Versione
13 agosto 1978
13 agosto 1978
Art. 1.
L'articolo 187 del testo delle disposizioni sulla "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 187 - Domanda di ammissione alla procedura. - L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilita' di risanare l'impresa, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.
La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161".
L'articolo 187 del testo delle disposizioni sulla "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 187 - Domanda di ammissione alla procedura. - L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilita' di risanare l'impresa, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.
La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161".
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1985, n. 2832Provvedimento: Il termine previsto dall'art. 187 della legge fallimentare per la durata dell'amministrazione controllata, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 della legge 24 luglio 1978 n. 391 (che lo ha elevato da uno a due anni), ha carattere perentorio. Ne consegue l'illegittimità del decreto del tribunale di proroga della amministrazione controllata oltre il suddetto termine, la quale è deducibile con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, indipendentemente dalla circostanza della sopravvenuta scadenza del termine prorogato (non implicante il venir meno dell'interesse a ricorrere). ( V 2215/83, mass n 427063; ( V 2466/75, mass n 376362; ( V 2466/75, mass n 376361).*Leggi di più...
- conseguenze·
- illegittimità del decreto di proroga·
- termine·
- irrilevanza·
- amministrazione controllata·
- inammissibilità·
- improponibilità ex art. 111 cost·
- proroga·
- fallimento ed altre procedure concorsuali·
- sopravvenuta scadenza del termine prorogato