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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/09/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 864/2023 R.g.a.c
TRA
nata a [...] il [...], c.f: e Parte_1 C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], c.f: , in proprio e nella qualità di
[...] C.F._2 genitori eredi del figlio deceduto in Catania in data 13.8.2012 ; Persona_1 CP_2 nato a [...] il [...], c.f: e nata a
[...] C.F._3 Parte_1
Catania il 10.11.1969, c.f , nella qualità di genitori eredi del figlio C.F._1
nato a [...] il [...] e deceduto in corso di causa;
nonché nella Persona_2 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , nato Persona_3
a Catania il 15.3.201 nata a [...] il [...],c.f: Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Teodoro Privitera, per procura in atti C.F._4
-appellanti-
E
L' (P.IVA ), con sede in Bologna nella via Controparte_4 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, nella qualità di impresa designata ex art 283 DLGS 7 n. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, per procura in atti
-appellata-
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], c.f: Controparte_5 C.F._5 [...]
nata ad [...] il [...], c.f: , rappresentate Controparte_6 C.F._6
e difese dall'Avv. Rosaria Anna Borzì, per procura in atti
-appellate-
1 CO SP in persona del legale rappresentate
-appellata contumace-
^^^^^
All'udienza di discussione e decisione del 14.7.2025, la causa è stata posta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 12 luglio 2014 , in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori: Persona_2 [...]
e unitamente a e ad Per_3 Controparte_3 Controparte_1 CP_2 citava, davanti il Tribunale di Catania: l' Controparte_5 [...]
, nella qualità di impresa designata dal FGVS e la CO Spa, per essere Controparte_4 risarciti del danno loro derivato dalla prematura morte di , figlio di Persona_1 [...]
e di , nonché fratello di di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 Persona_2
e di , gli ultimi due minori nati dall'unione fra e Persona_3 Parte_1
quest'ultimo richiedente il risarcimento quale convivente anche del defunto. CP_2
Illustravano che in data 30 luglio 2012, intorno alle ore 1,10, percorrendo Persona_1 la circonvallazione di Catania alla guida del motociclo Honda, targato DD66425, di proprietà della sorella , giunto nel pressi della bretella che consente l 'inversione di marcia,a CP_3 seguito della brusca frenata posta in essere da , conducente Parte_2 dell'autovettura DA targata DS315YV, impattava contro il retro della predetta autovettura riportando gravi lesioni, in particolare un politrauma come in emergenza diagnosticato dai sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero” Cannizzaro di Catania, ove il eniva ricoverato in prognosi riservata finché per i gravi traumi riportati decedeva CP_1 in data 13 agosto 2012. Spiegavano che la aveva frenato, causando la collisione con CP_5 il motociclista, per evitare di impattare con un terzo veicolo che la precedeva, una AT DA rimasta non identificata, che improvvisamente si era arrestata per svoltare a sinistra ed imboccare la bretella “torna indietro” ivi presente sullo svincolo, per immettersi sulla via V.
Giuffrida. Aggiungevano, che la dinamica del sinistro, come sopra descritta, trovava conferma nelle dichiarazioni che i due testi oculari, nell'imminenza del sinistro, avevano reso ai Vigili
Urbani intervenuti sul posto nonché nelle dichiarazioni della stessa che, risultata CP_5 positiva all'esame alcolemico, conduceva l'autovettura di proprietà di , Controparte_6 sprovvista della polizza assicurativa per la responsabilità civile.
Per questi fatti esposti domandano la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni quantificato complessivamente in €1.000.000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, tenuto conto dello stretto vincolo parentale e della giovane età del defunto (anni 19). In particolare, ammontava ad € 400.000,00 il risarcimento complessivo chiesto dai due genitori del defunto;
2 € 100.000,00 il risarcimento spettante a ciascuno dei tre fratelli minori superstiti;
€150.000,00
l'importo spettante ad che, seppur non era il padre naturale di CP_2 Per_1 come convivente della madre, aveva convissuto con il defunto fin da quando
[...] quest'ultimo era in tenera età e si era instaurato fra loro un legame affettivo assimilabile a quello genitoriale.
Si costituiva l' nella spiegata qualità, eccependo Controparte_4 preliminarmente, la non integrità del contraddittorio per la mancata chiamata in causa di
[...]
proprietaria del mezzo AT DA, tg DS315YD, litisconsorte Controparte_6 necessaria;
il disallineamento della domanda rispetto al petitum ex art 112 cpc, atteso che gli attori avevano nel loro atto introduttivo dichiarato di agire nella veste di eredi del defunto, donde, il chiesto risarcimento per la perdita del rapporto parentale andava rigettato.
Preannunciava altresì di voler esercitare, nei confronti di (dopo Controparte_6
l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei suoi confronti) e della l'azione di CP_5 regresso, prevista dall'art 292 Cod. Ass., per ottenere il rimborso dell'eventuali somme che avrebbe corrisposto in favore dei danneggiati. Nel merito, contestava l'an del chiesto risarcimento in quanto dai fatti esposti, confermati dal rapporto dell'incidente redatto dal corpo di Polizia Municipale e dalle dichiarazioni dei testi oculari, nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla conducente dell'autovettura DA che era stata costretta a frenare per evitare di collidere con l' autovettura AT DA che si era fermata all'improvviso in mezzo alla strada ed aveva effettuato una manovra improvvisa a sinistra, creando turbativa alla circolazione. Domandava altresì di accertare se il motociclista indossasse o meno il casco al momento del sinistro, circostanza non evincibile dal rapporto dell'incidente, per far valere l'eventuale concorso di responsabilità; contestava anche il quantum debeatur, ritenuto eccesivo ed indimostrato anche laddove fosse stato chiesto dagli attori iure proprio;
che in ogni caso nessun risarcimento poteva richiedere convivente della madre e CP_2 privo di legame parentale con il , oltre tutto in assenza di prova Persona_1 dell'effettivo rapporto intercorrente tra i due soggetti. Infine, si opponeva alla richiesta di pagamento della provvisionale ex art. 5 della legge 102/2006, in difetto di responsabilità della conducente l'autovettura DA e contestava la cumulabilità al chiesto risarcimento della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Non si costituivano e la CO SP. Parte_2
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e la Controparte_6 rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti della , concessi termini per il deposito CP_5 delle memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, il giudice disponeva l'espletamento della ctu medica, al solo fine di accertare se la morte del ra dipesa dalle lesioni riportate CP_1
3 dal sinistro e, se tali lesioni mortali, che avevano interessato il volto ed il capo del motociclista erano compatibili con l'utilizzo del casco protettivo. Espletata la ctu e sentiti i due testi oculari,
e , rispettivamente all'udienza del 13.3.2017 e del Testimone_1 Tes_2
17.5.2017, la causa all'udienza del 16.12.2019 è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge. In seguito, con provvedimento del 26.3.2020, la causa è stata rimessa sul ruolo in quanto per le notifiche dell'atto introduttivo disposte nei confronti di CP_5
e per l'udienza di comparazione fissata il 27.5.2015,
[...] Controparte_6 non risultava documento il loro perfezionamento e, pertanto, parte attrice è stata onerata della rinotifica dell'atto introduttivo nei loro confronti.
Si costituivano e , che eccepivano, Controparte_5 Controparte_6 preliminarmente, l'improcedibilità della domanda in difetto del preventivo esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. n. 132 del 2014; il difetto di legittimazione attiva di difettando rapporti giuridicamente tutelati con il defunto;
nel merito CP_2 deducevano che la responsabilità esclusiva del sinistro andava imputata al che CP_1 aveva violato gli artt. 149 e 141 C.d.S e che, con decreto di archiviazione del 21.2.2013, emesso nel procedimento penale - iscritto al n. 1748/2013 R.G.- incardinato contro l'imputata quest'ultima era stata scagionata dall'accusa di omicidio colposo. Contestavano CP_5 anche il quantum del chiesto risarcimento;
si opponevano alla concessione della provvisionale;
domandavano la condanna di parte attrice ai sensi dell'art 96, 3 comma, c.p.c.in subordine, domandavano di ridurre il risarcimento in applicazione del concorso colposo del danneggiato. Disposta la negoziazione assistita, concessi i termini ex art 183 comma VI cpc, venivano nuovamente escussi i testi oculari, rispettivamente, all'udienza del 31.10.2022 e del
28.11.2022. All'esito delle prove testimoniali, la causa all'udienza dell'8.2.2023 è stata posta in decisione ed in seguito decisa con la sentenza n. 1981/2023 pubblicata l'8.5.2023 che ha rigettato la domanda introduttiva e condannato gli attori al pagamento delle spese processuali liquidate per ciascuna parte in complessivi € 3.500.00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato in data
21.6.2023, , e in Controparte_1 Controparte_3 Parte_1 CP_2 proprio e anche nella qualità di eredi del figlio deceduto oltre che nella qualità Persona_2 di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , affidato ai Persona_3 motivi di seguito esposti.
Si è costituita l' , che ha preliminarmente eccepito l'omessa Controparte_4 notifica dell'atto di gravame alla CO Spa, ritenuta litisconsorte processuale necessaria;
nel merito, ha contrastato i motivi di appello chiedendone il rigetto, per infondatezza nel merito.
4 Si sono costituite e , che hanno Controparte_5 Controparte_6 resistito all'appello chiedendone il rigetto.
La Corte, all'udienza del 4.12.2023 sulla richiesta degli appellanti ha concesso loro termine per notificare l'appello alla CO SPA, ed . effettuata la predetta notifica in data 6.12.2023, la causa all'udienza di discussione e decisione del 14.7.2025, sulle note conclusive già depositate in atti, è stata posata in decisione.
Conclusioni appellanti:“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito In riforma della sentenza impugnata,1) ritenere e dichiarare provata la responsabilità esclusiva del conducente del mezzo DA targato DS315YV del sinistro de quo;
2) condannare i convenuti in solido al pagamento delle somme come sopra meglio specificato, oltre interessi e rivalutazione.3) In subordine ritenere applicabile il secondo comma dell'art. 2054 cc e ritenere una pari responsabilità dei due mezzi coinvolti nel sinistro e statuire di conseguenza.4) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari, CTU compresa, di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”
Conclusioni : “dichiarare rinunciata la domanda di condanna al Controparte_4 risarcimento dei pretesi danni iure hereditatis, siccome non riproposta dagli appellanti ex art. 346c.p.c..Nel merito respingere l'interposto gravame, siccome assolutamente privo di pregio,per i motivi esposti in narrativa, confermando in toto la sentenza appellata. Nella denegata e non temuta ipotesi di riforma della sentenza impugnata favorevole alla controparte, così statuire:- ridurre la domanda degli appellanti in esito alle risultanze istruttorie e alle evidenze probatorie, se ed in quanto opponibili alla n.q., entro il CP_4 limite del massimale RCA minimo di legge per l'anno 2012;- dire, comunque, non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e di compensi”.
Conclusioni appellate “1) rigettare l'appello proposto perché infondato in Parte_3 fatto e in diritto;
2) per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
3) conseguentemente, condannare i sigg. – in proprio e nq di Parte_1 genitore esercente la potestà sul minore , Persona_3 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento dei danni da Controparte_1 CP_2 lite temeraria di cui all'art. 96, 3 comma, c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa in favore delle sigg. e 4) condannare parte appellante alla rifusione delle spese, CP_5 CP_6 competenze e onorari di entrambi i giudizi, confermando la sentenza impugnata anche in ordine alla liquidazione dei compensi professionali ivi determinati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della CO SP che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
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Con un unico complesso motivo gli appellanti censurano l'apprezzamento disposto dal giudice di prime cure del materiale probatorio versato in atti e delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi oculari e in particolare la valutazione delle dichiarazioni del teste nel Tes_1 corso del nuovo esame tenutosi all'udienza del 28.11.2022, valutate diverse e contrastanti rispetto a quelle precedenti e, per questo, non attendibili. Osservano gli appellanti che da detti errori di valutazione del giudice di prime cure era conseguito il mancato accoglimento della propria domanda in applicazione dall'art 2054 comma 1° del cc ed in subordine del comma
2° del medesimo articolo, essendo pure prospettabile la concorrente responsabilità del defunto nella determinazione del sinistro.
Osservano gli appellanti che entrambi i testi oculari, e avevano dichiarato Tes_1 Tes_2 ai Vigli Urbani, intervenuti sul luogo del sinistro, che , dopo averli Persona_1 superati alla guida del proprio motociclo, era andato a sbattere contro l' autovettura DA che lo precedeva in quanto frenava bruscamente per la presenza di una AT DA che a sua volta si era bloccata improvvisamente;
che tali dichiarazioni erano state confermate all'udienza del 17.5.2017, con la precisazione di entrambi i testi, che il non CP_1 avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto, in quanto sia la DA che la AT DA, avevano frenato bruscamente sbarrando la strada allo scooter;
in sede di rinnovo della testimonianza il teste ha confermato le dichiarazioni precedenti mentre il teste Tes_2
“non ricordando più la presenza della AT DA davanti alla DA (sono passati Tes_1
10 anni ) precisa che la DA nel frenare ha effettuato un improvviso cambio di corsia”.
Deducono gli appellanti che ha errato il primo giudicante a ritenere mutata la dichiarazione del teste per aver fatto riferimento soltanto nell'ultima testimonianza al cambio Tes_1 repentino di corsia da parte della DA- in quanto il teste aveva soltanto aggiunto a precisazione “che la DA frenò bruscamente per poi cambiare corsia. Trattasi pertanto di una precisazione che nelle precedenti sedi era stata solo omessa e che invece adesso specifica solamente quale fu la manovra successiva alla brusca frenata”.
Aggiungono che tale precisazione che illustrava lo spostamento effettuato dalla conducente della DA, da una corsia all'altra, trovava riscontro esterno nelle seguenti circostanze:
l'autovettura DA è stata colpita sulla parte posteriore laterale sinistra;
la aveva CP_5 riferito ai Vigili Urbani di aver rallentato in quanto come la AT DA intendeva dirigersi a sinistra. Indi deducono gli appellanti “dalla precisazione resa da , è certo che lo Tes_1 sfortunato si è trovato la strada sbarrata dalla DA che Persona_1 improvvisamente, senza segnalazione, ha frenato bruscamente spostandosi di corsia” e poiché la conducente della DA ha ammesso di essere brilla e risulta facile pensare che la
6 stessa abbia effettuato una improvvisa sterzata nel frenare, per evitare l'impatto con la AT
DA davanti”.
Aggiungono gli appellanti che ad ammettere che procedeva ad una Persona_1 velocità non adeguata ai luoghi, “in ogni caso la frenata improvvisa sorprende chiunque stia percorrendo la strada e crea un intralcio e un pericolo inaspettato anche a chi si trovi a percorrere la strada a moderata andatura a maggior ragione se insieme alla frenata vi è uno spostamento di corsia per come riferito dal teste ”. Tes_1
Concludono di aver fornito la prova liberatoria necessaria per rendere applicabile l'art 2054 comma 1° cc che secondo il Giudice di primo grado mancherebbe, e pertanto la domanda andava accolta o in subordine domandano il riconoscimento della concorrente responsabilità ex art. 2054 II comma cc.
Infine, gli appellanti a sostegno della loro tesi richiamo la sentenza della Corte di Cassazione
n.6193/2014, traendone i seguenti principi in materia di tamponamento :1) Se il tamponante riesce a dimostrare di aver tenuto una velocità consona al traffico e le distanze regolamentari, la responsabilità sarà tutta dell'auto davanti;
2) Al contrario se il tamponante non riesce a dimostrare quanto sopra si applica una presunzione di colpa del 50%”
Alla luce di quanto sopra esposto domandano la riforma della sentenza.
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L'appello è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.
Innanzitutto, è infondata la censura relativa al contrasto, correttamente ravvisato dal primo giudice, tra le dichiarazioni fornite dal teste oculare agli ufficiali verbalizzanti, Tes_1 nell'imminenza del sinistro, poi confermate in sede testimoniale all'udienza del 13.3.2017, rispetto alle altre e diverse dichiarazioni rese dal medesimo teste all'udienza del 28.11.2022, in sede di rinnovo della prova testimoniale.
Ed infatti la rappresentazione fattuale della dinamica dell'incidente rappresentata dal predetto teste all'ultima udienza citata, è totalmente difforme da quelle rese in precedenza e, diversamente a quanto deducono gli appellanti, che minimizzano le differenze che giustificano con l'effetto del lungo lasso di tempo trascorso (oltre 10 anni), le divergenze, invece, riguardano aspetti obiettivamente salienti e tutt'altro che trascurabili per l'attribuzione della responsabilità del sinistro, pertanto non è condivisibile la tesi che nell'ultima testimonianza il avrebbe soltanto specificato alcuni aspetti impliciti, omessi in Tes_1 precedenza.
Ed infatti, il primo giudice ha correttamente rilevato come nuova e modificativa la prospettazione del cambio di corsia dell'autovettura DA come causa del tamponamento, opzione niente affatto implicita nelle precedenti dichiarazioni, inoltre questo Collegio, reputa
7 corretta la decisione di non valorizzare detta ultima testimonianza anche perché -di norma- sono maggiormente attendibili e più aderenti alla realtà le dichiarazione che i testi oculari forniscono nell'immediatezza dei fatti ai quali hanno assistito, quando in loro è ancora viva e nitida la percezione degli accadimenti rispetto al ricordo, che con il passare del tempo potrebbe subire offuscamenti anche del tutto naturali. Si aggiunga, che il teste non Tes_1 ha soltanto riferito ai Vigili Urbani, subito dopo il sinistro, di aver assistito all'impatto del motociclista contro l'autovettura DA che “frenava improvvisamente “per evitare di imbattere contro la AT UN che la precedeva e che “si era bloccata improvvisamente in mezzo alla strada per poi dirigersi sulla bretella a sinistra verso il viale M.Polo in direzione est” ma ha confermato dette dichiarazioni, molti anni dopo,nel corso della prima testimonianza assunta all'udienza del 13.3.2017. Si aggiunga che in detta udienza il teste ha riferito altresì che, trovandosi a distanza di circa trenta metri dal luogo Tes_1 dell'incidente, dopo essere stato sorpassato dal aveva avuto modo di registrare, CP_1 prima che il motociclo impattasse contro il lato posteriore sinistro della che seguiva Pt_4 la AT UN, rumori di frenata provenienti da autovetture che precedevano la ed anche Pt_4 il suono di claxon seguiti dal forte rumore dell'impatto del corpo del che sbalzato CP_1 in aria con il motociclo, prima di cadere a terra era andato ad urtare contro l'autovettura condotta dall' . Ha anche aggiunto che le due autovetture (AT DA e DA) e il Parte_5 motociclo, prima dell'incidente, seguivano in fila muovendo nella stessa direzione e che al momento dell'impatto con il ciclomotore l'autovettura DA si trovava leggermente spostata a sinistra. Il medesimo teste sentito all' udienza del 28.11.2022, in totale difformità con le citate dichiarazioni, ha riferito: che la strada a tre corsie in cui è avvenuto il sinistro era vuota in quanto non circolavano altri veicoli;
che non c'era alcuna autovettura che precedeva la che il sinistrò era dipeso “dal cambio improvviso di marcia da una corsia all'altra da Pt_4 parte della ”. Risulta evidente, mettendole a raffronto tra loro che detta ultima Pt_4 rappresentazione dell'incidente contrastava profondamente con quella precedente (udienza del 13.3.2017) che invece era corroborata dalle sue analoghe e precedenti dichiarazioni e dalle convergenti dichiarazione del teste Pertanto, non è efficace il tentativo degli Tes_2 appellanti di interpretare in questa sede le ultime dichiarazioni testimoniali del in Tes_1 modo da restituire loro coerenza e attendibilità, pur senza negare, come invece aveva fatto il teste citato, la presenza e l'arresto improvviso dell'autovettura AT DA. Al riguardo è sufficiente osservare che il teste all'udienza del 28.11.2022 non ha affatto lasciato Tes_1 intendere, come deducono gli appellanti che la DA frenò bruscamente, per l'improvviso arresto della AT DA, per poi cambiare corsia o che nel frenare aveva cambiato direzione, in quanto sull'articolata di prova n. 5) del seguente tenore “Vero o no che l'arresto della
8 marcia della DA era dovuto alla manovra improvvisa della macchina che la precedeva? Il teste ha risposto. “Non vero per quanto mi ricordo la strada era libera”; sull'art 6) Tes_1
Vero o no che il motociclo cercò di evitare l'impatto con l'autovettura? Il teste ha risposto:
“ricordo che il cambio di corsia della macchina è stato improvviso, non c'è stata frenata, ho sentito il botto dello scoter che andava ad impattare contro la macchina”.
Inoltre, per completezza va aggiunto, che non trova riscontro negli atti di causa (rapporto dell'incidente) che il contato tra il motociclo e l'autovettura DA sia avvenuto nella parte laterale sinistra di detta vettura, stante che nel rapporto del sinistro si dà atto di un tamponamento da parte del motociclo attraverso il contatto della parte anteriore di quest'ultimo veicolo con la parte posteriore sinistra dell'autovettura. Infine, non risulta che la abbia dichiarato ai Vigili Urbani che si era spostata a sinistra in quanto la stessa ha CP_5 dichiarato che al momento del tamponamento” avevo rallentato la mia andatura per dirigermi
a sinistra per imboccare la bretella del torna indietro”.
Per quanto esposto, tutte le dichiarazioni testimoniali fornite dal teste nell'ambito Tes_1 del presente giudizio poiché contrastano tra loro, sono valutate inattendibili e perciò inutilizzabili.
Con l'effetto che è condivisibile la decisione del giudice di primo cure che, esclusa in quanto non attendibile la nuova e diversa prospettazione dell'incidente fornita dal teste Tes_1 ha ricostruito la dinamica del sinistro basandosi sul contenuto del rapporto dell'incidente e sulle dichiarazioni testimoniali dell'altro teste oculare rimaste sempre coerenti nel Tes_2 tempo e non smentite da prove contrarie e tali risultanze deponevano, in maniera convergente, per l'attribuzione dell'intera responsabilità dell'incidente stradale in capo al motociclista.
Infatti, l'appello si profila anche inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidenti che ha motivato il rigetto della domanda fondata sul fatto che gli originari attori non avevano fornito la prova liberatoria per superare la presunzione di fatto della responsabilità del tamponante. Difatti nella sentenza in punto di motivazione, si legge: “che il rallentamento anche brusco di un mezzo che precede costituisce circostanza non eccezionale né imprevedibile nel normale andamento della circolazione stradale, ed il conducente del mezzo che segue deve tenere una condotta di guida adeguata a prevenire anche tale eventualità.”
Nulla di efficace hanno osservato gli appellanti per incrinare la suddetta motivazione, oltretutto anche nel presente grado hanno confermato che l'arresto dell'autovettura DA era stato necessitato per evitare di collidere con l'autovettura AT DA che si era arrestata improvvisamente per svoltare a sinistra. Ed infatti, l'arresto o la frenata del veicolo anche se improvvisa se effettuata in prossimità di una intersezione per effettuare un inserimento laterale, come nella fattispecie, (schizzo planimetrico rapporto dell'incidente) non rappresenta
9 comunque un ostacolo imprevedibile o anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale, costituendo, piuttosto, una possibile evenienza della stessa. Ed infatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione è unanime nell'affermare che in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione " di fatto dell' inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale" (Cass. n. 6193/2014; 29009/2024; 18708/2021) e ciò in quanto ai sensi dell'art. 149, comma 1 del CDS, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza.
La SC con la sentenza n. 3398/2023, ha chiarito che “la situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico" che spetta "al conducente del veicolo tamponante provare (Cass n.
17206/2015) è un'evenienza che non ricorre in caso di "normale marcia dei veicoli “, dovendo quindi, in linea generale, negarsi l'operatività dell'art. 2054, comma 2, c.c. - in caso di tamponamento da tergo -nelle "ipotesi di scontro tra veicoli in movimento"(conf.in motivazione Cass. n. 27134/2006).
Si aggiunga che fallita la prova che l'incidente era stato provocato dalla condotta anomala e/o imprevedibile della conducente l'autovettura DA, gli appellanti non hanno comunque dimostrato che il de cuius aveva posto in essere una condotta tale da evitare il tamponamento, rendendo possibile il tempestivo arresto del proprio mezzo ed evitare la conseguente collisione, mentre, al contrario, è emerso che il procedeva ad alta velocità come CP_1 segnalato dalle lesioni mortali riportate impattando contro l'autovettura tamponata.
Dalla cartella clinica in atti, risulta che all'arrivo in ospedale del già in coma, i CP_1 sanitari gli hanno diagnosticato: trauma cranico- encefalico, facciale, toracico e addominale-
e particolarmente lesivo è stato quello cranico-encefalico, poiché, malgrado il tentativo chirurgico di rimozione dell'ematoma subdurale acuto post traumatico fronto-temporo- parietale destro, detto trauma lo ha portato al decesso, nonostante il al momento CP_1 del sinistro indossasse il casco(riferimento ctu medica depositata il 18.2.2018). Tale ultima circostanza, a parere di questo Collegio, dimostra in modo inequivoco l'alta velocità posseduta dal motociclo al momento dell'impatto, e costituisce al tempo stesso prova della violazione da parte sua dell'art 141 del CDS oltre che dell'art 149 del medesimo codice.
10 Pertanto poiché non risulta dal verbale dell'incidente che il defunto abbia frenato, infatti non sono state rinvenute traccia di frenata, è probabile, dovendo ricostruire in base alle emergenze probatorie la dinamica del sinistro, che il percorrendo la via M. Polo CP_1 dopo aver superato i due testi ( e si è imbattuto contro l'autovettura DA a Tes_1 Tes_2 causa dell'alta velocità che non gli ha permesso di frenare e neppure di evitare la collisione, attivando la manovra di emergenza di spostamento verso la propria destra, che sarebbe stata agevole oltre che efficace per evitare il tamponamento, se si considera l'ampiezza della strada, sufficientemente illuminata, formata da tre corsie a senso unico di marcia( descrizione rapporto d'incidente); del traffico veicolare limitato nelle ore notturne (orario dell'incidente ) e del modesto ingombro del piano stradale da parte del motociclo.
Per tutte queste ragioni l'appello è rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 520.001 ad € 1.000.000) in applicazione dei valori minimi tariffari, stante la bassa complessità delle questioni trattate.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 864/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1981/2023 pubblicata l'8.5.2023, così provvede rigetta l'appello avverso, la sentenza del Tribunale di Catania n.1981/2023 pubblicata l'8.5.2023, che conferma condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in favore di ciascuna parte costituita in complessivi € 13.078,00 (€ 2.854,00 per la fase
11 di studio, €1.659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, € 4.744,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 864/2023 R.g.a.c
TRA
nata a [...] il [...], c.f: e Parte_1 C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], c.f: , in proprio e nella qualità di
[...] C.F._2 genitori eredi del figlio deceduto in Catania in data 13.8.2012 ; Persona_1 CP_2 nato a [...] il [...], c.f: e nata a
[...] C.F._3 Parte_1
Catania il 10.11.1969, c.f , nella qualità di genitori eredi del figlio C.F._1
nato a [...] il [...] e deceduto in corso di causa;
nonché nella Persona_2 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , nato Persona_3
a Catania il 15.3.201 nata a [...] il [...],c.f: Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Teodoro Privitera, per procura in atti C.F._4
-appellanti-
E
L' (P.IVA ), con sede in Bologna nella via Controparte_4 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, nella qualità di impresa designata ex art 283 DLGS 7 n. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo, per procura in atti
-appellata-
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], c.f: Controparte_5 C.F._5 [...]
nata ad [...] il [...], c.f: , rappresentate Controparte_6 C.F._6
e difese dall'Avv. Rosaria Anna Borzì, per procura in atti
-appellate-
1 CO SP in persona del legale rappresentate
-appellata contumace-
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All'udienza di discussione e decisione del 14.7.2025, la causa è stata posta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 12 luglio 2014 , in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori: Persona_2 [...]
e unitamente a e ad Per_3 Controparte_3 Controparte_1 CP_2 citava, davanti il Tribunale di Catania: l' Controparte_5 [...]
, nella qualità di impresa designata dal FGVS e la CO Spa, per essere Controparte_4 risarciti del danno loro derivato dalla prematura morte di , figlio di Persona_1 [...]
e di , nonché fratello di di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 Persona_2
e di , gli ultimi due minori nati dall'unione fra e Persona_3 Parte_1
quest'ultimo richiedente il risarcimento quale convivente anche del defunto. CP_2
Illustravano che in data 30 luglio 2012, intorno alle ore 1,10, percorrendo Persona_1 la circonvallazione di Catania alla guida del motociclo Honda, targato DD66425, di proprietà della sorella , giunto nel pressi della bretella che consente l 'inversione di marcia,a CP_3 seguito della brusca frenata posta in essere da , conducente Parte_2 dell'autovettura DA targata DS315YV, impattava contro il retro della predetta autovettura riportando gravi lesioni, in particolare un politrauma come in emergenza diagnosticato dai sanitari del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero” Cannizzaro di Catania, ove il eniva ricoverato in prognosi riservata finché per i gravi traumi riportati decedeva CP_1 in data 13 agosto 2012. Spiegavano che la aveva frenato, causando la collisione con CP_5 il motociclista, per evitare di impattare con un terzo veicolo che la precedeva, una AT DA rimasta non identificata, che improvvisamente si era arrestata per svoltare a sinistra ed imboccare la bretella “torna indietro” ivi presente sullo svincolo, per immettersi sulla via V.
Giuffrida. Aggiungevano, che la dinamica del sinistro, come sopra descritta, trovava conferma nelle dichiarazioni che i due testi oculari, nell'imminenza del sinistro, avevano reso ai Vigili
Urbani intervenuti sul posto nonché nelle dichiarazioni della stessa che, risultata CP_5 positiva all'esame alcolemico, conduceva l'autovettura di proprietà di , Controparte_6 sprovvista della polizza assicurativa per la responsabilità civile.
Per questi fatti esposti domandano la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni quantificato complessivamente in €1.000.000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, tenuto conto dello stretto vincolo parentale e della giovane età del defunto (anni 19). In particolare, ammontava ad € 400.000,00 il risarcimento complessivo chiesto dai due genitori del defunto;
2 € 100.000,00 il risarcimento spettante a ciascuno dei tre fratelli minori superstiti;
€150.000,00
l'importo spettante ad che, seppur non era il padre naturale di CP_2 Per_1 come convivente della madre, aveva convissuto con il defunto fin da quando
[...] quest'ultimo era in tenera età e si era instaurato fra loro un legame affettivo assimilabile a quello genitoriale.
Si costituiva l' nella spiegata qualità, eccependo Controparte_4 preliminarmente, la non integrità del contraddittorio per la mancata chiamata in causa di
[...]
proprietaria del mezzo AT DA, tg DS315YD, litisconsorte Controparte_6 necessaria;
il disallineamento della domanda rispetto al petitum ex art 112 cpc, atteso che gli attori avevano nel loro atto introduttivo dichiarato di agire nella veste di eredi del defunto, donde, il chiesto risarcimento per la perdita del rapporto parentale andava rigettato.
Preannunciava altresì di voler esercitare, nei confronti di (dopo Controparte_6
l'avvenuta integrazione del contraddittorio nei suoi confronti) e della l'azione di CP_5 regresso, prevista dall'art 292 Cod. Ass., per ottenere il rimborso dell'eventuali somme che avrebbe corrisposto in favore dei danneggiati. Nel merito, contestava l'an del chiesto risarcimento in quanto dai fatti esposti, confermati dal rapporto dell'incidente redatto dal corpo di Polizia Municipale e dalle dichiarazioni dei testi oculari, nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla conducente dell'autovettura DA che era stata costretta a frenare per evitare di collidere con l' autovettura AT DA che si era fermata all'improvviso in mezzo alla strada ed aveva effettuato una manovra improvvisa a sinistra, creando turbativa alla circolazione. Domandava altresì di accertare se il motociclista indossasse o meno il casco al momento del sinistro, circostanza non evincibile dal rapporto dell'incidente, per far valere l'eventuale concorso di responsabilità; contestava anche il quantum debeatur, ritenuto eccesivo ed indimostrato anche laddove fosse stato chiesto dagli attori iure proprio;
che in ogni caso nessun risarcimento poteva richiedere convivente della madre e CP_2 privo di legame parentale con il , oltre tutto in assenza di prova Persona_1 dell'effettivo rapporto intercorrente tra i due soggetti. Infine, si opponeva alla richiesta di pagamento della provvisionale ex art. 5 della legge 102/2006, in difetto di responsabilità della conducente l'autovettura DA e contestava la cumulabilità al chiesto risarcimento della rivalutazione monetaria e degli interessi.
Non si costituivano e la CO SP. Parte_2
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e la Controparte_6 rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti della , concessi termini per il deposito CP_5 delle memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, il giudice disponeva l'espletamento della ctu medica, al solo fine di accertare se la morte del ra dipesa dalle lesioni riportate CP_1
3 dal sinistro e, se tali lesioni mortali, che avevano interessato il volto ed il capo del motociclista erano compatibili con l'utilizzo del casco protettivo. Espletata la ctu e sentiti i due testi oculari,
e , rispettivamente all'udienza del 13.3.2017 e del Testimone_1 Tes_2
17.5.2017, la causa all'udienza del 16.12.2019 è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge. In seguito, con provvedimento del 26.3.2020, la causa è stata rimessa sul ruolo in quanto per le notifiche dell'atto introduttivo disposte nei confronti di CP_5
e per l'udienza di comparazione fissata il 27.5.2015,
[...] Controparte_6 non risultava documento il loro perfezionamento e, pertanto, parte attrice è stata onerata della rinotifica dell'atto introduttivo nei loro confronti.
Si costituivano e , che eccepivano, Controparte_5 Controparte_6 preliminarmente, l'improcedibilità della domanda in difetto del preventivo esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. n. 132 del 2014; il difetto di legittimazione attiva di difettando rapporti giuridicamente tutelati con il defunto;
nel merito CP_2 deducevano che la responsabilità esclusiva del sinistro andava imputata al che CP_1 aveva violato gli artt. 149 e 141 C.d.S e che, con decreto di archiviazione del 21.2.2013, emesso nel procedimento penale - iscritto al n. 1748/2013 R.G.- incardinato contro l'imputata quest'ultima era stata scagionata dall'accusa di omicidio colposo. Contestavano CP_5 anche il quantum del chiesto risarcimento;
si opponevano alla concessione della provvisionale;
domandavano la condanna di parte attrice ai sensi dell'art 96, 3 comma, c.p.c.in subordine, domandavano di ridurre il risarcimento in applicazione del concorso colposo del danneggiato. Disposta la negoziazione assistita, concessi i termini ex art 183 comma VI cpc, venivano nuovamente escussi i testi oculari, rispettivamente, all'udienza del 31.10.2022 e del
28.11.2022. All'esito delle prove testimoniali, la causa all'udienza dell'8.2.2023 è stata posta in decisione ed in seguito decisa con la sentenza n. 1981/2023 pubblicata l'8.5.2023 che ha rigettato la domanda introduttiva e condannato gli attori al pagamento delle spese processuali liquidate per ciascuna parte in complessivi € 3.500.00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato in data
21.6.2023, , e in Controparte_1 Controparte_3 Parte_1 CP_2 proprio e anche nella qualità di eredi del figlio deceduto oltre che nella qualità Persona_2 di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore , affidato ai Persona_3 motivi di seguito esposti.
Si è costituita l' , che ha preliminarmente eccepito l'omessa Controparte_4 notifica dell'atto di gravame alla CO Spa, ritenuta litisconsorte processuale necessaria;
nel merito, ha contrastato i motivi di appello chiedendone il rigetto, per infondatezza nel merito.
4 Si sono costituite e , che hanno Controparte_5 Controparte_6 resistito all'appello chiedendone il rigetto.
La Corte, all'udienza del 4.12.2023 sulla richiesta degli appellanti ha concesso loro termine per notificare l'appello alla CO SPA, ed . effettuata la predetta notifica in data 6.12.2023, la causa all'udienza di discussione e decisione del 14.7.2025, sulle note conclusive già depositate in atti, è stata posata in decisione.
Conclusioni appellanti:“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito In riforma della sentenza impugnata,1) ritenere e dichiarare provata la responsabilità esclusiva del conducente del mezzo DA targato DS315YV del sinistro de quo;
2) condannare i convenuti in solido al pagamento delle somme come sopra meglio specificato, oltre interessi e rivalutazione.3) In subordine ritenere applicabile il secondo comma dell'art. 2054 cc e ritenere una pari responsabilità dei due mezzi coinvolti nel sinistro e statuire di conseguenza.4) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari, CTU compresa, di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”
Conclusioni : “dichiarare rinunciata la domanda di condanna al Controparte_4 risarcimento dei pretesi danni iure hereditatis, siccome non riproposta dagli appellanti ex art. 346c.p.c..Nel merito respingere l'interposto gravame, siccome assolutamente privo di pregio,per i motivi esposti in narrativa, confermando in toto la sentenza appellata. Nella denegata e non temuta ipotesi di riforma della sentenza impugnata favorevole alla controparte, così statuire:- ridurre la domanda degli appellanti in esito alle risultanze istruttorie e alle evidenze probatorie, se ed in quanto opponibili alla n.q., entro il CP_4 limite del massimale RCA minimo di legge per l'anno 2012;- dire, comunque, non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e di compensi”.
Conclusioni appellate “1) rigettare l'appello proposto perché infondato in Parte_3 fatto e in diritto;
2) per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte;
3) conseguentemente, condannare i sigg. – in proprio e nq di Parte_1 genitore esercente la potestà sul minore , Persona_3 Controparte_3
in solido tra loro, al risarcimento dei danni da Controparte_1 CP_2 lite temeraria di cui all'art. 96, 3 comma, c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa in favore delle sigg. e 4) condannare parte appellante alla rifusione delle spese, CP_5 CP_6 competenze e onorari di entrambi i giudizi, confermando la sentenza impugnata anche in ordine alla liquidazione dei compensi professionali ivi determinati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della CO SP che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
5 ^^^^
Con un unico complesso motivo gli appellanti censurano l'apprezzamento disposto dal giudice di prime cure del materiale probatorio versato in atti e delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi oculari e in particolare la valutazione delle dichiarazioni del teste nel Tes_1 corso del nuovo esame tenutosi all'udienza del 28.11.2022, valutate diverse e contrastanti rispetto a quelle precedenti e, per questo, non attendibili. Osservano gli appellanti che da detti errori di valutazione del giudice di prime cure era conseguito il mancato accoglimento della propria domanda in applicazione dall'art 2054 comma 1° del cc ed in subordine del comma
2° del medesimo articolo, essendo pure prospettabile la concorrente responsabilità del defunto nella determinazione del sinistro.
Osservano gli appellanti che entrambi i testi oculari, e avevano dichiarato Tes_1 Tes_2 ai Vigli Urbani, intervenuti sul luogo del sinistro, che , dopo averli Persona_1 superati alla guida del proprio motociclo, era andato a sbattere contro l' autovettura DA che lo precedeva in quanto frenava bruscamente per la presenza di una AT DA che a sua volta si era bloccata improvvisamente;
che tali dichiarazioni erano state confermate all'udienza del 17.5.2017, con la precisazione di entrambi i testi, che il non CP_1 avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto, in quanto sia la DA che la AT DA, avevano frenato bruscamente sbarrando la strada allo scooter;
in sede di rinnovo della testimonianza il teste ha confermato le dichiarazioni precedenti mentre il teste Tes_2
“non ricordando più la presenza della AT DA davanti alla DA (sono passati Tes_1
10 anni ) precisa che la DA nel frenare ha effettuato un improvviso cambio di corsia”.
Deducono gli appellanti che ha errato il primo giudicante a ritenere mutata la dichiarazione del teste per aver fatto riferimento soltanto nell'ultima testimonianza al cambio Tes_1 repentino di corsia da parte della DA- in quanto il teste aveva soltanto aggiunto a precisazione “che la DA frenò bruscamente per poi cambiare corsia. Trattasi pertanto di una precisazione che nelle precedenti sedi era stata solo omessa e che invece adesso specifica solamente quale fu la manovra successiva alla brusca frenata”.
Aggiungono che tale precisazione che illustrava lo spostamento effettuato dalla conducente della DA, da una corsia all'altra, trovava riscontro esterno nelle seguenti circostanze:
l'autovettura DA è stata colpita sulla parte posteriore laterale sinistra;
la aveva CP_5 riferito ai Vigili Urbani di aver rallentato in quanto come la AT DA intendeva dirigersi a sinistra. Indi deducono gli appellanti “dalla precisazione resa da , è certo che lo Tes_1 sfortunato si è trovato la strada sbarrata dalla DA che Persona_1 improvvisamente, senza segnalazione, ha frenato bruscamente spostandosi di corsia” e poiché la conducente della DA ha ammesso di essere brilla e risulta facile pensare che la
6 stessa abbia effettuato una improvvisa sterzata nel frenare, per evitare l'impatto con la AT
DA davanti”.
Aggiungono gli appellanti che ad ammettere che procedeva ad una Persona_1 velocità non adeguata ai luoghi, “in ogni caso la frenata improvvisa sorprende chiunque stia percorrendo la strada e crea un intralcio e un pericolo inaspettato anche a chi si trovi a percorrere la strada a moderata andatura a maggior ragione se insieme alla frenata vi è uno spostamento di corsia per come riferito dal teste ”. Tes_1
Concludono di aver fornito la prova liberatoria necessaria per rendere applicabile l'art 2054 comma 1° cc che secondo il Giudice di primo grado mancherebbe, e pertanto la domanda andava accolta o in subordine domandano il riconoscimento della concorrente responsabilità ex art. 2054 II comma cc.
Infine, gli appellanti a sostegno della loro tesi richiamo la sentenza della Corte di Cassazione
n.6193/2014, traendone i seguenti principi in materia di tamponamento :1) Se il tamponante riesce a dimostrare di aver tenuto una velocità consona al traffico e le distanze regolamentari, la responsabilità sarà tutta dell'auto davanti;
2) Al contrario se il tamponante non riesce a dimostrare quanto sopra si applica una presunzione di colpa del 50%”
Alla luce di quanto sopra esposto domandano la riforma della sentenza.
^^^^
L'appello è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.
Innanzitutto, è infondata la censura relativa al contrasto, correttamente ravvisato dal primo giudice, tra le dichiarazioni fornite dal teste oculare agli ufficiali verbalizzanti, Tes_1 nell'imminenza del sinistro, poi confermate in sede testimoniale all'udienza del 13.3.2017, rispetto alle altre e diverse dichiarazioni rese dal medesimo teste all'udienza del 28.11.2022, in sede di rinnovo della prova testimoniale.
Ed infatti la rappresentazione fattuale della dinamica dell'incidente rappresentata dal predetto teste all'ultima udienza citata, è totalmente difforme da quelle rese in precedenza e, diversamente a quanto deducono gli appellanti, che minimizzano le differenze che giustificano con l'effetto del lungo lasso di tempo trascorso (oltre 10 anni), le divergenze, invece, riguardano aspetti obiettivamente salienti e tutt'altro che trascurabili per l'attribuzione della responsabilità del sinistro, pertanto non è condivisibile la tesi che nell'ultima testimonianza il avrebbe soltanto specificato alcuni aspetti impliciti, omessi in Tes_1 precedenza.
Ed infatti, il primo giudice ha correttamente rilevato come nuova e modificativa la prospettazione del cambio di corsia dell'autovettura DA come causa del tamponamento, opzione niente affatto implicita nelle precedenti dichiarazioni, inoltre questo Collegio, reputa
7 corretta la decisione di non valorizzare detta ultima testimonianza anche perché -di norma- sono maggiormente attendibili e più aderenti alla realtà le dichiarazione che i testi oculari forniscono nell'immediatezza dei fatti ai quali hanno assistito, quando in loro è ancora viva e nitida la percezione degli accadimenti rispetto al ricordo, che con il passare del tempo potrebbe subire offuscamenti anche del tutto naturali. Si aggiunga, che il teste non Tes_1 ha soltanto riferito ai Vigili Urbani, subito dopo il sinistro, di aver assistito all'impatto del motociclista contro l'autovettura DA che “frenava improvvisamente “per evitare di imbattere contro la AT UN che la precedeva e che “si era bloccata improvvisamente in mezzo alla strada per poi dirigersi sulla bretella a sinistra verso il viale M.Polo in direzione est” ma ha confermato dette dichiarazioni, molti anni dopo,nel corso della prima testimonianza assunta all'udienza del 13.3.2017. Si aggiunga che in detta udienza il teste ha riferito altresì che, trovandosi a distanza di circa trenta metri dal luogo Tes_1 dell'incidente, dopo essere stato sorpassato dal aveva avuto modo di registrare, CP_1 prima che il motociclo impattasse contro il lato posteriore sinistro della che seguiva Pt_4 la AT UN, rumori di frenata provenienti da autovetture che precedevano la ed anche Pt_4 il suono di claxon seguiti dal forte rumore dell'impatto del corpo del che sbalzato CP_1 in aria con il motociclo, prima di cadere a terra era andato ad urtare contro l'autovettura condotta dall' . Ha anche aggiunto che le due autovetture (AT DA e DA) e il Parte_5 motociclo, prima dell'incidente, seguivano in fila muovendo nella stessa direzione e che al momento dell'impatto con il ciclomotore l'autovettura DA si trovava leggermente spostata a sinistra. Il medesimo teste sentito all' udienza del 28.11.2022, in totale difformità con le citate dichiarazioni, ha riferito: che la strada a tre corsie in cui è avvenuto il sinistro era vuota in quanto non circolavano altri veicoli;
che non c'era alcuna autovettura che precedeva la che il sinistrò era dipeso “dal cambio improvviso di marcia da una corsia all'altra da Pt_4 parte della ”. Risulta evidente, mettendole a raffronto tra loro che detta ultima Pt_4 rappresentazione dell'incidente contrastava profondamente con quella precedente (udienza del 13.3.2017) che invece era corroborata dalle sue analoghe e precedenti dichiarazioni e dalle convergenti dichiarazione del teste Pertanto, non è efficace il tentativo degli Tes_2 appellanti di interpretare in questa sede le ultime dichiarazioni testimoniali del in Tes_1 modo da restituire loro coerenza e attendibilità, pur senza negare, come invece aveva fatto il teste citato, la presenza e l'arresto improvviso dell'autovettura AT DA. Al riguardo è sufficiente osservare che il teste all'udienza del 28.11.2022 non ha affatto lasciato Tes_1 intendere, come deducono gli appellanti che la DA frenò bruscamente, per l'improvviso arresto della AT DA, per poi cambiare corsia o che nel frenare aveva cambiato direzione, in quanto sull'articolata di prova n. 5) del seguente tenore “Vero o no che l'arresto della
8 marcia della DA era dovuto alla manovra improvvisa della macchina che la precedeva? Il teste ha risposto. “Non vero per quanto mi ricordo la strada era libera”; sull'art 6) Tes_1
Vero o no che il motociclo cercò di evitare l'impatto con l'autovettura? Il teste ha risposto:
“ricordo che il cambio di corsia della macchina è stato improvviso, non c'è stata frenata, ho sentito il botto dello scoter che andava ad impattare contro la macchina”.
Inoltre, per completezza va aggiunto, che non trova riscontro negli atti di causa (rapporto dell'incidente) che il contato tra il motociclo e l'autovettura DA sia avvenuto nella parte laterale sinistra di detta vettura, stante che nel rapporto del sinistro si dà atto di un tamponamento da parte del motociclo attraverso il contatto della parte anteriore di quest'ultimo veicolo con la parte posteriore sinistra dell'autovettura. Infine, non risulta che la abbia dichiarato ai Vigili Urbani che si era spostata a sinistra in quanto la stessa ha CP_5 dichiarato che al momento del tamponamento” avevo rallentato la mia andatura per dirigermi
a sinistra per imboccare la bretella del torna indietro”.
Per quanto esposto, tutte le dichiarazioni testimoniali fornite dal teste nell'ambito Tes_1 del presente giudizio poiché contrastano tra loro, sono valutate inattendibili e perciò inutilizzabili.
Con l'effetto che è condivisibile la decisione del giudice di primo cure che, esclusa in quanto non attendibile la nuova e diversa prospettazione dell'incidente fornita dal teste Tes_1 ha ricostruito la dinamica del sinistro basandosi sul contenuto del rapporto dell'incidente e sulle dichiarazioni testimoniali dell'altro teste oculare rimaste sempre coerenti nel Tes_2 tempo e non smentite da prove contrarie e tali risultanze deponevano, in maniera convergente, per l'attribuzione dell'intera responsabilità dell'incidente stradale in capo al motociclista.
Infatti, l'appello si profila anche inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidenti che ha motivato il rigetto della domanda fondata sul fatto che gli originari attori non avevano fornito la prova liberatoria per superare la presunzione di fatto della responsabilità del tamponante. Difatti nella sentenza in punto di motivazione, si legge: “che il rallentamento anche brusco di un mezzo che precede costituisce circostanza non eccezionale né imprevedibile nel normale andamento della circolazione stradale, ed il conducente del mezzo che segue deve tenere una condotta di guida adeguata a prevenire anche tale eventualità.”
Nulla di efficace hanno osservato gli appellanti per incrinare la suddetta motivazione, oltretutto anche nel presente grado hanno confermato che l'arresto dell'autovettura DA era stato necessitato per evitare di collidere con l'autovettura AT DA che si era arrestata improvvisamente per svoltare a sinistra. Ed infatti, l'arresto o la frenata del veicolo anche se improvvisa se effettuata in prossimità di una intersezione per effettuare un inserimento laterale, come nella fattispecie, (schizzo planimetrico rapporto dell'incidente) non rappresenta
9 comunque un ostacolo imprevedibile o anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale, costituendo, piuttosto, una possibile evenienza della stessa. Ed infatti la giurisprudenza della Corte di Cassazione è unanime nell'affermare che in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione " di fatto dell' inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale" (Cass. n. 6193/2014; 29009/2024; 18708/2021) e ciò in quanto ai sensi dell'art. 149, comma 1 del CDS, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza.
La SC con la sentenza n. 3398/2023, ha chiarito che “la situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico" che spetta "al conducente del veicolo tamponante provare (Cass n.
17206/2015) è un'evenienza che non ricorre in caso di "normale marcia dei veicoli “, dovendo quindi, in linea generale, negarsi l'operatività dell'art. 2054, comma 2, c.c. - in caso di tamponamento da tergo -nelle "ipotesi di scontro tra veicoli in movimento"(conf.in motivazione Cass. n. 27134/2006).
Si aggiunga che fallita la prova che l'incidente era stato provocato dalla condotta anomala e/o imprevedibile della conducente l'autovettura DA, gli appellanti non hanno comunque dimostrato che il de cuius aveva posto in essere una condotta tale da evitare il tamponamento, rendendo possibile il tempestivo arresto del proprio mezzo ed evitare la conseguente collisione, mentre, al contrario, è emerso che il procedeva ad alta velocità come CP_1 segnalato dalle lesioni mortali riportate impattando contro l'autovettura tamponata.
Dalla cartella clinica in atti, risulta che all'arrivo in ospedale del già in coma, i CP_1 sanitari gli hanno diagnosticato: trauma cranico- encefalico, facciale, toracico e addominale-
e particolarmente lesivo è stato quello cranico-encefalico, poiché, malgrado il tentativo chirurgico di rimozione dell'ematoma subdurale acuto post traumatico fronto-temporo- parietale destro, detto trauma lo ha portato al decesso, nonostante il al momento CP_1 del sinistro indossasse il casco(riferimento ctu medica depositata il 18.2.2018). Tale ultima circostanza, a parere di questo Collegio, dimostra in modo inequivoco l'alta velocità posseduta dal motociclo al momento dell'impatto, e costituisce al tempo stesso prova della violazione da parte sua dell'art 141 del CDS oltre che dell'art 149 del medesimo codice.
10 Pertanto poiché non risulta dal verbale dell'incidente che il defunto abbia frenato, infatti non sono state rinvenute traccia di frenata, è probabile, dovendo ricostruire in base alle emergenze probatorie la dinamica del sinistro, che il percorrendo la via M. Polo CP_1 dopo aver superato i due testi ( e si è imbattuto contro l'autovettura DA a Tes_1 Tes_2 causa dell'alta velocità che non gli ha permesso di frenare e neppure di evitare la collisione, attivando la manovra di emergenza di spostamento verso la propria destra, che sarebbe stata agevole oltre che efficace per evitare il tamponamento, se si considera l'ampiezza della strada, sufficientemente illuminata, formata da tre corsie a senso unico di marcia( descrizione rapporto d'incidente); del traffico veicolare limitato nelle ore notturne (orario dell'incidente ) e del modesto ingombro del piano stradale da parte del motociclo.
Per tutte queste ragioni l'appello è rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM
n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 520.001 ad € 1.000.000) in applicazione dei valori minimi tariffari, stante la bassa complessità delle questioni trattate.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 864/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1981/2023 pubblicata l'8.5.2023, così provvede rigetta l'appello avverso, la sentenza del Tribunale di Catania n.1981/2023 pubblicata l'8.5.2023, che conferma condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in favore di ciascuna parte costituita in complessivi € 13.078,00 (€ 2.854,00 per la fase
11 di studio, €1.659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, € 4.744,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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