Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n° 387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Saltarelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 387/2023 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Ivan Bottazzo, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti. Antonio Restiglian e CP_1 P.IVA_2
Stefano Iorio, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3
difesa dall'avv. Alessandra Zilio Cambiagio, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 13.1.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
e chiedendo la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti ex art. 2901 CP_1 CP_2
c.c. del contratto di compravendita stipulato in data 28.12.2017 tra le società convenute con rogito del Notaio Rep. 6085 Racc. n. 4955 registrato e trascritto il 23.01.2018 Persona_1
A sostegno della domanda formulata, l'attrice ha esposto:
1
attore), divenuto definitivo per effetto della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1876/2017 (doc. 3 attore), con il quale il Tribunale di Vicenza ha ingiunto a e al garante CP_2 [...]
il pagamento del saldo prezzo della compravendita conclusa tra le parti in data Parte_2
22.6.2010 (doc.1 attore), pari a € 200.000,00, maggiorato degli interessi pattuiti nella misura dell'8%;
- che non aveva ottemperato alla propria obbligazione pecuniaria (se non per CP_2
l'importo di € 8.000,00 corrisposto nelle more del giudizio di opposizione a D.I.) e si era invece spogliata del compendio immobiliare oggetto della presente causa, vendendolo in data 28.12.2017 a per il prezzo di € 305.000,00; CP_1
- che l'alienazione in parola aveva compromesso le proprie pregresse ragioni creditorie, di cui il l.r. di era a conoscenza, e che di un tanto fosse consapevole CP_2 Parte_2
anche la società acquirente, poiché al tempo del rogito notarile la stessa era detenuta CP_1
dai figli di , e Parte_2 CP_3 Parte_3
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto;
in particolare, ha eccepito la prescrizione dell'azione e ha dedotto l'insussistenza dell'eventus damni, in quanto: “alla data dell'atto di disposizione posto in discussione dall'attore (28.12.2017) era rimasta proprietaria di immobili aventi un CP_2
valore commerciale minimo di oltre 1,2 milioni di euro (rispetto a credito vantato da Parte_1 per euro 192.000)”, nonché della parteipatio fraudis, in quanto: “al momento della compravendita,
secondo l'ultimo bilancio disponibile, era impresa oggettivamente sana;
la CP_2
compravendita era perfettamente coerente con l'oggetto sociale del venditore, e il prezzo di vendita pattuito era confortato da coeve stime redatte da tecnico terzo;
all'epoca, i soci di CP_1
erano bensì figlio di (socio e a.u. di fino al maggio 2018), ma da Parte_2 CP_2
molti anni non convivevano col padre, e con costui non avevano particolari frequentazioni né coltivavano rapporti economici o d'affari;” (v. pagg. 6 e 7 comparsa di costituzione e risposta).
Si è costituita inoltre la Curatela della procedura di liquidazione giudiziale CP_2
dichiarata successivamente all'instaurazione della causa (con sentenza del Tribunale di Vicenza del
12.5.2023), dichiarando di aderire alle conclusioni formulate dall'attrice.
In conseguenza della costituzione della Curatela della procedura di liquidazione giudiziale
[...]
ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo l'estinzione Controparte_4 Parte_1
del processo nei suoi confronti (con esclusione di addebito di spese) e la rinuncia è stata accettata dalle parti costituite.
2 A seguito della rinuncia dell'attrice, la Curatela della procedura di liquidazione Giudiziale
[...]
ha rimodulato le conclusioni a favore della massa dei creditori. CP_2
*****
Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del processo nei confronti di Parte_1
.
[...]
La domanda spiegata ex art. 2901 c.c., fatta propria dalla Curatela della procedura di liquidazione Giudiziale è fondata per i motivi che si vanno a esporre. CP_2
Anzitutto l'azione – contrariamente a quanto eccepito da – non è prescritta, CP_1
poiché “La prescrizione dell'azione revocatoria decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, essendo solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e
l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.” (Cass. n. 11758/2018) e nella fattispecie la trascrizione dell'atto impugnato è avvenuta in data 23.01.2018, laddove l'atto di citazione è del 13.1.2023.
In secondo luogo preme rilevare che, qualora, come nel caso in esame, sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio sia sopravvenuto il fallimento del debitore, la legittimazione alla prosecuzione del giudizio spetta esclusivamente al Curatore, che ex art. 66 l.f. subentra nell'azione accettando la causa nello stato in cui si trova e agendo “quale sostituto processuale della massa dei creditori, ormai carenti
d'interesse e privati della legittimazione a proseguire l'azione; con la conseguenza che gli effetti dell'azione, consistenti nell'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, sono destinati a prodursi non più a vantaggio del singolo creditore attore, bensì di tutti i creditori del fallito.”
(Cass. S.U. n. 29420/2008).
Il Curatore della liquidazione giudiziale risulta essere venuto a conoscenza della CP_2
pendenza della causa odierna solamente in data 5.6.2023, tramite l'esame della posta certificata della e si è pertanto costituito in giudizio con atto dell'8.6.2023, subentrato Controparte_5
così nell'azione originariamente spiegata da Parte_1
Venendo ora alla disamina dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini della fondatezza dell'azione, si osserva quanto segue.
È pacifica, non essendo contestata, la sussistenza del credito fatto valere dall'originaria attrice, peraltro sorto in data antecedente alla stipula dell'atto di cui si chiede la revocatoria.
L'eventus damni si concreta in un'apprezzabile lesione della garanzia patrimoniale generica del creditore e “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione
3 quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 19207/2018).
Dalla documentazione prodotta dalla Curatela emerge che nel periodo giugno- CP_2
luglio 2017, ha stipulato una serie di contratti preliminari (v. atti di compravendita ove i preliminari sono richiamati, sub docc. nn. 4, 7, 8 e 9 Curatela) mediante i quali ha promesso di trasferire a terzi tutto il proprio compendio immobiliare e che, alla data del compimento dell'atto impugnato
(28.12.2017), tutto il residuo patrimonio immobiliare di era oggetto di intervenute CP_2
trascrizioni (pignoramento, v. doc. n. 6 Curatela e preliminari sopra menzionati, v. docc. nn. 7, 8 e 9 cit. Curatela).
Pertanto, contrariamente a quanto asserito da la compravendita del 28.12.2017, CP_1
oggetto della presente azione revocatoria, ha avuto l'effetto di diminuire ulteriormente la garanzia patrimoniale offerta da già pesatamente compromessa dalle trascrizioni dei CP_2
pignoramenti e dei preliminari di vendita sopra menzionate, di fatto rendendo impossibile il soddisfacimento delle ragioni creditorie di attesa l'opponibilità di tali trascrizioni. Parte_1
Senza poi dire che, dai documenti in atti, risulta altresì che il prezzo pattuito con la compravendita in parola non è stato pagato per intero, in quanto dei 305.000,00 euro concordati,
[...]
avrebbe incassato esclusivamente 195.000,00 euro tramite accollo (non liberatorio) di CP_2
pregressi debiti bancari, che sono stati effettivamente estinti a cinque anni di distanza, il 22.2.2023
(v. doc. n. 4 . Non consta invece il pagamento della residua parte di prezzo, pari a CP_1
110.000,00 euro, che sarebbe dovuta essere corrisposta in tre rate annuali scadenti il 31 dicembre del 2020, del 2021 e del 2022, dal momento che la Curatela non ne ha rinvenuto traccia nei movimenti dei conti correnti di e il documento prodotto da quale CP_6 CP_1
quietanza della venditrice non è altro che una pec inviata in data 28.2.2023, ove l'A.U. di CP_2
dichiara di non aver null'altro a pretendere per la compravendita (v. doc. n. 5 :
[...] CP_1
documento privo di valore probatorio poiché formato successivamente all'instaurazione della presente causa e sprovvisto di documentazione comprovante la circostanza dichiarata.
La parziale gratuità del contratto di per sé sola può essere ritenuta pregiudizievole delle ragioni creditorie, dal momento che ha avuto l'effetto di far fuoriuscire l'immobile, senza un adeguato corrispettivo, dal patrimonio del debitore, modificandone la consistenza in senso peggiorativo.
4 Quanto infine all'elemento soggettivo, esso si sostanzia nel caso in esame, venendo in rilievo un atto a titolo oneroso (ancorché parzialmente) e posteriore al sorgere del credito, nella scientia damni, ossia nella conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, tanto da parte del debitore quanto da parte del terzo acquirente.
Al riguardo al Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente., della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultimo abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”.
Nel caso che ci occupa, la Curatela ha prodotto documentazione comprovante che, al momento della stipula del preliminare del 16.6.2017, in esecuzione del quale è stata poi stipulata la compravendita per cui è causa, , amministratore e socio unico di e il Parte_2 CP_2
figlio , firmatario sia del preliminare del 16.6.2017, quale rappresentante della Parte_4
ditta individuale Mondo Lane di Bevilacqua Mattia, sia del rogito del 28.12.2017, quale rappresentante dell'acquirente fossero entrambi consapevoli della lesività dell'atto CP_1
traslativo che si apprestavano a porre in essere per le ragioni dei creditori di tra cui vi CP_2
era già l'originario attore posto che il decreto ingiuntivo azionato reca R.G. n. 1819 Parte_1
del 2012.
Infatti, dal bilancio di chiuso al 31.12.2016 risultano debiti per oltre 1,5 CP_2
milioni di euro, a fronte di un patrimonio immobiliare di circa 1,2 milioni di euro (v. doc. n. 13
, cosicché non poteva non essere consapevole di pregiudicare con CP_1 Parte_2
gli atti dispositivi in parola (preliminare prima e definitivo poi) il soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società che amministrava.
Dal canto suo , attesi lo stretto legame di parentela con Parte_4 Parte_2
(i due erano – come detto – rispettivamente figlio e padre), nonché le plurime compartecipazioni societarie e di interessi con il medesimo (v. docc. nn. 10, 11, 12 e 13 Curatela), non poteva a sua volta ignorare il pregiudizio che il padre stava arrecando ai creditori di sottraendo CP_2
alla loro garanzia patrimoniale il compendio oggetto di compravendita: l'esistenza di uno stretto vincolo di parentela tra il debitore e il terzo acquirente ragionevolmente fonda la presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo della situazione debitoria gravante sul disponente (v. ex multis
Cass, ordin. n. 1286/2019) e conseguentemente della lesività dell'atto dispositivo per i creditori di quest'ultimo, tanto più nel caso di specie ove l'acquirente non ha neppure provveduto al pagamento integrale del prezzo.
5 Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda formulata dall'attore e fatta propria dalla
Curatela della procedura di liquidazione giudiziale va dunque accolta. CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri minimi del D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino a € 520.000,00, in
€ 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed € 3.082,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 11.229,00.
Le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 spetteranno nella misura ordinaria del 15%.
Non sono state dimostrate spese vive dalla parte vincitrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Silvia Saltarelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 387/2023 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda della Curatela della procedura di liquidazione giudiziale CP_2
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori di Controparte_2
giudiziale, dell'atto di compravendita stipulato in data 28.12.2017 con rogito
[...]
del Notaio Rep. 6085 Racc. 4955 registrato e trascritto in data Persona_1
23.1.2018 tra la società in bonis e la CP_2 Parte_5
2) condanna la convenuta soccombente a rifondere alla Curatela le spese CP_1
processuali, che liquida in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre a spese generali e accessori di legge.
Vicenza, 05/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli
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