Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22663 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I c.p.c.) e vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentato e difeso, come da procura in Parte 1 (C.F.
calce all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Annabella D'Anna (C.F. ed elettivamente domiciliato presso loC.F. 2 ) e Rosa Sarno (C.F. C.F. 3
studio delle medesime, sito in Napoli alla Via M. Kerbaker n. 81;
opponente
Controparte_1 sito in Via Caravaggio n. 76, Napoli (C.F. P.
P.IVA 1 in persona dell'amministratore pro tempore Dr. rappresentato e IVA Controparte_2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
) e Francesco Lotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio Nello Caserta (C.F. C.F. 4
del primo, sito in Napoli alla Via Duomo n. 61;
opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati in data 02.11.2023, Parte 1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto del
(di seguito solo Controparte_1 ) gli12.10.2023, con il quale il Controparte_1 intimava pagamento della somma complessiva di euro 11.616,52, oltre le ulteriori spese e gli interessi
(R.G. 17132/23) (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione del Pt 1 ).
A sostegno della proposta opposizione, l'istante eccepiva l'illegittimità del precetto in parola, riproponendo le medesime argomentazioni dedotte nell'atto di citazione in opposizione al provvedimento monitorio.
Contestando la debenza delle somme precettate, assumeva che nulla fosse dovuto a parte convenuta, stante la nullità e annullabilità delle delibere assembleari, poste a fondamento dell'ingiunzione, perché mai notificate e perché adottate in spregio dei quorum deliberativi e costitutivi previsti. Eccependo, altresì, la prescrizione del credito intimato, trattandosi di quote condominiali risalenti agli anni 2013-2019 e dunque soggette al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e deducendo la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità secondo il disposto di cui all'art. 633 c.p.c., insisteva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il Controparte 1 il quale, contestando singolarmente gli assunti attorei, ne eccepiva la palese infondatezza, nonché l'insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia del precetto de quo.
In via preliminare parte convenuta deduceva la tardività della domanda perché promossa oltre il termine di
20 giorni, ex art. 617 c.p.c., dalla notifica del precetto opposto, avvenuta il 12.10.2023. Nel merito, specificava, riassuntivamente, che, all'esito del ricorso al Tribunale di Napoli IV Sezione Civile, (R.G.
17132/2023), aveva ottenuto il prefato decreto ingiuntivo n. 5890/2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo, per l'importo capitale di euro 10.317,45, atteso l'omesso pagamento di quote condominiali ordinarie e straordinarie relative a immobili di proprietà del Pt 1 contraddistinti da int. Al e A1 bis, notificato al debitore il 12.10.2023 unitamente all'atto di precetto per cui oggi è causa. (cfr. all. nn. 1, 2 e 4 della comparsa di costituzione del Controparte_1 ). Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della propria pretesa creditoria, con il favore delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, senza necessità di ulteriore attività istruttoria se non quella di natura documentale, all'udienza del 12.09.2024 il giudice fissava l'udienza per la decisione al 06.02.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, in apertura di motivazione occorre, innanzitutto, rilevare che l'eccezione relativa alla tardività della presente opposizione, sollevata da parte convenuta, si appalesa priva di pregio.
Sul punto si osserva che la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ins receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che "Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata." (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, non può che addivenirsi alla qualificazione, in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., delle censure dedotte dall'intimato, opposizione che è svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Ciò premesso, venendo al merito della controversia, l'opposizione deve dichiararsi inammissibile per quanto di seguito si dirà.
La domanda proposta dal Pt 1 si fonda sulle medesime doglianze formulate nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 5890/2023, sulla base del quale è stato azionato il precetto opposto.
Al riguardo, è pacifico in giurisprudenza il principio per quale, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quando l'esecuzione sia minacciata o iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, il giudice deve limitare la propria indagine all'esistenza e alla validità del titolo, per stabilire se esso manchi o sia venuto meno, per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni, che possono e devono essere dedotte nel giudizio di cognizione.
L'opposizione, in esame, è fondata su questioni relative al merito della pretesa creditoria, che l'opponente avrebbe dovuto e ha fatto valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo e che non possono essere esaminate in questa sede, deputata a verificare la legittimità del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute. (ex plurimis Cass. III, 25/2/94, n. 1935: “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso".) La stessa ordinanza n. 14705/2022 dei Giudici di legittimità circoscrive la cognizione del giudice dell'opposizione ai soli "fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo".
In conclusione, il giudice dell'opposizione a precetto ha il potere di sindacare l'esecutorietà del titolo (sia di formazione giudiziale che stragiudiziale) solo in via residuale e cioè solo allorquando le contestazioni non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione tipicamente previsto dal Legislatore. Corollario di siffatta impostazione, condivisa dal giudicante, sarà che nelle ipotesi in cui sia positivamente previsto un rimedio per la sospensione dei titoli di formazione giudiziale (a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di impugnazione e revocazione della sentenza: artt. 283, 351, 373, 401, 431, 447 bis c.p.c.; di opposizione di terzo ordinaria: art. 407 c.p.c.; di opposizione a decreto ingiuntivo: artt. 645 e 649 c.p.c.; di opposizione all'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità: art. 668 c.p.c.) è inibito al giudice dell'esecuzione di compiere valutazioni che spettano al giudice di merito.
Per quanto sopra argomentato e per quel che rileva in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un precetto spiccato sulla scorta di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni invocabili nel procedimento preordinato al titolo esecutivo stesso, ma potrà fare valere “esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso”.
Nella fattispecie l'intimato cerca di far valere, invece, fatti e circostanze anteriori, sollevando doglianze che possono trovare ingresso solo con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. o ex art. 650 c.p.c., ovvero deducibili in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo.
Parte 1Pertanto, l'opposizione così proposta da è inammissibile e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente Parte 1 e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'opposizione al precetto, proposta da Parte 1 nei confronti del Controparte 1 al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opposto b) condanna l'opponente Parte 1
che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi Controparte_1 professionali, spese generali, oltre accessori di legge.
Napoli, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale