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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1552/2022
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1552/2022, promossa da:
(P. IVA e C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
P. IVA e C.F. e Parte_2 P.IVA_2 [...]
Parte_3
(P. IVA e C.F. ), tutte rappresentate e difese dall'Avv.
[...] P.IVA_3
Giuseppe Lepore, elettivamente domiciliate come in atti.
ATTORI contro
(P.I. e C.F: , rappresentata e difesa NTroparte_1 P.IVA_4 dall'Avv Alessandro Aliprandi, elettivamente domiciliata come in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: azione di responsabilità contrattuale
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.3.25, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
Gli attori: “[…] A) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti per
l'affidamento dei servizi di “…FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il periodo 01/01/2021 –
28/02/2022 per le sedi ed i siti produttivi del raggruppamento Italmercati Rete d'Imprese…”, sottoscritti dalla e dalla per grave ed Parte_2 Parte_3 esclusivo inadempimento della , per i motivi, tutti, esposti NTroparte_2 nella narrativa del presente atto, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento;
e, per l'effetto B) sempre nel merito, condannare , in persona del legale NTroparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere: - in favore della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 1.009.912,84…, ovvero
[...] quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3
l'importo di € 174.248,81… , ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa
o che sarà ritenuta equa e di giustizia;
entrambi i suddetti importi maggiorati degli interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 a decorrere dalla data di emissione delle singole fatture da parte della sino al soddisfo;
C) con vittoria di spese e compensi Parte_4 professionali ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
La convenuta: “[…] Nel Merito, - Rigettare le avverse domande anche, se del caso, accertando il perfetto operato della convenuta in seguito all'intervenuta eccessiva onerosità contrattuale, come in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, onorari, rimb. forf., iva come per legge.”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 28.05.2020, (di seguito, , nella sua Parte_1 Parte_1 qualità di rete raggruppante diciassette mercati agroalimentari italiani (tra i quali uno gestito dalla pagina 2 di 19 di seguito, C.A.R.] e un altro gestito dalla Parte_2
Parte_3
[di seguito, ), indisse una procedura informale per
[...] Parte_3
l'affidamento dei servizi di “fornitura di energia elettrica per il periodo 01/03/2021 – 28/02/2022 per le sedi ed i siti produttivi del raggruppamento ”. Parte_1
2. All'esito di detta procedura, risultò aggiudicataria della gara e, per l'effetto e NTroparte_3 per quanto interessa ai fini di causa, sottoscrisse i relativi contratti di somministrazione, in data 19.1.21, con e, in data 28.2.22, con in essi, le parti pattuirono che il rapporto di Pt_2 Parte_3 somministrazione di energia avrebbe avuto una durata dall'1.03.2021 al 28.02.2022. NT
3. Tale rapporto – iniziato l'1.3.21 - ebbe regolare esecuzione per i primi otto mesi, sino a quando , con lettera del 29.9.21, comunicò alle controparti la eccessiva onerosità sopravvenuta dei contratti
(assumendo l'aumento improvviso ed imprevedibile, a suo dire pari al 700%, del costo delle materie prime) e la sua volontà di risolvere i contratti, ai sensi dell'art. 1467 c.c., a far dara dal 31.10.21, salva la disponibilità delle controparti ad accettare una sua proposta di modifica al rialzo del corrispettivo delle forniture.
4. A seguito della contestazione della C.A.R. e della in ordine alla legittimità delle pretese Parte_3
NT della di risolvere i contratti (prima della loro naturale scadenza di febbraio 2022), ovvero di ottenerne una modifica in melius, quest'ultima, con successive missive, ribadiva la propria volontà di cessare dai rapporti (ritenendoli risolti ex art. 1467 c.c.) e, a far data dall'1.11.21, cessò la somministrazione di energia.
5. e della – al fine di garantire la continuità delle forniture di energia per il Parte_2 Parte_3 periodo novembre 2021/febbraio 2022 in favore degli immobili sino ad allora “serviti” di elettricità da NT
- nell'ottobre e nel novembre 2021 stipularono con un altro fornitore ( Parte_4
di seguito, ), risultato secondo classificato nella procedura di aggiudicazione a suo tempo
[...] Pt_4
NT vinta da , due nuovi contratti di somministrazione, ad un corrispettivo più elevato rispetto a quello NT all'epoca concordato con .
6. Con la citazione del 18.10.22, la la e la hanno agito in Parte_1 Pt_2 Parte_3
NT giudizio nei confronti della , chiedendo la declaratoria della risoluzione dei contratti di fornitura in oggetto, per grave inadempimento di quest'ultima (colpevole, a loro dire, di un illegittimo recesso pagina 3 di 19 anticipato dai rapporti, in quanto non consentito dai contratti e motivato su una inesistente onerosità sopravvenuta delle prestazioni sulla stessa gravanti) e la condanna della stessa a risarcire loro il danno Parte patrimoniale subito, pari all'ammontare dei maggiori costi sostenuti (€.
1.009.912.84 per ed €.
174.248,81 per per approvvigionarsi di energia dal nuovo fornitore nel periodo Pt_3 Pt_4
NT novembre 2021/febbraio 2022, rispetto ai costi che le stesse avrebbero sostenuto nel periodo se non avesse illegittimamente receduto dai contratti. NT 7. – nel costituirsi in giudizio – ha contestato le avverse domande, sostenendo, per un verso, la legittimità della risoluzione contrattuale dalla stessa posta in essere per effetto dell'aumento eccezionale del prezzo delle materie prime sopravvenuto nel corso del rapporto, per altro verso la natura indebita del rifiuto delle controparti di accettare la sua proposta di riequilibrio delle condizioni contrattuali, infine, la genericità delle avverse pretese risarcitorie.
8. Il processo si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale (previo rigetto delle istanze di prova orale formulate dalle parti), nonchè nell'espletamento di una CTU, a mezzo dell'Ing.
al quale è stato conferito l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “[…] Persona_1 verifichi la correttezza o meno delle contrapposte deduzioni delle parti in ordine alla misura delle oscillazioni, negli ultimi anni, del prezzo di mercato della energia elettrica;
3) accerti quindi quale è stato il prezzo di mercato della energia elettrica (di acquisto da parte di soggetti operanti sul mercato quale la convenuta) nel periodo intercorrente tra il 2014 ed il 2022 compreso, ne fornisca rappresentazione anche grafica, e all'esito, sintetizzi anche in percentuale l'andamento dei relativi prezzi;
4) fornisca quindi al Giudice una sintesi: del prezzo medio di energia elettrica anno per anno dal 2014 al 2022 e dei relativi aumenti/diminuzioni anno per anno, espressi anche in percentuale;
del prezzo medio di energia elettrica all'atto della aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto, all'atto del recesso;
acquisisca ogni altro dato statistico reputato utile al fine di accertare se le variazioni del prezzo di mercato dell'energia elettrica, posto dalla convenuta alla base della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, rientrino nella ordinaria oscillazione dei prezzi delle materie prime e, quindi, nell'alea normale del contratto, ovvero siano il frutto di un andamento del tutto anomalo del mercato, secondo quanto richiamato nella presente ordinanza;
5) confronti quindi le condizioni economiche proposte in alternativa dalla convenuta alla attrice nell'ambito della vicenda e quelle che quest'ultima ha concordato con gli altri fornitori con cui ha pagina 4 di 19 concluso – dopo il recesso della prima – i contratti di fornitura;
6) previa lettura della parte degli atti processuali di attrice e convenuta relativi alla rivendicazione e quantificazione del danno patrimoniale, proceda con separati conteggi: - alla quantificazione degli esborsi complessivi sostenuti dall'attrice e documentati in atti, sostenuti per pagare le forniture eseguite dai terzi fornitori di cui si è detto, nei mesi nei quali avrebbe dovuto continuare il rapporto con la convenuta;
- alla quantificazione degli esborsi che l'attrice avrebbe dovuto eseguire alla convenuta nei mesi sopra menzionati, se fosse rimasto vigente il contratto originario, alle condizioni ivi pattuite;
- alla quantificazione degli esborsi che l'attrice avrebbe dovuto eseguire alla convenuta nei mesi sopra menzionati, se la prima avesse accettato la proposta di modifica contrattuale avanzata dalla seconda, menzionata nella comparsa di risposta e in atti” .
9. All'esito dell'espletamento dell'incarico conferito all'Ausiliario e del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice, la causa, dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del
13.3.25 ed il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande degli attori di risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta e di condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito sono fondate, nella misura e per le ragioni di seguito indicate.
NT A. L'illegittimità della risoluzione stragiudiziale del contratto operata dalla
1. Con lettera del 29.9.21 - avente ad “oggetto” la “Dichiarazione di risoluzione contrattuale
[...] già – NTratto del 19/01/2021 – Eccessiva onerosità CP_2 NTroparte_3 Parte_2
NT sopravvenuta” - comunicò alle controparti quanto segue: “Spett.le con vero Parte_2 rammarico si comunica la nostra irrevocabile intenzione di risolvere il contratto di somministrazione di energia elettrica, di cui in oggetto, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
E'circostanza notoria, infatti, che il prezzo dell'approvvigionamento di energia elettrica è aumentato senza controllo per via dei costi delle materie prime e, nel caso che ci occupa, del 700% rispetto alla pagina 5 di 19 originaria sottoscrizione pattizia. Ciò ha reso il contratto che ci occupa, non solo antieconomico, ma totalmente diverso ed avulso dalle originarie pattuizioni e dall'alea commerciale di riferimento. Alla luce di quanto sopra, la presente a valere come formale comunicazione di intervenuto recesso, la fornitura continuerà regolarmente fino al 31/10/2021; decorsa tale data, in mancanza di passaggio ad altro fornitore, provvederemo a trasferire la titolarità dei punti di prelievo oggetto della fornitura all'esercente di riferimento del servizio di salvaguardia. Ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 1467 cc., a Vostra insindacabile scelta, potremmo dare continuità alla fornitura attraverso un equo ribilanciamento del prezzo, nel modo che segue: i prezzi di somministrazione che saranno applicati ai quantitativi di energia elettrica prelevata mensilmente per ciascuna fascia oraria, saranno quelli relativi ai valori assunti dal PUN - Prezzo Unico Nazionale per ogni mese maggiorati di uno
Spread pari a 1,15 €/MWh. Nel caso di POD dotati di misuratore orario, il PUN sarà applicato per ciascuna ora del mese di competenza ai corrispondenti quantitativi orari, mentre in caso di POD dotati di misuratori “non orario” il PUN sarà applicato per ciascuna fascia F1, F2 e F3 ai quantitativi relativi al mese di competenza, come media aritmetica delle quotazioni PUN delle ore di ciascuna fascia oraria. Il valore del PUN sarà sempre maggiorato di uno Spread pari a 1,15 €/MWh.
La presente proposta è valida fino alle ore 12:00 del giorno 06/10/2021”. NT Analoga comunicazione venne contestualmente inviata da a Parte_3
A fronte delle contestazioni di quest'ultima e della in ordine sia alla inesistenza di un diritto di Pt_2
NT
di recesso anticipato dai rapporti, sia alla non accettabilità della proposta della stessa di modifica del contenuto dei contratti, la fornitrice recedette dagli stessi, a far data dal 31.10.21, per dichiarata eccessiva onerosità delle prestazioni di somministrazione assunte, rispetto all'ammontare dei corrispettivi di esse come ivi concordati. NT 2. La risoluzione stragiudiziale del contratto di fornitura, operata dalla in data 31.10.21 (dunque, quattro mesi prima della scadenza del rapporto, concordata dalla controparte), sulla base della asserita eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, deve ritenersi illegittima.
3. Com'è noto, “la pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da pagina 6 di 19 parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto” (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021; Cass. n. 26508 del 2009; Cass. n. 594491 del 2007; Cass. n.
5121 del 1990).
4. Pertanto, “eccettuati i casi di risoluzione di diritto del contratto (previsti dagli artt. 1454, 1456 e
1457 Cod. Civ.), in ogni altro caso la risoluzione del contratto per qualsiasi causa deve essere pronunziata dal giudice e la pronunzia ha carattere costitutivo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20744 del
26/10/2004).
5. Di conseguenza, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto non può essere determinata da una scelta stragiudiziale della parte, bensì esige una specifica domanda giudiziale, volta ad ottenere dal Giudice una pronuncia costitutiva della risoluzione negoziale.
Stabilisce, infatti, l'art. 1467 c.c. (“NTratto con prestazioni corrispettive”): “
1. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. 2. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
3. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
6. Come rilevato dalla unanime giurisprudenza di legittimità, “nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2047 del 26/01/2018; Cass. n.
46/2000). pagina 7 di 19 7. Inoltre – come parimenti affermato dalla Suprema Corte – “deve escludersi l'esistenza di un diritto della parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione del negozio medesimo, a norma dell'art. 1467 c.c. Infatti, il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ma non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite, poiché la riduzione ad equità del contratto costituisce solo una facoltà della controparte che può essere esercitata quando essa sia convenuta in giudizio per la risoluzione” (Cass.
Sez. 1 -, Ordinanza n. 2047 del 26/01/2018; Cass. n. 46/2000; Cass. n. 3492/1978; Cass. Sez. I civ., sent. n. 4198 del 3.X.1977).
8. Pertanto, “Il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ma non può astenersi dalla prestazione pretendendo che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite, poiché la riduzione ad equità del contratto costituisce solo una facoltà della controparte, che può essere esercitata quando essa sia convenuta in giudizio per la risoluzione. Ne consegue che, promosso il giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la parte convenuta non può eccepire la sopravvenuta onerosità della prestazione per giustificare la mancata esecuzione del contratto, essendosi preclusa tale possibilità col pretendere arbitrariamente una riduzione ad equità cui non aveva diritto, invece di chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta” (Cass. n. 3492/1978; Cass. n. 46/2000; Cass. Sez. I civ., sent. n. 4198 del
3.X.1977).
9. Da quanto detto consegue che, “ogniqualvolta il sinallagma originario viene ad essere stravolto per fatti sopravvenuti imprevedibili all'atto della stipulazione e la cui rimozione va oltre il ragionevole sacrificio degli interessi del controinteressato, l'unico rimedio esperibile per la parte colpita da tali eventi è quello generale risolutorio ai sensi dell'art. 1467 e ss. c.c.” (Cass. Sent. Sez. 1 n.
26107/2024), ossia - come sottolineato - una domanda giudiziale per ottenere (con pronuncia costitutiva) la risoluzione del contatto.
10. Dalla applicazione al caso di specie dei superiori, pacifici, principi, discende la illegittimità della risoluzione stragiudiziale operata dalla , quattro mesi prima della scadenza dei contratti conclusi NT
pagina 8 di 19 con le controparti, sulla base della asserita eccessiva onerosità per la prima delle prestazioni ivi concordate.
10.1 Infatti, a prescindere dalla soluzione della questione della effettiva sopravvenienza o meno – nel corso dell'esecuzione dei due rapporti di fornitura – di una eccessiva onerosità degli stessi, ai danni della somministrante (eccessiva onerosità mai fatta valere con una azione volta ad ottenere una NT pronuncia costitutiva della risoluzione giudiziale dei contratti), non aveva né il diritto di recedere anticipatamente e stragiudizialmente dai contratti (diritto espressamente escluso: cfr. il capitolato generale dei contratti, nonché il testo di questi ultimi), né, di conseguenza, il diritto di sciogliere stragiudizialmente i contratti, perché ritenuti divenuti per essa gravemente antieconomici. NT 10.2 Parimenti, non aveva il diritto che le controparti (per evitare la minacciata risoluzione dei contratti) accettasse la propria proposta di modifica unilaterale delle condizioni dei contratti concordati
(“pacta sunt servanda”: cfr. l'art. 1372 c.c.) NT 10.3 L'unica forma di tutela che l'ordinamento consentiva a (a fronte del rifiuto delle controparte di modifica delle condizioni di contratto, rifiuto che, quale espressione della libertà negoziale, non è qui in alcun modo sindacabile) era – come visto – quella di agire in giudizio per ottenere un accertamento giudiziale della effettiva, eccessività sopravvenuta della prestazione e, con esso, una pronuncia costitutiva che sciogliesse i due contratti.
10.4 Di conseguenza, deve essere riconosciuta la illegittimità dello scioglimento dal contratto NT unilateralmente compiuto da , stragiudizialmente, in violazione delle obbligazioni di somministrazione assunte nei confronti della controparte fino a febbraio 2022.
B. La conseguente fondatezza della domanda degli attori di risoluzione del contratto per grave NT inadempimento di
1. Da quanto rilevato nel precedente paragrafo discende, di per sé, la fondatezza della domanda delle NT attrici di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza da parte di .
2. Com'è noto, “l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire pagina 9 di 19 una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto” (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021; Cass. n. 26508 del 2009; Cass. n. 594491 del 2007; Cass. n.
5121 del 1990).
3. E' parimenti noto che, “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9399 del 10/04/2025;
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022).
4. Inoltre, “in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 23/01/2006) NT
5. Nella specie, dall'accertata illegittimità della decisione di di cessare – quattro mesi prima della naturale scadenza del contratto – l'adempimento delle obbligazioni di somministrazione contrattualmente assunte nei confronti delle controparti (obbligazioni costituenti le prestazioni principali dell'oggetto de due negozi) discende, come logico corollario, la conseguenza della imputabilità alla stessa di un grave inadempimento dei contratti stessi.
Infatti:
a) con tale condotta, ESA arbitrariamente interruppe, dal 31.10.21 ed in via definitiva, le prestazioni di somministrazione di energia elettrica che la stessa si era obbligata ad eseguire in favore dei mercati delle controparti sino al 28.2.22; NT b) così facendo, ha illegittimamente non adempiuto alle obbligazioni principali concordate nei contratti ripassati con le controparti;
NT c) queste ultime, in conseguenza dell'illegittimo recesso negoziale di , hanno subito una grave ed irreversibile alterazione del sinallagma contrattuale, determinata dal venir meno di qualsivoglia prestazione di somministrazione, con la conseguente improvvisa “scopertura” di elettricità dei mercati NT che si era impegnata ad alimentare sino a febbraio 2022 e con la conseguente necessità delle prime (per ripristinare la funzionalità dei servizi aperti al pubblico dei predetti mercati agroalimentari)
pagina 10 di 19 di reperire in via immediata ed urgente un altro fornitore, ad un costo (quello coevo di mercato) di NT gran lunga superiore (vd. infra) a quello concordato nei contratti illegittimamente sciolti da .
6. La valutazione congiunta delle summenzionate circostanze rende evidente la sussistenza dei presupposti per riconoscere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.
C. Il diritto degli attori al risarcimento del danno subito in conseguenza della illegittima NT risoluzione stragiudiziale anticipata di dal contratto
1. Gli attori - a fondamento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della convenuta - hanno dedotto: a) di avere dovuto stipulare, per effetto del venir meno delle forniture di energia da parte di NT
, due contratti con un terzo fornitore ( ), finalizzati alla somministrazione di energia dei Pt_4
NT mercati lasciati “sforniti” di elettricità da;
b) che tali contratti hanno comportato per esse maggiori oneri di spesa, rappresentati dai costi delle nuove forniture, superiori per complessivi €. Parte
1.009.912.84 per e per complessivi €. 174.248,81 per rispetto a quelli concordati con Pt_3
NT
(cfr. l'atto d citazione: “[…] l'affidamento alla ha comportato un aggravio di spesa pari Pt_4 ad i seguenti importi: ➢ CAR: - per il mese di novembre 2021, € 270.982,33; - per il mese di dicembre
2021, € 321.928,19; - per il mese di gennaio 2022, € 227.100,30; - per il mese di febbraio 2022, €
189.902,02; il tutto per un importo complessivo peri ad € 1.009.912,84, come da specifici prospetti allegati (si veda doc. 12); ➢ SOGEMI: - per il mese di novembre 2021, € 46.852,05; - per il mese di dicembre 2021, € 65.600,25; - per il mese di gennaio 2022, € 35.412,85; - per il mese di febbraio 2022,
€ 31.327,35; il tutto per un importo complessivo peri ad € 179.192,50, come da specifici prospetti allegati (si veda doc. 13) […]”).
2. Le risultanze processuali acquisite hanno dimostrato la verificazione in capo alle attrici del danno patrimoniale in oggetto, nella misura accertata dal CTU.
2.1 Infatti, va in primo luogo rilevato che le attrici hanno prodotto:
a) il nuovo contratto con il terzo fornitore, alle condizioni “più gravose” ivi pattuite in ordine al prezzo della nuova somministrazione;
b) le fatture emesse dal nuovo fornitore, per le somministrazioni dallo stesso eseguite nel periodo novembre 2021/febbraio 2022, ciascuna delle quali contenente la attestazione a stampa dell'avvenuto regolare pagamento delle fatture pregresse (per il generale principio per cui “la fattura proveniente pagina 11 di 19 da un terzo estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questo ed una delle parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo in quanto dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché essa è idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili dal giudice per la formazione del suo convincimento”, cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15037 del 17/07/2015.; per il principio per cui “Il rilascio della quietanza, non è soggetto all'osservanza di forme particolari perché non previste dalla legge”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17454 del 31/07/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5919 del 26/05/1993; per il corollario per cui “la quietanza di pagamento ben può essere contenuta in una fattura che il creditore invii al suo debitore in ottemperanza alle disposizioni fiscali;
e, potendo essere resa manifesta da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, può essere costituita dall'annotazione "pagato" o simile apposta sulla fattura, che, a causa del suo stretto collegamento con il contenuto del documento, rivela sia l'ammontare della somma pagata sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17454 del 31/07/2006, Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5919 del 26/05/1993);
c) un conteggio circostanziato dell'ammontare dei costi che avrebbero sopportato in detto periodo, in NT forza del contratto con (se questa non fosse receduta da esso) e dell'ammontare dei costi sostenuti del nuovo contratto che esse dovettero concludere con per ottenere la Pt_4
NT somministrazione di energia indebitamente interrotta da .
2.2 Va in secondo luogo rilevato come, a fronte delle analitiche deduzioni fornite dagli attori (sin dalla NT citazione) per la indicazione e quantificazione dei maggiori costi sostenuti di cui sopra, si è limitata ad una contestazione assolutamente generica di essi, come tale processualmente irrilevante (cfr. la comparsa di risposta: “[…] Da ultimo, i conteggi effettuati dalle controparti sono completamente erronei e forieri di danni, in realtà mai subiti. A prescindere, ordunque, dall'illegittimità della richiesta, si contestano analiticamente tutte le somme, essendo generiche e non calibrate sull'accaduto. Nulla deve la alle attrici”; cfr. la mancanza di ulteriori contestazioni NTroparte_2 al riguardo, nel thema decidendum)
Per contro, è noto che “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, pagina 12 di 19 che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. ex multis Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998).
Pertanto, “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000).
E' parimenti noto che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto”
(cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio
2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati”,
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003), sia che “tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del
18/02/2011). Inoltre - “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008).
2.3 In terzo luogo, si rileva come la effettiva esistenza e la precisa misura dei maggiori oneri economici sostenuti dalle attrici in conseguenza dei nuovi contratti con sono stati accertati e quantificati Pt_4 dal CTU, su rigorosa base documentale, nell'ambito della indagine tecnico-contabile demandatagli.
In particolare, all'Ausiliario del Giudice è stato conferito (anche) l'incarico di “procedere con separati conteggi: - alla quantificazione degli esborsi complessivi sostenuti dall'attrice e documentati in atti, sostenuti per pagare le forniture eseguite dai terzi fornitori di cui si è detto, nei mesi nei quali avrebbe dovuto continuare il rapporto con la convenuta;
- alla quantificazione degli esborsi che l'attrice pagina 13 di 19 avrebbe dovuto eseguire alla convenuta nei mesi sopra menzionati, se fosse rimasto vigente il contratto originario, alle condizioni ivi pattuite […]”.
Il CTU - ad esauriente e motivata risposta ai due quesiti al riguardo assegnatigli dal Giudice – ha accertato che i due nuovi contratti stipulati dalle attrici con , per garantirsi la fornitura di Pt_4 elettricità nel periodo novembre 2021/febbraio 2022, hanno comportato per le prime (in conseguenza dell'ammontare dei corrispettivi di fornitura ivi pattuiti) maggiori esborsi (rispetto a quelli che esse NT avrebbero dovuto sostenere nella perdurante vigenza delle forniture con ) di €. 978.356,77 per Parte e di €. 168.957,62 per SO.GE.MI (cfr.: la relazione di CTU ed i documenti ad essa allegati;
cfr. le produzioni documentali di parte attrice).
Il CTU ha altresì accertato che il prezzo delle nuove forniture concordato dalle attrici con era Pt_4
NT allineato ai prezzi di mercato del periodo, al pari di quello offerto alle prime da nella sua missiva del 29.9.21, il quale, infatti – nello specifico – qualora accettato dalle stesse, avrebbe comportato un Parte limitato risparmio di spesa (per €. 539,65 in favore di e per €. 2973,09 per . Pt_3
3. Alla luce delle summenzionate risultanze, deve allora riconoscersi il diritto delle attrici di ottenere dalla convenuta il risarcimento del danno subito in conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della stessa alle obbligazioni di somministrazione di energia sino al 28.2.21 ed al prezzo concordato nel contratto. NT 3.1 E' infatti evidente che – se non fosse indebitamente receduta dal contratto – le attrici avrebbero continuato a ricevere da quella le forniture di energia al predetto minor prezzo ivi concordato
(come era loro diritto, in mancanza di qualsivoglia pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta) e - di conseguenza - non sarebbero state costrette a stipulare (per il quadrimestre ottobre 2021/febbraio 2022) nuovi contratti con altri fornitori, ai maggiori costi di mercato della energia dell'epoca, maggiori costi che costituiscono, pertanto, perdita patrimoniale causalmente connessa, in via immediata e diretta (art. 1223 c.c.), all'inadempimento della controparte. NT 3.2 Pertanto, deve essere condannata al pagamento a titolo risarcitorio della somma di €. Parte 978.356,77 in favore di e di €. 168.957,62 in favore di Parte_3
4. Su tali somme non sono dovuti gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D.l.gs n. 231/02, rivendicati dalle attrici, posto che quelle somme non costituiscono – nei rapporti tra attori e convenuti - corrispettivi di contratti di transazione commerciale, bensì ristoro di un danno da inadempimento pagina 14 di 19 contrattuale;
al riguardo, è noto che, “alla stregua dei principi generali regolanti la corrispondente responsabilità, competono al creditore, sulla somma a lui spettante a titolo di risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, e, sull'importo rivalutato, gli interessi legali” (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12698 del 05/06/2014).
4.1 Infatti, “il debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie ha natura di debito di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe percepito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, con la conseguenza che in tali casi il giudice è tenuto d'ufficio a tenere conto della svalutazione monetaria intercorsa prima della liquidazione e fino alla stessa, senza che il creditore abbia l'onere di allegare e dimostrare il maggior danno di cui all'art. 1224, comma secondo, cod. civ.” (cfr. per tutte Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1335 del 20/01/2009: in applicazione di tale principio, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha qualificato come credito di valore quello vantato da una banca nei confronti di un notaio che, per colpa professionale, aveva indotto l'istituto di credito ad erogare un finanziamento garantito da ipoteca iscritta su un cespite incapiente rispetto all'importo garantito, così determinando la perdita del credito della banca in conseguenza del fallimento del debitore;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18299 del 01/12/2003;
Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 01/07/2002).
4.2 Sulle somme oggetto del credito risarcitorio degli attori sono dovuti altresì gli interessi legali: è noto infatti che “per i debiti di valore - fra i quali è compreso, come detto, anche quello di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa;
ne' consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio” (cfr. ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12698 del 05/06/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 01/07/2002).
Giova al riguardo ribadire come la giurisprudenza che si è occupata del debito di valore, con particolare riguardo al debito da responsabilità aquiliana, ha rilevato che all'esito della rivalutazione della somma pagina 15 di 19 pur liquidata con riferimento alla data del fatto illecito risulta determinato soltanto il danno originariamente cagionato, sicché occorre compensare anche il pregiudizio subito per la mancata tempestiva disponibilità della somma, atta a risarcire il danno. A questa funzione diversa e autonoma, assolvono gli interessi compensativi, i quali, nascendo dal medesimo fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria, naturalmente si cumulano con la rivalutazione. Vi è quindi piena compatibilità tra interessi e rivalutazione, adempiendo le due categorie a funzioni diverse (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del
11/05/2007).
La rivalutazione serve a mantenere il rapporto di equivalenza fra danno subito e suo risarcimento in moneta, mentre gli interessi dipendono dal solo decorso del tempo e compensano i danni derivati al patrimonio del debitore dalla mancata disponibilità delle somme dovute nel tempo in cui dovevano essere prestate ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007).
Non sarebbe vero ed integrale il risarcimento del danno, se non si liquidasse, attraverso il sistema degli interessi compensativi, anche il danno da ritardo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007).
Quale credito di valore, il risarcimento in esame va, dunque, liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della relativa pronuncia e il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007).
La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi dovuti effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi.
Come è noto, per il riconoscimento degli interessi compensativi non occorre che il credito sia liquido ed esigibile, caratteristica dell'obbligazione di valore essendo l'illiquidità della prestazione pecuniaria, che ha la funzione di reintegrare il patrimonio del creditore in misura corrispondente a un determinato valore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007).
La liquidità costituisce presupposto per la decorrenza degli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.), che presuppongono la mora, da cui invece prescindono gli interessi compensativi, la cui decorrenza è
pagina 16 di 19 condizionata esclusivamente alla cortezza e alla definitività dell'obbligazione (Cass. nn. 274/1984,
3184/1991, 10433/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007).
4.3 Quanto al sistema di calcolo di detti interessi compensativi, vanno applicati i principi fissati in proposito in tema di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana dalle Sezioni Unite della
Cassazione (sent. n. 1712/1995), per cui gli interessi (dalla data dell'esborso) non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.
4.4 Sulla somma finale liquidata (che si converte in debito di valuta) saranno dovuti i normali interessi legali (ex art. 1282 c.c.). Invero, una volta intervenuta la liquidazione dell'obbligazione di valore, per effetto di una pronuncia giudiziale, la stessa si trasforma ad ogni effetto in un'obbligazione di valuta
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007 anche in motivazione).
4.5 Ne consegue (alla luce dei superiori principi) il diritto degli attori di ricevere in pagamento - a titolo Parte risarcitorio – rispettivamente le somme di €. 978.356,77 (per e di €. 168.957,62 (per
SO.GE.MI.), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data di scadenza delle fatture emesse da per il periodo di fornitura novembre 2021/febbraio 2022 sino alla data di Pt_4 pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti, da calcolarsi sui citati importi risarcitori, come annualmente e di volta in volta rivalutati.
Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra (danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somme convertitasi – con la detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del
21/05/2004).
D. Disciplina delle spese processuali
1. La disciplina delle spese di lite degli attori e delle spese di CTU segue – ex lege – la soccombenza della convenuta.
pagina 17 di 19 2. Tali spese si liquidano come da dispositivo e, quanto ai compensi, nei valori medi dei parametri tabellari delle cause di valore fino ad un milione di euro, sostanzialmente coincidente con il decisum e da ritenersi congruo rispetto all'importanza della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. n. 1552/22, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA
il grave inadempimento della convenuta ai contratti di somministrazione di energia ripassati con gli attori e meglio indicato in motivazione.
Per l'effetto
DICHIARA
l'intervenuta risoluzione dei predetti contratti di somministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1453 c.c., per grave inadempimento della convenuta.
Per l'effetto
CONDANNA
al pagamento, a titolo di risarcitorio, in favore del NTroparte_1
e della Parte_2 [...]
ALL'INGROSSO DI MILANO - Parte_3 delle seguenti somme:
- in favore in del della somma di €. Parte_2
978.356,77, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data di scadenza delle fatture emesse a suo carico da per il periodo di fornitura novembre 2021/febbraio 2022 sino alla data di Pt_4 pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti, da calcolarsi sui citato importo risarcitorio come annualmente e di volta in volta rivalutato, oltre - sulle somme risarcitorie finali di cui sopra (danno risarcibile + danno da ritardo) - dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale;
pagina 18 di 19 in favore della Parte_3
- della somma di €. 168.957,62, oltre rivalutazione
[...] monetaria secondo gli indici Istat dalla data di scadenza delle fatture emesse a suo carico da per Pt_4 il periodo di fornitura novembre 2021/febbraio 2022 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti, da calcolarsi sui citato importo risarcitorio come annualmente e di volta in volta rivalutato, oltre - sulle somme risarcitorie finali di cui sopra
(danno risarcibile + danno da ritardo) - dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale.
RIGETTA tutte le altre domande, eccezioni e domande riconvenzionali.
CONDANNA la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori che liquida in €. 1.713,00 per esborsi, €. 29.193,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge.
PONE le spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 21.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 19 di 19
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1552/2022, promossa da:
(P. IVA e C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
P. IVA e C.F. e Parte_2 P.IVA_2 [...]
Parte_3
(P. IVA e C.F. ), tutte rappresentate e difese dall'Avv.
[...] P.IVA_3
Giuseppe Lepore, elettivamente domiciliate come in atti.
ATTORI contro
(P.I. e C.F: , rappresentata e difesa NTroparte_1 P.IVA_4 dall'Avv Alessandro Aliprandi, elettivamente domiciliata come in atti.
CONVENUTA
OGGETTO: azione di responsabilità contrattuale
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.3.25, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
Gli attori: “[…] A) nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti per
l'affidamento dei servizi di “…FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il periodo 01/01/2021 –
28/02/2022 per le sedi ed i siti produttivi del raggruppamento Italmercati Rete d'Imprese…”, sottoscritti dalla e dalla per grave ed Parte_2 Parte_3 esclusivo inadempimento della , per i motivi, tutti, esposti NTroparte_2 nella narrativa del presente atto, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento;
e, per l'effetto B) sempre nel merito, condannare , in persona del legale NTroparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere: - in favore della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 1.009.912,84…, ovvero
[...] quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3
l'importo di € 174.248,81… , ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa
o che sarà ritenuta equa e di giustizia;
entrambi i suddetti importi maggiorati degli interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 a decorrere dalla data di emissione delle singole fatture da parte della sino al soddisfo;
C) con vittoria di spese e compensi Parte_4 professionali ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
La convenuta: “[…] Nel Merito, - Rigettare le avverse domande anche, se del caso, accertando il perfetto operato della convenuta in seguito all'intervenuta eccessiva onerosità contrattuale, come in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, onorari, rimb. forf., iva come per legge.”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 28.05.2020, (di seguito, , nella sua Parte_1 Parte_1 qualità di rete raggruppante diciassette mercati agroalimentari italiani (tra i quali uno gestito dalla pagina 2 di 19 di seguito, C.A.R.] e un altro gestito dalla Parte_2
Parte_3
[di seguito, ), indisse una procedura informale per
[...] Parte_3
l'affidamento dei servizi di “fornitura di energia elettrica per il periodo 01/03/2021 – 28/02/2022 per le sedi ed i siti produttivi del raggruppamento ”. Parte_1
2. All'esito di detta procedura, risultò aggiudicataria della gara e, per l'effetto e NTroparte_3 per quanto interessa ai fini di causa, sottoscrisse i relativi contratti di somministrazione, in data 19.1.21, con e, in data 28.2.22, con in essi, le parti pattuirono che il rapporto di Pt_2 Parte_3 somministrazione di energia avrebbe avuto una durata dall'1.03.2021 al 28.02.2022. NT
3. Tale rapporto – iniziato l'1.3.21 - ebbe regolare esecuzione per i primi otto mesi, sino a quando , con lettera del 29.9.21, comunicò alle controparti la eccessiva onerosità sopravvenuta dei contratti
(assumendo l'aumento improvviso ed imprevedibile, a suo dire pari al 700%, del costo delle materie prime) e la sua volontà di risolvere i contratti, ai sensi dell'art. 1467 c.c., a far dara dal 31.10.21, salva la disponibilità delle controparti ad accettare una sua proposta di modifica al rialzo del corrispettivo delle forniture.
4. A seguito della contestazione della C.A.R. e della in ordine alla legittimità delle pretese Parte_3
NT della di risolvere i contratti (prima della loro naturale scadenza di febbraio 2022), ovvero di ottenerne una modifica in melius, quest'ultima, con successive missive, ribadiva la propria volontà di cessare dai rapporti (ritenendoli risolti ex art. 1467 c.c.) e, a far data dall'1.11.21, cessò la somministrazione di energia.
5. e della – al fine di garantire la continuità delle forniture di energia per il Parte_2 Parte_3 periodo novembre 2021/febbraio 2022 in favore degli immobili sino ad allora “serviti” di elettricità da NT
- nell'ottobre e nel novembre 2021 stipularono con un altro fornitore ( Parte_4
di seguito, ), risultato secondo classificato nella procedura di aggiudicazione a suo tempo
[...] Pt_4
NT vinta da , due nuovi contratti di somministrazione, ad un corrispettivo più elevato rispetto a quello NT all'epoca concordato con .
6. Con la citazione del 18.10.22, la la e la hanno agito in Parte_1 Pt_2 Parte_3
NT giudizio nei confronti della , chiedendo la declaratoria della risoluzione dei contratti di fornitura in oggetto, per grave inadempimento di quest'ultima (colpevole, a loro dire, di un illegittimo recesso pagina 3 di 19 anticipato dai rapporti, in quanto non consentito dai contratti e motivato su una inesistente onerosità sopravvenuta delle prestazioni sulla stessa gravanti) e la condanna della stessa a risarcire loro il danno Parte patrimoniale subito, pari all'ammontare dei maggiori costi sostenuti (€.
1.009.912.84 per ed €.
174.248,81 per per approvvigionarsi di energia dal nuovo fornitore nel periodo Pt_3 Pt_4
NT novembre 2021/febbraio 2022, rispetto ai costi che le stesse avrebbero sostenuto nel periodo se non avesse illegittimamente receduto dai contratti. NT 7. – nel costituirsi in giudizio – ha contestato le avverse domande, sostenendo, per un verso, la legittimità della risoluzione contrattuale dalla stessa posta in essere per effetto dell'aumento eccezionale del prezzo delle materie prime sopravvenuto nel corso del rapporto, per altro verso la natura indebita del rifiuto delle controparti di accettare la sua proposta di riequilibrio delle condizioni contrattuali, infine, la genericità delle avverse pretese risarcitorie.
8. Il processo si è articolato nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale (previo rigetto delle istanze di prova orale formulate dalle parti), nonchè nell'espletamento di una CTU, a mezzo dell'Ing.
al quale è stato conferito l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “[…] Persona_1 verifichi la correttezza o meno delle contrapposte deduzioni delle parti in ordine alla misura delle oscillazioni, negli ultimi anni, del prezzo di mercato della energia elettrica;
3) accerti quindi quale è stato il prezzo di mercato della energia elettrica (di acquisto da parte di soggetti operanti sul mercato quale la convenuta) nel periodo intercorrente tra il 2014 ed il 2022 compreso, ne fornisca rappresentazione anche grafica, e all'esito, sintetizzi anche in percentuale l'andamento dei relativi prezzi;
4) fornisca quindi al Giudice una sintesi: del prezzo medio di energia elettrica anno per anno dal 2014 al 2022 e dei relativi aumenti/diminuzioni anno per anno, espressi anche in percentuale;
del prezzo medio di energia elettrica all'atto della aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto, all'atto del recesso;
acquisisca ogni altro dato statistico reputato utile al fine di accertare se le variazioni del prezzo di mercato dell'energia elettrica, posto dalla convenuta alla base della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, rientrino nella ordinaria oscillazione dei prezzi delle materie prime e, quindi, nell'alea normale del contratto, ovvero siano il frutto di un andamento del tutto anomalo del mercato, secondo quanto richiamato nella presente ordinanza;
5) confronti quindi le condizioni economiche proposte in alternativa dalla convenuta alla attrice nell'ambito della vicenda e quelle che quest'ultima ha concordato con gli altri fornitori con cui ha pagina 4 di 19 concluso – dopo il recesso della prima – i contratti di fornitura;
6) previa lettura della parte degli atti processuali di attrice e convenuta relativi alla rivendicazione e quantificazione del danno patrimoniale, proceda con separati conteggi: - alla quantificazione degli esborsi complessivi sostenuti dall'attrice e documentati in atti, sostenuti per pagare le forniture eseguite dai terzi fornitori di cui si è detto, nei mesi nei quali avrebbe dovuto continuare il rapporto con la convenuta;
- alla quantificazione degli esborsi che l'attrice avrebbe dovuto eseguire alla convenuta nei mesi sopra menzionati, se fosse rimasto vigente il contratto originario, alle condizioni ivi pattuite;
- alla quantificazione degli esborsi che l'attrice avrebbe dovuto eseguire alla convenuta nei mesi sopra menzionati, se la prima avesse accettato la proposta di modifica contrattuale avanzata dalla seconda, menzionata nella comparsa di risposta e in atti” .
9. All'esito dell'espletamento dell'incarico conferito all'Ausiliario e del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice, la causa, dopo la udienza di precisazione delle conclusioni del
13.3.25 ed il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande degli attori di risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta e di condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito sono fondate, nella misura e per le ragioni di seguito indicate.
NT A. L'illegittimità della risoluzione stragiudiziale del contratto operata dalla
1. Con lettera del 29.9.21 - avente ad “oggetto” la “Dichiarazione di risoluzione contrattuale
[...] già – NTratto del 19/01/2021 – Eccessiva onerosità CP_2 NTroparte_3 Parte_2
NT sopravvenuta” - comunicò alle controparti quanto segue: “Spett.le con vero Parte_2 rammarico si comunica la nostra irrevocabile intenzione di risolvere il contratto di somministrazione di energia elettrica, di cui in oggetto, per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
E'circostanza notoria, infatti, che il prezzo dell'approvvigionamento di energia elettrica è aumentato senza controllo per via dei costi delle materie prime e, nel caso che ci occupa, del 700% rispetto alla pagina 5 di 19 originaria sottoscrizione pattizia. Ciò ha reso il contratto che ci occupa, non solo antieconomico, ma totalmente diverso ed avulso dalle originarie pattuizioni e dall'alea commerciale di riferimento. Alla luce di quanto sopra, la presente a valere come formale comunicazione di intervenuto recesso, la fornitura continuerà regolarmente fino al 31/10/2021; decorsa tale data, in mancanza di passaggio ad altro fornitore, provvederemo a trasferire la titolarità dei punti di prelievo oggetto della fornitura all'esercente di riferimento del servizio di salvaguardia. Ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 1467 cc., a Vostra insindacabile scelta, potremmo dare continuità alla fornitura attraverso un equo ribilanciamento del prezzo, nel modo che segue: i prezzi di somministrazione che saranno applicati ai quantitativi di energia elettrica prelevata mensilmente per ciascuna fascia oraria, saranno quelli relativi ai valori assunti dal PUN - Prezzo Unico Nazionale per ogni mese maggiorati di uno
Spread pari a 1,15 €/MWh. Nel caso di POD dotati di misuratore orario, il PUN sarà applicato per ciascuna ora del mese di competenza ai corrispondenti quantitativi orari, mentre in caso di POD dotati di misuratori “non orario” il PUN sarà applicato per ciascuna fascia F1, F2 e F3 ai quantitativi relativi al mese di competenza, come media aritmetica delle quotazioni PUN delle ore di ciascuna fascia oraria. Il valore del PUN sarà sempre maggiorato di uno Spread pari a 1,15 €/MWh.
La presente proposta è valida fino alle ore 12:00 del giorno 06/10/2021”. NT Analoga comunicazione venne contestualmente inviata da a Parte_3
A fronte delle contestazioni di quest'ultima e della in ordine sia alla inesistenza di un diritto di Pt_2
NT
di recesso anticipato dai rapporti, sia alla non accettabilità della proposta della stessa di modifica del contenuto dei contratti, la fornitrice recedette dagli stessi, a far data dal 31.10.21, per dichiarata eccessiva onerosità delle prestazioni di somministrazione assunte, rispetto all'ammontare dei corrispettivi di esse come ivi concordati. NT 2. La risoluzione stragiudiziale del contratto di fornitura, operata dalla in data 31.10.21 (dunque, quattro mesi prima della scadenza del rapporto, concordata dalla controparte), sulla base della asserita eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, deve ritenersi illegittima.
3. Com'è noto, “la pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da pagina 6 di 19 parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto” (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021; Cass. n. 26508 del 2009; Cass. n. 594491 del 2007; Cass. n.
5121 del 1990).
4. Pertanto, “eccettuati i casi di risoluzione di diritto del contratto (previsti dagli artt. 1454, 1456 e
1457 Cod. Civ.), in ogni altro caso la risoluzione del contratto per qualsiasi causa deve essere pronunziata dal giudice e la pronunzia ha carattere costitutivo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20744 del
26/10/2004).
5. Di conseguenza, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto non può essere determinata da una scelta stragiudiziale della parte, bensì esige una specifica domanda giudiziale, volta ad ottenere dal Giudice una pronuncia costitutiva della risoluzione negoziale.
Stabilisce, infatti, l'art. 1467 c.c. (“NTratto con prestazioni corrispettive”): “
1. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. 2. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
3. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
6. Come rilevato dalla unanime giurisprudenza di legittimità, “nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, comma 1, c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 2047 del 26/01/2018; Cass. n.
46/2000). pagina 7 di 19 7. Inoltre – come parimenti affermato dalla Suprema Corte – “deve escludersi l'esistenza di un diritto della parte che subisce l'eccessiva onerosità sopravvenuta di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione del negozio medesimo, a norma dell'art. 1467 c.c. Infatti, il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ma non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite, poiché la riduzione ad equità del contratto costituisce solo una facoltà della controparte che può essere esercitata quando essa sia convenuta in giudizio per la risoluzione” (Cass.
Sez. 1 -, Ordinanza n. 2047 del 26/01/2018; Cass. n. 46/2000; Cass. n. 3492/1978; Cass. Sez. I civ., sent. n. 4198 del 3.X.1977).
8. Pertanto, “Il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ma non può astenersi dalla prestazione pretendendo che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite, poiché la riduzione ad equità del contratto costituisce solo una facoltà della controparte, che può essere esercitata quando essa sia convenuta in giudizio per la risoluzione. Ne consegue che, promosso il giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la parte convenuta non può eccepire la sopravvenuta onerosità della prestazione per giustificare la mancata esecuzione del contratto, essendosi preclusa tale possibilità col pretendere arbitrariamente una riduzione ad equità cui non aveva diritto, invece di chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta” (Cass. n. 3492/1978; Cass. n. 46/2000; Cass. Sez. I civ., sent. n. 4198 del
3.X.1977).
9. Da quanto detto consegue che, “ogniqualvolta il sinallagma originario viene ad essere stravolto per fatti sopravvenuti imprevedibili all'atto della stipulazione e la cui rimozione va oltre il ragionevole sacrificio degli interessi del controinteressato, l'unico rimedio esperibile per la parte colpita da tali eventi è quello generale risolutorio ai sensi dell'art. 1467 e ss. c.c.” (Cass. Sent. Sez. 1 n.
26107/2024), ossia - come sottolineato - una domanda giudiziale per ottenere (con pronuncia costitutiva) la risoluzione del contatto.
10. Dalla applicazione al caso di specie dei superiori, pacifici, principi, discende la illegittimità della risoluzione stragiudiziale operata dalla , quattro mesi prima della scadenza dei contratti conclusi NT
pagina 8 di 19 con le controparti, sulla base della asserita eccessiva onerosità per la prima delle prestazioni ivi concordate.
10.1 Infatti, a prescindere dalla soluzione della questione della effettiva sopravvenienza o meno – nel corso dell'esecuzione dei due rapporti di fornitura – di una eccessiva onerosità degli stessi, ai danni della somministrante (eccessiva onerosità mai fatta valere con una azione volta ad ottenere una NT pronuncia costitutiva della risoluzione giudiziale dei contratti), non aveva né il diritto di recedere anticipatamente e stragiudizialmente dai contratti (diritto espressamente escluso: cfr. il capitolato generale dei contratti, nonché il testo di questi ultimi), né, di conseguenza, il diritto di sciogliere stragiudizialmente i contratti, perché ritenuti divenuti per essa gravemente antieconomici. NT 10.2 Parimenti, non aveva il diritto che le controparti (per evitare la minacciata risoluzione dei contratti) accettasse la propria proposta di modifica unilaterale delle condizioni dei contratti concordati
(“pacta sunt servanda”: cfr. l'art. 1372 c.c.) NT 10.3 L'unica forma di tutela che l'ordinamento consentiva a (a fronte del rifiuto delle controparte di modifica delle condizioni di contratto, rifiuto che, quale espressione della libertà negoziale, non è qui in alcun modo sindacabile) era – come visto – quella di agire in giudizio per ottenere un accertamento giudiziale della effettiva, eccessività sopravvenuta della prestazione e, con esso, una pronuncia costitutiva che sciogliesse i due contratti.
10.4 Di conseguenza, deve essere riconosciuta la illegittimità dello scioglimento dal contratto NT unilateralmente compiuto da , stragiudizialmente, in violazione delle obbligazioni di somministrazione assunte nei confronti della controparte fino a febbraio 2022.
B. La conseguente fondatezza della domanda degli attori di risoluzione del contratto per grave NT inadempimento di
1. Da quanto rilevato nel precedente paragrafo discende, di per sé, la fondatezza della domanda delle NT attrici di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza da parte di .
2. Com'è noto, “l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire pagina 9 di 19 una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto” (Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021; Cass. n. 26508 del 2009; Cass. n. 594491 del 2007; Cass. n.
5121 del 1990).
3. E' parimenti noto che, “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9399 del 10/04/2025;
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022).
4. Inoltre, “in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 23/01/2006) NT
5. Nella specie, dall'accertata illegittimità della decisione di di cessare – quattro mesi prima della naturale scadenza del contratto – l'adempimento delle obbligazioni di somministrazione contrattualmente assunte nei confronti delle controparti (obbligazioni costituenti le prestazioni principali dell'oggetto de due negozi) discende, come logico corollario, la conseguenza della imputabilità alla stessa di un grave inadempimento dei contratti stessi.
Infatti:
a) con tale condotta, ESA arbitrariamente interruppe, dal 31.10.21 ed in via definitiva, le prestazioni di somministrazione di energia elettrica che la stessa si era obbligata ad eseguire in favore dei mercati delle controparti sino al 28.2.22; NT b) così facendo, ha illegittimamente non adempiuto alle obbligazioni principali concordate nei contratti ripassati con le controparti;
NT c) queste ultime, in conseguenza dell'illegittimo recesso negoziale di , hanno subito una grave ed irreversibile alterazione del sinallagma contrattuale, determinata dal venir meno di qualsivoglia prestazione di somministrazione, con la conseguente improvvisa “scopertura” di elettricità dei mercati NT che si era impegnata ad alimentare sino a febbraio 2022 e con la conseguente necessità delle prime (per ripristinare la funzionalità dei servizi aperti al pubblico dei predetti mercati agroalimentari)
pagina 10 di 19 di reperire in via immediata ed urgente un altro fornitore, ad un costo (quello coevo di mercato) di NT gran lunga superiore (vd. infra) a quello concordato nei contratti illegittimamente sciolti da .
6. La valutazione congiunta delle summenzionate circostanze rende evidente la sussistenza dei presupposti per riconoscere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.
C. Il diritto degli attori al risarcimento del danno subito in conseguenza della illegittima NT risoluzione stragiudiziale anticipata di dal contratto
1. Gli attori - a fondamento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della convenuta - hanno dedotto: a) di avere dovuto stipulare, per effetto del venir meno delle forniture di energia da parte di NT
, due contratti con un terzo fornitore ( ), finalizzati alla somministrazione di energia dei Pt_4
NT mercati lasciati “sforniti” di elettricità da;
b) che tali contratti hanno comportato per esse maggiori oneri di spesa, rappresentati dai costi delle nuove forniture, superiori per complessivi €. Parte
1.009.912.84 per e per complessivi €. 174.248,81 per rispetto a quelli concordati con Pt_3
NT
(cfr. l'atto d citazione: “[…] l'affidamento alla ha comportato un aggravio di spesa pari Pt_4 ad i seguenti importi: ➢ CAR: - per il mese di novembre 2021, € 270.982,33; - per il mese di dicembre
2021, € 321.928,19; - per il mese di gennaio 2022, € 227.100,30; - per il mese di febbraio 2022, €
189.902,02; il tutto per un importo complessivo peri ad € 1.009.912,84, come da specifici prospetti allegati (si veda doc. 12); ➢ SOGEMI: - per il mese di novembre 2021, € 46.852,05; - per il mese di dicembre 2021, € 65.600,25; - per il mese di gennaio 2022, € 35.412,85; - per il mese di febbraio 2022,
€ 31.327,35; il tutto per un importo complessivo peri ad € 179.192,50, come da specifici prospetti allegati (si veda doc. 13) […]”).
2. Le risultanze processuali acquisite hanno dimostrato la verificazione in capo alle attrici del danno patrimoniale in oggetto, nella misura accertata dal CTU.
2.1 Infatti, va in primo luogo rilevato che le attrici hanno prodotto:
a) il nuovo contratto con il terzo fornitore, alle condizioni “più gravose” ivi pattuite in ordine al prezzo della nuova somministrazione;
b) le fatture emesse dal nuovo fornitore, per le somministrazioni dallo stesso eseguite nel periodo novembre 2021/febbraio 2022, ciascuna delle quali contenente la attestazione a stampa dell'avvenuto regolare pagamento delle fatture pregresse (per il generale principio per cui “la fattura proveniente pagina 11 di 19 da un terzo estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questo ed una delle parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo in quanto dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché essa è idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili dal giudice per la formazione del suo convincimento”, cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15037 del 17/07/2015.; per il principio per cui “Il rilascio della quietanza, non è soggetto all'osservanza di forme particolari perché non previste dalla legge”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17454 del 31/07/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5919 del 26/05/1993; per il corollario per cui “la quietanza di pagamento ben può essere contenuta in una fattura che il creditore invii al suo debitore in ottemperanza alle disposizioni fiscali;
e, potendo essere resa manifesta da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, può essere costituita dall'annotazione "pagato" o simile apposta sulla fattura, che, a causa del suo stretto collegamento con il contenuto del documento, rivela sia l'ammontare della somma pagata sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto”, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17454 del 31/07/2006, Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5919 del 26/05/1993);
c) un conteggio circostanziato dell'ammontare dei costi che avrebbero sopportato in detto periodo, in NT forza del contratto con (se questa non fosse receduta da esso) e dell'ammontare dei costi sostenuti del nuovo contratto che esse dovettero concludere con per ottenere la Pt_4
NT somministrazione di energia indebitamente interrotta da .
2.2 Va in secondo luogo rilevato come, a fronte delle analitiche deduzioni fornite dagli attori (sin dalla NT citazione) per la indicazione e quantificazione dei maggiori costi sostenuti di cui sopra, si è limitata ad una contestazione assolutamente generica di essi, come tale processualmente irrilevante (cfr. la comparsa di risposta: “[…] Da ultimo, i conteggi effettuati dalle controparti sono completamente erronei e forieri di danni, in realtà mai subiti. A prescindere, ordunque, dall'illegittimità della richiesta, si contestano analiticamente tutte le somme, essendo generiche e non calibrate sull'accaduto. Nulla deve la alle attrici”; cfr. la mancanza di ulteriori contestazioni NTroparte_2 al riguardo, nel thema decidendum)
Per contro, è noto che “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, pagina 12 di 19 che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. ex multis Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998).
Pertanto, “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000).
E' parimenti noto che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto”
(cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio
2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati”,
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003), sia che “tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del
18/02/2011). Inoltre - “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008).
2.3 In terzo luogo, si rileva come la effettiva esistenza e la precisa misura dei maggiori oneri economici sostenuti dalle attrici in conseguenza dei nuovi contratti con sono stati accertati e quantificati Pt_4 dal CTU, su rigorosa base documentale, nell'ambito della indagine tecnico-contabile demandatagli.
In particolare, all'Ausiliario del Giudice è stato conferito (anche) l'incarico di “procedere con separati conteggi: - alla quantificazione degli esborsi complessivi sostenuti dall'attrice e documentati in atti, sostenuti per pagare le forniture eseguite dai terzi fornitori di cui si è detto, nei mesi nei quali avrebbe dovuto continuare il rapporto con la convenuta;
- alla quantificazione degli esborsi che l'attrice pagina 13 di 19 avrebbe dovuto eseguire alla convenuta nei mesi sopra menzionati, se fosse rimasto vigente il contratto originario, alle condizioni ivi pattuite […]”.
Il CTU - ad esauriente e motivata risposta ai due quesiti al riguardo assegnatigli dal Giudice – ha accertato che i due nuovi contratti stipulati dalle attrici con , per garantirsi la fornitura di Pt_4 elettricità nel periodo novembre 2021/febbraio 2022, hanno comportato per le prime (in conseguenza dell'ammontare dei corrispettivi di fornitura ivi pattuiti) maggiori esborsi (rispetto a quelli che esse NT avrebbero dovuto sostenere nella perdurante vigenza delle forniture con ) di €. 978.356,77 per Parte e di €. 168.957,62 per SO.GE.MI (cfr.: la relazione di CTU ed i documenti ad essa allegati;
cfr. le produzioni documentali di parte attrice).
Il CTU ha altresì accertato che il prezzo delle nuove forniture concordato dalle attrici con era Pt_4
NT allineato ai prezzi di mercato del periodo, al pari di quello offerto alle prime da nella sua missiva del 29.9.21, il quale, infatti – nello specifico – qualora accettato dalle stesse, avrebbe comportato un Parte limitato risparmio di spesa (per €. 539,65 in favore di e per €. 2973,09 per . Pt_3
3. Alla luce delle summenzionate risultanze, deve allora riconoscersi il diritto delle attrici di ottenere dalla convenuta il risarcimento del danno subito in conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della stessa alle obbligazioni di somministrazione di energia sino al 28.2.21 ed al prezzo concordato nel contratto. NT 3.1 E' infatti evidente che – se non fosse indebitamente receduta dal contratto – le attrici avrebbero continuato a ricevere da quella le forniture di energia al predetto minor prezzo ivi concordato
(come era loro diritto, in mancanza di qualsivoglia pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta) e - di conseguenza - non sarebbero state costrette a stipulare (per il quadrimestre ottobre 2021/febbraio 2022) nuovi contratti con altri fornitori, ai maggiori costi di mercato della energia dell'epoca, maggiori costi che costituiscono, pertanto, perdita patrimoniale causalmente connessa, in via immediata e diretta (art. 1223 c.c.), all'inadempimento della controparte. NT 3.2 Pertanto, deve essere condannata al pagamento a titolo risarcitorio della somma di €. Parte 978.356,77 in favore di e di €. 168.957,62 in favore di Parte_3
4. Su tali somme non sono dovuti gli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del D.l.gs n. 231/02, rivendicati dalle attrici, posto che quelle somme non costituiscono – nei rapporti tra attori e convenuti - corrispettivi di contratti di transazione commerciale, bensì ristoro di un danno da inadempimento pagina 14 di 19 contrattuale;
al riguardo, è noto che, “alla stregua dei principi generali regolanti la corrispondente responsabilità, competono al creditore, sulla somma a lui spettante a titolo di risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, e, sull'importo rivalutato, gli interessi legali” (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12698 del 05/06/2014).
4.1 Infatti, “il debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie ha natura di debito di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe percepito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, con la conseguenza che in tali casi il giudice è tenuto d'ufficio a tenere conto della svalutazione monetaria intercorsa prima della liquidazione e fino alla stessa, senza che il creditore abbia l'onere di allegare e dimostrare il maggior danno di cui all'art. 1224, comma secondo, cod. civ.” (cfr. per tutte Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1335 del 20/01/2009: in applicazione di tale principio, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha qualificato come credito di valore quello vantato da una banca nei confronti di un notaio che, per colpa professionale, aveva indotto l'istituto di credito ad erogare un finanziamento garantito da ipoteca iscritta su un cespite incapiente rispetto all'importo garantito, così determinando la perdita del credito della banca in conseguenza del fallimento del debitore;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18299 del 01/12/2003;
Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 01/07/2002).
4.2 Sulle somme oggetto del credito risarcitorio degli attori sono dovuti altresì gli interessi legali: è noto infatti che “per i debiti di valore - fra i quali è compreso, come detto, anche quello di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa;
ne' consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio” (cfr. ex multis Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12698 del 05/06/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 01/07/2002).
Giova al riguardo ribadire come la giurisprudenza che si è occupata del debito di valore, con particolare riguardo al debito da responsabilità aquiliana, ha rilevato che all'esito della rivalutazione della somma pagina 15 di 19 pur liquidata con riferimento alla data del fatto illecito risulta determinato soltanto il danno originariamente cagionato, sicché occorre compensare anche il pregiudizio subito per la mancata tempestiva disponibilità della somma, atta a risarcire il danno. A questa funzione diversa e autonoma, assolvono gli interessi compensativi, i quali, nascendo dal medesimo fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria, naturalmente si cumulano con la rivalutazione. Vi è quindi piena compatibilità tra interessi e rivalutazione, adempiendo le due categorie a funzioni diverse (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del
11/05/2007).
La rivalutazione serve a mantenere il rapporto di equivalenza fra danno subito e suo risarcimento in moneta, mentre gli interessi dipendono dal solo decorso del tempo e compensano i danni derivati al patrimonio del debitore dalla mancata disponibilità delle somme dovute nel tempo in cui dovevano essere prestate ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007).
Non sarebbe vero ed integrale il risarcimento del danno, se non si liquidasse, attraverso il sistema degli interessi compensativi, anche il danno da ritardo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007).
Quale credito di valore, il risarcimento in esame va, dunque, liquidato alla stregua dei valori monetari in atto al momento della relativa pronuncia e il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007).
La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi dovuti effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi.
Come è noto, per il riconoscimento degli interessi compensativi non occorre che il credito sia liquido ed esigibile, caratteristica dell'obbligazione di valore essendo l'illiquidità della prestazione pecuniaria, che ha la funzione di reintegrare il patrimonio del creditore in misura corrispondente a un determinato valore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007).
La liquidità costituisce presupposto per la decorrenza degli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.), che presuppongono la mora, da cui invece prescindono gli interessi compensativi, la cui decorrenza è
pagina 16 di 19 condizionata esclusivamente alla cortezza e alla definitività dell'obbligazione (Cass. nn. 274/1984,
3184/1991, 10433/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007).
4.3 Quanto al sistema di calcolo di detti interessi compensativi, vanno applicati i principi fissati in proposito in tema di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana dalle Sezioni Unite della
Cassazione (sent. n. 1712/1995), per cui gli interessi (dalla data dell'esborso) non possono essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.
4.4 Sulla somma finale liquidata (che si converte in debito di valuta) saranno dovuti i normali interessi legali (ex art. 1282 c.c.). Invero, una volta intervenuta la liquidazione dell'obbligazione di valore, per effetto di una pronuncia giudiziale, la stessa si trasforma ad ogni effetto in un'obbligazione di valuta
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2007 anche in motivazione).
4.5 Ne consegue (alla luce dei superiori principi) il diritto degli attori di ricevere in pagamento - a titolo Parte risarcitorio – rispettivamente le somme di €. 978.356,77 (per e di €. 168.957,62 (per
SO.GE.MI.), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data di scadenza delle fatture emesse da per il periodo di fornitura novembre 2021/febbraio 2022 sino alla data di Pt_4 pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti, da calcolarsi sui citati importi risarcitori, come annualmente e di volta in volta rivalutati.
Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra (danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somme convertitasi – con la detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9711 del
21/05/2004).
D. Disciplina delle spese processuali
1. La disciplina delle spese di lite degli attori e delle spese di CTU segue – ex lege – la soccombenza della convenuta.
pagina 17 di 19 2. Tali spese si liquidano come da dispositivo e, quanto ai compensi, nei valori medi dei parametri tabellari delle cause di valore fino ad un milione di euro, sostanzialmente coincidente con il decisum e da ritenersi congruo rispetto all'importanza della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. n. 1552/22, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTA
il grave inadempimento della convenuta ai contratti di somministrazione di energia ripassati con gli attori e meglio indicato in motivazione.
Per l'effetto
DICHIARA
l'intervenuta risoluzione dei predetti contratti di somministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1453 c.c., per grave inadempimento della convenuta.
Per l'effetto
CONDANNA
al pagamento, a titolo di risarcitorio, in favore del NTroparte_1
e della Parte_2 [...]
ALL'INGROSSO DI MILANO - Parte_3 delle seguenti somme:
- in favore in del della somma di €. Parte_2
978.356,77, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data di scadenza delle fatture emesse a suo carico da per il periodo di fornitura novembre 2021/febbraio 2022 sino alla data di Pt_4 pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti, da calcolarsi sui citato importo risarcitorio come annualmente e di volta in volta rivalutato, oltre - sulle somme risarcitorie finali di cui sopra (danno risarcibile + danno da ritardo) - dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale;
pagina 18 di 19 in favore della Parte_3
- della somma di €. 168.957,62, oltre rivalutazione
[...] monetaria secondo gli indici Istat dalla data di scadenza delle fatture emesse a suo carico da per Pt_4 il periodo di fornitura novembre 2021/febbraio 2022 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali tempo per tempo vigenti, da calcolarsi sui citato importo risarcitorio come annualmente e di volta in volta rivalutato, oltre - sulle somme risarcitorie finali di cui sopra
(danno risarcibile + danno da ritardo) - dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale.
RIGETTA tutte le altre domande, eccezioni e domande riconvenzionali.
CONDANNA la convenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dagli attori che liquida in €. 1.713,00 per esborsi, €. 29.193,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi ed altri accessori di legge.
PONE le spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 21.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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