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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 831/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 08/07/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MICELI VINCENZO Parte_1
Appellante contro
CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 1256 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.4.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe, chi
1 Con decreto presidenziale del 5.6.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza pubblica dell'8.7.2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, dandosi altresì termine alla parte appellante fino al 1.7.2025 per il deposito dell'appello notificato;
----------------
Si premette che la parte appellante non ha depositato note scritte (né provveduto agli ulteriori adempimenti di cui al predetto decreto) e che tale mancato deposito equivale a mancata comparizione, ai sensi dell'art. 127 ter;
né vi è prova in atti dell'avvenuta notifica del ricorso in appello.
L'omessa notifica, nel rito speciale del lavoro, determina una situazione definitiva di carenza del contraddittorio, tale da imporre, in via pregiudiziale e preliminare rispetto ad ogni altra statuizione, la definizione del presente giudizio con una pronunzia dichiarativa dell'improcedibilità del ricorso.
Stabilisce, invero, la Suprema Corte che “Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato” (Cass. sent. n. 17368 del 2018).
Va, dunque, dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
Atteso l'esito del presente grado, stante la mancata costituzione della parte appellata, non v'è luogo a provvedere sulle relative spese.
Deve darsi infine atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
P.Q.M.
-Dichiara il ricorso improcedibile;
-Nulla per le spese;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2001 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Roma, 08/07/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
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Dott. Donatella Casablanca
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