Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00713/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2022, proposto da
CO GH, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Carlo AR Mannironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio Consorzio Villaggio Palma 2, non costituito in giudizio;
NA PA AG, DA TA, IA EN, UC RE OP, CO De RD, AR IA ME (quest’ultima costituita anche in proprio) rappresentati e difesi dall’avvocato Silvano Ciscato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, via Btg. Framarin n. 14;
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Arzachena in data 17 novembre 2021, n. 43 (resa esecutiva in data 25 novembre 2021 e pubblicata dal 26 novembre all’11 dicembre 2021), avente a oggetto: Piano di Lottizzazione Mucchi Bianchi, Zona F/3 del vigente Piano di fabbricazione, art. 15, comma 2, delle NTA del vigente PPR, completamento opere di urbanizzazione primaria;
- di tutti gli atti presupposti a detta deliberazione, al momento non conosciuti e, in particolare:
a) della proposta deliberativa elaborata dagli Uffici comunali;
b) del parere favorevole del Dirigente del Settore 2 da essa espressamente richiamato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena e di: NA PA AG, DA TA, IA EN, di UC RE OP, CO De RD e di ARgrazia ME;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. TO RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che in data 6 marzo 2026 il sig. GH, assumendo che “ a seguito delle interlocuzioni avvenute tra l’Amministrazione convenuta, il ricorrente e gli altri consorziati, con deliberazione consiliare n. 8/2025, il Comune di Arzachena ha approvato una proposta alternativa che – riducendo notevolmente il numero dei parcheggi – ha consentito di superare le problematiche che hanno generato il ricorso ” ha depositato istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione con compensazione delle spese tra le parti in giudizio;
che in relazione a tale richiesta nulla hanno opposto le controparti;
che al Collegio non resta che provvedere in conformità,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO RU |
IL SEGRETARIO