Decreto cautelare 19 novembre 2020
Decreto presidenziale 4 febbraio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/07/2025, n. 14323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14323 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14323/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08964/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8964 del 2020, proposto da
AR CE AR, EF AR, UR CA, AR PI CE NI, OB LO, IS IC, MO AC, ARchiara MA, NN TE, ON TI, UR PIzzese, CE OC, AR RI NS, NE AT, NE TA, rappresentati e difesi tutti dall’avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
MA Cocola, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del d.d.g. 31 luglio 2020 n. 17562 del MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, che ha approvato la graduatoria di merito della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di direttore dei servizî generali ed amministrativi indetta con d.d.g. 2015 del 20 dicembre 2018 costituita da n. 98 candidati per la Regione Siciliana, nella parte in cui omette di approvare la graduatoria di tutti gli idonei che hanno superato le prove d’esame;
- del d.d.g. 18 agosto 2020 n. 19502 del Miur – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, che ha approvato la graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di direttore dei servizî generali ed amministrativi indetta con d.d.g. 2015 del 20 dicembre 2018 costituita da n. 98 candidati per la Regione Siciliana, nella parte in cui omette di approvare la graduatoria di tutti gli idonei che hanno superato le prove d’esame;
- del mancato inserimento dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei approvata con d.d.g. 31 luglio 2020 n. 17562 del Miur – Usr per la Regione Siciliana;
- del d.m. 8 agosto 2020 n. 94 del Miur che ha autorizzato per l’anno scolastico 2020/2021 le assunzioni dei d,s,g,a, nei posti messi a concorso nella singola regione nei limiti del numero dei candidati presenti nelle graduatorie (art. 2 punto 3);
- del d.d.g. 2015 del 20 dicembre 2018 del Miur che ha indetto il concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizî generali ed amministrativi del personale a.t.a., nella parte in cui (art.17) omette di prevedere la redazione della graduatoria degli idonei che non rientrano nella quota del venti per cento – in seguito elevato al trenta per cento – e del 50%, ai sensi dell’art. 32- ter d.l. 14 agosto 2020, n. 104 conv. con modifiche dalla l. 13 ottobre 2020 n. 126, dei posti messi a bando per la singola regione;
- degli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali l’avviso di reclutamento prot. n. 19506 del 18 agosto 2020;
nonché per l’accertamento
dell’interesse qualificato/diritto dei ricorrenti all’inserimento nella graduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizî generali ed amministrativi del personale a.t.a., di cui 98 per la Regione Siciliana, indetto con d.d.g. 2015 del 20 dicembre 2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti domandavano la pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso in oggetto.
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati cui però la parte rinunciava alla camera di consiglio del 4 dicembre 2020.
4. Va rilevato come la graduatoria è stata successivamente pubblicata dal Ministero (ed anche depositata in giudizio).
5. In vista della trattazione di merito, il presidente adottava il decreto 4 febbraio 2025, n. 466, col quale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri controinteressati, mediante notificazione dell’impugnazione a mezzo di pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49 c.p.a.: nondimeno, parte ricorrente non ottemperava all’ordine presidenziale.
6. All’udienza del 20 giugno 2025 il Collegio rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso, attesa la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito nel decreto sopra richiamato: su tali premesse, la causa passava in decisione.
7. Il ricorso è improcedibile: invero, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., il giudice dichiara improcedibile il ricorso allorquando non sia stato integrato il contradditorio nel termine assegnato.
8. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO