TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 7065/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], nata a [...] Parte_3
l'8.05.1968, e , nato a [...] il [...], tutti Parte_4 quali eredi di nata il [...] a [...] e Persona_1 deceduta il 15.07.2015, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe
Marrazzo
Ricorrenti
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario Alfonso Corvino
Resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.05.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha agito nei confronti dell' per il CP_1 riconoscimento di quanto sopra riportato, deducendo di aver ottenuto, con sentenza n. 420/17 emessa da questo Tribunale e notificata all' unitamente al modello AP70 ed al modello AP23 nel novembre CP_1
2018, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e di attendere, nonostante i solleciti inoltrati, la corresponsione dei ratei sopra indicati.
L' si è costituito in giudizio rilevando che, pur essendo stato CP_1 emesso in data 20.03.2023 provvedimento di liquidazione, il mancato pagamento delle somme pretese era dipeso dall'omesso invio della documentazione richiesta in modalità telematica.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente, nelle note depositate, ha dedotto che l' nel CP_1 mese di febbraio 2025, ha provveduto al pagamento della prestazione richiesta;
ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con attribuzione delle spese.
Va osservato che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
Considerato che effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta abbia dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso solo nel mese di febbraio 2025, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Atteso dunque che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso giudiziario, ma che il ritardo è in parte dipeso dal tardivo inoltro della documentazione richiesta, inviata solo il
10.12.2024, (come dedotto e provato dalla documentazione in atti), le spese di lite si compensano per metà, mentre la restante parte va posta a carico dell' e liquidata nella misura indicata in CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite per metà che liquida CP_1 in € 443,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario. Compensa per il resto.
Aversa, 26.06.2024
Il Giudice
Anna Pia Perpetua