Articolo 12 della Legge 3 aprile 1933, n. 255
Articolo 11Articolo 13
Versione
25 aprile 1933
Art. 12.

La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.
Puo' valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e puo' altresi' far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a. riscontro gia' accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'amministrazione i quali risponderanno della esattezza proprio operato.
Quando vengano constatate irregolarita', la Corte ne da' comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilita' a norma delle vigenti disposizioni.

Entrata in vigore il 25 aprile 1933