Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3329/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dagli Parte_2 CodiceFiscale_2
Avvocati ELEONORA MAUCERI e GIUSEPPE MAUCERI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, in NO La IE (LE) in data 1.09.2014 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 14 – parte II – Serie A - anno 2014 e del Comune di Vizzolo Predabissi al n. 4
Parte II – Serie B – Anno 2014) e che dall'unione coniugale sono nati i figli (5.07.2015) ed Per_1 Per_2
(22.08.2018), entrambi ancora minorenni.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni di separazione di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo
– le seguenti:
1)- dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...] ai sensi dell'art.151 1° comma c.c.; Parte_2
2)- affidare i figli minori ed ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione e Per_1 Per_2
pagina 1 di 5
3)- assegnare la casa coniugale alla moglie. Il marito lascerà la casa coniugale entro e non oltre l'1/3/2025 e porterà con sé tutti i suoi effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà. L'arredamento e quant'altro contenuto nella casa coniugale vengono assegnati alla moglie in piena ed esclusiva proprietà;
4)- dare atto che i genitori si impegnano a gestire i figli compatibilmente con i propri turni lavorativi affinché i figli siano sempre con l'uno o con l'altro genitore. Nel caso ciò non fosse possibile e/o sorgano contrasti irrisolvibili il padre potrà vedere i figli e tenerli con sé:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola sino alla Domenica sera alle ore 21,00 o fino al Lunedì mattina accompagnandoli a scuola;
- nella settimana in cui i figli staranno con il padre nel fine settimana staranno con lui anche il Mercoledì dall'uscita dalla scuola sino al Giovedì mattina quando li accompagnerà a scuola;
-nella settimana in cui i figli non staranno con il padre nel fine settimana il padre li prenderà dall'uscita dalla scuola del martedì sino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola e dall'uscita dalla scuola del giovedì sino alla mattina quando li accompagnerà a scuola;
- un periodo consecutivo di 15 giorni o due settimane non consecutive durante le ferie estive, in periodi che verranno concordati di anno in anno entro il 31 maggio in base alle ferie di entrambi;
- alternativamente ogni anno il giorno di Natale o di Santo Stefano;
- alternativamente ogni anno un periodo continuativo durante le vacanze natalizie dal 27/12 all'1/1 o dall'1/1 al 6/1;
-alternativamente ogni anno il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- un periodo consecutivo di tre giorni durante le vacanze Pasquali o ad anni alterni l'intero periodo delle vacanze pasquali;
- i figli trascorreranno con il papà la Festa del Papà e con la mamma la festa della mamma e trascorreranno il giorno del loro compleanno, se possibile, insieme ad entrambi i genitori;
- alternativamente i ponti e le altre festività religiose o civili.
5)- I genitori prendono rispettivamente atto ed autorizzano che figli continuino a trascorrere tutto il periodo delle vacanze estive dalla fine delle lezioni scolastiche o dalla fine del grest e fino all'inizio delle lezioni scolastiche, in Puglia a casa della nonna materna. Il padre quindi, per il periodo continuativo o per le due settimane non consecutive in cui terrà i figli durante le vacanze estive, dovrà andarli a prendere in Puglia a casa della nonna materna.
6)- A titolo di contributo al mantenimento dei figli il padre verserà alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese la somma mensile di Euro 300,00= (150,00 per ciascun figlio) a decorrere dal momento in cui lascerà la casa coniugale e sino alla completa indipendenza economica dei figli stessi.
Tale somma è ancorata al costo della vita e verrà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo vita per impiegati ed operai a partire dall'anno successivo a quello in cui il signor lascerà la Pt_1 casa coniugale (in base il mese in cui il signor lascerà la casa coniugale). Pt_1
7)- L'assegno unico per i figli (ad oggi di 420,00 euro al mese) verrà percepito dalla madre.
8)- Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli saranno ripartite tra i genitori in misura del
50% ciascuno e la quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata interamente, previa esibizione di fattura o ricevuta, secondo il seguente schema:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: pagina 2 di 5 a)-visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante-
b)-cure dentistiche presso strutture pubbliche-
c)-trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale-
d)-tickets sanitari-
e)-occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista-
f)-farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale-
Spese mediche che richiedono di preventivo accordo:
a)-cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private-
b)-cure termali e fisioterapiche-
c)-trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente-
d)-farmaci omeopatici-
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a)-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici-
b)-libri di testo-
c)-materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica-
d)-dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES)-
e)-assicurazione scolastica-
f)-fondo cassa richiesto dalla scuola.
g)-gite scolastiche senza pernottamento-
h)-spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico-
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a)-tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati-
b)-gite scolastiche con pernottamento-
c)-corsi di recupero e lezioni private-
d)-corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero-
e)-alloggio presso la sede universitaria-
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a)-tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola-
b)-centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a)-corsi di lingue-
b)-corsi di musica e strumenti musicali-
c)-attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei)-
d)-spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)-
e)-baby-sitter-
f)-viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori-
g)-spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni)- pagina 3 di 5 h)-acquisto e manutenzione (comprensivo bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli-
9)-In ordine alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro
(anche via mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche via mail) entro 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta”.
Alla successiva udienza virtuale del 12.02.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis. 51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata
(art. 151 c.c.).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio NO La IE (LE) in data 1.09.2014 (atto
[...] pagina 4 di 5 trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 14 – parte II – Serie A - anno
2014 e del Comune di Vizzolo Predabissi al n. 4 Parte II – Serie B – Anno 2014);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO La IE (LE) e del Comune di
Vizzolo Predabissi (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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