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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2024, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8708/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore, con il patrocinio dell'avv. DI PAOLA DAVIDE, elettivamente domiciliato in Via
Etnea,289 95125 CATANIA, presso il difensore avv. DI PAOLA DAVIDE
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA Parte_2 P.IVA_2
MARCELLO e elettivamente domiciliato in VIA TOSELLI, 43 CATANIA presso lo studio dell'avv.
MARINA MARCELLO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 12.2.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo in data 31.05.2019 e notificato in data 28.06.2019 insieme al pedissequo decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti, la già Parte_1
in liquidazione volontaria, conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la Controparte_1
Contr (in seguito solo , per ivi sentire accogliere le sotto riportate conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, deduzione o richiesta, anche istruttoria, in relazione ai rapporti di conto corrente ordinario n. 10959 W ex 1100412 -4 e ai rapporti di conto anticipi n. n. 11204 P ex 1900038 -1 così decidere: - Ritenere e dichiarare ex art 1284 c.c. che ai rapporti sopra esaminati, in assenza di pattuizione scritta, devono essere applicati gli interessi nella misura legale tempo per tempo vigenti;
- Sempre in ordine ai predetti rapporti, ritenere e dichiarare, per le motivazioni sopra argomentate, la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e, analogamente a quanto sopra, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo;
- Ritenere e dichiarare sempre sia per il conto corrente ordinario che per il conto anticipi l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, e ogni altro onere addebitato ma non pattuito per iscritto, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo;
- Ritenere e dichiarare, la illegittimità, in assenza di alcuna pattuizione scritta in tal senso, della postergazione/antergazione delle valute sulle operazioni di accredito/addebito registrate;
- Ritenere e dichiarare l'illegittima applicazione di ogni altra voce di spesa e costo connessa ai suindicati rapporti di conto corrente e conto anticipi, per mancanza di pattuizione scritta;
- Ritenere e dichiarare, relativamente al rapporto di conto corrente ordinario n.
10959 W e conto anticipi n. 11204 P, l'illegittima applicazione di interessi oltre il tasso soglia tempo per tempo vigente;
- Per l'effetto di quanto sopra, condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, alla restituzione in favore dell'odierna attrice dell'importo di euro 58.837,11, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, oltre quanto risultante della rettifica delle valute sulle operazioni di accredito e di addebito registrate sul c/c ordinario n.10959 W (arbitraria postergazione e antergazione delle valute); dell'espunzione dei giroconto sul conto ordinario n.10959W, delle competenze ricalcolate sul conto anticipi n.11204 P;
degli interessi dovuti al cliente, sui maggiori oneri illegittimamente addebitati, dalla data di rielaborazione finale del conto all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, il quali dichiarano di avere anticipato le spese e di non aver percepito i compensi. In via istruttoria: - Nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento del ricalcolo così come effettuato dal dott. si chiede disporsi CTU contabile per il rapporto di Parte_3
pagina 2 di 9 conto corrente ordinario n.10959W e per il rapporto di conto anticipi n.11204 P, conferendo al nominando CTU l'incarico di riliquidare tutti i rapporti in causa al tasso legale tempo per tempo vigente o al tasso sostitutivo ex art.117 Tub con eliminazione di commissioni e spese e senza applicare alcuna capitalizzazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.11.2019 si costituiva in giudizio la
[...] chiedendo: “in via preliminare di rilevare l'intervenuta prescrizione dell'azione Controparte_1
e l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse aventi natura solutoria e non ripristinatoria;
nel merito: “Rigettare tutte le domande formulate da perché infondate in Pt_1 fatto e diritto e condannare alla refusione di spese e compensi di giudizio”. Pt_1
Il Giudice, con provvedimento del 16.12.2019, disponeva il mutamento del rito fissando l'udienza al
17.03.2020, poi rinviata più volte sino alla data del 23.10.2020 in cui la stessa si svolgeva depositando note scritte in sostituzione d'udienza.
Dopo l'udienza di trattazione svoltasi in data 26.04.2021, venivano concessi, su richiesta delle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc.
Con ordinanza del 27 aprile 2021 il Giudice disponeva CTU contabile al fine di ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento al rapporto bancario per cui è causa.
All'udienza cartolare del 20.2.2023 con note ex art. 127 ter. c.p.c. il procuratore della società correntista, rilevava l'avvenuta messa in liquidazione giudiziale della a seguito di sentenza Pt_1
del Tribunale di Catania n.83/2022 e il giudizio veniva pertanto dichiarato interrotto con provvedimento del 21.02.2023.
Il giudizio veniva quindi riassunto dalla curatela.
Fissata per la prosecuzione del giudizio riassunto l'udienza del 26.06.2023, la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 12.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 12.2.2024, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Va rilevato in premessa, con riferimento alla eccezione di prescrizione del diritto nel periodo antecedente il decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, che risulta allegata alla citazione (doc. n.3) la raccomandata A.R. del 14.2.2013 con cui parte attrice ha chiesto alla – filiale di Catania, la ripetizione delle competenze addebitate su entrambi i CP_3
rapporti di conto accesi ad per anatocismo, interessi ultra-legali, commissioni e spese Parte_1
non dovute, etc. Nel fascicolo di causa è altresì allegata (doc. n. 4) la risposta della convenuta, CP_1
che previa ricezione della missiva in data 11/03/2013 (con timbro di avvenuta consegna in data pagina 3 di 9 08/3/2013), rigettava le contestazioni formulate dal correntista nel reclamo proposto rigettava le contestazioni formulate dal correntista nel reclamo proposto.
L'eccezione è quindi infondata.
Merita invece accoglimento, diversamente da quanto affermato dalla difesa della società attrice,
l'eccezione di prescrizione dell'azione con riferimento agli interessi e alle rimesse solutorie effettuate nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione in giudizio.
Come è noto, con la pronuncia n.24418 del 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".
Qualora, pertanto, nell'ambito del giudizio di accertamento instaurato dal cliente, la banca eccepisca l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione, nel caso di rapporti aventi durata ultradecennale, risulta dirimente individuare le rimesse aventi natura meramente ripristinatoria del fido concesso - e quindi effettuate nei limiti dello stesso -, rispetto alle quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla chiusura del conto, e rimesse di natura solutoria, effettuate extra fido, costituenti veri e propri pagamenti.
Con riferimento a queste ultime, la prescrizione decennale per la proposizione dell'eventuale azione di ripetizione, ove dal cliente ritenuti pagamenti indebiti a norma dell'art.2033 c.c., inizia a decorrere dalle singole annotazioni in conto.
Quanto alle modalità con cui va proposta l'eccezione di prescrizione, è superfluo ricordare, che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n.
15895).
Orbene nella specie, al fine di determinare correttamente il saldo del rapporto di conto corrente, il consulente tecnico nominato, dott. , dava piena esecuzione al seguente mandato: Persona_1
pagina 4 di 9 “Ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento al rapporto bancario per cui è causa.
Innanzitutto, effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri:
A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali poiché ad agire è il correntista, dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, poiché ad agire è il correntista, effettui i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
ANATOCISMO:
1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000: Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: -qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;
-ed altres qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocit tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, e ciò solo in assenza di relativa pattuizione scritta;
- per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 (ritenendosi non immediatamente operativa la modifica del 120 TUB dal 1.1.2014), verificare se la si sia adeguata alle disposizioni CP_1
ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente.
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 2 gennaio 200
n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato;
2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio
2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;
3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012,
pagina 5 di 9 n.644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
VALUTE:
Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata: per i contratti antecedenti il 2011: a) accerti il CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;
b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;
c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta
(ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva.
USURA
1) Usura originaria: Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, si sia superato il tasso soglia. 2) Calcolo in caso di usura originaria:
Qualora risulti che il tasso di interesse pattuito nei contratti oggetto di causa risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato. 3) Calcolo nel caso di usura sopravvenuta: nel caso in cui in il tasso di interesse risulti superiore al tasso soglia a seguito di variazioni intervenute nel corso del contratto (118 TUB) ricondurre il tasso nei limiti del tasso soglia. Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria: A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub E.) rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia , calcolata aumentando della met la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 10 , compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati B) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse. I) PRESCRIZIONE:
1) preliminarmente rideterminare il saldo “reale del conto applicando i criteri gi indicati nel precedente capoverso;
b) svolta detta operazione - ed ove il saldo del conto come rideterminato pagina 6 di 9 presenti un credito per il correntista – il c.t.u. individuerà le rimesse ripristinatorie della provvista e le rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo); c) rilevato che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale af idamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU. 2 1 /10) d) ritenuto che individuate le rimesse solutorie il CTU proceder alla quanti icazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto;
2) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti.
CONTEGGIO FINALE:
All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla tenendo conto che, ove CP_1
emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.
Orbene le risultanze cui è giunto il CTU sono del tutto condivisibili, giacché scevre da vizi logici e tecnici.
Invero dall'esame della documentazione versata agli atti di causa è stato possibile accertare che il CTU ha correttamente applicato per entrambi i rapporti di causa gli interessi legali in mancanza di documenti contrattuali che non risultano depositati, ha escluso la capitalizzazione degli interessi dall'apertura sino alla chiusura dei conti, ha espunto nel ricalcolo dei dati, le Commissione Massimo ER (C.M.S.) e le spese di tenuta conto che non comprendono le imposte.
Ha inoltre applicato la data di valuta alla data di contabilizzazione delle operazioni effettuate ed ha proceduto a stornare le competenze bancarie giro contate dal conto anticipi ed includendo le competenze ricalcolate dei conti accessori (anticipi n. 1900038-1 poi rinominato n.11204 P) nel conto ordinario n.1100412-4 poi divenuto n.10959 W.
In mancanza dei contratti, ha verificato l'andamento effettivo dei rapporti, che nei trimestri di apertura di entrambi i conti avvenuti nel 1999, non risultano superati i tassi soglia ex L. 108/96, applicando la formula ricavata dalla sentenza Cass. SU n. 16303/18 valida sino al 31/12/2009 così come chiesto nel pagina 7 di 9 mandato peritale. Con la medesima formula, ha poi accertato per il c/c ordinario n.1100412-4 poi n.10959 W, l'usura sopravvenuta che si è verificata in 11 trimestri su 22 complessivi, mentre per quello anticipi n.1900038-1, non risultano superati i tassi soglia periodicamente stabiliti con D.M.
Per i trimestri accertati in usura nel corso del periodo di durata del conto ordinario, non ha provveduto a ricondurre i tassi debitori al limite di quelli soglia ex L. 108/96, in quanto si applicano gli interessi legali e non quelli convenzionali, in assenza di contratti depositati.
Nel rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza n.1100412-4 poi rinominato n.10959 W intestato a ed intrattenuto con la l'importo delle Parte_1 Controparte_1 competenze illegittime che rappresenta l'indebito ripetibile, per interessi anatocistici, ultralegali e
C.M.S., ricalcolati dal CTU in ottemperanza di mandato nel periodo di durata del rapporto esaminato, è pari ad euro 62.246,00.
L'indebito prescritto costituito dagli interessi e competenze ricalcolate di cui sopra, che risultano pagate con le rimesse solutorie eseguite dal correntista parte attrice, dalla data di apertura del conto sino alla data dell'11.3.2003, ammonta ad euro 25.920,00.
Per tanto, la differenza delle competenze illegittime addebitate e quelle ricalcolate dal ctu, pari ad euro
36.326,00 costituisce l'indebito ripetibile in quanto non coperto da prescrizione.
Per le ragioni suesposte la convenuta va condannata alla ripetizione in favore della CP_1 Parte_1 oggi della Liquidazione Giudiziale, della somma di € 36.326,00 oltre interessi legali dall'atto di costituzione in mora (14.2.2013) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore ( rectius decisum) della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato averne fatta anticipazione.
Le spese di CTU, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di parte attrice, vanno definitivamente poste a carico della convenuta quale soccombente..
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8708/2019
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda attorea e per l'effetto;
- CONDANNA la convenuta alla restituzione in favore della ricorrente in riassunzione dell'importo di euro 36.326,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora fino al soddisfo.
pagina 8 di 9 Condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 406,50 per spese e € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Pone le spese di CTU già liquidate definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Catania, il 4 giugno 2024
Il GIUDICE
Dott. Vera Marletta
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8708/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore, con il patrocinio dell'avv. DI PAOLA DAVIDE, elettivamente domiciliato in Via
Etnea,289 95125 CATANIA, presso il difensore avv. DI PAOLA DAVIDE
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA Parte_2 P.IVA_2
MARCELLO e elettivamente domiciliato in VIA TOSELLI, 43 CATANIA presso lo studio dell'avv.
MARINA MARCELLO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 12.2.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo in data 31.05.2019 e notificato in data 28.06.2019 insieme al pedissequo decreto di fissazione udienza di comparizione delle parti, la già Parte_1
in liquidazione volontaria, conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale la Controparte_1
Contr (in seguito solo , per ivi sentire accogliere le sotto riportate conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, deduzione o richiesta, anche istruttoria, in relazione ai rapporti di conto corrente ordinario n. 10959 W ex 1100412 -4 e ai rapporti di conto anticipi n. n. 11204 P ex 1900038 -1 così decidere: - Ritenere e dichiarare ex art 1284 c.c. che ai rapporti sopra esaminati, in assenza di pattuizione scritta, devono essere applicati gli interessi nella misura legale tempo per tempo vigenti;
- Sempre in ordine ai predetti rapporti, ritenere e dichiarare, per le motivazioni sopra argomentate, la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e, analogamente a quanto sopra, dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo;
- Ritenere e dichiarare sempre sia per il conto corrente ordinario che per il conto anticipi l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, e ogni altro onere addebitato ma non pattuito per iscritto, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo;
- Ritenere e dichiarare, la illegittimità, in assenza di alcuna pattuizione scritta in tal senso, della postergazione/antergazione delle valute sulle operazioni di accredito/addebito registrate;
- Ritenere e dichiarare l'illegittima applicazione di ogni altra voce di spesa e costo connessa ai suindicati rapporti di conto corrente e conto anticipi, per mancanza di pattuizione scritta;
- Ritenere e dichiarare, relativamente al rapporto di conto corrente ordinario n.
10959 W e conto anticipi n. 11204 P, l'illegittima applicazione di interessi oltre il tasso soglia tempo per tempo vigente;
- Per l'effetto di quanto sopra, condannare Controparte_1 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, alla restituzione in favore dell'odierna attrice dell'importo di euro 58.837,11, ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, oltre quanto risultante della rettifica delle valute sulle operazioni di accredito e di addebito registrate sul c/c ordinario n.10959 W (arbitraria postergazione e antergazione delle valute); dell'espunzione dei giroconto sul conto ordinario n.10959W, delle competenze ricalcolate sul conto anticipi n.11204 P;
degli interessi dovuti al cliente, sui maggiori oneri illegittimamente addebitati, dalla data di rielaborazione finale del conto all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, il quali dichiarano di avere anticipato le spese e di non aver percepito i compensi. In via istruttoria: - Nella denegata e non temuta ipotesi di non accoglimento del ricalcolo così come effettuato dal dott. si chiede disporsi CTU contabile per il rapporto di Parte_3
pagina 2 di 9 conto corrente ordinario n.10959W e per il rapporto di conto anticipi n.11204 P, conferendo al nominando CTU l'incarico di riliquidare tutti i rapporti in causa al tasso legale tempo per tempo vigente o al tasso sostitutivo ex art.117 Tub con eliminazione di commissioni e spese e senza applicare alcuna capitalizzazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.11.2019 si costituiva in giudizio la
[...] chiedendo: “in via preliminare di rilevare l'intervenuta prescrizione dell'azione Controparte_1
e l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse aventi natura solutoria e non ripristinatoria;
nel merito: “Rigettare tutte le domande formulate da perché infondate in Pt_1 fatto e diritto e condannare alla refusione di spese e compensi di giudizio”. Pt_1
Il Giudice, con provvedimento del 16.12.2019, disponeva il mutamento del rito fissando l'udienza al
17.03.2020, poi rinviata più volte sino alla data del 23.10.2020 in cui la stessa si svolgeva depositando note scritte in sostituzione d'udienza.
Dopo l'udienza di trattazione svoltasi in data 26.04.2021, venivano concessi, su richiesta delle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc.
Con ordinanza del 27 aprile 2021 il Giudice disponeva CTU contabile al fine di ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento al rapporto bancario per cui è causa.
All'udienza cartolare del 20.2.2023 con note ex art. 127 ter. c.p.c. il procuratore della società correntista, rilevava l'avvenuta messa in liquidazione giudiziale della a seguito di sentenza Pt_1
del Tribunale di Catania n.83/2022 e il giudizio veniva pertanto dichiarato interrotto con provvedimento del 21.02.2023.
Il giudizio veniva quindi riassunto dalla curatela.
Fissata per la prosecuzione del giudizio riassunto l'udienza del 26.06.2023, la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 12.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 12.2.2024, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Va rilevato in premessa, con riferimento alla eccezione di prescrizione del diritto nel periodo antecedente il decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, che risulta allegata alla citazione (doc. n.3) la raccomandata A.R. del 14.2.2013 con cui parte attrice ha chiesto alla – filiale di Catania, la ripetizione delle competenze addebitate su entrambi i CP_3
rapporti di conto accesi ad per anatocismo, interessi ultra-legali, commissioni e spese Parte_1
non dovute, etc. Nel fascicolo di causa è altresì allegata (doc. n. 4) la risposta della convenuta, CP_1
che previa ricezione della missiva in data 11/03/2013 (con timbro di avvenuta consegna in data pagina 3 di 9 08/3/2013), rigettava le contestazioni formulate dal correntista nel reclamo proposto rigettava le contestazioni formulate dal correntista nel reclamo proposto.
L'eccezione è quindi infondata.
Merita invece accoglimento, diversamente da quanto affermato dalla difesa della società attrice,
l'eccezione di prescrizione dell'azione con riferimento agli interessi e alle rimesse solutorie effettuate nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione in giudizio.
Come è noto, con la pronuncia n.24418 del 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".
Qualora, pertanto, nell'ambito del giudizio di accertamento instaurato dal cliente, la banca eccepisca l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione, nel caso di rapporti aventi durata ultradecennale, risulta dirimente individuare le rimesse aventi natura meramente ripristinatoria del fido concesso - e quindi effettuate nei limiti dello stesso -, rispetto alle quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla chiusura del conto, e rimesse di natura solutoria, effettuate extra fido, costituenti veri e propri pagamenti.
Con riferimento a queste ultime, la prescrizione decennale per la proposizione dell'eventuale azione di ripetizione, ove dal cliente ritenuti pagamenti indebiti a norma dell'art.2033 c.c., inizia a decorrere dalle singole annotazioni in conto.
Quanto alle modalità con cui va proposta l'eccezione di prescrizione, è superfluo ricordare, che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n.
15895).
Orbene nella specie, al fine di determinare correttamente il saldo del rapporto di conto corrente, il consulente tecnico nominato, dott. , dava piena esecuzione al seguente mandato: Persona_1
pagina 4 di 9 “Ricalcolare l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti con riferimento al rapporto bancario per cui è causa.
Innanzitutto, effettui il CTU ogni conteggio osservando i seguenti criteri:
A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto inziali poiché ad agire è il correntista, dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
C) Nel caso, invece, in cui, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, poiché ad agire è il correntista, effettui i conteggi esclusivamente con riferimento al periodo più recente in cui gli e.c. siano prodotti senza soluzione di continuità, senza operare alcun raccordo;
ANATOCISMO:
1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000: Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: -qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;
-ed altres qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocit tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, e ciò solo in assenza di relativa pattuizione scritta;
- per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 (ritenendosi non immediatamente operativa la modifica del 120 TUB dal 1.1.2014), verificare se la si sia adeguata alle disposizioni CP_1
ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente.
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 2 gennaio 200
n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato;
2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio
2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185;
3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012,
pagina 5 di 9 n.644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
VALUTE:
Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata: per i contratti antecedenti il 2011: a) accerti il CTU se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata;
b) ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il CTU il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti;
c) ove non sussista specifica pattuizione contrattuale, effettui il conteggio secondo data valuta
(ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva.
USURA
1) Usura originaria: Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, si sia superato il tasso soglia. 2) Calcolo in caso di usura originaria:
Qualora risulti che il tasso di interesse pattuito nei contratti oggetto di causa risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato. 3) Calcolo nel caso di usura sopravvenuta: nel caso in cui in il tasso di interesse risulti superiore al tasso soglia a seguito di variazioni intervenute nel corso del contratto (118 TUB) ricondurre il tasso nei limiti del tasso soglia. Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria: A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub E.) rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia , calcolata aumentando della met la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 10 , compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati B) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse. I) PRESCRIZIONE:
1) preliminarmente rideterminare il saldo “reale del conto applicando i criteri gi indicati nel precedente capoverso;
b) svolta detta operazione - ed ove il saldo del conto come rideterminato pagina 6 di 9 presenti un credito per il correntista – il c.t.u. individuerà le rimesse ripristinatorie della provvista e le rimesse che possono definirsi solutorie redigendo apposito prospetto che individui queste ultime rimesse in ordine cronologico (dal quale risulti di immediata percezione la data della rimessa ed il suo importo); c) rilevato che detto accertamento deve necessariamente tenere conto del saldo reale del conto (e dunque del saldo epurato dagli interessi illegittimamente addebitati dalla banca) che è l'unico che da la misura dell'affidamento utilizzabile dal correntista e dunque consente di individuare i pagamenti che non hanno lo scopo di riespandere il limite di tale af idamento ma costituiscono pagamento anticipato di interessi (in tal senso cfr. sentenza SS.UU. 2 1 /10) d) ritenuto che individuate le rimesse solutorie il CTU proceder alla quanti icazione dell'indebito prescritto operando il confronto tra l'ammontare degli originari interessi e competenze liquidati e addebitati dalla banca - pagati con le rimesse solutorie prescritte - e i corrispondenti interessi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato imputando la differenza così ottenuta (che costituisce l'indebito ripetibile) a deconto del credito eventualmente accertato in esito alla rielaborazione del conto;
2) A tal fine, individui il CTU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto esclusivamente dei contratti.
CONTEGGIO FINALE:
All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla tenendo conto che, ove CP_1
emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale.
Orbene le risultanze cui è giunto il CTU sono del tutto condivisibili, giacché scevre da vizi logici e tecnici.
Invero dall'esame della documentazione versata agli atti di causa è stato possibile accertare che il CTU ha correttamente applicato per entrambi i rapporti di causa gli interessi legali in mancanza di documenti contrattuali che non risultano depositati, ha escluso la capitalizzazione degli interessi dall'apertura sino alla chiusura dei conti, ha espunto nel ricalcolo dei dati, le Commissione Massimo ER (C.M.S.) e le spese di tenuta conto che non comprendono le imposte.
Ha inoltre applicato la data di valuta alla data di contabilizzazione delle operazioni effettuate ed ha proceduto a stornare le competenze bancarie giro contate dal conto anticipi ed includendo le competenze ricalcolate dei conti accessori (anticipi n. 1900038-1 poi rinominato n.11204 P) nel conto ordinario n.1100412-4 poi divenuto n.10959 W.
In mancanza dei contratti, ha verificato l'andamento effettivo dei rapporti, che nei trimestri di apertura di entrambi i conti avvenuti nel 1999, non risultano superati i tassi soglia ex L. 108/96, applicando la formula ricavata dalla sentenza Cass. SU n. 16303/18 valida sino al 31/12/2009 così come chiesto nel pagina 7 di 9 mandato peritale. Con la medesima formula, ha poi accertato per il c/c ordinario n.1100412-4 poi n.10959 W, l'usura sopravvenuta che si è verificata in 11 trimestri su 22 complessivi, mentre per quello anticipi n.1900038-1, non risultano superati i tassi soglia periodicamente stabiliti con D.M.
Per i trimestri accertati in usura nel corso del periodo di durata del conto ordinario, non ha provveduto a ricondurre i tassi debitori al limite di quelli soglia ex L. 108/96, in quanto si applicano gli interessi legali e non quelli convenzionali, in assenza di contratti depositati.
Nel rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza n.1100412-4 poi rinominato n.10959 W intestato a ed intrattenuto con la l'importo delle Parte_1 Controparte_1 competenze illegittime che rappresenta l'indebito ripetibile, per interessi anatocistici, ultralegali e
C.M.S., ricalcolati dal CTU in ottemperanza di mandato nel periodo di durata del rapporto esaminato, è pari ad euro 62.246,00.
L'indebito prescritto costituito dagli interessi e competenze ricalcolate di cui sopra, che risultano pagate con le rimesse solutorie eseguite dal correntista parte attrice, dalla data di apertura del conto sino alla data dell'11.3.2003, ammonta ad euro 25.920,00.
Per tanto, la differenza delle competenze illegittime addebitate e quelle ricalcolate dal ctu, pari ad euro
36.326,00 costituisce l'indebito ripetibile in quanto non coperto da prescrizione.
Per le ragioni suesposte la convenuta va condannata alla ripetizione in favore della CP_1 Parte_1 oggi della Liquidazione Giudiziale, della somma di € 36.326,00 oltre interessi legali dall'atto di costituzione in mora (14.2.2013) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore ( rectius decisum) della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato averne fatta anticipazione.
Le spese di CTU, già liquidate e poste provvisoriamente a carico di parte attrice, vanno definitivamente poste a carico della convenuta quale soccombente..
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8708/2019
R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda attorea e per l'effetto;
- CONDANNA la convenuta alla restituzione in favore della ricorrente in riassunzione dell'importo di euro 36.326,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora fino al soddisfo.
pagina 8 di 9 Condanna la convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 406,50 per spese e € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Pone le spese di CTU già liquidate definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Catania, il 4 giugno 2024
Il GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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