di concessione per i beni pag. 6/15 del demanio marittimo per gli anni dal 2010 al 2020 mediante il pagamento della somma prevista ex art. 100 D.L. 104/2020; in subordine, riconoscere la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del
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e dell per avere chiesto il pagamento di CP_3 Parte_1
una somma rilevante il giorno prima della scadenza del termine, dopo dieci mesi dall'apertura dell'istruttoria, accertando la remissione in termini per l'esecuzione del pagamento residuo.
In ordine al primo motivo di appello parte appellata rilevava l'infondatezza delle argomentazioni di controparte, rappresentando la correttezza del metodo di calcolo adottato dal Tribunale per la quantificazione della somma necessaria per accedere allo strumento deflattivo, giacché pienamente coerente con l'orientamento giurisprudenziale formatosi a riguardo.
Inconferente sarebbe la tesi di parte appellante per il quale il comma 2 della disposizione in esame farebbe salvi i pagamenti già eseguiti anche con riguardo ai canoni oggetto di contenzioso di cui si chiede la definizione, riferendosi tale norma soltanto ai nuovi criteri di calcolo per la determinazione dei canoni futuri.
Riguardo al secondo motivo, la società appellava rilevava che l'asserita condizione per la quale, al fine di accedere al beneficio, il privato avrebbero dovuto necessariamente prestare acquiescenza alle somme così come determinate dall'amministrazione si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa e sarebbe stata comunque impraticabile nel caso di specie data la condotta ondivaga tenuta dalla P.A. nell'attività di conteggio del quantum necessario.
pag. 7/15 In relazione al terzo motivo l'appellata ribadiva la carenza di legittimazione attiva dell nella proposizione della domanda Parte_1
riconvenzionale, essendo unicamente il Comune di Rimini l'ente pubblico titolare delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e unico soggetto competente alla determinazione dei canoni.
In relazione al quarto motivo, rilevava che la CTU richiesta dall'amministrazione era, oltre che generica, anche ingiustificata, poiché, anche se compete all'Ente locale la determinazione dei canoni, l'incasso delle somme spetta all , che può altresì sempre Parte_1
verificare l'andamento delle riscossioni. Inoltre, l'asserita inconsapevolezza dell'appellante sulla determinazione e riscossione dei canoni, oltre che dei contenzioni pendenti, sarebbe smentita dagli atti del giudizio, essendo stata dimostrata l'interlocuzione tra l'ente locale e l'amministrazione appellante relativa al conteggio dei canoni, nonché la mancata contestazione della perizia asseverata prodotta dalla società appellata contenente l'analitica indicazione dei canoni dovuti.
Sul mancato computo degli interessi legali sulle somme dovute, ribadiva che, essendo l'importo previsto dalla legge un debito di valuta, debba farsi riferimento all'accertamento originario mancando una previsione normativa di segno contrario.
Con appello incidentale impugnava poi il capo della sentenza che ha escluso le controversie relative alle annualità dal 2017 al 2020 dalla definizione agevolata.
A tal proposito, rappresentava di avere chiesto l'ammissione alla definizione agevolata del contenzioso pendente in relazione ai canoni di concessione per le annualità dal 2010 al 2020; che, nonostante il CP_3
pag. 8/15 di Rimini abbia determinato gli importi per l'estinzione del contenzioso con riferimento agli anni dal 2010 al 2018 per l'importo di euro
161.614,58, il concessionario ha pagato il maggior importo di euro
207.122,18 con riferimento anche agli anni 2019 e 2020.
Sosteneva, ancora, che la domanda formulata avanti al Tribunale
Amministrativo nei giudizi pendenti aveva ad oggetto non la singola richiesta di pagamento dei canoni, come in tesi di parte avversaria, ma avendo natura di domanda di accertamento negativo, nel caso di accoglimento, avrebbe determinato l'inesistenza dell'intera pretesa creditoria e il conseguente travolgimento dei successivi atti di determinazione anche per le annualità ulteriori.
Deduceva, inoltre, che la norma sulla definizione agevolata troverebbe applicazione non solo per i procedimenti giudiziari, ma anche per i procedimenti amministrativi pendenti alla data 14 agosto 2020, come confermato dal fatto che il aveva inizialmente concesso Controparte_3
il beneficio anche per gli anni 2017 e 2018.
5.- L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce erroneità della sentenza per errata applicazione dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020 in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo che prevede che restano salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
L'art. 100 comma 7 DL 104/2020 così recita:
“Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo
pag. 9/15 03, comma 1, lettera b), ((numero 2.1),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all Parte_1
da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica
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soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
La questione oggetto di causa si incentra dunque sull'interpretazione della lettera a) del richiamato comma 7, che consente di chiudere i contenziosi pendenti mediante pagamento in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente della
Suprema Corte già formatosi con riferimento al precedente condono previsto dall'art. 1, comma 732, della L. n. 147 del 2013 ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso - orientamento che vale a maggior ragione per la nuova misura di condono prevista dall'art.100, comma 7, del D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge n.126 del
13.10.2020, ove si è avuto cura di introdurre la precisazione "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" - secondo cui il 30% va calcolato sull'intero importo originariamente richiesto pag. 10/15 dall'Amministrazione e non sulla differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto in ipotesi versato, perché conforme al tenore letterale della norma e in grado di scongiurare il rischio di ingiustificati vantaggi per i concessionari che nulla abbiano versato rispetto a coloro che hanno versato tutto o parte dell'importo richiesto (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30235 del 31 ottobre 2023; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22006 del 5 agosto 2024; Cass. Sez. I Ordinanza n. 21992 del
05/08/2024; Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n.34254).
A tal fine, nella quantificazione del dovuto deve quindi tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme "dovute” ossia di quelle richieste dall'Amministrazione. Il dato letterale appare insuperabile e sarebbe comunque irragionevole ritenere che, secondo la diversa interpretazione proposta dalla Amministrazione, la società dovrebbe pagare, oltre quanto già versato, anche il 30 % della somma ancora dovuta e in contestazione, così favorendo coloro che, a seguito della richiesta dell'amministrazione, non hanno versato alcunché o solo la minima parte di quanto dovuto, rispetto a coloro che hanno versato somme maggiori (Cass., n.22206/2024; 21992/2024, n. 117/2022).
Detta interpretazione trova peraltro corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa che si è occupata dell'argomento (Cons.
Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5244) affermando che "non pare inutile specificare che il 30 % dell'importo dovuto va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal
, e precisando che la tesi per cui "le somme dovute di cui al CP_3
pag. 11/15 comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso
e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa" ed ancora
"l'accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe (...)
l'indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del 30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all'evidenza contrario al dettato normativo" (Cassazione civile sez. I, 24/12/2024
n.34254).
Con il secondo motivo l'appellante ritiene l'appello inammissibile alla luce della finalità dichiarata nell'art. 100 comma 7 di riduzione del contenzioso, ragion per cui si avvale di questa procedura manifesterebbe acquiescenza alle somme richieste. Detta ricostruzione non trova tuttavia alcun riferimento normativo.
L'ultimo motivo di impugnazione in ordine al dichiarato difetto di legittimazione attiva dell per la richiesta Parte_1
riconvenzionale di pagamento di maggiori somme dovute, anche a titolo di interessi, si osserva quanto segue.
In punto di legittimazione, questa Corte ritiene che competente in tema di canoni per la concessione di beni demaniali (che non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni: vedi Cass. S. U. n. 3144/2003) a livello centrale e periferico, è
l' , la quale svolge tutte le funzioni e i compiti inerenti Parte_1
l'amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato in pag. 12/15 precedenza assolti dalla Direzione Centrale del Demanio, al fine di perseguire la gestione produttiva dei beni, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza e economicità e che, nello specifico, tra le attività più significative sono da annoverare il rilascio degli atti di concessione che legittimano l'utilizzazione delle aree del demanio idrico e la riscossione dei relativi proventi (canoni).
Riconosciuta la legittimazione dell nel merito si rileva tuttavia Pt_1
che il primo Giudice ha correttamente rigettato la richiesta di CTU perché ritenuta a carattere esplorativo, in relazione alla genericità delle contestazioni mosse in primo grado dall nei termini Parte_1
di legge deducendo soltanto che i provvedimenti dei Controparte_4
“sono privi di specifica motivazione e documentazione in relazione ai conteggi” e che, nello specifico, “non risulta alcun riferimento…al calcolo degli interessi”.
Le ulteriori deduzioni sul punto introdotte tardivamente in primo grado e per la prima volta in appello risultano tardive, fermo restando che l' si limita a mettere in dubbio la legittimità dei calcoli operati dal Pt_1
– che pure aveva più volte preventivamente sollecitato chiarimenti CP_3
nella determinazione dei canoni in oggetto - senza fornire alcun elemento specifico sulla presunta ipotetica erroneità.
Ciò porta anche il rigetto dell'ultimo motivo di appello per omessa istruttoria.
Passando invece all'appello incidentale proposto dal concessionario lo stesso va rigettato, lì dove correttamente il primo giudice ha ritenuto che il diritto alla definizione agevolata potesse essere riconosciuto solo in pag. 13/15 relazione alle annualità per le quali vi era stata specifica impugnazione nel procedimento amministrativo in corso, anche con motivi aggiunti (nel caso di specie per le annualità richieste fino al 2016), non essendo possibile estendere tacitamente l'individuazione del contenzioso pendente
“definibile” a tutti i canoni futuri richiedibili dall'amministrazione sulla base della medesima normativa in assenza di espressa richiesta di pagamento e conseguenziale specifica impugnazione. Né rilevano diverse erronee determinazioni precedenti dell'amministrazione.
Spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
A seguito del rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato per l'appellante incidentale e non per l'appellante principale ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, poiché
l'appellante principale, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Civ.
6-Lav., ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di e , costituiti, Controparte_3 Controparte_1
con la contumacia del avverso la sentenza del Tribunale Controparte_3
di Rimini n. 807/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede:
pag. 14/15 rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo Controparte_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
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