CA
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/05/2024, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 27/2020
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 27/2020 RG
Promossa da
CF rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Parte_1 C.F._1
Minardi, anche disgiuntamente all'Avv. Michele Saccinto, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Senigallia, Via Marchetti 32,
- appellato appellante incidentale - attore in riassunzione
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. , in qualità di eredi del Controparte_4 C.F._5
Dr. Persona_1
-KOS già (P.IVA ), CP_5 Controparte_6 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Dr. corrente a Controparte_7
Milano in Via Durini n. 9, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Pauri elettivamente domiciliati presso e nel suo studio ad Ancona, in Corso Mazzini n. 148 appellanti, convenuti in riassunzione pagina 1 di 13 Oggetto: riassunzione in seguito all'annullamento con rinvio della sentenza
Corte di appello Ancona n. 196/2016
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi alla Corte d'appello di , Controparte_8 Controparte_9 in precedenza denominata Controparte_10 CP_2
, , quali eredi di in
[...] Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 riassunzione a seguito della sentenza Corte di Cassazione n. 30998/ 2018, di annullamento della sentenza n.196/2016 della Corte di appello di Ancona;
quest'ultima, accogliendo l'appello dei convenuti, aveva respinto la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del dr. Parte_2 CP_1
(cardiologo), del dr. (fisiatra) e di
[...] Persona_1 Controparte_11
, così riformando la sentenza n.1009/09 IB di Ancona, che aveva
[...] condannato i predetti in solido al pagamento di euro 218.461,79 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento di danni dallo stesso patiti a causa di trombosi venosa profonda (TVP), per condotte colpose dei medici durante il ricovero di presso l' , ove era stato Parte_2 Organizzazione_1 traferito dopo l' intervento chirurgico di asportazione della milza e riduzione di una frattura delle ossa del bacino cui era stato sottoposto nell' Org_2 di Ancona in seguito a sinistro stradale occorso il 17.2.2002.
Ha dedotto che all'esito del giudizio di cassazione era definitivamente accertato il colpevole ritardo diagnostico della TVP da parte dei medici, e che in applicazione della regola del “più probabile che non“ per l'accertamento del nesso di causa, andava riconosciuta la fondatezza della domanda attorea e confermata la sentenza di primo grado previo espletamento di CTU, non eseguita nei precedenti gradi del giudizio civile;
ha richiamato pareri di propri consulenti.
Ha richiesto riconoscimento della responsabilità contrattuale e in subordine extracontrattuale del dr. e del dr. per quest' Controparte_1 Persona_1 ultimo nei confronti degli eredi, e della clinica , per Organizzazione_3
l'effetto confermare la sentenza n. 1009/09 IB Ancona in punto di an debeatur nelle parti non coperte da giudicato, confermare la condanna dei pagina 2 di 13 convenuti al pagamento di euro 218.461,79 oltre rivalutazione dalla data del ricovero al saldo, nonché in accoglimento dell'appello incidentale del al Pt_2 pagamento di spese mediche e di perizia dallo stesso sostenute.
Si sono costituiti in giudizio il Dr. Controparte_1 Controparte_12
e in qualità di eredi del Dr
[...] Controparte_4 Persona_1 CP_9
, già , contestando le avverse richieste.
[...] Controparte_10
Hanno preliminarmente eccepito l'ammissibilità delle produzioni documentali di questa fase (relazioni medico-legali, dichiarazione dei redditi dal 2009 al 2015); nel merito deducono che l'accoglimento dei motivi 8) e 9) del ricorso Pt_2 avverso la pronuncia della Corte di appello n. 192/2016 comporta annullamento nella parte in cui veniva respinta la domanda di risarcimento per responsabilità dei medici convenuti in relazione al ritardo diagnostico ad essi ascritto, essendosi formato il giudicato in ordine alla mancanza di responsabilità dei medici per la terapia farmacologica somministrata al paziente nel corso del ricovero presso l'Istituto di riabilitazione;
l'attore non aveva allegato né provato che il ritardo diagnostico ha determinato conseguenze in termini di aggravamento della trombosi profonda insorta, ed in che misura, donde la infondatezza della domanda di risarcimento, da valutarsi nel giudizio di rinvio sulla base degli atti;
a parere dei convenuti in applicazione dei criteri di accertamento e valutazione del nesso di casualità tra condotta omissiva e danno sulla base degli atti acquisiti la motivazione del giudice di rinvio deve prendere atto della insussistenza di prova del nesso causale secondo la regola della preponderanza dell'evidenza.
La richiesta era in ogni caso infondata, non essendovi state variazioni significative nelle condizioni di salute dell'attore, nè complicanze.
Per la ipotesi di affermazione di responsabilità dei convenuti assumono la fondatezza delle già avanzate contestazioni all'accertamento e liquidazione del danno operata in primo grado, deducendo essere state recepite dal primo giudice le richieste di parte attrice per l'ingente importo senza procedere a CTU, senza riferimenti probatori e motivazionali;
contestano la voce liquidata per danno biologico dinamico , la quantificazione del danno morale, la sussistenza e quantificazione del danno alla capacità lavorativa pagina 3 di 13 specifica, del danno da perdita di chances nonchè la sussistenza ed entità del danno da aggravamento;
assumono la infondatezza dell'appello incidentale del per il danno patrimoniale da spese mediche e perdita di chances;
lamentano Pt_2 erroneità del riconoscimento di rivalutazione ed interessi.
Con ordinanza del 22..12.2022 la Corte disponeva procedersi a CTU, demandando agli ausiliari la indagine sulla rilevanza del ritardo diagnostico e terapeutico nel decorso causale, l'accertamento e determinazione di eventuale danno
“differenziale”; depositato l'elaborato, precisate le conclusioni, disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorsi i termini stabiliti dall'art. 190, co. 1, c.p.c., la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di rinvio a seguito di riassunzione da parte di l'esame Parte_2 della domanda di risarcimento verso i convenuti è delimitato dal giudicato formatosi nei precedenti gradi.
Al riguardo occorre premettere quanto segue.
1) La domanda proposta dall'attore dinanzi al IB di Ancona per Parte risarcimento danni patiti in conseguenza di durante il ricovero presso la struttura poneva a fondamento due condotte colpose, la CP_11 prima consistita nell'aver somministrato al paziente inadeguata dose di farmaco antitrombosi (eparina), la seconda nel non essersi tempestivamente avveduti i medici dell'insorgenza della trombosi venosa profonda, ritardando di quattro giorni l'inizio della terapia idonea.
2) La sentenza della Corte d'appello di Ancona riteneva infondata la domanda per assenza del nesso di causa tra ciascuna delle due condotte ed il danno;
esaminava e valutava la esistenza di colpa per entrambe le condotte ascritte ai sanitari, ritenendo insussistente la colpa ed il nesso di causalità quanto alla prima condotta, per la seconda, di tardiva diagnosi e cura della trombosi venosa profonda, ritenendo sussistente la colpa ed insussistente il nesso di causa.
pagina 4 di 13 3) La Corte di Cassazione decidendo sul ricorso proposto da Parte_2 avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona respingeva i motivi da 1 a 3 del ricorso, afferenti vizi di motivazione e violazione dei principi di valutazione della prova, omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla prima condotta;
respingeva i motivi da 4 a 6 deducenti vizi di motivazione quanto al nesso di causa tra la ridotta somministrazione di eparina e l'insorgere della trombosi venosa profonda, in quanto assorbiti nel rigetto dei primi motivi e nel passaggio in giudicato della pronuncia sulla insussistenza di addebito colposo nella ridotta somministrazione di eparina, con conseguente irrilevanza dell'accertamento sulla causalità tra tale condotta e l'insorgere della trombosi;
respingeva il motivo di ricorso n. 7, inteso a denunciare inversione della regola sul riparto dell'onere della prova, con pretesa conclusione per cui l'incertezza sul nesso causale tra la condotta del medico ed il danno patito dal paziente debba ricadere sul medico e non sul paziente;
richiamava tal riguardo la consolidata interpretazione per cui nei giudizi di risarcimento danni da responsabilità medica è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale provando che la condotta del sanitario è stato secondo il criterio del “più probabile che non” causa del danno sicché ove la stessa è rimasta assolutamente incerta la domanda deve essere rigettata.
In accoglimento dell'ottavo e nono motivo rilevava manifesta illogicità della motivazione laddove questa escludeva il nesso di causa tra ritardata diagnosi della trombosi venosa profonda ed aggravamento del danno patito dal paziente in conseguenza di essa.
Premesso e considerato l'accertamento da parte della Corte di appello della natura colposa del ritardo diagnostico, e dell'essere la questione coperta da giudicato in assenza di impugnazione, anche condizionata, con motivazione insanabilmente illogica il giudice di secondo grado aveva pagina 5 di 13 negato la causalità , sostanzialmente, in base al presupposto che fosse impossibile stabilire dove si fosse formato il trombo e quando, mentre la sede di insorgenza del trombo o il momento di insorgenza non spiegavano in che modo le stesse avrebbero inciso sull'efficacia di tempestive cure.
Osservava la Corte di Cassazione che si sarebbe potuto escludere il nesso solo previo accertamento del fatto che anche in caso di tempestiva diagnosi il male era ormai totalmente progredito, che nulla sarebbe potuto accadere ovvero, che solo la comparazione tra tempestività dell'intervento ed il grado di ingravescente del male avrebbe consentito di affermare l'inutilità di tempestive cure.
La motivazione della Corte di appello era poi valutata ambigua nella esplicazione del criterio di valutazione seguito per la prova del nesso causale, per avere da un lato espresso valutazioni di stampo strettamente penalistico nel negare che una più tempestiva cura avrebbe potuto avere “serie ed apprezzabili positive possibilità di successo“, laddove il nesso causale sussiste anche quando la condotta alternativa avrebbe avuto probabilità ragionevoli e comunque superiori alla probabilità di insuccesso, successivamente utilizzando espressioni appropriate rispetto al parametro di valutazione (“maggiori probabilità”) ma insanabilmente contraddittorie con le precedenti affermazioni.
L'annullamento rimetteva al giudice del rinvio di sanare i rilevati vizi di motivazione applicando i principi richiamati in tema di accertamento e valutazione del nesso di casualità tra una condotta omissiva e il danno.
Tanto premesso, in virtù del chiaro enunciato dalla Corte di Cassazione, è coperto da giudicato il rigetto della domanda di risarcimento per danni derivati alla somministrazione della terapia farmacologica, e predicate conseguenze
(insorgenza della trombosi);
è parimenti coperto dal giudicato il riconoscimento della natura colposa della condotta dei medici per ritardata diagnosi e terapia, essendo invece da stabilire la pagina 6 di 13 eventuale causalità materiale tra tali condotte e l'aggravamento del danno patito dal paziente, secondo quanto allegato dal sin dal primo grado sulla base Pt_2 della documentazione in atti e di pareri medici di parte.
E' stata disposta CTU per la specifica questione rimessa all'esame nel giudizio di rinvio, implicante la risoluzione, in termini di maggiore probabilità, di questioni medico - legali;
in mancanza di precedenti valutazioni tecniche nel contraddittorio
è stata inoltre disposto ed acquisito l'accertamento sulle condizioni residuate del ad eventuale determinazione di danno alla persona, permanente, e/o Pt_2 differenziale, temporaneo, nonché patrimoniale, per spese mediche di attinenza.
L'elaborato peritale ha fornito analisi e conclusioni esaustive, compiutamente e logicamente motivate, che la Corte fa proprie nei termini e per le valutazioni di cui si dirà.
La vicenda infortunistica e medica del esplorata anche dalle parti nei Pt_2 rispettivi atti, si può riassumere attraverso una serie di passaggi, fermo il richiamo alla integrale esposizione dell'elaborato.
“A seguito di incidente stradale occorso il 17/02/2002 subì un Parte_2 gravissimo politraumatismo consistente nella rottura della capsula splenica e conseguente emoperitoneo, fratture costali multiple a carico dell'emitorace sinistro con contusione polmonare e pneumotorace secondari, diastasi della sinfisi pubica e dell'articolazione sacro-iliaca di sinistra e infrazione della limitante inferiore del corpo vertebrale D8; ricoverato all' di Ancona, fu Organizzazione_4 sottoposto a laparotomia esplorativa e splene 17/02/2002), drenaggio toracico sinistro (17/02/2002) e posizionamento di fissatore esterno di
a carico del bacino (19/02/2002). Ottenuta una complessiva Org_5 stabilizzazione del quadro clinico e rimosso il drenaggio toracico, il paziente fu trasferito presso il Centro di di Ancona. Organizzazione_6
Attiva e passiva assistita ag portare a risoluzione completa una residua atelettasia basale sinistra”. Osservano i periti che “ La condizione clinica presentata dal Sig. era tale da Pt_2 comportare un elevato rischio di sviluppare trombosi venosa profonda, il che implicava la necessità di un trattamento antitrombotico profilattico prolungato ed un elevato indice di sospetto alla comparsa di manifestazioni cliniche suggestive per questa complicanza”
“Al momento del ricovero presso il Centro di Riabilitazione Extraospedaliera CP_11
(08/03/2002; anamnesi raccolta alle ore 09:00) non sono ripo
[...] alterazioni a carico dell'arto inferiore sinistro nell'esame obiettivo o nel diario clinico. Nello stesso giorno, fu effettuata la valutazione fisiatrica e fu steso il programma riabilitativo. Sul piano terapeutico, si decise di modificare la profilassi
pagina 7 di 13 antitrombotica sostituendo , utilizzata durante il ricovero in Chirurgia Per_2
Generale dell' 2.000 . Organizzazione_4 Org_7 Org_8
…I diari clinico ed infermieristico dei giorni 09 e 10/03/2002 non riportano alcuna annotazione relativa allo stato soggettivo ed obiettivo del paziente. Le indagini laboratoristiche eseguite il 09/03 documentarono moderata leucocitosi, intensa trombocitosi (1.384.000/μ), moderata elevazione degli La sera (ore 21:00) del 11/03/2002 il diario clinico riporta la presenza di dolore presumibilmente (lo scritto è scarsamente leggibile) a livello del bacino. Esatta localizzazione, caratteristiche ed intensità del dolore non sono riportate, così come non lo sono eventuali segni obiettivi rilevabili. Per questo sintomo il medico di reparto prescrisse la somministrazione di …Il giorno successivo Per_3
(12/03/2002), il diario infermieristico riporta il di febbre (38,2°C) alle 18:00 che persisteva alle 23:00. Furono prescritti PI 500 mg 1 cp e CE 1 fl. i.m. ×2/die. Inoltre, il dosaggio di IN fu elevato a 4.000
. Va notato che tale dosaggio non è adeguato al trattamento di una Org_8 trombosi venosa profonda, che implica più elevati dosaggi di eparina a basso peso molecolare ed embricazione con un anticoagulante orale (13,14).
..Il diario clinico del 13/03/2002 non riporta alcuna annotazione;
il diario infermieristico riporta nuovamente la presenza di dolore a carico della gamba sinistra, attenuato dalla somministrazione di La temperatura corporea fu Per_3 elevata per tutta la giornata (da 38, ,7°C) nonostante ripetute somministrazioni di PI. Anche in questa occasione non vi sono rilievi obiettivi documentati…Il 14/03/2002 il diario clinico riporta: “Riferito ancora dolore all'inguine sn. Aggiunge Brufen 600 1 bust. Presenta tumefazione arto inf. sinistro;
…”. Nel sospetto di una trombosi venosa profonda a carico dell'arto inferiore sinistro, il paziente fu trasportato presso il dell' CP_13 Org_4 dove fu eseguito un esame eco-color Doppler prof
[...] arti inferiori che documentò la presenza di trombosi completa dell'asse iliaco- femoro-popliteo-tibiale sn. Poiché il limite craniale del trombo risultava difficilmente valutabile a causa della presenza del fissatore esterno, fu consigliata l'esecuzione di TC toraco-addominale anche per escludere complicanze emboliche polmonari. Il paziente fu quindi trasferito presso il Servizio di Pronto Soccorso e
dell' Organizzazione_9 Organizzazione_4 ca accolto dal di Org_10 [...]
era tale da configurare un elevato rischio di Organizzazione_6 profonda. La concomitante tromboprofilassi con eparina a basso peso molecolare riduceva questo rischio senza, tuttavia, eliminarlo. Si riscontra…. un ritardo diagnostico di circa tre giorni, durante i quali non venne instaurato un trattamento adeguato alla presenza di trombosi venosa profonda, ..
.. Nel caso in oggetto non è possibile indicare se l'estesa trombosi venosa profonda, tale da interessare interamente l'asse iliaco-femoro-popliteo-tibiale sinistro (si veda il referto dell'esame eco-color Doppler eseguito il 14/03/2002), si sia sviluppata nel letto venoso popliteo per poi estendersi cranialmente o viceversa. A questo proposito, va ricordato che, soprattutto nelle fasi iniziali, la trombosi venosa profonda può essere asintomatica.
pagina 8 di 13 …In ogni caso, l'estensione della trombosi primitiva può avvenire in tempi rapidi. Vi sono evidenze che circa un quarto delle trombosi venose profonde asintomatiche che interessano il polpaccio si estendono alle vene prossimali dell'arto inferiore, il che avviene nel corso di una settimana nella maggioranza dei casi….
…Il ritardo diagnostico ha comportato un incremento del rischio di estensione della trombosi venosa profonda, il che si associa, a sua volta, ad un aumentato rischio di complicanze tromboemboliche, che fortunatamente non hanno avuto luogo, e di sequele a breve e lungo termine. Il conseguente ritardo nell'inizio di un'adeguata terapia antitrombotica ne ha condizionato negativamente l'efficacia, contribuendo così ad una incompleta risoluzione del processo trombotico.
…Al momento della diagnosi (ecografia con eco-color Doppler eseguita il 14/03/2002), era presente una “trombosi completa dell'asse iliaco-femoro- popliteo-tibiale sn”, referto confermato il giorno successivo da una tomografia assiale computerizzata.
…Nel complesso, non è possibile stabilire se e quanto il trattamento anticoagulante effettuato dal 14/03 al 21/03/2002 avesse influito sull'estensione della trombosi. Il 21/03/2002 il paziente fu ricoverato presso Organizzazione_11
di Iesi a causa del persistere di febbre e “si
[...] flogosi”
…Nel corso di questo ricovero… si ottenne la ricanalizzazione del tratto medio- distale della vena femorale superficiale e della vena poplitea. Tuttavia, si manifestò il processo di organizzazione della trombosi localizzata nelle vene femorale comune ed iliaca esterna;
non si ha menzione dello stato della vena iliaca comune. Una settimana dopo la dimissione (20/04/2002), la comparsa improvvisa di dolore a carico dell'inguine, dell'articolazione coxo-femorale e della regione lombare sinistri rese necessario un nuovo ricovero presso l' Org_12
dell'
[...] Org_13
…Il paziente fu poi trasferito (21/04/2002) presso il Servizio di Pronto Soccorso e
dell' di Ancona…. Organizzazione_9 Organizzazione_4
sit ecografia dei tessuti molli ed eco- Doppler dei vasi venosi era la seguente: “l'esame conferma la presenza di modesto ematoma intramuscolare a livello del terzo superiore della coscia six (muscolo ileopsoas) che misura attualmente 2,5 per 1,5 ca” e “parziale ricanalizzazione della vena femorale comune e della vena superficiale omolaterale”. L'impatto funzionale di questa situazione era notevole, tanto che all'ingresso presso il di IM (08/05/2002) il quadro Organizzazione_14 clinico fu presenza di tutte le quote motorie anche se ipovalide maggiormente espresse a destra, sensibilità conservata, edema all'arto inf. sin, stazione eretta e deambulazione non consentita.”
…Alla dimissione, avvenuta l'11/06/2002, si riscontrò un sostanziale miglioramento clinico: “Ottimo lo schema locomotorio senza ausili, buono il tono trofismo muscolare, permane lieve edema all'arto inf sin”.
…Il recente esame eco-Doppler effettuato il 03/03/2023 nel corso delle operazioni peritali per una migliore valutazione delle condizioni del periziando, conferma pagina 9 di 13 l'esistenza di sindrome post-trombotica a carico dell'arto inferiore sinistro, caratterizzata da residui trombotici a livello delle vene femorali comune e superficiale, alterazione del flusso (monofasico) nella femorale comune ed ectasia della giunzione (“crosse”) safenofemorale;
coesistono gavoccioli sottocutanei nei territori safenici ed edema sottocutaneo di discreta entità. L'estesa trombosi venosa profonda che coinvolse l'intero asse venoso iliaco- femorale-popliteo-tibiale sinistro, sottoposta a trattamento anticoagulante, ridusse la propria estensione grazie alla ricanalizzazione delle vene poplitea e tibiale, delle vene iliache e, parzialmente, delle vene femorale comune e femorale superficiale. Nel contempo, si realizzarono reflussi in alcuni distretti, inficiando la ripresa di una piena funzionalità del sistema venoso dell'arto inferiore sinistro, realizzandosi così una sindrome post-trombotica. Ne conseguono la necessità di un trattamento anticoagulante orale in atto tuttora;
il persistere di un moderato edema che interessa tutto l'arto inferiore sinistro e diviene più marcato con il mantenimento della stazione eretta, durante la quale si manifesta dolore, il che rende necessario l'utilizzo di monocollant che avvolge l'intero arto;
una ridotta funzionalità dell'arto, a livello del quale si riscontra una netta riduzione della forza muscolare elementare che permette, comunque, di deambulare senza appoggio;
la necessità di limitare la durata delle stazioni eretta e seduta ed i lunghi viaggi.
…I CTU, dopo aver rilevato l'inadeguata condotta relativa al ritardo diagnostico e terapeutico della trombosi venosa profonda, ritengono che, con criterio di elevata probabilità, eventuali tempestive cure del caso avrebbero modificato il decorso clinico/evolutivo della patologia e l'entità del pregiudizio permanente. Sempre con criterio probabilistico, i CTU ritengono che anche un'adeguata condotta non avrebbe eliminato il rischio di una estensione prossimale della trombosi venosa profonda. Come si è ricordato alle pagine 57-58, la profilassi antitrombotica con EBPM riduce sostanzialmente il rischio dell'insorgenza di trombosi venosa profonda, senza abolirlo. Analogamente, un pur adeguato trattamento anticoagulante non azzera il rischio di una estensione prossimale di una trombosi venosa profonda a livello degli arti inferiori. È pertanto ragionevole sostenere il nesso causale fra l'inadeguata gestione diagnostico-terapeutica della trombosi venosa profonda ed un aggravamento del quadro clinico e dei conseguenti postumi di carattere permanente, che sono stati inquadrati nell'ambito di una sindrome post-trombotica e delineati sotto il profilo obiettivo, clinico e strumentale.
Quanto alla stima del “danno differenziale” o quota di maggior danno di natura iatrogena e quindi ascrivibile all'inadeguata condotta tecnica i periti hanno stabilito l'entità del danno nel suo complesso attribuibile alla sindrome post- trombotica, di entità clinica medio-grave, ed individuato poi nel contesto di tale quadro complessivo la quota di aggravamento iatrogeno, ovvero di maggior danno o danno differenziale, stabilendo che assume una maggiore valenza pagina 10 di 13 rispetto alla prevedibile naturale evoluzione del processo trombotico adeguatamente e tempestivamente diagnosticato e trattato.
Determinato secondo i criteri di valutazione del caso nel 25% (valore intermedio nel range della “forma moderata” ) il danno complessivo, ritenuto il danno prevedibilmente atteso in assenza di inadeguata condotta nella misura del 10%, la quota di maggior danno o danno differenziale di natura iatrogena e ascrivibile all'inadeguata gestione diagnostica e terapeutica è valutato nella misura del
15%).
Nell'ambito del periodo connesso ai ricoveri, trattamenti ed accertamenti per il politraumatismo, viene considerato con criterio clinico ed in relazione alla TVP
(relativo decorso evolutivo, tipologia ed entità del quadro clinico e connessi trattamenti anche i regimi di ricovero) una inabilità temporanea iatrogena di 20 giorni (venti) a totale, parziale di 20 giorni (venti) al 75%, 30 giorni (trenta) al
50% e 30 giorni (trenta) al 25%.
La compiuta argomentazione di periti, anche in replica alle osservazioni del consulente di parte attrice (Dottor in ordine ai profili di computo Persona_4 della percentuale complessiva e differenziale, conduce all'accoglimento della domanda entro questi limiti, ed a riferire la liquidazione del danno non patrimoniale a favore del ai suddetti valori, facendo applicazione dei criteri Pt_2 previsti dalle tabelle del IB di Milano , con le precisazioni nel caso.
Va rilevata la insussistenza di prova di riduzione di capacità lavorativa specifica casualmente connessa a fattori in discussione, e non debenza di risarcimento del danno patrimoniale richiesta a tale titolo, parimenti la insussistenza di prova del danno per perdita di "chance", quale componente ulteriore del danno non patrimoniale, del tutto genericamente evocata e priva di fondamento probatorio anche in considerazione della contenuta percentuale della invalidità permanente accertata per il titolo di responsabilità in discussione.
Risultano infine infondate le censure del alla valutazione peritale delle Pt_2 spese, avendo i consulenti formulato il giudizio di pertinenza alla patologia vascolare e congruità delle spese sulla base di analisi dettagliata della vicenda del e della documentazione prodotta. Pt_2
pagina 11 di 13 La liquidazione del risarcimento per danno iatrogeno va effettuata in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico;
detto risarcimento va perciò quantificato, come chiarito in sede interpretativa, non sottraendo il grado percentuale di invalidità ascrivibile all'errore medico dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato, ma monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure (CASS. 26117/21; Cass. n.
26851/23 ).
Facendo applicazione delle tabelle IB Milano 2021 è determinato in euro
113.658,00 il risarcimento per danno non patrimoniale corrispondente alla percentuale di invalidità del 25% per soggetto di 31 anni all'epoca dei fatti, secondo gli stessi parametri è determinato in euro 24.073,00 il valore corrispondente al 10%, non imputabile all'errore medico;
ne discende che il risarcimento dovuto dai convenuti al per danno non patrimoniale, Pt_2 risultante dalla differenza, è pari ad euro 89.585,00 oltre ad euro 5.692,50 per invalidità temporanea e così complessivamente euro 95.277,50,liquidato all'attualità, con interessi di legge annui sull'importo devalutato alla data del sinistro e annualmente rivalutato, oltre ad euro 4.142,89 per spese, con rivalutazione annua dagli esborsi ed interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate, sino al saldo.
Procedendo a rinnovato giudizio sul regolamento delle spese per tutti i gradi , in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza, allo scostamento tra la somma richiesta e riconosciuta, ricorrono i presupposti per disporre compensazione di 1/3 per ciascun grado, con onere di rifusione a carico dei convenuti in solido della restante quota delle spese, liquidate per l'intero in euro 9.408,00 per diritti ed onorari quanto al primo grado oltre IVA e CAP e rimborso forfettario al 12,5%, in euro 9.515,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e
CAP quanto al grado di appello, euro 7.665,00 per compensi quanto al giudizio di pagina 12 di 13 Cassazione, euro 12.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e
CAP per il giudizio di rinvio. Spese di CTU per 1/3 a carico diparte attrice ,per 2/3 dei convenuti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti Parte_2 di di e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in qualità di eredi del Dr. di Controparte_4 Persona_1 CP_9 già , condanna i convenuti in solido al
[...] Controparte_6 pagamento in favore di di euro 95.277,50 a titolo di risarcimento Parte_2 per danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, con interessi di legge sull'importo devalutato alla data del sinistro e annualmente rivalutato, oltre ad euro 4.142,89 per spese, con rivalutazione annua dagli esborsi, ed interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate, sino al saldo.
Dichiara compensate per 1/3 le spese di tutti i gradi e condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore della parte attrice delle restante quota;
pone le spese di CTU a carico di parte attrice per 1/3 a e per 2/3 a carico dei convenuti;
liquida le spese del giudizio di primo grado per l'intero in euro 9.408,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CAP e rimborso forfettario al 12,5%, in euro 9.515,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e CAP quanto al grado di appello, euro 7.665,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e CAP quanto al giudizio di Cassazione, euro 12.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e CAP per il giudizio di rinvio.
Cosi deciso in Ancona il 10 gennaio 2024
Il Cons est.
(dr.ssa Cecilia L.C. Bellucci)
Il Presidente
(dr. Guido Federico)
pagina 13 di 13
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 27/2020 RG
Promossa da
CF rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Parte_1 C.F._1
Minardi, anche disgiuntamente all'Avv. Michele Saccinto, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Senigallia, Via Marchetti 32,
- appellato appellante incidentale - attore in riassunzione
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_2 C.F._3
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4
(C.F. , in qualità di eredi del Controparte_4 C.F._5
Dr. Persona_1
-KOS già (P.IVA ), CP_5 Controparte_6 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore Dr. corrente a Controparte_7
Milano in Via Durini n. 9, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Pauri elettivamente domiciliati presso e nel suo studio ad Ancona, in Corso Mazzini n. 148 appellanti, convenuti in riassunzione pagina 1 di 13 Oggetto: riassunzione in seguito all'annullamento con rinvio della sentenza
Corte di appello Ancona n. 196/2016
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi alla Corte d'appello di , Controparte_8 Controparte_9 in precedenza denominata Controparte_10 CP_2
, , quali eredi di in
[...] Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 riassunzione a seguito della sentenza Corte di Cassazione n. 30998/ 2018, di annullamento della sentenza n.196/2016 della Corte di appello di Ancona;
quest'ultima, accogliendo l'appello dei convenuti, aveva respinto la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del dr. Parte_2 CP_1
(cardiologo), del dr. (fisiatra) e di
[...] Persona_1 Controparte_11
, così riformando la sentenza n.1009/09 IB di Ancona, che aveva
[...] condannato i predetti in solido al pagamento di euro 218.461,79 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento di danni dallo stesso patiti a causa di trombosi venosa profonda (TVP), per condotte colpose dei medici durante il ricovero di presso l' , ove era stato Parte_2 Organizzazione_1 traferito dopo l' intervento chirurgico di asportazione della milza e riduzione di una frattura delle ossa del bacino cui era stato sottoposto nell' Org_2 di Ancona in seguito a sinistro stradale occorso il 17.2.2002.
Ha dedotto che all'esito del giudizio di cassazione era definitivamente accertato il colpevole ritardo diagnostico della TVP da parte dei medici, e che in applicazione della regola del “più probabile che non“ per l'accertamento del nesso di causa, andava riconosciuta la fondatezza della domanda attorea e confermata la sentenza di primo grado previo espletamento di CTU, non eseguita nei precedenti gradi del giudizio civile;
ha richiamato pareri di propri consulenti.
Ha richiesto riconoscimento della responsabilità contrattuale e in subordine extracontrattuale del dr. e del dr. per quest' Controparte_1 Persona_1 ultimo nei confronti degli eredi, e della clinica , per Organizzazione_3
l'effetto confermare la sentenza n. 1009/09 IB Ancona in punto di an debeatur nelle parti non coperte da giudicato, confermare la condanna dei pagina 2 di 13 convenuti al pagamento di euro 218.461,79 oltre rivalutazione dalla data del ricovero al saldo, nonché in accoglimento dell'appello incidentale del al Pt_2 pagamento di spese mediche e di perizia dallo stesso sostenute.
Si sono costituiti in giudizio il Dr. Controparte_1 Controparte_12
e in qualità di eredi del Dr
[...] Controparte_4 Persona_1 CP_9
, già , contestando le avverse richieste.
[...] Controparte_10
Hanno preliminarmente eccepito l'ammissibilità delle produzioni documentali di questa fase (relazioni medico-legali, dichiarazione dei redditi dal 2009 al 2015); nel merito deducono che l'accoglimento dei motivi 8) e 9) del ricorso Pt_2 avverso la pronuncia della Corte di appello n. 192/2016 comporta annullamento nella parte in cui veniva respinta la domanda di risarcimento per responsabilità dei medici convenuti in relazione al ritardo diagnostico ad essi ascritto, essendosi formato il giudicato in ordine alla mancanza di responsabilità dei medici per la terapia farmacologica somministrata al paziente nel corso del ricovero presso l'Istituto di riabilitazione;
l'attore non aveva allegato né provato che il ritardo diagnostico ha determinato conseguenze in termini di aggravamento della trombosi profonda insorta, ed in che misura, donde la infondatezza della domanda di risarcimento, da valutarsi nel giudizio di rinvio sulla base degli atti;
a parere dei convenuti in applicazione dei criteri di accertamento e valutazione del nesso di casualità tra condotta omissiva e danno sulla base degli atti acquisiti la motivazione del giudice di rinvio deve prendere atto della insussistenza di prova del nesso causale secondo la regola della preponderanza dell'evidenza.
La richiesta era in ogni caso infondata, non essendovi state variazioni significative nelle condizioni di salute dell'attore, nè complicanze.
Per la ipotesi di affermazione di responsabilità dei convenuti assumono la fondatezza delle già avanzate contestazioni all'accertamento e liquidazione del danno operata in primo grado, deducendo essere state recepite dal primo giudice le richieste di parte attrice per l'ingente importo senza procedere a CTU, senza riferimenti probatori e motivazionali;
contestano la voce liquidata per danno biologico dinamico , la quantificazione del danno morale, la sussistenza e quantificazione del danno alla capacità lavorativa pagina 3 di 13 specifica, del danno da perdita di chances nonchè la sussistenza ed entità del danno da aggravamento;
assumono la infondatezza dell'appello incidentale del per il danno patrimoniale da spese mediche e perdita di chances;
lamentano Pt_2 erroneità del riconoscimento di rivalutazione ed interessi.
Con ordinanza del 22..12.2022 la Corte disponeva procedersi a CTU, demandando agli ausiliari la indagine sulla rilevanza del ritardo diagnostico e terapeutico nel decorso causale, l'accertamento e determinazione di eventuale danno
“differenziale”; depositato l'elaborato, precisate le conclusioni, disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorsi i termini stabiliti dall'art. 190, co. 1, c.p.c., la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di rinvio a seguito di riassunzione da parte di l'esame Parte_2 della domanda di risarcimento verso i convenuti è delimitato dal giudicato formatosi nei precedenti gradi.
Al riguardo occorre premettere quanto segue.
1) La domanda proposta dall'attore dinanzi al IB di Ancona per Parte risarcimento danni patiti in conseguenza di durante il ricovero presso la struttura poneva a fondamento due condotte colpose, la CP_11 prima consistita nell'aver somministrato al paziente inadeguata dose di farmaco antitrombosi (eparina), la seconda nel non essersi tempestivamente avveduti i medici dell'insorgenza della trombosi venosa profonda, ritardando di quattro giorni l'inizio della terapia idonea.
2) La sentenza della Corte d'appello di Ancona riteneva infondata la domanda per assenza del nesso di causa tra ciascuna delle due condotte ed il danno;
esaminava e valutava la esistenza di colpa per entrambe le condotte ascritte ai sanitari, ritenendo insussistente la colpa ed il nesso di causalità quanto alla prima condotta, per la seconda, di tardiva diagnosi e cura della trombosi venosa profonda, ritenendo sussistente la colpa ed insussistente il nesso di causa.
pagina 4 di 13 3) La Corte di Cassazione decidendo sul ricorso proposto da Parte_2 avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona respingeva i motivi da 1 a 3 del ricorso, afferenti vizi di motivazione e violazione dei principi di valutazione della prova, omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla prima condotta;
respingeva i motivi da 4 a 6 deducenti vizi di motivazione quanto al nesso di causa tra la ridotta somministrazione di eparina e l'insorgere della trombosi venosa profonda, in quanto assorbiti nel rigetto dei primi motivi e nel passaggio in giudicato della pronuncia sulla insussistenza di addebito colposo nella ridotta somministrazione di eparina, con conseguente irrilevanza dell'accertamento sulla causalità tra tale condotta e l'insorgere della trombosi;
respingeva il motivo di ricorso n. 7, inteso a denunciare inversione della regola sul riparto dell'onere della prova, con pretesa conclusione per cui l'incertezza sul nesso causale tra la condotta del medico ed il danno patito dal paziente debba ricadere sul medico e non sul paziente;
richiamava tal riguardo la consolidata interpretazione per cui nei giudizi di risarcimento danni da responsabilità medica è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale provando che la condotta del sanitario è stato secondo il criterio del “più probabile che non” causa del danno sicché ove la stessa è rimasta assolutamente incerta la domanda deve essere rigettata.
In accoglimento dell'ottavo e nono motivo rilevava manifesta illogicità della motivazione laddove questa escludeva il nesso di causa tra ritardata diagnosi della trombosi venosa profonda ed aggravamento del danno patito dal paziente in conseguenza di essa.
Premesso e considerato l'accertamento da parte della Corte di appello della natura colposa del ritardo diagnostico, e dell'essere la questione coperta da giudicato in assenza di impugnazione, anche condizionata, con motivazione insanabilmente illogica il giudice di secondo grado aveva pagina 5 di 13 negato la causalità , sostanzialmente, in base al presupposto che fosse impossibile stabilire dove si fosse formato il trombo e quando, mentre la sede di insorgenza del trombo o il momento di insorgenza non spiegavano in che modo le stesse avrebbero inciso sull'efficacia di tempestive cure.
Osservava la Corte di Cassazione che si sarebbe potuto escludere il nesso solo previo accertamento del fatto che anche in caso di tempestiva diagnosi il male era ormai totalmente progredito, che nulla sarebbe potuto accadere ovvero, che solo la comparazione tra tempestività dell'intervento ed il grado di ingravescente del male avrebbe consentito di affermare l'inutilità di tempestive cure.
La motivazione della Corte di appello era poi valutata ambigua nella esplicazione del criterio di valutazione seguito per la prova del nesso causale, per avere da un lato espresso valutazioni di stampo strettamente penalistico nel negare che una più tempestiva cura avrebbe potuto avere “serie ed apprezzabili positive possibilità di successo“, laddove il nesso causale sussiste anche quando la condotta alternativa avrebbe avuto probabilità ragionevoli e comunque superiori alla probabilità di insuccesso, successivamente utilizzando espressioni appropriate rispetto al parametro di valutazione (“maggiori probabilità”) ma insanabilmente contraddittorie con le precedenti affermazioni.
L'annullamento rimetteva al giudice del rinvio di sanare i rilevati vizi di motivazione applicando i principi richiamati in tema di accertamento e valutazione del nesso di casualità tra una condotta omissiva e il danno.
Tanto premesso, in virtù del chiaro enunciato dalla Corte di Cassazione, è coperto da giudicato il rigetto della domanda di risarcimento per danni derivati alla somministrazione della terapia farmacologica, e predicate conseguenze
(insorgenza della trombosi);
è parimenti coperto dal giudicato il riconoscimento della natura colposa della condotta dei medici per ritardata diagnosi e terapia, essendo invece da stabilire la pagina 6 di 13 eventuale causalità materiale tra tali condotte e l'aggravamento del danno patito dal paziente, secondo quanto allegato dal sin dal primo grado sulla base Pt_2 della documentazione in atti e di pareri medici di parte.
E' stata disposta CTU per la specifica questione rimessa all'esame nel giudizio di rinvio, implicante la risoluzione, in termini di maggiore probabilità, di questioni medico - legali;
in mancanza di precedenti valutazioni tecniche nel contraddittorio
è stata inoltre disposto ed acquisito l'accertamento sulle condizioni residuate del ad eventuale determinazione di danno alla persona, permanente, e/o Pt_2 differenziale, temporaneo, nonché patrimoniale, per spese mediche di attinenza.
L'elaborato peritale ha fornito analisi e conclusioni esaustive, compiutamente e logicamente motivate, che la Corte fa proprie nei termini e per le valutazioni di cui si dirà.
La vicenda infortunistica e medica del esplorata anche dalle parti nei Pt_2 rispettivi atti, si può riassumere attraverso una serie di passaggi, fermo il richiamo alla integrale esposizione dell'elaborato.
“A seguito di incidente stradale occorso il 17/02/2002 subì un Parte_2 gravissimo politraumatismo consistente nella rottura della capsula splenica e conseguente emoperitoneo, fratture costali multiple a carico dell'emitorace sinistro con contusione polmonare e pneumotorace secondari, diastasi della sinfisi pubica e dell'articolazione sacro-iliaca di sinistra e infrazione della limitante inferiore del corpo vertebrale D8; ricoverato all' di Ancona, fu Organizzazione_4 sottoposto a laparotomia esplorativa e splene 17/02/2002), drenaggio toracico sinistro (17/02/2002) e posizionamento di fissatore esterno di
a carico del bacino (19/02/2002). Ottenuta una complessiva Org_5 stabilizzazione del quadro clinico e rimosso il drenaggio toracico, il paziente fu trasferito presso il Centro di di Ancona. Organizzazione_6
Attiva e passiva assistita ag portare a risoluzione completa una residua atelettasia basale sinistra”. Osservano i periti che “ La condizione clinica presentata dal Sig. era tale da Pt_2 comportare un elevato rischio di sviluppare trombosi venosa profonda, il che implicava la necessità di un trattamento antitrombotico profilattico prolungato ed un elevato indice di sospetto alla comparsa di manifestazioni cliniche suggestive per questa complicanza”
“Al momento del ricovero presso il Centro di Riabilitazione Extraospedaliera CP_11
(08/03/2002; anamnesi raccolta alle ore 09:00) non sono ripo
[...] alterazioni a carico dell'arto inferiore sinistro nell'esame obiettivo o nel diario clinico. Nello stesso giorno, fu effettuata la valutazione fisiatrica e fu steso il programma riabilitativo. Sul piano terapeutico, si decise di modificare la profilassi
pagina 7 di 13 antitrombotica sostituendo , utilizzata durante il ricovero in Chirurgia Per_2
Generale dell' 2.000 . Organizzazione_4 Org_7 Org_8
…I diari clinico ed infermieristico dei giorni 09 e 10/03/2002 non riportano alcuna annotazione relativa allo stato soggettivo ed obiettivo del paziente. Le indagini laboratoristiche eseguite il 09/03 documentarono moderata leucocitosi, intensa trombocitosi (1.384.000/μ), moderata elevazione degli La sera (ore 21:00) del 11/03/2002 il diario clinico riporta la presenza di dolore presumibilmente (lo scritto è scarsamente leggibile) a livello del bacino. Esatta localizzazione, caratteristiche ed intensità del dolore non sono riportate, così come non lo sono eventuali segni obiettivi rilevabili. Per questo sintomo il medico di reparto prescrisse la somministrazione di …Il giorno successivo Per_3
(12/03/2002), il diario infermieristico riporta il di febbre (38,2°C) alle 18:00 che persisteva alle 23:00. Furono prescritti PI 500 mg 1 cp e CE 1 fl. i.m. ×2/die. Inoltre, il dosaggio di IN fu elevato a 4.000
. Va notato che tale dosaggio non è adeguato al trattamento di una Org_8 trombosi venosa profonda, che implica più elevati dosaggi di eparina a basso peso molecolare ed embricazione con un anticoagulante orale (13,14).
..Il diario clinico del 13/03/2002 non riporta alcuna annotazione;
il diario infermieristico riporta nuovamente la presenza di dolore a carico della gamba sinistra, attenuato dalla somministrazione di La temperatura corporea fu Per_3 elevata per tutta la giornata (da 38, ,7°C) nonostante ripetute somministrazioni di PI. Anche in questa occasione non vi sono rilievi obiettivi documentati…Il 14/03/2002 il diario clinico riporta: “Riferito ancora dolore all'inguine sn. Aggiunge Brufen 600 1 bust. Presenta tumefazione arto inf. sinistro;
…”. Nel sospetto di una trombosi venosa profonda a carico dell'arto inferiore sinistro, il paziente fu trasportato presso il dell' CP_13 Org_4 dove fu eseguito un esame eco-color Doppler prof
[...] arti inferiori che documentò la presenza di trombosi completa dell'asse iliaco- femoro-popliteo-tibiale sn. Poiché il limite craniale del trombo risultava difficilmente valutabile a causa della presenza del fissatore esterno, fu consigliata l'esecuzione di TC toraco-addominale anche per escludere complicanze emboliche polmonari. Il paziente fu quindi trasferito presso il Servizio di Pronto Soccorso e
dell' Organizzazione_9 Organizzazione_4 ca accolto dal di Org_10 [...]
era tale da configurare un elevato rischio di Organizzazione_6 profonda. La concomitante tromboprofilassi con eparina a basso peso molecolare riduceva questo rischio senza, tuttavia, eliminarlo. Si riscontra…. un ritardo diagnostico di circa tre giorni, durante i quali non venne instaurato un trattamento adeguato alla presenza di trombosi venosa profonda, ..
.. Nel caso in oggetto non è possibile indicare se l'estesa trombosi venosa profonda, tale da interessare interamente l'asse iliaco-femoro-popliteo-tibiale sinistro (si veda il referto dell'esame eco-color Doppler eseguito il 14/03/2002), si sia sviluppata nel letto venoso popliteo per poi estendersi cranialmente o viceversa. A questo proposito, va ricordato che, soprattutto nelle fasi iniziali, la trombosi venosa profonda può essere asintomatica.
pagina 8 di 13 …In ogni caso, l'estensione della trombosi primitiva può avvenire in tempi rapidi. Vi sono evidenze che circa un quarto delle trombosi venose profonde asintomatiche che interessano il polpaccio si estendono alle vene prossimali dell'arto inferiore, il che avviene nel corso di una settimana nella maggioranza dei casi….
…Il ritardo diagnostico ha comportato un incremento del rischio di estensione della trombosi venosa profonda, il che si associa, a sua volta, ad un aumentato rischio di complicanze tromboemboliche, che fortunatamente non hanno avuto luogo, e di sequele a breve e lungo termine. Il conseguente ritardo nell'inizio di un'adeguata terapia antitrombotica ne ha condizionato negativamente l'efficacia, contribuendo così ad una incompleta risoluzione del processo trombotico.
…Al momento della diagnosi (ecografia con eco-color Doppler eseguita il 14/03/2002), era presente una “trombosi completa dell'asse iliaco-femoro- popliteo-tibiale sn”, referto confermato il giorno successivo da una tomografia assiale computerizzata.
…Nel complesso, non è possibile stabilire se e quanto il trattamento anticoagulante effettuato dal 14/03 al 21/03/2002 avesse influito sull'estensione della trombosi. Il 21/03/2002 il paziente fu ricoverato presso Organizzazione_11
di Iesi a causa del persistere di febbre e “si
[...] flogosi”
…Nel corso di questo ricovero… si ottenne la ricanalizzazione del tratto medio- distale della vena femorale superficiale e della vena poplitea. Tuttavia, si manifestò il processo di organizzazione della trombosi localizzata nelle vene femorale comune ed iliaca esterna;
non si ha menzione dello stato della vena iliaca comune. Una settimana dopo la dimissione (20/04/2002), la comparsa improvvisa di dolore a carico dell'inguine, dell'articolazione coxo-femorale e della regione lombare sinistri rese necessario un nuovo ricovero presso l' Org_12
dell'
[...] Org_13
…Il paziente fu poi trasferito (21/04/2002) presso il Servizio di Pronto Soccorso e
dell' di Ancona…. Organizzazione_9 Organizzazione_4
sit ecografia dei tessuti molli ed eco- Doppler dei vasi venosi era la seguente: “l'esame conferma la presenza di modesto ematoma intramuscolare a livello del terzo superiore della coscia six (muscolo ileopsoas) che misura attualmente 2,5 per 1,5 ca” e “parziale ricanalizzazione della vena femorale comune e della vena superficiale omolaterale”. L'impatto funzionale di questa situazione era notevole, tanto che all'ingresso presso il di IM (08/05/2002) il quadro Organizzazione_14 clinico fu presenza di tutte le quote motorie anche se ipovalide maggiormente espresse a destra, sensibilità conservata, edema all'arto inf. sin, stazione eretta e deambulazione non consentita.”
…Alla dimissione, avvenuta l'11/06/2002, si riscontrò un sostanziale miglioramento clinico: “Ottimo lo schema locomotorio senza ausili, buono il tono trofismo muscolare, permane lieve edema all'arto inf sin”.
…Il recente esame eco-Doppler effettuato il 03/03/2023 nel corso delle operazioni peritali per una migliore valutazione delle condizioni del periziando, conferma pagina 9 di 13 l'esistenza di sindrome post-trombotica a carico dell'arto inferiore sinistro, caratterizzata da residui trombotici a livello delle vene femorali comune e superficiale, alterazione del flusso (monofasico) nella femorale comune ed ectasia della giunzione (“crosse”) safenofemorale;
coesistono gavoccioli sottocutanei nei territori safenici ed edema sottocutaneo di discreta entità. L'estesa trombosi venosa profonda che coinvolse l'intero asse venoso iliaco- femorale-popliteo-tibiale sinistro, sottoposta a trattamento anticoagulante, ridusse la propria estensione grazie alla ricanalizzazione delle vene poplitea e tibiale, delle vene iliache e, parzialmente, delle vene femorale comune e femorale superficiale. Nel contempo, si realizzarono reflussi in alcuni distretti, inficiando la ripresa di una piena funzionalità del sistema venoso dell'arto inferiore sinistro, realizzandosi così una sindrome post-trombotica. Ne conseguono la necessità di un trattamento anticoagulante orale in atto tuttora;
il persistere di un moderato edema che interessa tutto l'arto inferiore sinistro e diviene più marcato con il mantenimento della stazione eretta, durante la quale si manifesta dolore, il che rende necessario l'utilizzo di monocollant che avvolge l'intero arto;
una ridotta funzionalità dell'arto, a livello del quale si riscontra una netta riduzione della forza muscolare elementare che permette, comunque, di deambulare senza appoggio;
la necessità di limitare la durata delle stazioni eretta e seduta ed i lunghi viaggi.
…I CTU, dopo aver rilevato l'inadeguata condotta relativa al ritardo diagnostico e terapeutico della trombosi venosa profonda, ritengono che, con criterio di elevata probabilità, eventuali tempestive cure del caso avrebbero modificato il decorso clinico/evolutivo della patologia e l'entità del pregiudizio permanente. Sempre con criterio probabilistico, i CTU ritengono che anche un'adeguata condotta non avrebbe eliminato il rischio di una estensione prossimale della trombosi venosa profonda. Come si è ricordato alle pagine 57-58, la profilassi antitrombotica con EBPM riduce sostanzialmente il rischio dell'insorgenza di trombosi venosa profonda, senza abolirlo. Analogamente, un pur adeguato trattamento anticoagulante non azzera il rischio di una estensione prossimale di una trombosi venosa profonda a livello degli arti inferiori. È pertanto ragionevole sostenere il nesso causale fra l'inadeguata gestione diagnostico-terapeutica della trombosi venosa profonda ed un aggravamento del quadro clinico e dei conseguenti postumi di carattere permanente, che sono stati inquadrati nell'ambito di una sindrome post-trombotica e delineati sotto il profilo obiettivo, clinico e strumentale.
Quanto alla stima del “danno differenziale” o quota di maggior danno di natura iatrogena e quindi ascrivibile all'inadeguata condotta tecnica i periti hanno stabilito l'entità del danno nel suo complesso attribuibile alla sindrome post- trombotica, di entità clinica medio-grave, ed individuato poi nel contesto di tale quadro complessivo la quota di aggravamento iatrogeno, ovvero di maggior danno o danno differenziale, stabilendo che assume una maggiore valenza pagina 10 di 13 rispetto alla prevedibile naturale evoluzione del processo trombotico adeguatamente e tempestivamente diagnosticato e trattato.
Determinato secondo i criteri di valutazione del caso nel 25% (valore intermedio nel range della “forma moderata” ) il danno complessivo, ritenuto il danno prevedibilmente atteso in assenza di inadeguata condotta nella misura del 10%, la quota di maggior danno o danno differenziale di natura iatrogena e ascrivibile all'inadeguata gestione diagnostica e terapeutica è valutato nella misura del
15%).
Nell'ambito del periodo connesso ai ricoveri, trattamenti ed accertamenti per il politraumatismo, viene considerato con criterio clinico ed in relazione alla TVP
(relativo decorso evolutivo, tipologia ed entità del quadro clinico e connessi trattamenti anche i regimi di ricovero) una inabilità temporanea iatrogena di 20 giorni (venti) a totale, parziale di 20 giorni (venti) al 75%, 30 giorni (trenta) al
50% e 30 giorni (trenta) al 25%.
La compiuta argomentazione di periti, anche in replica alle osservazioni del consulente di parte attrice (Dottor in ordine ai profili di computo Persona_4 della percentuale complessiva e differenziale, conduce all'accoglimento della domanda entro questi limiti, ed a riferire la liquidazione del danno non patrimoniale a favore del ai suddetti valori, facendo applicazione dei criteri Pt_2 previsti dalle tabelle del IB di Milano , con le precisazioni nel caso.
Va rilevata la insussistenza di prova di riduzione di capacità lavorativa specifica casualmente connessa a fattori in discussione, e non debenza di risarcimento del danno patrimoniale richiesta a tale titolo, parimenti la insussistenza di prova del danno per perdita di "chance", quale componente ulteriore del danno non patrimoniale, del tutto genericamente evocata e priva di fondamento probatorio anche in considerazione della contenuta percentuale della invalidità permanente accertata per il titolo di responsabilità in discussione.
Risultano infine infondate le censure del alla valutazione peritale delle Pt_2 spese, avendo i consulenti formulato il giudizio di pertinenza alla patologia vascolare e congruità delle spese sulla base di analisi dettagliata della vicenda del e della documentazione prodotta. Pt_2
pagina 11 di 13 La liquidazione del risarcimento per danno iatrogeno va effettuata in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico;
detto risarcimento va perciò quantificato, come chiarito in sede interpretativa, non sottraendo il grado percentuale di invalidità ascrivibile all'errore medico dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato, ma monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure (CASS. 26117/21; Cass. n.
26851/23 ).
Facendo applicazione delle tabelle IB Milano 2021 è determinato in euro
113.658,00 il risarcimento per danno non patrimoniale corrispondente alla percentuale di invalidità del 25% per soggetto di 31 anni all'epoca dei fatti, secondo gli stessi parametri è determinato in euro 24.073,00 il valore corrispondente al 10%, non imputabile all'errore medico;
ne discende che il risarcimento dovuto dai convenuti al per danno non patrimoniale, Pt_2 risultante dalla differenza, è pari ad euro 89.585,00 oltre ad euro 5.692,50 per invalidità temporanea e così complessivamente euro 95.277,50,liquidato all'attualità, con interessi di legge annui sull'importo devalutato alla data del sinistro e annualmente rivalutato, oltre ad euro 4.142,89 per spese, con rivalutazione annua dagli esborsi ed interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate, sino al saldo.
Procedendo a rinnovato giudizio sul regolamento delle spese per tutti i gradi , in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza, allo scostamento tra la somma richiesta e riconosciuta, ricorrono i presupposti per disporre compensazione di 1/3 per ciascun grado, con onere di rifusione a carico dei convenuti in solido della restante quota delle spese, liquidate per l'intero in euro 9.408,00 per diritti ed onorari quanto al primo grado oltre IVA e CAP e rimborso forfettario al 12,5%, in euro 9.515,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e
CAP quanto al grado di appello, euro 7.665,00 per compensi quanto al giudizio di pagina 12 di 13 Cassazione, euro 12.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e
CAP per il giudizio di rinvio. Spese di CTU per 1/3 a carico diparte attrice ,per 2/3 dei convenuti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti Parte_2 di di e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in qualità di eredi del Dr. di Controparte_4 Persona_1 CP_9 già , condanna i convenuti in solido al
[...] Controparte_6 pagamento in favore di di euro 95.277,50 a titolo di risarcimento Parte_2 per danno non patrimoniale, liquidato all'attualità, con interessi di legge sull'importo devalutato alla data del sinistro e annualmente rivalutato, oltre ad euro 4.142,89 per spese, con rivalutazione annua dagli esborsi, ed interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate, sino al saldo.
Dichiara compensate per 1/3 le spese di tutti i gradi e condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore della parte attrice delle restante quota;
pone le spese di CTU a carico di parte attrice per 1/3 a e per 2/3 a carico dei convenuti;
liquida le spese del giudizio di primo grado per l'intero in euro 9.408,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CAP e rimborso forfettario al 12,5%, in euro 9.515,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e CAP quanto al grado di appello, euro 7.665,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e CAP quanto al giudizio di Cassazione, euro 12.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e CAP per il giudizio di rinvio.
Cosi deciso in Ancona il 10 gennaio 2024
Il Cons est.
(dr.ssa Cecilia L.C. Bellucci)
Il Presidente
(dr. Guido Federico)
pagina 13 di 13