Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPY
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1441 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
nato a [...] in data [...] e e ivi residente in [...] (c.f. Parte_1
1), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bromuri del Foro di Perugia (c.f. C.F. 1
ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Perugia, Via del Sole C.F. 2
8, in virtù della procura speciale alle liti conferita con atto separato, da intendersi però apposta in calce al detto atto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83, comma 3 c.p.c. e 18, D.M. Giustizia n.
44/2011, il quale difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni, avvisi e notificazioni a mezzo fax al n. 075-5732988 o all' indirizzo di posta elettronica Emai 1 Email 2
[...]
-ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
'quale subentrante a titolo universale, ai sensi Controparte_1 dell'art. 1 d.lgs.n.193 del 22.10.2016, convertito in legge n.225 dell' 10.12.2016, in G.U. n.282 del
2.12.2016, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Controparte_2 '
in persona della signora nella sua qualità di Responsabile Contenzioso Umbria,Parte 2 nominato giusta procura speciale per Notaio repertorio nr 180134 raccolta nr Persona 1
12348 del 22/06/2023, C.F.e P.I. P.IVA 1 con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar '
n.14, elettivamente domiciliata in Roma, in Via Filippo Corridoni 19, presso lo studio dell'Avv. Ines
Carpino ( ) che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata suC.F. 3 foglio separato e firmata digitalmente e che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: o al nu- Email 3
mero di fax 06.25496010
CONTRO
CP_3 (c.f. P.IVA 2 ), in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Perugia, Corso Van- nucci 96
CONVENUTA-CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione avverso la cartella di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001 per €
25.421,03, notificata in data 22.3.2024 nonché di ogni altro atto a questo presupposto e/o conseguente e collegato, ivi compreso il ruolo esattoriale n. 2024/000960, reso esecutivo in data 15.12.2023 e consegnato in data 25.2.2024 all' Controparte_4
CONCLUSIONI: Come precisate con atto di parte del 28.1.2025 e 30.1.2025 e all'udienza del
2.4.2025 FATTO E DIRITTO
nato a [...] in data [...] e e ivi Con atto di citazione del giorno 11.4.2024 il Sig. Parte 1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bromuri residente in [...] (c.f. C.F. 1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Perugia, del Foro di Perugia (c.f. C.F. 2
Via del Sole 8, in virtù della procura speciale alle liti conferita con atto separato, da intendersi però apposta in calce al detto atto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83, comma 3 c.p.c. e 18, D.M. Giustizia n. 44/2011, il quale difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni, avvisi e notificazioni a mezzo fax al n. Email 4 conveniva in giudi- 075-5732988 o all' indirizzo di posta elettronica zio (c.f. e p.iva P.IVA 1 ), con sede legale in Roma, Controparte_5 Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, e con sede locale in Perugia,
Loc. Strozzacapponi, Strada delle Fratte n. 2/i e la CP 3 (c.f. P.IVA 2 in persona del
Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Perugia, Corso Vannucci 96,al fine di sentir dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l' annullamento, previa sospensione della riscossione esattoriale, del seguente atto: cartella di pagamento n. 080 2024 00081809
12 001 per € 25.421,03, notificata in data 22.3.2024 nonché di ogni altro atto a questo presupposto e/o conse- guente e collegato, ivi compreso il ruolo esattoriale n. 2024/000960, reso esecutivo in data 15.12.2023 e con- segnato in data 25.2.2024 all'Agente della riscossione.
L'attore,a fondamento della domanda, sosteneva che: era socio, oltre ad averne ricoperto prima la carica di amministratore unico e poi di liquidatore, della società Controparte_6 che aveva promosso, in data 26.6.2003, di fronte al Tribunale civile di Perugia, un ricorso monitorio nei confronti della CP 3 per il paga- mento dei compensi relativi ad uno studio sulla filiera vitivinicola e che,con decreto ingiuntivo n. 1063/2003, il Tribunale condannava l' CP 7 al pagamento, a favore della Controparte 6 della somma di
€.15.121,86, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, spese del procedimento come liquidate in decreto ed accessori di legge;
con atto di citazione notificato in data 14.10.2003, la CP 3 spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, reso esecutivo in corso di causa e munito di formula esecutiva in data
18.10.2004; fine di evitare l'azione esecutiva, l' CP 7 provvedeva al pagamento di quanto ingiunto, per complessivi € 18.312,37; con sentenza n. 1765/2009, il Tribunale di Perugia accoglieva l'opposizione spiegata dalla CP_3 revocando il decreto ingiuntivo n. 1063/2003 e condannando Controparte_6 alla refusione delle spese di giudizio;
con successivo atto di citazione notificato in data 16.6.2010, la predetta società proponeva appello per la riforma della sentenza di I grado, ma la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza n. 519/2013, respingeva il gravame condannando la Controparte 6 al pagamento delle spese di lite;
avverso detta sentenza non veniva proposto ricorso in Cassazione e la stessa passava in giudicato.
L'attore proseguiva asserendo che: con atto in data 3.11.2014, iscritto presso il Registro delle Imprese in data
14.11.2014, la società Controparte 6 veniva posta in liquidazione, l'odierno opponente veniva nominato li- quidatore della stessa e a distanza di quasi dieci anni, la CP_3 intendendo procedere al recupero di quanto già versato in precedenza alla società Controparte_6 in forza del decreto ingiuntivo n. 1063/2003 poi revocato, proponeva a sua volta ricorso monitorio di fronte al Tribunale Civile di Perugia che, con decreto ingiuntivo n. 765/2023 emesso in data 3.5.2023, condannava Controparte_6 al pagamento in favore dell' [...]
CP 7 della complessiva somma di € 18.312,37, oltre ad interessi come da domanda, spese del procedi- mento liquidate in € 567,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese di giustizia ed accessori di legge;
il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 24.5.2023 a mani del Dott. Parte 1 in qualità di liquidatore della società Controparte_6 rimaneva inoppugnato, passando quindi in giudicato;
a seguito dell'iscrizione al ruolo n. 2024/000960,reso esecutivo in data 15.12.2023 e consegnato in data 25.2.2024, delle somme portate dal citato decreto ingiuntivo n. 765/2023 del 3.5.2023 del Tribunale di Perugia, con la cartella di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001 notificata in data 22.3.2024 1' Controparte_5 intimava personalmente al Dott. Parte 1 il pagamento della complessiva somma di € 25.421,03, di cui € 18.312,37 per sorte, € 5.452,58 per interessi, € 702,39 per spese legali, € 947,81 per spese generali ed € 5,88 per diritti di
Parte 3 essere il liquidatore della notifica, e ciò in forza della asserita "qualità di coobbligato della stessa,.
Quindi, l'attore sosteneva: l'illegittimità, nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2462, 2495 e 2909 c.c., 475 c.p.c., 21 D.Lgs. n. 46/1999 e 36 D.P.R. n. 602/1973
e carenza del diritto di procedere alla riscossione esattoriale.,in quanto il decreto ingiuntivo n. 765/2023 emesso in data 3.5.2023 dal Tribunale Civile di Perugia era rivolto esclusivamente nei confronti della società CP_6
[...] e non nei confronti dell'attuale opponente quale persona fisica, con la conseguenza che il giudicato in ordine alla debenza delle somme oggetto del provvedimento monitorio e conseguente alla mancata proposi- zione di opposizione allo stesso, non poteva che fare stato nei soli confronti della società Controparte_6 né tantomeno il decreto ingiuntivo poteva costituire titolo idoneo a fondare l'esecuzione esattoriale contro l'odierno opponente, come affermato dall'art. 2909 c.c., ai sensi del quale "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” e veniva altresì eccepita l'insussistenza, sul piano sostanziale, di qualsivoglia rapporto di coobbligazione in capo all'odierno opponente in forza del quale lo stesso poteva essere chiamato a rispondere, per il solo fatto di essere socio e amministratore/liquidatore, delle obbligazioni gravanti in capo alla società Controparte_6 in quanto, ai sensi dell'art. 2462, comma 1 c.c., “nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde sol- tanto la società con il suo patrimonio", cosicché si realizzava una separazione piena tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci ed organi sociali e l'art. 2495, comma 3 c.c. disponeva che, "ferma restando l'estin- zione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquida- zione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società", così che l'insorgere di una responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali è subordinato all'accertamento dell'avvenuta distribuzione dell'attivo, in violazione della regola della naturale postergazione dei riparti finali in favore dei soci, ed è comunque limitata a quanto essi abbiano percepito da detti riparti. Analogamente, la responsabilità dei liquidatori per i crediti sociali poteva insorgere solo laddove la mancata soddisfazione di detti crediti sia riconducibile ad una loro condotta colposa, e pertanto ad atti di mala gestio da parte loro ma,nel caso di specie, l'intimazione di pagamento rivolta all'attore e contenuta nella cartella di pagamento gravata non si fondava su alcun accertamento della percezione da parte di questo, in qualità di socio, di riparti dal bilancio finale di liquidazione della Controparte_6 né tantomeno sulla contestazione di condotte colpose allo stesso ascrivibili in qualità di liquidatore della stessa.
Ed ancora: non sussistevano i presupposti, a dire dell'opponente, perché potesse operare, nel caso di specie, la speciale forma di responsabilità solidale in materia tributaria prevista dall'art. 36, D.P.R. n. 602/1973.,in quanto norma dispone i che "i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non pro- vano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'im- porto dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento dell'imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria. Le responsabilità previste dai commi pre- cedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. La responsabilità di cui ai commi precedenti e accertata dall'uf- ficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'art. 39".
Quindi la speciale forma di responsabilità solidale in esame è strettamente limitata alla materia tributaria, e non poteva quindi operare allorchè il credito, per il quale si intendeva procedere alla riscossione esattoriale, avesse natura civile. Infatti, con la cartella di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001 oggetto di gravame, ha inteso azionare il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 765/20231' Controparte_5 del 3.5.2023 del Tribunale di Perugia il quale a sua volta aveva ad oggetto la restituzione delle somme a suo tempo corrisposte dalla CP_3 a Controparte 6, credito per restituzione di indebito, da inquadrarsi nell'ambito dell'art. 2033 c.c., di natura tipicamente civilistica e ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 602/1973,
l'insorgere della speciale responsabilità dei soci e/o organi sociali, "accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", è anch'essa subordinata all'accertamento della violazione, da parte di questi ultimi, delle regole di prelazione nella soddisfazione dei crediti sociali ed è limitata, per quanto riguarda i soci, al valore delle assegnazioni ricevute e anche sotto tali profili, la cartella di pagamento impugnata non si fondava su alcun accertamento della effettiva sussistenza di detti presupposti, né veniva riferito di alcun atto motivato emesso in tal senso da Controparte_5
[...]
Proguiva l'attore sostenendo che, comunque, il credito oggetto del contendere doveva ritenersi prescritto per decorso del termine decennale di prescrizione ai sensi del combinato disposto degli art. 2033 e 2946 c.c.stante che come riferiva la stessa CP 3 nella narrativa del ricorso monitorio, il pagamento della somma di € 18.312,37, di cui si chiedeva attualmente la restituzione da parte dell'odierno opponente, era stata pagata dall'Ente con mandati n. 11427 del 17.1.2004, n. 4658 e n. 4684 del 1.6.2005 e posto che la cartella di paga- mento n. 080 2024 00081809 12 001 era stata notificata solo in data 22.3.2024 e che medio tempore non erano stati notificati, nei confronti del Dott. Parte 1 quale persona fisica, altri atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, questo doveva ritenersi oramai irrimediabilmente spirato ed anche .per tali motivi, quindi, la cartella di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001 meritava di essere dichiarata illegittima e/o nulla e comunque annullata, con conseguente accertamento dell'inesistenza del diritto di Controparte_5
[...] a procedere in via di esecuzione coattiva.
Infine, l'attore asseriva che dovevano ritenersi prescritti altresì tutti gli interessi maturati e non riscossi ante- riomente al 22.3.2019 considerato che la cartella di pagamento impugnata era stata notificata in data 22.3.2024
e rispetto a detti interessi era spirato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1
Controparte 5 a promuovere l'azione n. 4) c.c., con conseguente inesistenza del diritto di esecutiva per il loro recupero.
Per tutto quanto sopra esposto l'attore chiedeva l'esercizio, da parte del Tribunale adito, del potere di sospen- sione della procedura di riscossione esattoriale, espressamente conferito al Giudice dall'art. 29, D.Lgs. n.
46/1999, sostanzialmente in coerenza con quanto disposto dall'art. 615, comma 1 c.p.c. e rassegnava le se- guenti conclusioni: "
in via preliminare di rito, inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza, accertare e dichiarare che sussistono i gravi motivi di cui agli artt. 29, comma 1 D.Lgs. n. 46/1999 e 615, comma 1 c.p.c.,
e, per l'effetto, sospendere la riscossione esattoriale preannunciata con la notifica della cartella di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001; in via principale nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'estraneità del Dott. [...]
-
Pt 1 alla pretesa portata dalla cartella di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001, e comunque l'inidoneità del decreto ingiuntivo n. 765/2023 reso dal Tribunale Civile di Perugia a fungere da idoneo titolo esecutivo nei suoi confronti, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella di pagamento n. 080 2024
00081809 12 001, e comunque annullare la stessa, e dichiarare altresì la carenza del diritto, in capo ad [...]
e alla CP_3 a procedere alla riscossione in via esattoriale delle somme Controparte_5 portate dalla predetta cartella di pagamento nei confronti dell'esponente;
- in via subordinata nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale di cui al combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001, e comunque annullare la stessa, e dichiarare altresì la carenza del diritto, in capo ad Controparte_5 e
CP 3 a procedere alla riscossione in via esattoriale delle somme portate dalla predetta cartella alla di pagamento nei confronti dell'esponente;
- in via ulteriormente subordinata nel merito: accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1 n. 4) c.c. rispetto a tutti gli interessi maturati anteriormente al 22.3.2019 e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della cartella di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001, e comunque annullare la stessa, e dichiarare altresì la carenza del diritto, in capo ad a procedere alla riscossione inControparte_5 e alla CP 3
via esattoriale dei predetti interessi nei confronti dell'esponente
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.".
Con comparsa del 29.5.2024 si costituiva in giudizio l' Controparte 1 quale subentrante a titolo universale, ai sensi dell'art. 1 d.lgs.n.193 del 22.10.2016, convertito in legge n.225 dell'10.12.2016, in G.U. n.282 del 2.12.2016, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Controparte_2 , in persona della signora Parte 2 nella sua qualità di Responsabile
Persona 1 repertorio nr 180134Contenzioso Umbria, nominato giusta procura speciale per Notaio raccolta nr 12348 del 22/06/2023, C.F.e P.I. P.IVA 1 con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar
n. 14, elettivamente domiciliata in Roma, in Via Filippo Corridoni 19, presso lo studio dell'Avv. Ines Carpino
( C.F. 3 ) che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e firmata digitalmente e che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3 o al numero di fax 06.25496010 la quale eccepiva, preliminarmente, la propria assenza di responsabilità nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni inerenti ai presupposti dell'atto oggetto di causa in quanto, ai sensi dell'art. 12 D.P.R.602/1973 - come modificato dall'art.4 D.Lgs. n.46 del 1999 - il ruolo venva formato e sot- toscritto dal titolare del credito, nel caso in esame CP 3 diventava esecutivo e successivamente, trasmesso al CP 8 competente su basa territoriale, in ragione della residenza del contribuente debi- tore e pertanto, relativamente a tutte le contestazioni relative agli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata il CP 8 era carente di legittimazione passiva e che, nel rispetto della normativa di legge, aveva l'obbligo di agire per il recupero dei crediti indicati nei ruoli inviati dagli uffici preposti alla Ammini- strazioni creditrici, titolari del rapporto in ragione del quale queste ultime procedevano alla iscrizione a ruolo, così come stabilito dall'art. 16 D.Lgs. 46/1999. L'atto di concessione con il quale veniva delegato al Conces- sionario l'esercizio del diritto alla riscossione, proseguiva la convenuta, non incideva sulla titolarità del rap- porto, che faceva sempre capo all'Ente che aveva disposto in via autonoma ed esclusiva l'iscrizione a ruolo e come si evinceva dalla cartella impugnata, il ruolo n. 2024/000960 era stato reso esecutivo in data 15.12.2023
e consegnato all' Controparte_9 il 25.2.2024,1' aveva poi notificato in data Controparte_5
22.3.2024 la cartella n.08020240008180912001 sulla scorta del ruolo formato e consegnato dall'Ente impositore e l'avvenuta notifica non era oggetto di contestazione alcuna da parte dell'attore, che aveva incar- dinato il presente giudizio confermando di aver avuto piena conoscenza di quanto addebitatogli.
L'A gente della Riscossione quindi risultava estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente imposi- tore, che aveva l' esclusivo onere di replicare sulle eccezioni di merito ex adverso sollevate in ricorso e per l'effetto, insisteva nella richiesta di declaratoria di illegittimità della domanda avversa, come formulata nei confronti dell' Agente della Riscossione, per suo difetto di legittimazione passiva, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite.
La convenuta eccepiva che la richiesta di sospensione avanzata dal ricorrente era priva di fondamento per carenza dei presupposti di legge in quanto poteva essere concessa dal Giudice quando ricorrevano gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione e vi fosse stato fondato pericolo di grave ed irreparabile danno e nel caso, nessun grave motivo era stato posto da controparte a base della richiesta,rima- nendo una generica istanza priva di alcun riscontro probatorio e mancava la prova del grande ed irreparabile danno derivante dall'eventuale omessa sospensione dell'esecuzione fiscale soprattutto in considerazione alla qualità del creditore procedente e della sua solvibilità e consistenza patrimoniale nell'ipotesi di un eventuale accoglimento del merito dell'opposizione odierna. Inoltre, essendo l'obbligazione richiesta di carattere pecu- niario, non vi poteva essere il pericolo di danno gravo ed irreparabile necessario per la sospensione in quanto era sempre possibile eventualmente riparare al danno subito con la restituzione delle somme di denaro versate.
La convenuta quindi rassegnava le conclusioni di cui all'atto di costituzione, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 3.6.2024 il Giudice, verificata la regolare evocazione in giudizio dei convenuti da parte dell'attore,la mancata costituzione della CP 3 in persona del legale rappresentante p.t. e la regolare
Controparte_10 in persona del suo legale rappresentante, costituzione dell'
dichiarava la contumacia della CP_3 e fissava, quale prima udienza di comparizione e trattazione ex art.171 bil c.p.c.il giorno 11.9.2024, concedendo alle parti i termini antecedenti detta udienza per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza di cui sopra,riservata la decisione sulle rispettive richieste delle parti il Giudice, con
66 ordinanza del 12.12.2024 disponeva come segue “... Visto il disposto artt. 57 D.P.R. n. 602/1973 e 615 c.p.c.
RILEVATO Che secondo la sentenza della Corte di Cassazione, S.U., n. 34447, del 24 dicembre 2019. Le questioni che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, devono essere fatte valere dinanzi al giudice ordinario, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Che il Giudice investito dell'opposizione ex art.615, I comma c.p.c., può legittimamente esercitare il potere di sospensione dell'efficacia del titolo, anche qualora l'esecuzione abbia già avuto inizio in quanto la sospensione di una specifica esecuzione che compete in via esclusiva al giudice dell'esecuzione (art. 623 c.p.c.) è cosa diversa dalla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (sospensione
"ab externo"), dalla quale deriva l'inutilizzabilità di un certo atto per iniziare o proseguire qualsiasi esecuzione.
(Tribunale Civitavecchia, 10/07/2007), RITENUTA L'apparente fondatezza dell'opposizione proposta da
-
parte attrice avverso la cartella di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001 per € 25.421,03, notificata in data 22.3.2024 nonché di ogni altro atto a questo presupposto e/o conseguente e collegato, ivi compreso il ruolo esattoriale n. 2024/000960, reso esecutivo in data 15.12.2023 e consegnato in data 25.2.2024 all' CP 4
[...] per quanto argomentato, dedotto e prodotto dall'attore a sostegno dell'opposizione; RAVVISATA
La sussitenza dei gravi motivi di cui agli artt. 29, comma 1 D.Lgs. n. 46/1999 e 615, comma 1 c.p.c., SO-
SPENDE L'efficacia esecutiva della cartella esattoriale di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001 per €
25.421,03, notificata in data 22.3.2024 nonché di ogni altro atto a questo presupposto e/o conseguente e colle- gato, ivi compreso il ruolo esattoriale n. 2024/000960, reso esecutivo in data 15.12.2023 e consegnato in data
25.2.2024 all'Agente della riscossione RITENUTO Che la causa possa essere decisa con la documentazione versata in atti, Visto l'art. 189 c.p.c. RIMETTE La causa innanzi a se per la decisione all'udienza del 2.4.2025 alle ore 10,30 concedendo alla parti i temini antecedenti di cui a detta norma per il deposito delle memorie ivi indicate..."
All'udienza sopra indicata, depositate note di precisazione conclusioni e memorie conclusive e repliche dalle parti, presenti i procuratori delle stesse, il Giudice riservava la decisione.
Nel richiamare, questo Giudice, quanto già rilevato con propria ordinanza del 12.12.2024, va confermato quanto espresso in detto atto e il principio per cui, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973e al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette "recuperatorie"( che consente all'in- teressato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso l'atto presupposto n.d.r.) le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell' Controparte_4 unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva. In difetto, tali opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito: quest'ultimo
è infatti privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale e non vi è neppure la possibilità di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo l'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale prevista dalla norma.
Questo è il principio di diritto statuito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 12 febbraio 2024, n. 3870 con la quale ribadisce il principio generale, condiviso in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscos- sione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva: mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione e quest'ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione che di opposizione agli atti esecutivi. Consegue che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento, 1 Controparte_5 è onerata di fornire la prova della corretta esecuzione del procedimento esattoriale e laddove detta prova sia carente e/o incompleta, l'atto riscossivo oggetto del giudizio di opposizione è da ritenersi illegittimo, per inter- venuta prescrizione del credito azionato, stante l'inutile decorso del termine di cinque anni previsto dalla nor- mativa in materia. (Tribunale - Trieste, 07/05/2024, n. 461). La cartella di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001 per € 25.421.03, notificata in data 22.3.2024 impugnata da parte attrice nel presente giudizio, unitamente ad ogni altro atto a questa presupposto e/o conseguente e collegato, ivi compreso il ruolo esattoriale n. 2024/000960, reso esecutivo in data 15.12.2023 e consegnato in data 25.2.2024 all'Agente della riscossione. riguarda il pagamento di un credito della CP 3 nei confronti della Parte 4 in forza di un decreto ingiuntivo emesso in favore della prima al fine di recuperare la sorte e le spese che questa aveva corrisposto alla seconda a seguito in un decreto ingiuntivo emesso in favore della stessa, poi revocato con sentenza passata in giudicato.
La detta cartella esattoriale è stata notificata all'attuale opponente quale liquidatore della. Controparte_11 asseritamente "coobbligato", si presume con la stessa, per il pagamento dei debiti esclusivamente posti in capo alla società quale quello oggetto della cartella di pagamento impugnata in questa sede.
Intanto va detto che il liquidatore di una società non è solidalmente responsabile dei debiti della società, ma può rispondere in proprio in alcuni casi quali: l'omesso pagamento dei debiti erariali, anche se non iscritti a ruolo, delle imposte dovute se non riesce a soddisfare i crediti erariali;
se cagiona un danno ai creditori non adempiendo ai propri doveri;
se, in mancanza di attivo per soddisfare tutti i creditori, non rispetta la par condicio creditorum. Infatti, l'art. 2495, comma 2, c.c. prevede quale potenziale soggetto passivo dell'azione dei creditori sociali il Liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa, in quanto, nello svolgere la loro attività i liquidatori sono tenuti all'osservanza di una precisa diligenza professionale, disciplinata dalle norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2489, comma 2, c.c.) e laddove tali professionalità e diligenza non siano osservate, i liquidatori possono essere chiamati a rispondere nei confronti dei creditori sociali. Quindi, affinché scatti la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori sociali, occorre che la mancanza di un attivo sufficiente a soddisfare il credito vantato da questi ultimi sia dipeso da colpa dei liqui- datori, ovvero da un loro comportamento non professionale o non diligente da parte di questi ultimi.,la respon- sabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali è di tipo extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo ed è dunque onere del creditore dimostrare: la consapevolezza del liquidatore circa l'esistenza del credito, oppure, la conoscibilità del credito attraverso la diligenza e professionalità (qualificata) che in- combe sul liquidatore;
la sussistenza di una massa attiva, all'esito della liquidazione, che sarebbe stata suffi- ciente a soddisfare, anche solo parzialmente, il proprio credito, oppure la condotta colposa o dolosa del liqui- datore che ha reso impossibile la formazione di una massa attiva sufficiente a soddisfare il proprio cre- dito;
il pregiudizio subìto; il nesso causale tra tale pregiudizio e il comportamento del liquidatore.
Questo dal punto di vista prettamente civilistico mentre la responsabilità dei liquidatori ex art. 36 comma 3 del
D.P.R. n. 602/1973 si concretizza in un'autonoma obbligazione sussidiaria e non solidale, dei liquidatori stessi e permette all'amministrazione finanziaria di richiedere un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore al verificarsi, però, di precise condizioni: è di tipo legale, in quanto prevista "ex lege", e insorge al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., postulando l'esistenza e la definitività del debito tributario della società, la sussistenza di attività della liquidazione, la distrazione dei beni e l'assegnazione ovvero il percepimento di beni o somme di denaro in un determinato arco temporale, nonché l'infruttuosa riscossione della società. Essa inoltre è autonoma, sebbene dipendente dalla responsabilità degli amministratori e liquidatori ed è solidale ex art. 1294
c.c. (Cassazione civile sez. trib. - 04/06/2024, n. 15580 Cassazione civile sez. trib. - 26/05/2021, n. 14570),
Nel caso di specie e di cui al presente giudizio, non si versa in materia tributaria non essendo state contestate, all'attuale attore, le specifiche condizioni configuranti tale tipo di responsabilità in capo ai liquidatori di società per mala gestio,dolo o colpa e di conseguenza, alcun tipo di solidarietà può essere contestato all'attuale attore per crediti vantati dall'Ente impositore, che non si è neanche costituita in giudizio, portati daCP_3
CP 3 per il pagamento dei compensi relativi ad unoun ricorso monitorio nei confronti della stessa studio sulla filiera vitivinicola che,con decreto ingiuntivo n. 1063/2003, veniva condannata al pagamento a favore della Controparte 6 della somma di € 15.121,86, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, spese del procedimento come liquidate in decreto ed accessori di legge, decreto ingiuntivo poi revocato e quindi con altro decreto ingiuntivo presentato, a sua volta, dalla contro la Controparte 6 questa veniva CP 3
condannata alla restituzione alla CP 3 delle somme da questa corrisposte in forza del decreto ingiuntivo poi revocato.
Il credito portato dalla cartella esattoriale impugnata, pertanto, è solo nei confronti della Controparte 6 con la quale l'attuale opponente, seppur liquidatore della stessa,non ha alcun vincolo di solidarietà né per la carica né
a maggior ragione, a titolo personale e pertanto, non è destinatario della richiesta di pagamento di cui alla cartella impugnata emessa dall'Ente della Riscossione per un credito dell'Ente impositore esclusivamente verso la società.
A fronte delle argomentazioni che precedono, assorbenti dell'intero contendere, vanno comunque rilevate come fondate le eccezioni sollevate da parte opponente in ordine alla prescrizione del credito per lo spirare del ter- mine decennale di cui all'art.2033 c.c. e 2946 c.c., dato che la cartella in questione è stata notificata al ricorrente solo in data 22.3.2024.,così come devono ritenersi prescritti tutti gli interessi maturati e non riscossi anterio- mente al 22.3.2019, per decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1 n.
4 c.c. non essendo stati né indicati né tantomeno dimostrati atti interruttivi della prescrizione e della sorte e degli interessi.
La domanda va pertanto accolta e per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità della cartella di pagamento n. 080
2024 00081809 12 001 per € 25.421,03, notificata in data 22.3.2024 nonché di ogni altro atto a questo presup- posto e/o conseguente e collegato, ivi compreso il ruolo esattoriale n. 2024/000960, reso esecutivo in data
15.12.2023 e consegnato in data 25.2.2024 all' Controparte_4
Condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali come determinato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Ballon, definitivamente pronuncando sulla domanda proposta da: Parte 1 nato a [...] in data [...] e e ivi residente in [...] (c.f.
(), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bromuri del Foro di Perugia (c.f. C.F. 1
ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Perugia, Via del Sole 8, in virtù C.F. 2
della procura speciale alle liti conferita con atto separato, da intendersi però apposta in calce al detto atto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 83, comma 3 c.p.c. e 18, D.M. Giustizia n. 44/2011, il quale difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni, avvisi e notificazioni a mezzo fax al n. 075-5732988 o all' indirizzo di posta elettronica [...] Email 4 contro quale subentrante a titolo universale, ai sensi dell'art. 1 d.lgs.n. 193 del 22.10.2016, Controparte 12 convertito in legge n.225 dell'10.12.2016, in G.U. n.282 del 2.12.2016, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Controparte 2 , in persona della signora Parte 2 nella sua qualità di Responsabile Contenzioso Umbria, nominato giusta procura speciale per Notaio Persona 1
repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, C.F.e P.I. P.IVA 1 con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n.14, elettivamente domiciliata in Roma, in Via Filippo Corridoni 19, presso lo studio dell'Avv. Ines Carpino ( C.F. 3 () che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e firmata digitalmente e che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al se-
o al numero di fax guente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
(c.f. P.IVA 2 in persona del Presidente della Giunta Re- 06.25496010 e
contro
CP 3 '
gionale e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Perugia, Corso
Vannucci 96, contumace:
Disattesa ogni altra domanda e richiesta accoglie la domanda di parte attrice-opponente e per l'effetto, dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento n. 080 2024 00081809 12 001 per € 25.421,03, notificata in data
22.3.2024 nonché di ogni altro atto a questo presupposto e/o conseguente e collegato, ivi compreso il ruolo esattoriale n. 2024/000960, reso esecutivo in data 15.12.2023 e consegnato in data 25.2.2024 all' Agente della riscossione;
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Condanna le parti convenute CP_3 e Controparte_1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti,,la prima quale titolare del diritto di credito,la seconda quale titolare dell'azione esecutiva e legittimata passiva nel presente giudizio,al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice in ragione del 50% ciascuno, liquidate come segue: €.237,00 per spese, €.5.077,00 per com- penso professionale, oltre IVA,CAP e Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 16.4.2024 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni