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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1765/2025 di R.G. avente ad oggetto: sfratto per morosità
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'AGOSTINO GIUSEPPE, in virtù di mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
OPPOSTA INTIMANTE CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
semplificata, in persona dell'amministratore Controparte_1 unico rappresentato e difeso dagli Avv.ti RAFFAELE MADARO e SILLETTI LAURA, Parte_2 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA
MEDAGLIE D'ORO, 61 TARANTO.
OPPONENTE INTIMATO ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con richiesta di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, la Sig.ra Parte_1 locatrici, evocava davanti al Tribunale di Taranto la conduttrice intimandole sfratto per CP_2 morosità, lamentando il mancato pagamento del canone di locazione di Euro 1.300,00 mensili, per le mensilità
1 di dicembre 2023 gennaio e febbraio 2024, morosità complessiva per Euro 3.900,00, relativamente ad un locale in Taranto alla via Acclavio n. 33 piano terra, concesso in locazione.
Si costituiva la convenuta, opponendosi alla convalida sul presupposto dell'avvenuto pagamento si numerose spese e formulando domanda riconvenzionale.
Il Giudice non concedeva l'ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Parte intimante promuoveva la mediazione che si chiudeva negativamente, per mancata partecipazione della evocata CP_1
Alla fissata udienza del 16/01/2025, comparivano le parti le quali, e a seguito della proposta conciliativa formulata dal Giudicante, raggiungevano un accordo verbale che prevedeva: “ la corresponsione di complessivi Euro 23.000,00 a copertura della morosità fino a dicembre 2024 inclusiva della morosità di cui alla procedura R.G. n. 1765/2024, oltre le spese e competenza di causa di entrambi i giudizi per Euro 5.000,00 omnia. Detto importo sarà corrisposto quanto ad Euro 11.500,00 per canoni e quanto ad Euro 2.500,00 per oneri legali entro il 23 gennaio 2025, data in cui verrà sottoscritta la transazione nella quale verranno definiti gli ulteriori aspetti. La rimanente somma di Euro 11.500,00 per canoni ed Euro 2.500,00 per competenze legali sarà versata entro il 30 marzo 2025. Parte conduttrice precisa che da gennaio 2025 riprenderà a pagare regolarmente il canone di locazione.” Si rinviava la causa all'udienza del 24/04/2025 per verificare il buon esito della transazione.
In data 17/01/2025 veniva inviato, a mezzo pec, ai procuratori di parte opponente Avv.ti Madaro Raffaele e
Silletti Laura atto di transazione (Allegato 1 contenente transazione e ricevute telematiche) rimasto privo di riscontro. Nel seguito, a prescindere dalla transazione rimasta inevasa, parte opponente non ossequiava i termini conciliati, non avendo versato gli acconti nella stabilita data del 23 gennaio 2025, né versava i canoni scaduti il mese di gennaio – febbraio – maro 2025, nonostante l'utilizzo dei locali, così aggravando la sua posizione debitoria, ad oggi ammontante ad Euro 20.800,00 (morosità da dicembre 2023 a tutto marzo 2025 – sedici canoni)
Alla successiva udienza di discussione, a trattazione scritta, parte intimante precisava le conclusioni, mentre parte opponente non depositava nulla, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte intimante va accolta, risultando infondata l'opposizione dell'intimata resistente.
2 Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, la Sig.ra locatrice – proprietaria, concedeva in Parte_1 locazione alla New Start Srls il locale commerciale sito in Taranto alla via Acclavio n. 33 al piano terra, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in data 30/12/2019 al n. 11182 Serie 3T per il periodo dal 01/12/2019 al 30/11/2025 (cfr. doc. n. 1 contratto di locazione) ove all'Art. 2, veniva convenuto il pagamento del canone mensile in Euro 1.300,00, (milletrecento/00) da corrispondersi in rate anticipate mensili il giorno 1 di ogni mese.
È emerso altresì, che parte intimata non ha versato i canoni di locazione a far data dal dicembre 2023 ad oggi.
Del tutto sfornita di prova è rimasta la domanda riconvenzionale, peraltro divenuta improcedibile a causa del mancato versamento del contributo unificato.
Orbene, va evidenziato che, il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.
La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede;
e dunque la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita ovvero la sospensione del relativo pagamento) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, comma 1, c.c., per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore asseritamente consistente nei vizi della cosa locata.
Tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluta al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti.
Occorre aggiungere che “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.
3 In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato (come nel caso di specie), pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (cfr. Cass. civ. sez. III, 11.04.2006 n. 8425; analogamente Cass. civ., sez. III, 11.02.2005, n. 2855).
Ed ancora, è necessario rilevare che il conduttore non ha comunque prodotto alcuna ricevuta/quietanza attestante l'avvenuta corresponsione dei canoni di locazione.
In tema di contratti di locazione e risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., parte attrice ha onere solo l'onere probatorio della propria legittimazione attiva e cioè della sussistenza del proprio credito che ben può essere assolto mediante il contratto debitamente registrato tra le parti;
mentre incombe sul conduttore l'onere di provare di aver provveduto all'esatto adempimento di quanto dovuto.
Nella domanda di convalida di sfratto per morosità – la quale sottende la domanda di risoluzione per inadempimento grave del contratto di locazione – va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
A riguardo: “In tema di locazione per fini diversi da quelli abitativi, la valutazione della rilevanza dell'inadempimento per la risoluzione del contratto, la gravità può essere dedotta dal protrarsi della mancata corresponsione del canone di locazione nonché dell'assenza di una valida motivazione addotta dal conduttore al fine di giustificare l'inadempimento.”
Va dunque condannata la intimata al rilascio dell'immobile libero e sgombro entro il CP_1
17.04.2025.
Consegue la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti dal dicembre 2023 a marzo 2025, per un complessivo ammontare di € 20.800,00 (sedici canoni) oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla SI.ra , nei confronti della Parte_1 [...]
Società a responsabilità limitata semplificata, in persona dell'amministratore unico CP_1 Pt_2
, così dispone:
[...]
4 1) Accoglie la domanda e dichiara la risoluzione del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in data 30/12/2019 al n. 11182 Serie 3T per il periodo dal 01/12/2019 al 30/11/2025 per grave inadempimento del conduttore;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Dichiara la improcedibilità della domanda riconvenzionale;
4) Condanna la Società a responsabilità limitata semplificata, in persona CP_1 dell'amministratore unico al rilascio del locale commerciale sito in Taranto alla via Acclavio n. Parte_2
33 al piano terra in favore della SI.ra , libero e sgombro entro il 17.04.2025; Parte_1
5) Condanna Società a responsabilità limitata semplificata, in persona CP_1 dell'amministratore unico al pagamento in favore della SI.ra , della Parte_2 Parte_1 somma di € 20.800,00 per canoni scaduti a tutto marzo 2025, oltre quelli a scadere sino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
6) Condanna Società a responsabilità limitata semplificata, in persona CP_1 dell'amministratore unico al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Parte_2 complessivi € 3.111,55 di cui € 2.552,00 per compensi ed € 434,55 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 18/03/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1765/2025 di R.G. avente ad oggetto: sfratto per morosità
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'AGOSTINO GIUSEPPE, in virtù di mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
OPPOSTA INTIMANTE CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONTRO
semplificata, in persona dell'amministratore Controparte_1 unico rappresentato e difeso dagli Avv.ti RAFFAELE MADARO e SILLETTI LAURA, Parte_2 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in VIA
MEDAGLIE D'ORO, 61 TARANTO.
OPPONENTE INTIMATO ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con richiesta di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, la Sig.ra Parte_1 locatrici, evocava davanti al Tribunale di Taranto la conduttrice intimandole sfratto per CP_2 morosità, lamentando il mancato pagamento del canone di locazione di Euro 1.300,00 mensili, per le mensilità
1 di dicembre 2023 gennaio e febbraio 2024, morosità complessiva per Euro 3.900,00, relativamente ad un locale in Taranto alla via Acclavio n. 33 piano terra, concesso in locazione.
Si costituiva la convenuta, opponendosi alla convalida sul presupposto dell'avvenuto pagamento si numerose spese e formulando domanda riconvenzionale.
Il Giudice non concedeva l'ordinanza di convalida. Disponeva il mutamento del rito e l'obbligo di esperire la mediazione.
Parte intimante promuoveva la mediazione che si chiudeva negativamente, per mancata partecipazione della evocata CP_1
Alla fissata udienza del 16/01/2025, comparivano le parti le quali, e a seguito della proposta conciliativa formulata dal Giudicante, raggiungevano un accordo verbale che prevedeva: “ la corresponsione di complessivi Euro 23.000,00 a copertura della morosità fino a dicembre 2024 inclusiva della morosità di cui alla procedura R.G. n. 1765/2024, oltre le spese e competenza di causa di entrambi i giudizi per Euro 5.000,00 omnia. Detto importo sarà corrisposto quanto ad Euro 11.500,00 per canoni e quanto ad Euro 2.500,00 per oneri legali entro il 23 gennaio 2025, data in cui verrà sottoscritta la transazione nella quale verranno definiti gli ulteriori aspetti. La rimanente somma di Euro 11.500,00 per canoni ed Euro 2.500,00 per competenze legali sarà versata entro il 30 marzo 2025. Parte conduttrice precisa che da gennaio 2025 riprenderà a pagare regolarmente il canone di locazione.” Si rinviava la causa all'udienza del 24/04/2025 per verificare il buon esito della transazione.
In data 17/01/2025 veniva inviato, a mezzo pec, ai procuratori di parte opponente Avv.ti Madaro Raffaele e
Silletti Laura atto di transazione (Allegato 1 contenente transazione e ricevute telematiche) rimasto privo di riscontro. Nel seguito, a prescindere dalla transazione rimasta inevasa, parte opponente non ossequiava i termini conciliati, non avendo versato gli acconti nella stabilita data del 23 gennaio 2025, né versava i canoni scaduti il mese di gennaio – febbraio – maro 2025, nonostante l'utilizzo dei locali, così aggravando la sua posizione debitoria, ad oggi ammontante ad Euro 20.800,00 (morosità da dicembre 2023 a tutto marzo 2025 – sedici canoni)
Alla successiva udienza di discussione, a trattazione scritta, parte intimante precisava le conclusioni, mentre parte opponente non depositava nulla, la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte intimante va accolta, risultando infondata l'opposizione dell'intimata resistente.
2 Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, la Sig.ra locatrice – proprietaria, concedeva in Parte_1 locazione alla New Start Srls il locale commerciale sito in Taranto alla via Acclavio n. 33 al piano terra, con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in data 30/12/2019 al n. 11182 Serie 3T per il periodo dal 01/12/2019 al 30/11/2025 (cfr. doc. n. 1 contratto di locazione) ove all'Art. 2, veniva convenuto il pagamento del canone mensile in Euro 1.300,00, (milletrecento/00) da corrispondersi in rate anticipate mensili il giorno 1 di ogni mese.
È emerso altresì, che parte intimata non ha versato i canoni di locazione a far data dal dicembre 2023 ad oggi.
Del tutto sfornita di prova è rimasta la domanda riconvenzionale, peraltro divenuta improcedibile a causa del mancato versamento del contributo unificato.
Orbene, va evidenziato che, il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.
La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede;
e dunque la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita ovvero la sospensione del relativo pagamento) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, comma 1, c.c., per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore asseritamente consistente nei vizi della cosa locata.
Tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluta al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti.
Occorre aggiungere che “In tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva.
3 In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato (come nel caso di specie), pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (cfr. Cass. civ. sez. III, 11.04.2006 n. 8425; analogamente Cass. civ., sez. III, 11.02.2005, n. 2855).
Ed ancora, è necessario rilevare che il conduttore non ha comunque prodotto alcuna ricevuta/quietanza attestante l'avvenuta corresponsione dei canoni di locazione.
In tema di contratti di locazione e risoluzione per inadempimento, ex art. 1453 c.c., parte attrice ha onere solo l'onere probatorio della propria legittimazione attiva e cioè della sussistenza del proprio credito che ben può essere assolto mediante il contratto debitamente registrato tra le parti;
mentre incombe sul conduttore l'onere di provare di aver provveduto all'esatto adempimento di quanto dovuto.
Nella domanda di convalida di sfratto per morosità – la quale sottende la domanda di risoluzione per inadempimento grave del contratto di locazione – va dunque dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore.
A riguardo: “In tema di locazione per fini diversi da quelli abitativi, la valutazione della rilevanza dell'inadempimento per la risoluzione del contratto, la gravità può essere dedotta dal protrarsi della mancata corresponsione del canone di locazione nonché dell'assenza di una valida motivazione addotta dal conduttore al fine di giustificare l'inadempimento.”
Va dunque condannata la intimata al rilascio dell'immobile libero e sgombro entro il CP_1
17.04.2025.
Consegue la condanna della intimata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti dal dicembre 2023 a marzo 2025, per un complessivo ammontare di € 20.800,00 (sedici canoni) oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla SI.ra , nei confronti della Parte_1 [...]
Società a responsabilità limitata semplificata, in persona dell'amministratore unico CP_1 Pt_2
, così dispone:
[...]
4 1) Accoglie la domanda e dichiara la risoluzione del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in data 30/12/2019 al n. 11182 Serie 3T per il periodo dal 01/12/2019 al 30/11/2025 per grave inadempimento del conduttore;
2) Rigetta l'opposizione;
3) Dichiara la improcedibilità della domanda riconvenzionale;
4) Condanna la Società a responsabilità limitata semplificata, in persona CP_1 dell'amministratore unico al rilascio del locale commerciale sito in Taranto alla via Acclavio n. Parte_2
33 al piano terra in favore della SI.ra , libero e sgombro entro il 17.04.2025; Parte_1
5) Condanna Società a responsabilità limitata semplificata, in persona CP_1 dell'amministratore unico al pagamento in favore della SI.ra , della Parte_2 Parte_1 somma di € 20.800,00 per canoni scaduti a tutto marzo 2025, oltre quelli a scadere sino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo;
6) Condanna Società a responsabilità limitata semplificata, in persona CP_1 dell'amministratore unico al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in Parte_2 complessivi € 3.111,55 di cui € 2.552,00 per compensi ed € 434,55 per spese, oltre rimborso spese generali,
IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 18/03/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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