Articolo 2 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 ottobre 1868
Art. 2.

Non bastando le rendite ordinarie ed i capitali disponibili, i Comuni provvederanno alla costruzione e sistemazione delle strade, di cui all'articolo precedente, con un fondo speciale risultante:

a) Da una sovrimposta sulle tasse dirette, non eccedente il 5 per cento delle tasse erariali;

b) Da una tassa speciale sui principali utenti;

c) Da prestazione d'opera degli abitanti del Comune;

d) Da pedaggi;

e) Da sussidi dello Stato e della Provincia, dalle offerte volontarie e dalla vendita delle aree abbandonate.

Questo fondo speciale debbe essere impiegato nella costruzione e sistemazione delle strade predette, o nel servizio di prestiti fatti per tale scopo, e non puo' essere speso per altri casi, e neppure per la manutenzione delle strade.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1868