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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1771/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Malizia, come da procura in Parte_1 atti ricorrente in riassunzione
E
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2 resistente in riassunzione contumace
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 9895/2024, pubblicata in data 11.4.2024
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 9895/2024) ha così descritto lo svolgimento del processo:
“1. La Corte di Appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal
[...]
- oggi: avverso la Controparte_3 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto di , educatrice Parte_1 presso il Convitto annesso all' di Roma, a percepire il bonus economico di cui all'art. CP_4
1 comma 121 della legge n. 107 del 2015.
1 2. La Corte territoriale ha richiamato la sentenza n. 4332 del Consiglio di Stato, secondo cui la misura in commento non attribuisce un incremento stipendiale, ma ha la funzione di assicurare la formazione continua del personale docente, monetizzando l'onere di autoformazione imposto al medesimo.
3. Il giudice di appello ha ritenuto dirimente l'osservazione secondo cui solo per il personale docente di ruolo è prescritta, in via aggiuntiva, dall'art. 1, comma 124, ultimo periodo, della legge n.
107 del 2015, la formazione "obbligatoria, permanente e strutturale" e ha pertanto ritenuto che la categoria degli educatori, alla quale non è richiesto l'obbligo di formazione aggiuntivo, non ha titolo per invocare il riconoscimento in proprio favore della carta docente.
4. Ha inoltre evidenziato la diversità della funzione educativa della categoria degli educatori di convitto, rispetto alla funzione propriamente didattica dei docenti, ed ha sul punto rimarcato che l'attività educativa ha per oggetto la promozione della crescita umana e la socializzazione degli allievi, nonché l'organizzazione dello studio e del tempo libero ed altre attività analoghe, e richiede pertanto competenze afferenti per lo più all'area psico-pedagogica, diverse rispetto a quelle che caratterizzano l'attività didattica
5. A fronte della diversità di situazioni soggettive (diversità delle categorie professionali) ed oggettive (diversità delle funzioni), ha dunque escluso la violazione dei principi costituzionali di non discriminazione, di ragionevolezza e di equità.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico Parte_1 motivo, illustrato da memoria.
7. Il (già ) ha resistito con controricorso”. Controparte_1 CP_3
1.1. La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza di appello, così statuendo:
«2. Il ricorso è fondato, in conformità a precedente di questa Corte (Cass. n. 32104-2022), che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità.
3. L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3
2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per
l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui articolo
2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
4. La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 D.Lgs. n. 297 del
1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
5. Con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
3 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e
l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
6. Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
7. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Infatti, l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(…) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
4 Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che l'art. 398 del D.Lgs. n. 297 del 1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si CP_3 consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente - con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del D.P.R. 31-05-1974,
n. 417 - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Come è agevole constatare, laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
8. La sentenza impugnata, avendo escluso che gli educatori abbiano titolo per invocare il riconoscimento della carta docente, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità».
1.2. Ha riassunto il giudizio , così concludendo: Parte_1
“confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 2901/2017 del 24/03/2017 pubblicata in pari data (r.g. 38448/2016) e le statuizioni di cui alla predetta sentenza, e per
l'effetto;
- riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il contributo per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di euro 500,00 annui come previsto dalla Legge 107/2015,
- condannare il a corrispondere il beneficio economico di € Controparte_1
500,00 per ciascun anno scolastico a decorrere dal 2016/2017,
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite relative ai giudizi di merito ed a quello di legittimità con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Nonostante la regolarità della notifica, il è rimasto Controparte_1 contumace.
5 All'udienza del 17.12.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2. Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c.p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. n. 15143/2021).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione
(art.384 c.p.c.).
2.1. Il ricorso in riassunzione è fondato.
E' documentato in atti che ha svolto l'attività di educatrice di ruolo con contratto a Parte_1 tempo indeterminato presso il Convitto annesso all' di Roma, almeno fin dal 2015. CP_4
Ebbene, la Corte di Cassazione, nella indicata ordinanza (n. 9895/2024), ha inteso dare continuità a quanto già affermato in precedente pronuncia (Cass. n. 32104/2022), chiarendo che, in tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della L.
n. 107/2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.
La S.C. ha anche precisato che sebbene l'art. 398 del D.lgs. n. 297/1994 preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo, ciò non consente di escludere il diritto degli educatori a percepire il beneficio economico della carta docente, in quanto il comma 2 di tale articolo specifica chiaramente, con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del D.P.R. n. 417/1974, che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari"; che laddove la locuzione estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e
6 il trattamento economico dei docenti elementari, la stessa opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni;
che, pertanto, se è indubbio che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
3. Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, deve essere accolta la domanda di Pt_1
e, conseguentemente, deve essere dichiarato il suo diritto a ottenere la carta docente
[...] dell'importo nominale di euro 500 annui, come previsto dalla L. n. 107/2015, e deve essere condannato il a corrisponderle il beneficio economico di euro Controparte_1
500,00 per l'anno scolastico 2016/2017, essendo stato depositato il ricorso di primo grado nel 2016
e non avendo l'odierna ricorrente documentato di avere continuato a svolgere l'attività di educatrice anche negli anni successivi.
4. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, costituisce ius receptum che “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (Cass. n. 3900/2020; n. 30184/2018; n. 15506/2018).
Conseguentemente, posto che la presente pronuncia comporta, nella sostanza, una conferma della sentenza di primo grado e un rigetto dell'appello (pur non sfuggendo al Collegio che il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza di appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza che statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti), le spese del primo grado di giudizio non possono essere modificate e rimangono ferme.
Quanto alle fasi di impugnazione (giudizio di appello e di legittimità) e al presente giudizio di rinvio, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese di lite. Ed infatti, le questioni oggetto del giudizio erano connotate da obiettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto cfr. Corte cost., sentenza n. 77/2018), tanto da essere oggetto di contrasti giurisprudenziali che sono stati orientati dalla Corte di Cassazione solo quando era già in corso il giudizio di legittimità, con la decisione del 2022 richiamata dalla pronuncia rescindente.
P.Q.M.
7 Definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, così provvede:
- dichiara il diritto di a ottenere la carta docente, come previsto dalla L. n. Parte_1
107/2015, e, per l'effetto, condanna il a corrisponderle il Controparte_1 beneficio economico di euro 500,00 per l'anno scolastico 2016/2017;
- ferme le spese del giudizio di primo grado come regolamentate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nella sentenza n. 2901/2017, compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Roma, 17.12.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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