Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di conSIlio tenuta nell'udienza odierna, a seguito della discussione orale, lo scrivente dr. Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281-sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 10/04/2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 10/04/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 2810 del R.G. dell'anno 2018, vertente t r a
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Salvatore A. M. Pagliuca, presso il quale in Nocera Inferiore, alla Via A. Barbarulo, n. 10 è elettivamente domiciliata;
- Attrice -
e
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Salerno (CF CP_2
), presso cui domicilia, ope legis, al C.so Vittorio Emanuele, 58, (PEC: P.IVA_2
; Email_1
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che:
- la minore frequentava l'anno scolastico 2016/2017 presso la Scuola Media Parte_1
Statale Carducci Trezza, ubicata in via Carlo Santoro n.18, 84013 Cava de' Tirreni (SA);
- il giorno 15/05/2017, alle ore 17:30 circa, durante l'orario pomeridiano di frequentazione della di ulteriori e susseguenti attività integrative, gestite dalla Parte_1 Controparte_3
pagina 1 di 8
tale catena costituiva un divisorio tra il transito dei pedoni e delle autovetture in sosta;
- a seguito dell'occorso sinistro, veniva trasportata dalla madre e da altre Parte_1 accompagnatrici, presenti quel giorno nel plesso scolastico in occasione dell' incontro scuola-famiglia, presso il Pronto Soccorso dell' Ospedale di Cava de' Tirreni, con prognosi di n. 10 giorni clinici ( 10 x
47,00 ) € 470,00, ove diagnosticavano: “Contusione del mento non commotiva con flc trattata in PS con colla di fibrina
e sterilstrip;
Escoriazioni al labbro superiore , al gomito sinistro e alla regione della cresta iliaca sinistra” con conSIlio di consulenza ortopedica, controllo chirurgico ambulatoriale per antibioticoterapia + IG tetano e per il proseguimento delle cure;
- a seguito dall' incidente subìto, alla minore residuavano danni biologici permanenti ovvero cicatrice permanente al mento sfigurante per un valore da quantificarsi nella percentuale del 9 % tabellare;
- con raccomandate A.R., si inviava richiesta di risarcimento per le lesioni alla Scuola Media Statale
Carducci Trezza e, successivamente, alla ma non si addiveniva ad alcuna Controparte_5 transazione bonaria;
Tanto premesso, i genitori in qualità di l.r. della minore (che raggiungeva la Parte_1 maggiore età in corso di giudizio e si costituiva con intervento volontario) convenivano in giudizio il CP_6 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A)Dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità per cose in custodia e culpa in vigilando e per ogni altra responsabilità ravvisabile, della Scuola Media Carducci Trezza, con sede in via Carlo
Santoro n.18, 84013 Cava de' Tirreni (SA) in persona del Preside pro tempore nella produzione delle lesioni di cui è causa;
B) Condannarsi per l'effetto IL (Già Controparte_7
in persona del pro tempore, con domicilio legale presso I' Avvocatura dello Stato Controparte_8 CP_2
Distrettuale Competente con sede al Corso Vittorio Emanuele n.58, 84100 Salerno, al risarcimento della domanda dei danni tutti da lesione in favore di e quali genitori esercenti la potestà Parte_2 Parte_3 genitoriale sulla minore per la somma di € 16.388,00 o a quella somma maggiore o minore Parte_1 quale danno biologico permanente da meglio specificarsi in caso di contestazione anche a mezzo CTU che sin d' ora si richiede;
oltre danno morale a calcolarsi, oltre rivalutazione monetaria e sul tutto interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo, il tutto comunque nella competenza del giudice adito;
C) Condannare il convenuto al pagamento di spese diritti ed onorario di causa a favore del sottoscritto avvocato antistatario, oltre il 15 % come da D.M. e successive modifiche;
D) Munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione”.
Si costituiva in giudizio il a mezzo dell'Avvocatura di Stato impugnando e contestando le CP_6 pretese attoree, del tutto inammissibili ed infondate.
Parte convenuta, oltre ad eccepire nel merito l'infondatezza, chiedeva il rigetto della domanda attorea con autorizzazione alla chiamata in causa della società assicuratrice al fine di essere da essa Parte_4 pagina 2 di 8 manlevata dalla pronuncia di condanna al risarcimento del danno richiesto da parte attrice. Tuttavia, parte convenuta, costituirsi in giudizio tardivamente, non provvedeva a chiamare in causa la compagnia assicurativa limitandosi a notificarle un atto di denuntiatio litis.
Istruita la causa, veniva espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale; il giudice rinviava la causa per la discussione orale e la decisione ex art 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10/04/2025.
La domanda attorea non è fondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, all'esito della svolta istruttoria, non è emersa la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità dell'insegnante o della responsabilità da cose in custodia.
Il personale scolastico e il possono essere chiamati a rispondere per fatto illecito CP_1 commesso da soggetti sottoposti alla loro vigilanza (come gli alunni), qualora non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee a impedire il fatto.
Tuttavia, nel caso di specie non si verte in un'ipotesi di fatto dannoso commesso da altro alunno, bensì in un danno che l'alunna ha causato a se stessa, a seguito di caduta su una catena, rispetto alla quale non trova applicazione l'art. 2048 c.c.
In ipotesi di danno accidentale cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità che grava sull'istituto scolastico e sull'insegnante ha natura contrattuale e non extracontrattuale, atteso che
“l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'istaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni” (Cass. civ., Sez. III, Ord. 12/05/2020, n. 8811); ed infatti tra l'insegnate e l'allievo si instaura per contatto sociale “un rapporto giuridico, nell'ambito del quale
l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona” (Cass. civ., sez. III, Sent. 03/03/2010).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, quindi, “in caso di caduta e infortunio di un ragazzo
è da escludere la configurabilità della presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 co. 2 c.c., a carico dei precettori, per i danni che l'allievo abbia procurato a sé stesso. La fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo e presuppone, quindi, un fatto obiettivamente antigiuridico. Senonché, non può ritenersi fatto illecito, obiettivamente antigiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno, non ad un terzo, ma a sé stesso. Nel caso del danno dall'allievo procurato a sé, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.” (Cass. Civ, Sezioni Unite, Sent. 9346/2002).
Ebbene, seguendo le direttive ermeneutiche tracciate dalla S.C. di Cassazione, emerge che nel caso de quo ricorre la fattispecie, di tipizzazione giurisprudenziale, del danno che l'alunno cagiona a sé stesso.
pagina 3 di 8 Pertanto, il danneggiato deve provare che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, gravando sulla scuola l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né ad essa né all'insegnante. Non è dunque sufficiente che l'infortunio si sia verificato in esecuzione della disciplina scolastica per farne derivare responsabilità a carico dell'istituto, né, tantomeno, può ipotizzarsi che il contenuto dell'obbligazione che la scuola assume a seguito dell'iscrizione dell'alunno sia quello di prevenire in assoluto qualsiasi tipo di danno, non ravvisandosi un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
Di conseguenza, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr. Cass. n. 24456/2005; Cass. 8067/2007).
Tuttavia, l'allegazione dell'inadempimento non equivale alla mera affermazione della verificazione del danno, occorrendo, una puntuale indicazione di quale obbligazione sia rimasta inadempiuta, in quale modo,
e quale sia il legame causale tra la specifica obbligazione inadempiuta e l'evento dannoso verificatosi.
Tale responsabilità sussiste solo ove si provi il nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno, nonché l'effettiva gestione dell'attività da parte dell'istituto scolastico.
Ciò posto, ritiene il giudicante che, nel caso di specie, l'istruttoria non ha fatto emergere un coinvolgimento diretto dell'istituto scolastico nell'organizzazione dell'attività e nella causazione del danno.
L'evento si è verificato in ora pomeridiana, quando la minore era affidata ad una cooperativa per i servi scolastici integrativi, esterna ed estranea dell'istituto scolastico, come emerge anche dalle deposizioni dei testi, escussi in corso di giudizio, SI. (“Preciso che i ragazzi vanno via da scuola alle Testimone_1
13.30 mentre nel pomeriggio vi si recano i bambini che seguono il doposcuola nell'altro padiglione ove si sarebbe verificato il sinistro. Nell'orario in cui sarebbe occorso il sinistro l'istituto è frequentato da bambini fino alla terza media gestiti da una cooperativa”), SI.ra (“La nostra cooperativa svolge attività pomeridiana nei locali della scuola in virtù di Parte_5 una convenzione stipulata anche con il Comune. La nostra attività costituisce una prosecuzione dell'attività scolastica ma gestita interamente dal personale della cooperativa e non della scuola”), SI.ra (“Circa il rapporto Parte_6 tra la cooperativa e la scuola: la mia cooperativa svolgeva un servizio al di fuori dell'orario scolastico in convenzione con la scuola;
il servizio svolto dalla cooperativa era pagato privatamente dai genitori. Non ho alcun rapporto di lavoro con il
”), nonché la madre della SI.ra (“Mia figlia era all'interno di un altro CP_6 Parte_1 Parte_3 plesso scolastico per frequentare le attività pomeridiane con la cooperativa”).
Pertanto, non risulta alcuno specifico addebito a carico della parte convenuta, poiché le ulteriori e susseguenti attività integrative, che avvenivano in orario extrascolastico, erano organizzate e gestite dalla cooperativa sociale esterna “La Città della Luna”, che aveva l'obbligo diretto di garantire la sicurezza dei partecipanti e di esercitare la dovuta vigilanza.
pagina 4 di 8 In dettaglio, dalle dichiarazioni del teste , all'epoca dei fatti coordinatrice del progetto Parte_5 della cooperativa “Città della Luna”, emerge che: “La nostra cooperativa svolge attività pomeridiana nei locali della scuola in virtù di una convenzione stipulata anche con il Comune. La nostra attività costituisce una prosecuzione dell'attività scolastica ma gestita interamente dal personale della cooperativa e non della scuola.”.
Inoltre, dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla educatrice della cooperativa, Parte_6
emerge che l'alunna era affidata al genitore al momento del fatto: “La classe era collocata al primo
[...] piano dell'edificio, ad un certo punto venne la madre a prelevarla per partecipare ad un incontro scuola-famiglia che si sarebbe tenuto nello stesso plesso. La madre mi chiese di far scendere la figlia, e la minore la raggiunse. Ho visto la madre della minore anche se la stessa non è venuta in classe. Non ricordo di aver visto effettivamente la minore raggiungere e ricongiungersi con la madre”. Tuttavia, le dichiarazioni della madre della minore, SI.ra contrastano con quanto Parte_3 esposto dall'educatrice, in quanto affermava: “Io mi sono recata a scuola per l'incontro scuola-famiglia, accompagnata da mia cognata […] perché non ero a conoscenza dei tempi di tale incontro. Mia figlia era all'interno di un altro plesso scolastico per frequentare le attività pomeridiane con la cooperativa. Arrivata sul posto, telefonai a Parte_6 avvisandola che mi sarei recata presso l'incontro scuola- famiglia e che se avessi superato le ore 18:00 c'era mia cognata disponibile a prelevare mia figlia. Non era previsto che mia figlia venisse insieme a me: questi incontri scuola famiglia sono tra genitori e professori, senza minori presenti. Nel mentre che ero in turno, sentivo delle urla, ci siamo precipitate per vedere cosa fosse successo ed ho trovato mia figlia a terra che era caduta a causa della catena.”.
Pertanto, considerate le dichiarazioni testimoniali, appurato che la minore frequentava, all'interno dell'istituto, i servizi integrativi realizzati dalla Cooperativa Sociale “La Città della Luna”, alcun obbligo di sorveglianza e vigilanza era ascrivibile, al momento del verificarsi dell'infortunio, in capo all'amministrazione scolastica, posto che alle ore 17:30 circa non vi erano attività didattiche di sorta in capo alla scuola.
Da quanto risulta dall'escussione dei testi ammessi non sono stati forniti elementi chiarificatori sulla dinamica dell'incidente, avendo essi riferito di non aver visto personalmente la dinamica dell'evento.
Valutando il predetto materiale probatorio, il Tribunale ravvisa al limite un profilo di responsabilità a carico dell'educatrice che ha consentito alla minore di lasciare da sola il plesso scolastico per raggiungere la madre, ma detto inadempimento è ascrivibile alla i servizi integrativi che non è stata Controparte_9 evocata in giudizio.
Il , evocato in giudizio, possiederebbe legittimazione passiva solo con riferimento alla CP_6 responsabilità oggettiva da cose in custodia, in quanto custode della catena su cui è inciampata l'alunna.
A tal proposito, è principio consolidato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. non è oggettiva in senso assoluto, ma richiede pur sempre la dimostrazione del nesso eziologico e la mancata prova del caso fortuito” (Cass. civ. sez.
III, n. 2480/2018).
pagina 5 di 8 L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ( Cass. civ., sez. III, ord. 9 gennaio 2024, n. 12663; Cass. civ., Sez. Un., ord. 30 giugno 2022, n.
20943).
Ne deriva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760).
In virtù di tale onere probatorio, il mero posizionamento di una catena, quale strumento di separazione tra l'area pedonale e quella carrabile, non costituisce di per sé un potenziale danno per l'utenza.
Nel caso di specie, il sinistro, che occorreva il 15 maggio, alle ore 17:30 circa, avveniva in condizioni di luminosità adeguate (stante il tempo e l'ora), tali da consentire una piena visibilità dell'oggetto che lo avrebbe cagionato.
Parte attrice, nell'atto di citazione, rilevava che il sinistro in questione si era verificato per la tipologia di catena che “non era assolutamente a norma di legge”, ma non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare tale assunto. Dall'espletata istruttoria – che ha visto la dichiarazione di inutilizzabilità delle deposizioni dei testi di parte attrice – non è stata riscontrata la prova dell'esistenza e della dinamica del fatto e del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa;
altresì, parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che la catena fosse collocata in violazione di specifici obblighi imputabili a parte convenuta.
Ebbene, la “verosimiglianza” delle lesioni riportate dalla minore con la dinamica dell'incidente non è idonea ad integrare l'assunto attoreo sulla catena che “non era assolutamente a norma di legge”.
pagina 6 di 8 Sul punto occorre precisare che, nel diritto civile, diversamente da quanto accade nell'ambito penalistico, ciò che viene imputato al responsabile non è il fatto illecito in sé, bensì il danno. In quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito. Pertanto, "in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode" (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986).
A tal proposito, si richiama la Sentenza della Cassazione civ., sez. III, del 18/12/2024, n. 33129, secondo cui in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un per le lesioni subite da una bambina in CP_10 conseguenza della caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto).
Applicando tale principio al caso di specie, non è emersa la prova della concreta pericolosità della catena, né dell'effettiva anomalia della struttura tale da configurare un'insidia non visibile o prevedibile.
Anzi, la catena era perfettamente visibile e soprattutto si trovava in un punto ove la minore non doveva neppure trovarsi come emerso dalle prove testimoniali. La minore ha assunto un comportamento abnorme, interrutivo del nesso di causalità tra l'evento e la cosa in custodia. Tale comportamento in altri termini integra il caso fortuito quale causa escludente la responsabilità del custode ex art 2051 c.c.
In conclusione, dall'esame complessivo delle risultanti processuali e della documentazione depositata in atti, emerge che il sinistro in questione si è verificato per una causa non ascrivibile a responsabilità della convenuta: la minore era affidata al personale esterno alla scuola, nel caso di specie, alla educatrice della cooperativa “Città della Luna” che frequentava, dietro corrispettivo dei genitori, in orario extrascolastico, a nulla rilevando che vi fosse in quel momento un incontro scuola-famiglia. Mentre la responsabilità ex art
2051 c.c. dell'Istituto scolastico è da escludere per il caso fortuito consistito dal fatto stesso della minore che è inciampata sulla catena che era visibile e quindi l'evento era evitabile con la giusta accortezza.
In assenza della prova di un obbligo violato da parte dell'amministrazione, del nesso eziologico tra la condotta omissiva e il danno, questo Giudicante ritiene sfornita di adeguata prova la domanda dell'attrice, che, pertanto, deve essere rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, tenuto conto che realmente la subiva Pt_1 danni e tenuto conto della diversa qualità delle parti e della complessità della materia e delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene che sussistano "gravi ed eccezionali ragioni" ex art 92 co. 2 c.p.c. nella versione novellata dalla sentenza della Corte Costituzione n. 77/18 per la compensazione integrale delle pagina 7 di 8 spese di lite. Solo il compenso al CTU va posto interamente a carico di parte attrice secondo causalità processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente tutte le spese di lite tra le parti, in considerazione della particolarità della fattispecie e del coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dell'attività;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice il compenso al CTU;
Così deciso in Salerno
10/04/2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8