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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46902/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 46902/2023 tra Parte_1
ATTORICE e
Controparte_1
CONVENUTA nonché
con la mandataria Controparte_2 Controparte_3
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
Oggi 6 febbraio 2025 alle ore 10.35 innanzi al giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, sono comparsi:
l'avv. Marta Moretta in sost. dell'avv. Paolo DE AN per Controparte_1
l'avv. Monica Giuliani in sost. mandataria di Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 costituitasi ex art. 111 c.p.c. in data 4 febbraio 2025 nessuno per parte opponente sino alle ore 10.45
l'avv. Moretta fa presente che il reclamo avverso l'ordinanza ex art. 615, 1° co c.p.c. è stato deciso con ordinanza che è in atti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti presenti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi. Le parti discutono oralmente il Giudice all'esito della camera di consiglio preso atto dell'allontanamento delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46902/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sergio Capograssi Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AO DE AN Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA nonché
con la mandataria con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Controparte_3 CP_4
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione ex art. 615, 1° co. c.p.c. avverso precetto notificato in data 22 giugno 2023
Conclusioni: - parte attrice: “nel merito, dichiarare la nullità-l'inefficacia dell'atto di precetto notificato alla SI.ra a cura del per i motivi esposti nella narrativa del giudizio. Con vittoria di spese, Parte_1 Controparte_1 orari”; - p “…nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, con condanna esemplare alle spese di giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali”; parte intervenuta: “…nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, con condanna esemplare alle spese di giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del respinto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615, 1° co e 617, 1° co. c.p.c. avverso il precetto alla stessa notificato da per Controparte_1
l'importo di € 237.515,42 deducendo in merito alla carenza di legittimazione della società intimante ( per non essere essa banca la creditrice indicata nel decreto ingiuntivo posto alla base del precetto), alla carenza di valida procura alle liti in capo al legale firmatario del precetto ( riferendosi detto legale alla procura allo pagina 2 di 4 stesso rilasciata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo da soggetto - la Controparte_5
- diverso dalla odierna precettante) e alla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva. CP_6
Si è costituita il contestando la fondatezza della opposizione e chiedendo il rigetto Controparte_1 della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito anche della stessa opposizione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata con ordinanza che ha resistito al reclamo interposto dalla odierna parte opponente.
Le parti non hanno utilizzato i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c..
In data 4.02.2025, ha svolto intervento ex art. 111 c.p.c. la società divenuta, nelle more, cessionaria del credito della parte convenuta, come indicata in epigrafe, la quale ha richiamato e fatto proprie le difese della dante causa.
L'opposizione proposta da è infondata per parte dell'opposizione e, per la restante parte, è Parte_1 inammissibile perché tardiva, come di seguito si motiva.
La dedotta carenza di titolo in capo a non appare fondata ove si consideri che il Controparte_1 decreto ingiuntivo, posto alla base del precetto in esame, è stato concesso a Controparte_7 che ha proposto ricorso monitorio “in nome e per conto del cosicché
[...] Controparte_1 deve ben affermarsi la possibilità per la mandante effettiva titolare del credito, di Controparte_8 poter agire direttamente per il suo recupero senza avvalersi della mandataria.
E' infondata, altresì, anche la deduzione riguardante la inesistenza di valida procura alle liti. Al riguardo basta richiamare il prevalente e condivisibile orientamento interpretativo secondo cui, per la sua natura di atto preliminare stragiudiziale, il precetto non necessita, ai fini della sua validità, di una procura rilasciata al rappresentante avvocato intimante ( cfr. Cass. Civ. n. 8213/2012: “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto”); in disparte la circostanza che la società convenuta si è costituita nel presente giudizio con il medesimo difensore intimante (avv. AO DE AN) in forza di procura ad hoc ratificando l'operato del difensore.
Infine, il motivo riguardante la spedizione del decreto in forma esecutiva, da qualificarsi ex art. 617, 1° co.
c.p.c., è inammissibile per tardività dell'opposizione che, infatti, è stata proposta con la citazione notificata, come visto, il 19.10.2023 e, quindi, ben i venti giorni dalla notifica del precetto avvenuta, come ammesso dalla stessa opponente, il 22 giugno 2023.
L'opposizione, in definitiva, va rigettata. pagina 3 di 4 Le spese del presente giudizio, comprensive della fase collegiale di reclamo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014, ripartendosi tra la cedente e la cessionaria del credito ratione temporis: in favore del si liquidano le prime due fasi del presente giudizio ( per la Controparte_1 terza non si è svolta attività) e l'intero procedimento di reclamo;
in favore di con la Controparte_2 mandataria si liquida l'ultima fase del presente giudizio. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna alla rifusione in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
con la mandataria delle spese di lite che liquida, rispettivamente, in
[...] Controparte_3 favore della prima in € 6.793,00 per compensi ( di cui € 4.180,00 per il presente giudizio di merito ed € 2.613,00 per la fase di reclamo collegiale) e in favore della seconda in € 2.127,00 per compensi merito, oltre, per entrambe, spese generali, Iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Roma, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 46902/2023 tra Parte_1
ATTORICE e
Controparte_1
CONVENUTA nonché
con la mandataria Controparte_2 Controparte_3
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
Oggi 6 febbraio 2025 alle ore 10.35 innanzi al giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, sono comparsi:
l'avv. Marta Moretta in sost. dell'avv. Paolo DE AN per Controparte_1
l'avv. Monica Giuliani in sost. mandataria di Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 costituitasi ex art. 111 c.p.c. in data 4 febbraio 2025 nessuno per parte opponente sino alle ore 10.45
l'avv. Moretta fa presente che il reclamo avverso l'ordinanza ex art. 615, 1° co c.p.c. è stato deciso con ordinanza che è in atti
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti presenti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi. Le parti discutono oralmente il Giudice all'esito della camera di consiglio preso atto dell'allontanamento delle parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 6 febbraio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46902/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sergio Capograssi Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AO DE AN Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA nonché
con la mandataria con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Controparte_3 CP_4
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione ex art. 615, 1° co. c.p.c. avverso precetto notificato in data 22 giugno 2023
Conclusioni: - parte attrice: “nel merito, dichiarare la nullità-l'inefficacia dell'atto di precetto notificato alla SI.ra a cura del per i motivi esposti nella narrativa del giudizio. Con vittoria di spese, Parte_1 Controparte_1 orari”; - p “…nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, con condanna esemplare alle spese di giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali”; parte intervenuta: “…nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede, con condanna esemplare alle spese di giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del respinto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615, 1° co e 617, 1° co. c.p.c. avverso il precetto alla stessa notificato da per Controparte_1
l'importo di € 237.515,42 deducendo in merito alla carenza di legittimazione della società intimante ( per non essere essa banca la creditrice indicata nel decreto ingiuntivo posto alla base del precetto), alla carenza di valida procura alle liti in capo al legale firmatario del precetto ( riferendosi detto legale alla procura allo pagina 2 di 4 stesso rilasciata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo da soggetto - la Controparte_5
- diverso dalla odierna precettante) e alla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva. CP_6
Si è costituita il contestando la fondatezza della opposizione e chiedendo il rigetto Controparte_1 della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito anche della stessa opposizione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata con ordinanza che ha resistito al reclamo interposto dalla odierna parte opponente.
Le parti non hanno utilizzato i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c..
In data 4.02.2025, ha svolto intervento ex art. 111 c.p.c. la società divenuta, nelle more, cessionaria del credito della parte convenuta, come indicata in epigrafe, la quale ha richiamato e fatto proprie le difese della dante causa.
L'opposizione proposta da è infondata per parte dell'opposizione e, per la restante parte, è Parte_1 inammissibile perché tardiva, come di seguito si motiva.
La dedotta carenza di titolo in capo a non appare fondata ove si consideri che il Controparte_1 decreto ingiuntivo, posto alla base del precetto in esame, è stato concesso a Controparte_7 che ha proposto ricorso monitorio “in nome e per conto del cosicché
[...] Controparte_1 deve ben affermarsi la possibilità per la mandante effettiva titolare del credito, di Controparte_8 poter agire direttamente per il suo recupero senza avvalersi della mandataria.
E' infondata, altresì, anche la deduzione riguardante la inesistenza di valida procura alle liti. Al riguardo basta richiamare il prevalente e condivisibile orientamento interpretativo secondo cui, per la sua natura di atto preliminare stragiudiziale, il precetto non necessita, ai fini della sua validità, di una procura rilasciata al rappresentante avvocato intimante ( cfr. Cass. Civ. n. 8213/2012: “Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art.125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto”); in disparte la circostanza che la società convenuta si è costituita nel presente giudizio con il medesimo difensore intimante (avv. AO DE AN) in forza di procura ad hoc ratificando l'operato del difensore.
Infine, il motivo riguardante la spedizione del decreto in forma esecutiva, da qualificarsi ex art. 617, 1° co.
c.p.c., è inammissibile per tardività dell'opposizione che, infatti, è stata proposta con la citazione notificata, come visto, il 19.10.2023 e, quindi, ben i venti giorni dalla notifica del precetto avvenuta, come ammesso dalla stessa opponente, il 22 giugno 2023.
L'opposizione, in definitiva, va rigettata. pagina 3 di 4 Le spese del presente giudizio, comprensive della fase collegiale di reclamo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014, ripartendosi tra la cedente e la cessionaria del credito ratione temporis: in favore del si liquidano le prime due fasi del presente giudizio ( per la Controparte_1 terza non si è svolta attività) e l'intero procedimento di reclamo;
in favore di con la Controparte_2 mandataria si liquida l'ultima fase del presente giudizio. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna alla rifusione in favore di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
con la mandataria delle spese di lite che liquida, rispettivamente, in
[...] Controparte_3 favore della prima in € 6.793,00 per compensi ( di cui € 4.180,00 per il presente giudizio di merito ed € 2.613,00 per la fase di reclamo collegiale) e in favore della seconda in € 2.127,00 per compensi merito, oltre, per entrambe, spese generali, Iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Roma, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca
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