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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1268/2023 R.G., posta in deliberazione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 18.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Parte_1 C.F._1 via Oberdan n. 86, presso lo studio dell'avv. Maria Di Terlizzi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via C. Treves n. 17, presso lo studio dell'avv. Renzo Andricciola, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato telematicamente in data 14.11.2023 e ritualmente notificato, Parte_1 premesso che aveva contratto matrimonio in data 3.9.2002 in Casablanca (Marocco) con CP_1
, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n.
[...]
15, Parte 2, Serie C, Uff. 2, anno 2019; che dal matrimonio erano nati due figli, (il 24.5.2006) _1
e (il 13.3.2012); che la famiglia aveva fissato la sua residenza anagrafica in IZ ER
(CZ), in un immobile di proprietà di terzi condotto in locazione dai coniugi;
che la ricorrente era disoccupata, svolgendo saltuariamente attività di pulizie domestiche e/o come badante percependo il reddito di cittadinanza di euro 980,00 mensili;
che il resistente svolgeva invece la professione di macellaio, essendo titolare dell'impresa individuale “Macelleria Islamica di Miftah Abdelaziz” con sede in IZ (CZ), via Caracciolo n. 51, oltre a essere proprietario di un immobile sito in
Marocco, nonché di un garage, di un terreno in parte coltivato ad uliveto con un fabbricato in fase di costruzione, di due autovetture e di un autocarro;
che, nell'estate del 2023, il resistente aveva abbandonato il domicilio coniugale essendosi trasferito in Marocco senza fare più ritorno in Italia;
tutto quanto sopra premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1
1 e (matrimonio contratto in data 3.9.2002 in Casablanca, Marocco, con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n. 15. Parte 2, Serie
C, Uff. 2, anno 2019); 2) dichiarare la separazione addebitabile al sig. per tutti i Controparte_1 motivi esposti in narrativa;
3) affidare i figli minori in modo esclusivo alla sig. La prole Parte_1 avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in via delle Palme n. 50, IZ, con collocamento presso il domicilio materno;
4) assegnare la casa familiare sita in via delle Palme 50,
IZ alla sig. con ogni arredo e pertinenza;
5) regolare i tempi di frequentazione tra Parte_1 genitore non collocatario e figli come da piano genitoriale che si allega;
6) disporre che il sig.
provveda al mantenimento dei figli minori e in via indiretta, Controparte_1 _1 ER mediante versamento alla sig. dell'importo di euro 700,00 mensili (per 12 mensilità), da Parte_1 versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
7) disporre che il sig. Controparte_1 provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
8) porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda;
9) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
10) condannare la parte resistente alle spese del processo”.
Resisteva in giudizio con apposita comparsa eccependo, in via preliminare, che Controparte_1 era già pendente il procedimento di divorzio in Marocco e chiedendo, quindi, al Tribunale
l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
nel merito aderiva alla domanda avversaria di separazione contestando la ricostruzione fattuale di controparte. Il resistente deduceva, in particolare, che la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento vessatorio e dispotico della moglie e di avere cessato l'attività lavorativa svolta in Italia. Chiedeva, pertanto, di
“- dichiarare la separazione dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie;
- affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo il diritto di visita del genitore non collocatario;
- respingere la domanda di mantenimento compulsata dalla moglie per addebitabilità della separazione e per risultare la Ricorrente dotata di adeguati redditi propri;
- porre a carico del resistente un contributo al mantenimento in favore di ciascun figlio, nei limiti di euro 100,00 mensili cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente;
nulla in ordine alla assegnazione della casa familiare su cui nessuna delle parti vanta diritti di proprietà esclusiva”. All'udienza di comparizione personale delle parti di cui all'art. 437 bis.22 c.p.c., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato, con ordinanza resa in data 18.4.2024, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: ” 1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed autorizzandoli, inoltre a fissare altrove la propria residenza, anche all'estero; 2) affida congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna in uso la casa coniugale alla madre collocataria;
4) dispone che il padre – nei limiti della sua permanenza in Italia – possa far visita ai figli minori e tenerli con sé, ogni volta che lo vorrà previo preavviso ed accordo con la madre, oltre che – periodicamente, sempre nei limiti della permanenza in Italia - secondo le seguenti modalità: a) un pomeriggio a settimana a scelta, prendendoli – se necessario - anche da scuola, o, comunque, non prima delle ore
14,00 e riaccompagnandoli a casa dopo cena;
avrà, inoltre, il diritto di tenerli con sé – a settimane
2 alterne – nei fine settimana, - anche dopo scuola – sino alla domenica compresa, riaccompagnandoli la sera dopo cena;
il padre potrà trascorrere con i figli, in modo continuativo, le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno – nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio al 1 dicembre, nel secondo, dal venerdì santo alla domenica di pasqua, dalle ore 12,00 della mattina sino alle ore 20,00 della sera – ad anni alterni;
potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di giorni quindici durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno;
resta salva e subordinata ad accordi tra i coniugi la presenza di ulteriori periodi di visita, in concomitanza con festività diverse da quelle nazionali o cattoliche;
5) pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore della moglie e degli stessi minori, la somma complessiva pari ad euro 450,00 mensili, in ragione di euro 150,00 per ciascuna delle (tre) parti interessate, da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi dieci giorni del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nella misura paritaria del 50%, da concordare previamente tra le parti”.
Indi il Presidente delegato designava altro Giudice per la prosecuzione del giudizio e per la decisione sulle relative richieste istruttorie.
La causa era istruita mediante le produzioni documentali delle parti, mentre il Giudice delegato, con provvedimento del 25.7.2024, respingeva tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e ammoniva il resistente a non perseverare nelle condotte inadempitive dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico relativamente ai due figli minori delle parti;
inoltre, ritenuta matura la causa per essere decisa, fissava davanti a sé l'udienza del 2.12.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Dopo un breve rinvio dovuto alla mancata comparizione delle parti, all'udienza del 18.12.2024, la parte ricorrente discuteva la lite e il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio riservandosi di relazionare al Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ai fini della determinazione della giurisdizione, occorre fare riferimento al regolamento CE n.
1259/2010, applicabile ratione temporis al caso di specie. Va, innanzi tutto, precisato che tale regolamento ha una valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007 C 68/07 Sundelind vs ove Per_3
è precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza;
Tribunale
Belluno 30.12.2011; Tribunale Belluno, 23.12.2014; Tribunale Mantova 19.1.2016).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti al momento della instaurazione del presente giudizio, erano residenti in [...] (entrambi i figli, peraltro, sono nati in Italia), onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato
Regolamento, a mente del quale è competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro, l'autorità giurisdizionale ove si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, avendo la figlia minore (l'altro figlio delle parti è ormai ER
3 maggiorenne) residenza abituale in IZ (CZ), dove è nata e quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale della medesima (cfr. Corte Giustizia UE, 16.7.2015 in
C. 184/14; Corte Giustizia UE, 9.10.2014 in C 376/2014; Corte Giustizia UE, 22.12.2010 in C
497/2010; Corte Giustizia UE, 2.4.2009 in C 523/2007; Cass. Civ., Sez. Un., 2276/2016; Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 5418/2016, Cass. Civ., n. 16648/2014; Cass. Civ., Sez. Un., 30646/2011). La legge applicabile è quella italiana, anche a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, posto che le parti non hanno scelto la legge applicabile e la residenza abituale dei coniugi, al momento della instaurazione del presente giudizio era in Italia (segnatamente, in IZ (CZ)).
Vi è poi che, nel processo di famiglia, da tempo, in ambito internazionale ed euro-unitario, i procedimenti in cui vengono prese decisioni che riguardano un minore, anche nel contesto della crisi familiare, sono attribuiti alla giurisdizione del Giudice dello Stato in cui si trova la residenza abituale del minore, in applicazione del principio di prossimità e per garantire uno stretto collegamento tra giudice e minore.
La riforma Cartabia ha codificato tali approdi interpretativi affermando che per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale (art. 473 bis.11 c.p.c.), norma che ha un ambito applicativo più ampio essendo stata estesa dal Legislatore anche ai procedimenti sulla crisi familiare
(art. 473 bis.47 c.p.c.).
Ne deriva la competenza giurisdizionale del Giudice Italiano e, in particolare, quella territoriale del
Tribunale di Lamezia Terme.
In termini, peraltro, in casi analoghi, si sono già pronunciate le corti di merito (v. Tribunale di
Monza Sezione IV Sentenza 29 novembre - 11 dicembre 2018, n. 3001).
2.1. Sempre in via preliminare va rilevato che nessuna statuizione di cessazione della materia del contendere o di sospensione del giudizio per litispendenza internazionale può essere pronunciata (o poteva essere pronunciata nel corso del giudizio) dal momento che è incontestato che il resistente abbia rinunciato al giudizio divorzile introdotto in Marocco, così come dimostrato dalle produzioni documentali della resistente (cfr. allegati memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. di parte ricorrente). Tali documenti, in lingua marocchina, non sono contestati nel loro contenuto dal resistente e, di conseguenza, non stati tradotti in quanto non necessario. Infatti: 1) la parte che produce documenti in lingua straniera ha l'onere di produrne anche la traduzione giurata, non essendo consentito al giudice — che non conosca detta lingua — disporre d'ufficio tale traduzione, in mancanza d'istanza della parte interessata a far esaminare i documenti stessi (il cui valore probatorio ex adverso contestato) e tenuta a sopportare le spese della relativa traduzione (Cass. civ. n. 10831/1994); 2) in materia di valutazione della prova ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti,
o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte (vedi Corte di Cassazione 9/11/2022 n. 33079).
3. Ciò detto in via preliminare, passando più propriamente al merito del giudizio, si rileva che l'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
4 La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente (cui ha aderito la controparte), pertanto, deve essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151 c.c..
Devono essere eseguite pertanto le formalità prescritte dalla legge.
3.1. La presente pronuncia concerne, altresì, il regime di affidamento della figlia minore delle parti
(l'altro figlio, , nel corso del processo è divenuto maggiorenne), la disciplina delle ER _1 visite genitore non affidatario/non collocatario-figlia minore, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie e dei due figli delle parti da porre a carico del genitore onerato e la domanda di addebito della separazione avanzata reciprocamente dalle parti.
3.2. Orbene, in ordine alla domanda di addebito della separazione all'altro coniuge formulata dalla parte ricorrente, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò precisato, va accolta la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente nei confronti del marito sotto il profilo della violazione dell'obbligo coniugale di coabitazione da parte del . CP_1
Ebbene, per quanto di interesse nella fattispecie in esame, giova rammentare che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
17056 del 03/08/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione;
non concreta, invece, tale violazione il coniuge se risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4540 del 24/02/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25663 del 04/12/2014).
Con la recente sentenza n. 14591 del 28.5.2019, la Corte di Cassazione ha ribadito, infatti, che
“l'abbandono del tetto coniugale non giustifica l'addebito ove sia motivato da una giusta causa costituita dal determinarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale”.
Dunque, per richiedere l'addebito, non basta il semplice allontanamento dalla casa familiare ma devono ricorrere altre due condizioni: 1) l'abbandono della casa deve essere confermato dal rifiuto di volervi più tornare;
2) l'abbandono della casa familiare non deve essere determinato da una giusta causa, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. Tanto detto, nel caso di specie, non è contestato l'allontanamento, nell'estate del 2023, del resistente dalla casa familiare, in quanto dal medesimo ammesso quantomeno nel suo verificarsi
5 materiale;
tale allontanamento, inoltre, non può essere ricondotto alla concreta preesistenza di una situazione di intollerabilità della coabitazione tra i coniugi considerato che, al riguardo, nessuna prova specifica è stata fornita da parte del ricorrente.
Non può ritenersi, pertanto, che la crisi familiare fosse già esistente tra i coniugi e che l'abbandono della casa coniugale da parte del resistente sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata perché sul punto nulla è stato dimostrato dal resistente il quale non ha nemmeno articolato specifici mezzi di prova al riguardo.
Vi è prova dunque di una grave violazione da parte del marito dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio ex art. 151, comma 2, c.c. e, specialmente, del nesso di causalità, ossia del presupposto che la frattura del rapporto coniugale si era determinata in conseguenza dell'abbandono ingiustificato e volontario del resistente dalla casa familiare e della sua volontà di non farvi più rientro (il si è trasferito in Marocco e non risulta avere fatto più rientro in IZ (CZ) CP_1 presso la casa coniugale).
La domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente, pertanto, deve essere accolta sotto l'aspetto dell'illegittimo abbandono del tetto coniugale. Quella invece formulata dal convenuto nei confronti della moglie è inammissibile perché irrimediabilmente tardiva. Invero la richiesta di addebito può essere avanzata tanto dal ricorrente, in sede di atto introduttivo del giudizio, quanto dal resistente con la memoria di costituzione. In tale ultima ipotesi, equiparata la richiesta di addebito ad una domanda riconvenzionale, il termine per costituirsi sarà, a pena di decadenza, quello di almeno venti giorni prima dell'udienza fissata. La domanda formulata solo in corso di causa è, pertanto, inammissibile in quanto tardiva.
Nel caso di specie la costituzione del resistente con la proposizione della domanda riconvenzionale di addebito è avvenuta in data 3.2.2024 laddove il Presidente del Tribunale aveva concesso termine per la costituzione del convenuto almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata al 6.2.2024, con il decreto del 14.11.2023, con la conseguenza della irrimediabile tardività della domanda riconvenzionale spiegata dal resistente. 3.3. Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore (l'altro figlio, ER
, è divenuto medio tempore maggiorenne) si osserva quanto segue. _1
L'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola dell'affidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Ed invero secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
6 D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso neppure in caso di mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n.
16593/08; Cass. n. 1777/12).
Ebbene, nel caso di specie, considerato l'abbandono della casa coniugale, il comprovato disinteresse quantomeno materiale del resistente verso la figlia manifestatosi anche dopo l'avvio del presente giudizio (alcuna prova del pagamento del mantenimento mensile dovuto alla figlia minore
è stata fornita dal resistente che è stato anche ammonito in corso di causa al rispetto delle prescrizioni adottate ex art. 473 bis.22 c.p.c. senza che tale ammonimento abbia sortito alcun effetto sull'onerato della contribuzione), il fatto che il resistente risulta essere irreperibile e stabilmente all'estero (è tornato in Marocco) con oggettiva scarsa possibilità di frequentazione della minore, difetta qualsiasi possibilità di significativa presenza del nella vita della minorenne. CP_1
Di conseguenza, in modifica di quanto statuito coi provvedimenti temporanei ed urgenti, la minore deve rimanere affidata in via esclusiva alla madre alla quale può essere conferito, sempre ER in via esclusiva, l'esercizio della responsabilità genitoriale su tutte le questioni inerenti la stessa.
Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
In ogni caso, l'attribuzione al genitore affidatario della responsabilità genitoriale esclusiva non impedisce la regolamentazione del rapporto diretto tra il genitore non affidatario ed il minore, posto che quest'ultimo ha diritto alla bigenitorialità, secondo quanto previsto già dall'art. 155-bis, comma
2, c.c. ed ora dall'art. 337-quater, comma 2, c.c. in base al quale, in caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo al genitore istante, il giudice deve comunque fare salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337-ter c.c., ossia, in particolare, il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
È quindi pacifico che anche in caso di affidamento monogenitoriale, il giudice dovrà stabilire modi e tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario.
Nel caso in disamina si reputa corrispondente all'interesse della minore mantenere la regolamentazione degli incontri padre-figlia minorenne negli stessi tempi e modi già indicati dal
Presidente delegato nel suo provvedimento del 18.4.2024 e, pertanto, nei termini che seguono: il padre – nei limiti della sua permanenza in Italia – può fare visita alla figlia minore e tenerla con sé, ogni volta che lo vorrà previo preavviso ed accordo con la madre, oltre che – periodicamente, sempre nei limiti della permanenza in Italia - secondo le seguenti modalità: a) un pomeriggio a settimana a scelta, prendendoli – se necessario - anche da scuola, o, comunque, non prima delle ore
14,00 e riaccompagnandoli a casa dopo cena;
avrà inoltre il diritto di tenerla con sé – a settimane alterne – nei fine settimana, - anche dopo scuola – sino alla domenica compresa, riaccompagnandoli la sera dopo cena;
il padre potrà trascorrere con la figlia, in modo continuativo, le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno – nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio al 1 dicembre, nel secondo, dal venerdì santo alla domenica di Pasqua, dalle ore 12 della mattina sino alle ore 20,00 della sera – ad anni alterni;
potrà tenere con sé la minore per un periodo continuativo di giorni quindici durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno;
resta salva e subordinata ad accordi tra i coniugi la presenza di ulteriori periodi di visita, in concomitanza con festività diverse da quelle nazionali o cattoliche.
7 E' fatto obbligo comunque alla ricorrente di favorire lo sviluppo dei rapporti tra la minorenne e il padre facilitando la frequentazione e il frequente contatto telefonico e visivo a mezzo delle moderne tecnologie di comunicazione e di collegamento anche da remoto.
Entrambi i genitori dovranno inoltre garantire alla figlia minore, durante la loro crescita, una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
Il Collegio dispone, altresì, che i genitori si scambino un recapito telefonico nonché un indirizzo mail al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minorenne.
3.4. Quanto alla assegnazione della casa coniugale, deve essere confermata la statuizione provvisoria di assegnazione della medesima a favore della ricorrente.
La Suprema Corte ha ritenuto che in tema di separazione giudiziale, come di divorzio,
l'assegnazione della casa familiare, subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (così, Cass. civ., sez. I, sentenza del
13.01.2012, n. 387), è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e dell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Tale ratio protettiva, che appunto garantisce ai figli della dissolta coppia di conservare quell'ambiente domestico necessario alla propria crescita serena, viene meno solo in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione' (Cass. sent. 18 settembre 2013 n. 21334).
Nel caso di specie, il primogenito è diventato da poco maggiorenne, mentre la secondogenita _1
è minorenne, pertanto, risultando entrambi conviventi e stabiliti assieme alla madre ER nell'appartamento adibito a casa familiare, si ritiene di confermare l'assegnazione dell'immobile de quo alla ricorrente.
Nessuna rilevanza ha la circostanza che l'abitazione familiare è costituita da un immobile locato alla famiglia da terzi proprietari.
Invero in caso di separazione con figli, la casa coniugale viene assegnata dal giudice al coniuge con cui vanno a vivere i figli, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia di proprietà o in locazione.
Se il giudice stabilisce che la casa coniugale in affitto venga assegnata alla moglie e il contratto di locazione è intestato al marito, questa subentra automaticamente a lui nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di separazione. Difatti, il coniuge assegnatario della casa subentra automaticamente per legge nel contratto di locazione.
3.5. Circa la domanda della ricorrente di determinazione a carico del di un assegno di CP_1 mantenimento a suo favore si osserva quanto dappresso.
Giova osservare, anzitutto, che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita (giudizio necessariamente astratto ed ipotetico, ma desunto da concreti elementi di fatto).
In altri termini, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del
8 citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006). Il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali, tra l'altro, la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è quindi affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002;
n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del
1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario
(cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Inoltre, sempre secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (cfr. Cass. 18547 del 2006, cui devono aggiungersi i precedenti conformi n. 3975 del 2002 e n. 12121 del 2004).
Ancora in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (vedi Cassazione civile, sez. VI, 17/12/2015,
n. 25420; Cass. n. 4203/2006).
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento grava comunque sul coniuge che propone la relativa domanda.
9 Detto questo in punto di diritto, il Collegio rileva che rispetto all'adozione dei provvedimenti adottati all'esito dell'udienza di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., non sono sopravvenute delle significative modifiche delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi potendosi pertanto ritenere confermata quella discrepanza reddituale posta a fondamento dell'ordinanza del Presidente delegato che aveva riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento della ricorrente. Ed invero quest'ultima, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero, risulta svolgere lavori saltuari come badante o per le pulizie guadagnando in media euro 200,00-300,00 al mese, percependo anche il reddito di inclusione dall'inizio dell'anno
2024 per euro 900,00 circa al mese (cfr. dichiarazioni della ricorrente verbale di udienza del
14.4.2024 in atti).
Per quanto riguarda invece il resistente esso ha svolto attività di macellaio in IZ (CZ), all'attualità cessata, e risulta avere delle proprietà immobiliari in Marocco almeno potenzialmente produttive di reddito.
Tale situazione economica delle parti è, in sostanza, la medesima già valutata dal Presidente del
Tribunale in sede di provvedimenti provvisori: entrambi i coniugi, infatti, nel corso del giudizio, non hanno depositato completa documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata all'attualità (se per il resistente la omissione di tali produzioni reddituali è completa per la ricorrente è comunque parziale) nonostante che per i procedimenti in materia di famiglia sia previsto un vero e proprio
“dovere di collaborazione delle parti nella formazione della prova” (Cass. civ. Sez. I, 8 novembre
1996, n. 97567; Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1996, n. 9756 (Famiglia e Diritto, 1997) e una
“discovery” completa delle sostanze economiche e patrimoniali degli interessati che è stata sancita dalla Riforma Cartabia in varie disposizioni codicistiche.
Pertanto, appare equo determinare in euro 150,00 al mese il contributo mensile che il dovrà CP_1 versare alla ricorrente per il suo mantenimento – così ribadendosi l'importo stabilito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti - con decorrenza dal mese di aprile 2024 e rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT.
3.6. Quanto agli oneri di mantenimento della prole, in adempimento dei doveri di cui all'art. 148 c.c., il genitore non affidatario (cioè il ricorrente) dovrà contribuire assieme alla ricorrente al mantenimento della minore in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di ER lavoro.
Al riguardo occorre rilevare che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della prole in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316- bis c.c. (nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo)
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
E' essenziale, inoltre, considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciò posto in termini generali sul mantenimento dei figli minorenni, considerato che la figlia minore
è stata affidata in via esclusiva alla madre e che non sono state provate dalle parti significative modifiche delle loro condizioni reddituali e patrimoniali complessive rispetto al momento dell'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., va confermato il contributo economico dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia ER ribadendosi nel quantum l'importo complessivo di euro 150,00 mensili da versare alla ricorrente
10 quale genitrice collocataria della minore, su conto corrente da lei indicato, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile del 2024 (data di adozione dei provvedimenti provvisori da parte del Presidente delegato) e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT.
3.7. Sempre in ordine alle statuizioni di contenuto economico, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare anche la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente _1
e convivente pacificamente con la madre.
Occorre premettere che quello del mantenimento dei figli maggiorenni è un tema attuale, dibattuto nella giurisprudenza, e con importanti implicazioni pratiche.
La Corte di Cassazione, in svariate pronunce, si è trovata a definire i limiti e le condizioni di tale obbligo genitoriale, che poggia su di un preciso quadro normativo.
Innanzitutto, rileva l'articolo 30 Cost., secondo cui “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Il legislatore ordinario specifica poi, agli articoli 147 c.c., 315 bis c.c. e 316 bis c.c., che questo dovere di mantenimento deve tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, e che inoltre deve essere svolto in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'articolo 337-septies c.c. rafforza il quadro, stabilendo che il giudice, in base alle circostanze, può disporre il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, come ha ribadito in diverse sue pronunce la Corte di Cassazione
(tra le altre, Corte di Cassazione civile, n. 4765 del 3 aprile 2002). Questo, infatti, persiste fino a quando il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto dai genitori nelle condizioni di essere autosufficiente, potendo provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Al riguardo, occorre specificare cosa s'intende per indipendenza economica, in quanto solo in tal modo è possibile capire quando può venir meno l'obbligo al mantenimento.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, seguita anche dai Tribunali di merito, ha chiarito che l'autonomia del figlio maggiorenne ha luogo soltanto quando quest'ultimo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire al figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent. n. 18974).
Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta allorquando sia fornita la prova che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze.
Tuttavia, occorre chiarire come la cessazione dell'obbligo al mantenimento non viene meno con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, produttiva di reddito, essendo necessario anche che il trattamento economico, riservato al figlio maggiorenne dal datore di lavoro, sia idoneo ad assicurare concretamente l'autosufficienza economica al medesimo, sia per quanto riguarda la misura della retribuzione e sia in riferimento alla durata del rapporto di lavoro (Cass. Civ., 11 gennaio 2007,
11 Sent. n. 407).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento “genitoriale” risulta ascrivibile, oltreché alla ipotesi ordinaria della intervenuta autonomizzazione, anche a situazioni riconducibili ad un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente, oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.
Si tratta, in ogni caso, di un accertamento di carattere relativo, che deve essere parametrato alle capacità ed aspirazioni, al percorso scolastico ed universitario del soggetto, nonché alle condizioni del mercato del lavoro, relativo alla formazione e specializzazione conseguite.
Per l'esenzione dall'obbligo di mantenimento, è necessario un provvedimento del giudice dichiarativo della intervenuta estinzione della obbligazione ex lege per una delle suindicate cause. In particolar modo, sarà onere del genitore che vuole ottenere l'esonero, dimostrare in giudizio l'intervenuta autosufficienza economica o che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipende da colpevole inerzia del figlio (in tal senso, Corte di Cassazione civile, sezione III, n. 13184 del 16 giugno 2011).
In pratica, l'obbligo genitoriale di mantenimento deve essere contemperato con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei figli beneficiari (v. in particolare Cass. n. 12952 del 22/06/2016 circa l'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne).
Vero è che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (v. Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
Tuttavia, “l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016).
Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La Suprema Corte, di recente, nella ordinanza n. 5088/2018 ha impartito il fondamentale principio di diritto per cui “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la
12 ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto".
Ne deriva che oltre alla non raggiunta indipendenza economica, deve considerarsi quale ulteriore fattore che l'obbligo di mantenimento è necessariamente decrescente con il progredire dell'età dei figli maggiorenni, sino a scomparire del tutto una volta raggiunta la prova - anche tramite presunzioni rappresentate dall'età del figlio - che il mancato raggiungimento della indipendenza economica sia dipeso da inerzia, negligenza colpevole o trascuratezza del figlio maggiorenne.
Alcuni Tribunali di merito hanno, tuttavia, evidenziato che — in presenza di un'età sufficientemente adulta della prole — l'esistenza di una “presunzione di inerzia” sposta sul soggetto interessato a ricevere il mantenimento l'onere di provare di essersi attivato in prima battuta per la ricerca di un impiego retribuito (cfr. in tal senso Tribunale di Roma n. 3434/2014).
Recentemente la Corte di Cassazione è tornata sul punto, chiarendo che “Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi nella normalità dei casi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali od oggettive, quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (Cass. n. 12952 del 2016; conforme già cit. Cass. n. 5088 del 2018).
Nel caso di specie non è contestato che il figlio maggiorenne non sia ancora autosufficiente _1 dal punto di vista economico (d'altronde ha raggiunto la maggiore età da pochi mesi, soltanto il
24.5.2024); lo stesso convive con la la quale contribuisce direttamente al suo sostentamento. Pt_1
Di conseguenza, deve essere riconosciuto un contributo paterno al mantenimento di , che _1 appare equo determinare – confermando sul punto le precedenti statuizioni - nella misura complessiva di euro 150,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2024 (data di adozione delle statuizioni provvisorie ex art. 473-bis.22 c.p.c.) e con rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT.
Rispetto alle statuizioni urgenti, infatti, se, da un lato, non sono stati registrati mutamenti significativi delle condizioni reddituali delle parti, dall'altro, le esigenze dei figli devono ritenersi pressoché identiche a quelle già esaminate e valutate all'udienza del 14.4.2024 essendo trascorso un brevissimo periodo di tempo dall'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
3.8. Giova ricordare, inoltre, che nell'ambito dei provvedimenti che riguardano i figli, il Giudice della crisi familiare è solito prevedere anche l'onere di contribuire pro quota agli esborsi per le spese straordinarie relative alla prole minorenne e maggiorenne non ancora autosufficiente.
Pertanto, le spese straordinarie per i due figli delle parti, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, sempre che siano preventivamente concordate tra le parti e
13 documentate, non essendo stato dimostrato un interesse concreto della figlia minorenne o di quello maggiorenne non autonomo redditualmente ad una diversa ripartizione percentuale delle medesime tra i genitori.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e babysitter, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e babysitter, se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. La parte ricorrente, in ragione dell'inadempimento del resistente sia agli obblighi di visita sia a quelli di assistenza materiale nei riguardi della figlia minore ha chiesto l'adozione, da parte del
Tribunale, dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. di nuovo conio legislativo.
Tale disposizione prevede che "in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti
14 che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente;
individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della CP_2
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore
[...] inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.
L'obiettivo è, dunque, quello di garantire un rimedio effettivo e tempestivo alla violazione, da parte di un genitore, dei diritti del minore o delle condizioni di affidamento ed esercizio delle responsabilità genitoriali. Per l'applicazione dei provvedimenti citati non occorre provare il pregiudizio causato al minore: infatti, l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e regolazione delle responsabilità genitoriali stabilite da un provvedimento giudiziale di per sé giustifica l'irrogazione della condanna. Il giudice può adottare anche d'ufficio, cioè anche senza un'esplicita domanda di parte, modifiche al provvedimento che regola i rapporti tra i genitori e i figli, nonché adottare i provvedimenti di ammonizione e di condanna del genitore che arreca pregiudizio al minore o ostacola il corretto svolgimento delle modalità di affidamento ed esercizio delle responsabilità genitoriali. Ciò vale anche per inadempimenti del genitore di natura economica.
In un contesto di gravi inadempienze o violazioni, il giudice potrà alternativamente o congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente, cioè, invitare il genitore ad astenersi dai comportamenti censurati e avvisarlo delle conseguenze giuridiche in caso di prosecuzione di tali comportamenti;
individuare la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ("astreinte"). Il giudice determina l'ammontare della somma dovuta per ogni violazione/inosservanza/ritardo tenuto conto: del valore della controversia;
della natura della prestazione dovuta;
del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento; del danno quantificato o prevedibile;
e di ogni altra circostanza utile;
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa, da un minimo di 75 euro a un massino di 5.000 euro a favore di Il giudice Controparte_2 può condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno causato con i propri comportamenti: in favore dell'altro genitore, su esplicita domanda di parte;
a favore del minore, anche d'ufficio, cioè senza la necessità di una domanda di parte. Per stabilire la misura del risarcimento, il giudice dovrà tenere conto: della gravità dell'inadempimento agli obblighi familiari da parte del genitore;
del complessivo disvalore dei comportamenti adottati;
dell'entità della violazione ommessa;
del grado di colpevolezza del genitore inadempiente;
dei vantaggi conseguiti per gli inadempimenti/violazioni; delle condizioni complessive delle parti.
Nel caso di specie, a causa dell'inadempimento del resistente agli obblighi di mantenimento della figlia minorenne, con provvedimento del 25.7.2024, aveva già ammonito il a non persistere CP_1 nella condotta inadempitiva, la quale, tuttavia, è proseguita dal momento che nessuna prova del pagamento dell'assegno mensile per la figlia è stata offerta dal resistente. ER
La parte resistente, pertanto, se risulterà in concreto ancora inadempiente rispetto al suo obbligo di mantenimento a favore della figlia minore dovrà essere condannata, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro, che si reputa equo stabilire in euro 50,00, in favore dell'altra parte, per ogni mensilità dovuta per il sostentamento della figlia minore rimasta inadempiuta, con un
15 provvedimento che costituisce direttamente titolo esecutivo, perché così è qualificato dall'art. 614 bis c.p.c..
Tale misura appare la più opportuna nel caso di specie in quanto funzionale all'attuazione pratica e futura delle misure economiche in favore della figlia minorenne.
In ogni caso quanto appena detto vale solo per le inadempienze di carattere economico del resistente;
infatti, con l'ordinanza del 5.12.2020, n. 6471, depositata in data 6.3.2020, la Corte di
Cassazione, ponendosi nell'ambito di un solco giurisprudenziale consolidato, ha riaffermato il principio secondo cui il diritto-dovere di visita del figlio da parte del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neanche in forma indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., non rientrando negli obblighi la cui violazione, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. (oggi art. 439 bis.39 c.p.c.), integra una “grave inadempienza”. Pertanto, la misura coercitiva dell'art. 614 bis c.p.c. non può essere fatta valere per l'inadempimento del rispetto ai suoi obblighi di visita alla figlia minorenne. CP_1
Infatti, a differenza di quanto previsto nella previgente disciplina normativa (articolo 709-ter c.p.c. ormai abrogato), oggi le "gravi inadempienze", che possono sollecitare l'intervento del giudice, possono essere anche quelle di natura economica;
la riforma Cartabia ha così superato l'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 145/2020) che aveva sancito che l'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., dovesse essere interpretato nel senso che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non doveva essere compreso nel novero delle condotte inadempienti per le quali poteva essere irrogata dall'autorità giudiziaria adita la sanzione pecuniaria del pagamento alla Cassa delle Ammende. Le condotte suscettibili di tale sanzione - a parere della Consulta - dovevano infatti essere "altre", ossia soltanto le tante condotte, prevalentemente di fare infungibile, che possono costituire oggetto degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale e all'affidamento di minori.
Invece, il legislatore della riforma Cartabia ha precisato che rientrano tra le "gravi inadempienze" anche quelle di natura economica e non solo quelle condotte di fare infungibile, come, ad esempio, quelle relative all'affidamento della prole e all'esercizio del diritto di frequentazione.
Nessuna altra misura ex art. 473 bis.39 c.p.c. deve essere adottata, allo stato, dal Tribunale dal momento che la ricorrente potrà agire esecutivamente per il recupero degli importi non pagati dal per il mantenimento alla moglie e ai figli, nel complesso non di importo particolarmente CP_1 significativo, mentre lo strumento delle misure coercitive indirette appare idoneo a favorire il futuro adempimento del resistente.
5. Stante la natura della causa e l'esito del giudizio, si reputa equo dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa n. 1268/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale fra e (matrimonio contratto in Controparte_1 Parte_1 data 3.9.2002 in Casablanca (Marocco), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Lamezia Terme al n. 15, Parte 2, Serie C, Uff.2, anno 2019);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente per l'annotazione;
3) accoglie la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
16 4) dichiara inammissibile la domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente;
5) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento ER prevalente presso la stessa, e regola le frequentazioni tra padre e figlia minore come indicato in parte motiva;
6) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di Controparte_1 Parte_1 euro 150,00 per il suo mantenimento, con decorrenza dal mese di aprile 2024 (data di emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa o con bonifico bancario/postale e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
8) dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente mensilmente l'importo complessivo di euro
300,00 per il mantenimento dei due figli (maggiorenne non ancora autosufficiente) e _1
(minorenne) (euro 150,00 mensili ciascuno) e lo condanna al relativo pagamento da ER eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore o con bonifico bancario/postale, con decorrenza dal mese di aprile del 2024 (data di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.) e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
9) pone le spese straordinarie effettuate nell'interesse dei due figli, di cui in motivazione, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10) condanna la parte resistente che risulterà in concreto inadempiente, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di euro 50,00 in favore dell'altra parte, per ogni inadempimento o per ogni ritardo nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento mensile della figlia minore
ER
11) respinge tutte le altre domande della ricorrente;
12) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa;
13) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
19 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1268/2023 R.G., posta in deliberazione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 18.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Parte_1 C.F._1 via Oberdan n. 86, presso lo studio dell'avv. Maria Di Terlizzi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via C. Treves n. 17, presso lo studio dell'avv. Renzo Andricciola, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato telematicamente in data 14.11.2023 e ritualmente notificato, Parte_1 premesso che aveva contratto matrimonio in data 3.9.2002 in Casablanca (Marocco) con CP_1
, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n.
[...]
15, Parte 2, Serie C, Uff. 2, anno 2019; che dal matrimonio erano nati due figli, (il 24.5.2006) _1
e (il 13.3.2012); che la famiglia aveva fissato la sua residenza anagrafica in IZ ER
(CZ), in un immobile di proprietà di terzi condotto in locazione dai coniugi;
che la ricorrente era disoccupata, svolgendo saltuariamente attività di pulizie domestiche e/o come badante percependo il reddito di cittadinanza di euro 980,00 mensili;
che il resistente svolgeva invece la professione di macellaio, essendo titolare dell'impresa individuale “Macelleria Islamica di Miftah Abdelaziz” con sede in IZ (CZ), via Caracciolo n. 51, oltre a essere proprietario di un immobile sito in
Marocco, nonché di un garage, di un terreno in parte coltivato ad uliveto con un fabbricato in fase di costruzione, di due autovetture e di un autocarro;
che, nell'estate del 2023, il resistente aveva abbandonato il domicilio coniugale essendosi trasferito in Marocco senza fare più ritorno in Italia;
tutto quanto sopra premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1
1 e (matrimonio contratto in data 3.9.2002 in Casablanca, Marocco, con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n. 15. Parte 2, Serie
C, Uff. 2, anno 2019); 2) dichiarare la separazione addebitabile al sig. per tutti i Controparte_1 motivi esposti in narrativa;
3) affidare i figli minori in modo esclusivo alla sig. La prole Parte_1 avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in via delle Palme n. 50, IZ, con collocamento presso il domicilio materno;
4) assegnare la casa familiare sita in via delle Palme 50,
IZ alla sig. con ogni arredo e pertinenza;
5) regolare i tempi di frequentazione tra Parte_1 genitore non collocatario e figli come da piano genitoriale che si allega;
6) disporre che il sig.
provveda al mantenimento dei figli minori e in via indiretta, Controparte_1 _1 ER mediante versamento alla sig. dell'importo di euro 700,00 mensili (per 12 mensilità), da Parte_1 versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
7) disporre che il sig. Controparte_1 provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
8) porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda;
9) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
10) condannare la parte resistente alle spese del processo”.
Resisteva in giudizio con apposita comparsa eccependo, in via preliminare, che Controparte_1 era già pendente il procedimento di divorzio in Marocco e chiedendo, quindi, al Tribunale
l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
nel merito aderiva alla domanda avversaria di separazione contestando la ricostruzione fattuale di controparte. Il resistente deduceva, in particolare, che la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento vessatorio e dispotico della moglie e di avere cessato l'attività lavorativa svolta in Italia. Chiedeva, pertanto, di
“- dichiarare la separazione dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie;
- affidare congiuntamente i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo il diritto di visita del genitore non collocatario;
- respingere la domanda di mantenimento compulsata dalla moglie per addebitabilità della separazione e per risultare la Ricorrente dotata di adeguati redditi propri;
- porre a carico del resistente un contributo al mantenimento in favore di ciascun figlio, nei limiti di euro 100,00 mensili cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente;
nulla in ordine alla assegnazione della casa familiare su cui nessuna delle parti vanta diritti di proprietà esclusiva”. All'udienza di comparizione personale delle parti di cui all'art. 437 bis.22 c.p.c., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato, con ordinanza resa in data 18.4.2024, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: ” 1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed autorizzandoli, inoltre a fissare altrove la propria residenza, anche all'estero; 2) affida congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna in uso la casa coniugale alla madre collocataria;
4) dispone che il padre – nei limiti della sua permanenza in Italia – possa far visita ai figli minori e tenerli con sé, ogni volta che lo vorrà previo preavviso ed accordo con la madre, oltre che – periodicamente, sempre nei limiti della permanenza in Italia - secondo le seguenti modalità: a) un pomeriggio a settimana a scelta, prendendoli – se necessario - anche da scuola, o, comunque, non prima delle ore
14,00 e riaccompagnandoli a casa dopo cena;
avrà, inoltre, il diritto di tenerli con sé – a settimane
2 alterne – nei fine settimana, - anche dopo scuola – sino alla domenica compresa, riaccompagnandoli la sera dopo cena;
il padre potrà trascorrere con i figli, in modo continuativo, le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno – nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio al 1 dicembre, nel secondo, dal venerdì santo alla domenica di pasqua, dalle ore 12,00 della mattina sino alle ore 20,00 della sera – ad anni alterni;
potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di giorni quindici durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno;
resta salva e subordinata ad accordi tra i coniugi la presenza di ulteriori periodi di visita, in concomitanza con festività diverse da quelle nazionali o cattoliche;
5) pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore della moglie e degli stessi minori, la somma complessiva pari ad euro 450,00 mensili, in ragione di euro 150,00 per ciascuna delle (tre) parti interessate, da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi dieci giorni del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nella misura paritaria del 50%, da concordare previamente tra le parti”.
Indi il Presidente delegato designava altro Giudice per la prosecuzione del giudizio e per la decisione sulle relative richieste istruttorie.
La causa era istruita mediante le produzioni documentali delle parti, mentre il Giudice delegato, con provvedimento del 25.7.2024, respingeva tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e ammoniva il resistente a non perseverare nelle condotte inadempitive dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico relativamente ai due figli minori delle parti;
inoltre, ritenuta matura la causa per essere decisa, fissava davanti a sé l'udienza del 2.12.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Dopo un breve rinvio dovuto alla mancata comparizione delle parti, all'udienza del 18.12.2024, la parte ricorrente discuteva la lite e il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio riservandosi di relazionare al Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ai fini della determinazione della giurisdizione, occorre fare riferimento al regolamento CE n.
1259/2010, applicabile ratione temporis al caso di specie. Va, innanzi tutto, precisato che tale regolamento ha una valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007 C 68/07 Sundelind vs ove Per_3
è precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza;
Tribunale
Belluno 30.12.2011; Tribunale Belluno, 23.12.2014; Tribunale Mantova 19.1.2016).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti al momento della instaurazione del presente giudizio, erano residenti in [...] (entrambi i figli, peraltro, sono nati in Italia), onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato
Regolamento, a mente del quale è competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro, l'autorità giurisdizionale ove si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, avendo la figlia minore (l'altro figlio delle parti è ormai ER
3 maggiorenne) residenza abituale in IZ (CZ), dove è nata e quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale della medesima (cfr. Corte Giustizia UE, 16.7.2015 in
C. 184/14; Corte Giustizia UE, 9.10.2014 in C 376/2014; Corte Giustizia UE, 22.12.2010 in C
497/2010; Corte Giustizia UE, 2.4.2009 in C 523/2007; Cass. Civ., Sez. Un., 2276/2016; Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 5418/2016, Cass. Civ., n. 16648/2014; Cass. Civ., Sez. Un., 30646/2011). La legge applicabile è quella italiana, anche a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, posto che le parti non hanno scelto la legge applicabile e la residenza abituale dei coniugi, al momento della instaurazione del presente giudizio era in Italia (segnatamente, in IZ (CZ)).
Vi è poi che, nel processo di famiglia, da tempo, in ambito internazionale ed euro-unitario, i procedimenti in cui vengono prese decisioni che riguardano un minore, anche nel contesto della crisi familiare, sono attribuiti alla giurisdizione del Giudice dello Stato in cui si trova la residenza abituale del minore, in applicazione del principio di prossimità e per garantire uno stretto collegamento tra giudice e minore.
La riforma Cartabia ha codificato tali approdi interpretativi affermando che per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale (art. 473 bis.11 c.p.c.), norma che ha un ambito applicativo più ampio essendo stata estesa dal Legislatore anche ai procedimenti sulla crisi familiare
(art. 473 bis.47 c.p.c.).
Ne deriva la competenza giurisdizionale del Giudice Italiano e, in particolare, quella territoriale del
Tribunale di Lamezia Terme.
In termini, peraltro, in casi analoghi, si sono già pronunciate le corti di merito (v. Tribunale di
Monza Sezione IV Sentenza 29 novembre - 11 dicembre 2018, n. 3001).
2.1. Sempre in via preliminare va rilevato che nessuna statuizione di cessazione della materia del contendere o di sospensione del giudizio per litispendenza internazionale può essere pronunciata (o poteva essere pronunciata nel corso del giudizio) dal momento che è incontestato che il resistente abbia rinunciato al giudizio divorzile introdotto in Marocco, così come dimostrato dalle produzioni documentali della resistente (cfr. allegati memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. di parte ricorrente). Tali documenti, in lingua marocchina, non sono contestati nel loro contenuto dal resistente e, di conseguenza, non stati tradotti in quanto non necessario. Infatti: 1) la parte che produce documenti in lingua straniera ha l'onere di produrne anche la traduzione giurata, non essendo consentito al giudice — che non conosca detta lingua — disporre d'ufficio tale traduzione, in mancanza d'istanza della parte interessata a far esaminare i documenti stessi (il cui valore probatorio ex adverso contestato) e tenuta a sopportare le spese della relativa traduzione (Cass. civ. n. 10831/1994); 2) in materia di valutazione della prova ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti,
o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte (vedi Corte di Cassazione 9/11/2022 n. 33079).
3. Ciò detto in via preliminare, passando più propriamente al merito del giudizio, si rileva che l'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
4 La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente (cui ha aderito la controparte), pertanto, deve essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151 c.c..
Devono essere eseguite pertanto le formalità prescritte dalla legge.
3.1. La presente pronuncia concerne, altresì, il regime di affidamento della figlia minore delle parti
(l'altro figlio, , nel corso del processo è divenuto maggiorenne), la disciplina delle ER _1 visite genitore non affidatario/non collocatario-figlia minore, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie e dei due figli delle parti da porre a carico del genitore onerato e la domanda di addebito della separazione avanzata reciprocamente dalle parti.
3.2. Orbene, in ordine alla domanda di addebito della separazione all'altro coniuge formulata dalla parte ricorrente, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale. Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò precisato, va accolta la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente nei confronti del marito sotto il profilo della violazione dell'obbligo coniugale di coabitazione da parte del . CP_1
Ebbene, per quanto di interesse nella fattispecie in esame, giova rammentare che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
17056 del 03/08/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione;
non concreta, invece, tale violazione il coniuge se risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4540 del 24/02/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25663 del 04/12/2014).
Con la recente sentenza n. 14591 del 28.5.2019, la Corte di Cassazione ha ribadito, infatti, che
“l'abbandono del tetto coniugale non giustifica l'addebito ove sia motivato da una giusta causa costituita dal determinarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale”.
Dunque, per richiedere l'addebito, non basta il semplice allontanamento dalla casa familiare ma devono ricorrere altre due condizioni: 1) l'abbandono della casa deve essere confermato dal rifiuto di volervi più tornare;
2) l'abbandono della casa familiare non deve essere determinato da una giusta causa, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare. Tanto detto, nel caso di specie, non è contestato l'allontanamento, nell'estate del 2023, del resistente dalla casa familiare, in quanto dal medesimo ammesso quantomeno nel suo verificarsi
5 materiale;
tale allontanamento, inoltre, non può essere ricondotto alla concreta preesistenza di una situazione di intollerabilità della coabitazione tra i coniugi considerato che, al riguardo, nessuna prova specifica è stata fornita da parte del ricorrente.
Non può ritenersi, pertanto, che la crisi familiare fosse già esistente tra i coniugi e che l'abbandono della casa coniugale da parte del resistente sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata perché sul punto nulla è stato dimostrato dal resistente il quale non ha nemmeno articolato specifici mezzi di prova al riguardo.
Vi è prova dunque di una grave violazione da parte del marito dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio ex art. 151, comma 2, c.c. e, specialmente, del nesso di causalità, ossia del presupposto che la frattura del rapporto coniugale si era determinata in conseguenza dell'abbandono ingiustificato e volontario del resistente dalla casa familiare e della sua volontà di non farvi più rientro (il si è trasferito in Marocco e non risulta avere fatto più rientro in IZ (CZ) CP_1 presso la casa coniugale).
La domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente, pertanto, deve essere accolta sotto l'aspetto dell'illegittimo abbandono del tetto coniugale. Quella invece formulata dal convenuto nei confronti della moglie è inammissibile perché irrimediabilmente tardiva. Invero la richiesta di addebito può essere avanzata tanto dal ricorrente, in sede di atto introduttivo del giudizio, quanto dal resistente con la memoria di costituzione. In tale ultima ipotesi, equiparata la richiesta di addebito ad una domanda riconvenzionale, il termine per costituirsi sarà, a pena di decadenza, quello di almeno venti giorni prima dell'udienza fissata. La domanda formulata solo in corso di causa è, pertanto, inammissibile in quanto tardiva.
Nel caso di specie la costituzione del resistente con la proposizione della domanda riconvenzionale di addebito è avvenuta in data 3.2.2024 laddove il Presidente del Tribunale aveva concesso termine per la costituzione del convenuto almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata al 6.2.2024, con il decreto del 14.11.2023, con la conseguenza della irrimediabile tardività della domanda riconvenzionale spiegata dal resistente. 3.3. Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore (l'altro figlio, ER
, è divenuto medio tempore maggiorenne) si osserva quanto segue. _1
L'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola dell'affidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Ed invero secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
6 D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso neppure in caso di mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n.
16593/08; Cass. n. 1777/12).
Ebbene, nel caso di specie, considerato l'abbandono della casa coniugale, il comprovato disinteresse quantomeno materiale del resistente verso la figlia manifestatosi anche dopo l'avvio del presente giudizio (alcuna prova del pagamento del mantenimento mensile dovuto alla figlia minore
è stata fornita dal resistente che è stato anche ammonito in corso di causa al rispetto delle prescrizioni adottate ex art. 473 bis.22 c.p.c. senza che tale ammonimento abbia sortito alcun effetto sull'onerato della contribuzione), il fatto che il resistente risulta essere irreperibile e stabilmente all'estero (è tornato in Marocco) con oggettiva scarsa possibilità di frequentazione della minore, difetta qualsiasi possibilità di significativa presenza del nella vita della minorenne. CP_1
Di conseguenza, in modifica di quanto statuito coi provvedimenti temporanei ed urgenti, la minore deve rimanere affidata in via esclusiva alla madre alla quale può essere conferito, sempre ER in via esclusiva, l'esercizio della responsabilità genitoriale su tutte le questioni inerenti la stessa.
Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
In ogni caso, l'attribuzione al genitore affidatario della responsabilità genitoriale esclusiva non impedisce la regolamentazione del rapporto diretto tra il genitore non affidatario ed il minore, posto che quest'ultimo ha diritto alla bigenitorialità, secondo quanto previsto già dall'art. 155-bis, comma
2, c.c. ed ora dall'art. 337-quater, comma 2, c.c. in base al quale, in caso di accoglimento della domanda di affidamento esclusivo al genitore istante, il giudice deve comunque fare salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337-ter c.c., ossia, in particolare, il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
È quindi pacifico che anche in caso di affidamento monogenitoriale, il giudice dovrà stabilire modi e tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario.
Nel caso in disamina si reputa corrispondente all'interesse della minore mantenere la regolamentazione degli incontri padre-figlia minorenne negli stessi tempi e modi già indicati dal
Presidente delegato nel suo provvedimento del 18.4.2024 e, pertanto, nei termini che seguono: il padre – nei limiti della sua permanenza in Italia – può fare visita alla figlia minore e tenerla con sé, ogni volta che lo vorrà previo preavviso ed accordo con la madre, oltre che – periodicamente, sempre nei limiti della permanenza in Italia - secondo le seguenti modalità: a) un pomeriggio a settimana a scelta, prendendoli – se necessario - anche da scuola, o, comunque, non prima delle ore
14,00 e riaccompagnandoli a casa dopo cena;
avrà inoltre il diritto di tenerla con sé – a settimane alterne – nei fine settimana, - anche dopo scuola – sino alla domenica compresa, riaccompagnandoli la sera dopo cena;
il padre potrà trascorrere con la figlia, in modo continuativo, le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno – nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio al 1 dicembre, nel secondo, dal venerdì santo alla domenica di Pasqua, dalle ore 12 della mattina sino alle ore 20,00 della sera – ad anni alterni;
potrà tenere con sé la minore per un periodo continuativo di giorni quindici durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno;
resta salva e subordinata ad accordi tra i coniugi la presenza di ulteriori periodi di visita, in concomitanza con festività diverse da quelle nazionali o cattoliche.
7 E' fatto obbligo comunque alla ricorrente di favorire lo sviluppo dei rapporti tra la minorenne e il padre facilitando la frequentazione e il frequente contatto telefonico e visivo a mezzo delle moderne tecnologie di comunicazione e di collegamento anche da remoto.
Entrambi i genitori dovranno inoltre garantire alla figlia minore, durante la loro crescita, una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
Il Collegio dispone, altresì, che i genitori si scambino un recapito telefonico nonché un indirizzo mail al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minorenne.
3.4. Quanto alla assegnazione della casa coniugale, deve essere confermata la statuizione provvisoria di assegnazione della medesima a favore della ricorrente.
La Suprema Corte ha ritenuto che in tema di separazione giudiziale, come di divorzio,
l'assegnazione della casa familiare, subordinata all'affidamento di figli minori o alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti (così, Cass. civ., sez. I, sentenza del
13.01.2012, n. 387), è finalizzata alla tutela esclusiva della prole e dell'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Tale ratio protettiva, che appunto garantisce ai figli della dissolta coppia di conservare quell'ambiente domestico necessario alla propria crescita serena, viene meno solo in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione' (Cass. sent. 18 settembre 2013 n. 21334).
Nel caso di specie, il primogenito è diventato da poco maggiorenne, mentre la secondogenita _1
è minorenne, pertanto, risultando entrambi conviventi e stabiliti assieme alla madre ER nell'appartamento adibito a casa familiare, si ritiene di confermare l'assegnazione dell'immobile de quo alla ricorrente.
Nessuna rilevanza ha la circostanza che l'abitazione familiare è costituita da un immobile locato alla famiglia da terzi proprietari.
Invero in caso di separazione con figli, la casa coniugale viene assegnata dal giudice al coniuge con cui vanno a vivere i figli, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia di proprietà o in locazione.
Se il giudice stabilisce che la casa coniugale in affitto venga assegnata alla moglie e il contratto di locazione è intestato al marito, questa subentra automaticamente a lui nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di separazione. Difatti, il coniuge assegnatario della casa subentra automaticamente per legge nel contratto di locazione.
3.5. Circa la domanda della ricorrente di determinazione a carico del di un assegno di CP_1 mantenimento a suo favore si osserva quanto dappresso.
Giova osservare, anzitutto, che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita (giudizio necessariamente astratto ed ipotetico, ma desunto da concreti elementi di fatto).
In altri termini, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del
8 citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006). Il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali, tra l'altro, la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è quindi affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002;
n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del
1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario
(cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Inoltre, sempre secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (cfr. Cass. 18547 del 2006, cui devono aggiungersi i precedenti conformi n. 3975 del 2002 e n. 12121 del 2004).
Ancora in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (vedi Cassazione civile, sez. VI, 17/12/2015,
n. 25420; Cass. n. 4203/2006).
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento grava comunque sul coniuge che propone la relativa domanda.
9 Detto questo in punto di diritto, il Collegio rileva che rispetto all'adozione dei provvedimenti adottati all'esito dell'udienza di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., non sono sopravvenute delle significative modifiche delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi potendosi pertanto ritenere confermata quella discrepanza reddituale posta a fondamento dell'ordinanza del Presidente delegato che aveva riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento della ricorrente. Ed invero quest'ultima, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero, risulta svolgere lavori saltuari come badante o per le pulizie guadagnando in media euro 200,00-300,00 al mese, percependo anche il reddito di inclusione dall'inizio dell'anno
2024 per euro 900,00 circa al mese (cfr. dichiarazioni della ricorrente verbale di udienza del
14.4.2024 in atti).
Per quanto riguarda invece il resistente esso ha svolto attività di macellaio in IZ (CZ), all'attualità cessata, e risulta avere delle proprietà immobiliari in Marocco almeno potenzialmente produttive di reddito.
Tale situazione economica delle parti è, in sostanza, la medesima già valutata dal Presidente del
Tribunale in sede di provvedimenti provvisori: entrambi i coniugi, infatti, nel corso del giudizio, non hanno depositato completa documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata all'attualità (se per il resistente la omissione di tali produzioni reddituali è completa per la ricorrente è comunque parziale) nonostante che per i procedimenti in materia di famiglia sia previsto un vero e proprio
“dovere di collaborazione delle parti nella formazione della prova” (Cass. civ. Sez. I, 8 novembre
1996, n. 97567; Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1996, n. 9756 (Famiglia e Diritto, 1997) e una
“discovery” completa delle sostanze economiche e patrimoniali degli interessati che è stata sancita dalla Riforma Cartabia in varie disposizioni codicistiche.
Pertanto, appare equo determinare in euro 150,00 al mese il contributo mensile che il dovrà CP_1 versare alla ricorrente per il suo mantenimento – così ribadendosi l'importo stabilito in sede di provvedimenti provvisori e urgenti - con decorrenza dal mese di aprile 2024 e rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT.
3.6. Quanto agli oneri di mantenimento della prole, in adempimento dei doveri di cui all'art. 148 c.c., il genitore non affidatario (cioè il ricorrente) dovrà contribuire assieme alla ricorrente al mantenimento della minore in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di ER lavoro.
Al riguardo occorre rilevare che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della prole in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316- bis c.c. (nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo)
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
E' essenziale, inoltre, considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciò posto in termini generali sul mantenimento dei figli minorenni, considerato che la figlia minore
è stata affidata in via esclusiva alla madre e che non sono state provate dalle parti significative modifiche delle loro condizioni reddituali e patrimoniali complessive rispetto al momento dell'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., va confermato il contributo economico dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia ER ribadendosi nel quantum l'importo complessivo di euro 150,00 mensili da versare alla ricorrente
10 quale genitrice collocataria della minore, su conto corrente da lei indicato, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile del 2024 (data di adozione dei provvedimenti provvisori da parte del Presidente delegato) e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT.
3.7. Sempre in ordine alle statuizioni di contenuto economico, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare anche la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente _1
e convivente pacificamente con la madre.
Occorre premettere che quello del mantenimento dei figli maggiorenni è un tema attuale, dibattuto nella giurisprudenza, e con importanti implicazioni pratiche.
La Corte di Cassazione, in svariate pronunce, si è trovata a definire i limiti e le condizioni di tale obbligo genitoriale, che poggia su di un preciso quadro normativo.
Innanzitutto, rileva l'articolo 30 Cost., secondo cui “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Il legislatore ordinario specifica poi, agli articoli 147 c.c., 315 bis c.c. e 316 bis c.c., che questo dovere di mantenimento deve tenere conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, e che inoltre deve essere svolto in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'articolo 337-septies c.c. rafforza il quadro, stabilendo che il giudice, in base alle circostanze, può disporre il pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Il raggiungimento della maggiore età dei figli non rappresenta lo spartiacque per l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, come ha ribadito in diverse sue pronunce la Corte di Cassazione
(tra le altre, Corte di Cassazione civile, n. 4765 del 3 aprile 2002). Questo, infatti, persiste fino a quando il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto dai genitori nelle condizioni di essere autosufficiente, potendo provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Al riguardo, occorre specificare cosa s'intende per indipendenza economica, in quanto solo in tal modo è possibile capire quando può venir meno l'obbligo al mantenimento.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, seguita anche dai Tribunali di merito, ha chiarito che l'autonomia del figlio maggiorenne ha luogo soltanto quando quest'ultimo abbia raggiunto uno status di autosufficienza economica, consistente nel guadagnare un reddito da attività lavorativa, corrispondente alle attitudini ed agli studi svolti, in relazione alle condizioni di mercato, tali da consentire al figlio ormai maggiorenne di potere provvedere completamente ed autonomamente alle spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita (Cass. Civ., 8 Agosto 2013, Sent. n. 18974).
Ciò significa che la revoca dell'obbligo di mantenimento potrà essere richiesta allorquando sia fornita la prova che il figlio è indipendente, in quanto svolga un'attività lavorativa stabile e continuativa, ottenendo in contropartita un reddito corrispondente alle conoscenze e abilità acquisite con gli studi, al fine di far fronte direttamente alle proprie esigenze.
Tuttavia, occorre chiarire come la cessazione dell'obbligo al mantenimento non viene meno con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, produttiva di reddito, essendo necessario anche che il trattamento economico, riservato al figlio maggiorenne dal datore di lavoro, sia idoneo ad assicurare concretamente l'autosufficienza economica al medesimo, sia per quanto riguarda la misura della retribuzione e sia in riferimento alla durata del rapporto di lavoro (Cass. Civ., 11 gennaio 2007,
11 Sent. n. 407).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento “genitoriale” risulta ascrivibile, oltreché alla ipotesi ordinaria della intervenuta autonomizzazione, anche a situazioni riconducibili ad un comportamento colposo e negligente del figlio che, posto dinanzi ad offerte di lavoro, le abbia rifiutate ingiustificatamente, oppure abbia mostrato colpevole inerzia, ad esempio prolungando il percorso di studi in modo non proficuo o non ricercando una occupazione.
Si tratta, in ogni caso, di un accertamento di carattere relativo, che deve essere parametrato alle capacità ed aspirazioni, al percorso scolastico ed universitario del soggetto, nonché alle condizioni del mercato del lavoro, relativo alla formazione e specializzazione conseguite.
Per l'esenzione dall'obbligo di mantenimento, è necessario un provvedimento del giudice dichiarativo della intervenuta estinzione della obbligazione ex lege per una delle suindicate cause. In particolar modo, sarà onere del genitore che vuole ottenere l'esonero, dimostrare in giudizio l'intervenuta autosufficienza economica o che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipende da colpevole inerzia del figlio (in tal senso, Corte di Cassazione civile, sezione III, n. 13184 del 16 giugno 2011).
In pratica, l'obbligo genitoriale di mantenimento deve essere contemperato con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei figli beneficiari (v. in particolare Cass. n. 12952 del 22/06/2016 circa l'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne).
Vero è che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (v. Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
Tuttavia, “l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016).
Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
La Suprema Corte, di recente, nella ordinanza n. 5088/2018 ha impartito il fondamentale principio di diritto per cui “la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la
12 ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto".
Ne deriva che oltre alla non raggiunta indipendenza economica, deve considerarsi quale ulteriore fattore che l'obbligo di mantenimento è necessariamente decrescente con il progredire dell'età dei figli maggiorenni, sino a scomparire del tutto una volta raggiunta la prova - anche tramite presunzioni rappresentate dall'età del figlio - che il mancato raggiungimento della indipendenza economica sia dipeso da inerzia, negligenza colpevole o trascuratezza del figlio maggiorenne.
Alcuni Tribunali di merito hanno, tuttavia, evidenziato che — in presenza di un'età sufficientemente adulta della prole — l'esistenza di una “presunzione di inerzia” sposta sul soggetto interessato a ricevere il mantenimento l'onere di provare di essersi attivato in prima battuta per la ricerca di un impiego retribuito (cfr. in tal senso Tribunale di Roma n. 3434/2014).
Recentemente la Corte di Cassazione è tornata sul punto, chiarendo che “Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi nella normalità dei casi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali od oggettive, quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (Cass. n. 12952 del 2016; conforme già cit. Cass. n. 5088 del 2018).
Nel caso di specie non è contestato che il figlio maggiorenne non sia ancora autosufficiente _1 dal punto di vista economico (d'altronde ha raggiunto la maggiore età da pochi mesi, soltanto il
24.5.2024); lo stesso convive con la la quale contribuisce direttamente al suo sostentamento. Pt_1
Di conseguenza, deve essere riconosciuto un contributo paterno al mantenimento di , che _1 appare equo determinare – confermando sul punto le precedenti statuizioni - nella misura complessiva di euro 150,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile 2024 (data di adozione delle statuizioni provvisorie ex art. 473-bis.22 c.p.c.) e con rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT.
Rispetto alle statuizioni urgenti, infatti, se, da un lato, non sono stati registrati mutamenti significativi delle condizioni reddituali delle parti, dall'altro, le esigenze dei figli devono ritenersi pressoché identiche a quelle già esaminate e valutate all'udienza del 14.4.2024 essendo trascorso un brevissimo periodo di tempo dall'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
3.8. Giova ricordare, inoltre, che nell'ambito dei provvedimenti che riguardano i figli, il Giudice della crisi familiare è solito prevedere anche l'onere di contribuire pro quota agli esborsi per le spese straordinarie relative alla prole minorenne e maggiorenne non ancora autosufficiente.
Pertanto, le spese straordinarie per i due figli delle parti, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, sempre che siano preventivamente concordate tra le parti e
13 documentate, non essendo stato dimostrato un interesse concreto della figlia minorenne o di quello maggiorenne non autonomo redditualmente ad una diversa ripartizione percentuale delle medesime tra i genitori.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e babysitter, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e babysitter, se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. La parte ricorrente, in ragione dell'inadempimento del resistente sia agli obblighi di visita sia a quelli di assistenza materiale nei riguardi della figlia minore ha chiesto l'adozione, da parte del
Tribunale, dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c. di nuovo conio legislativo.
Tale disposizione prevede che "in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti
14 che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente;
individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della CP_2
Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore
[...] inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”.
L'obiettivo è, dunque, quello di garantire un rimedio effettivo e tempestivo alla violazione, da parte di un genitore, dei diritti del minore o delle condizioni di affidamento ed esercizio delle responsabilità genitoriali. Per l'applicazione dei provvedimenti citati non occorre provare il pregiudizio causato al minore: infatti, l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e regolazione delle responsabilità genitoriali stabilite da un provvedimento giudiziale di per sé giustifica l'irrogazione della condanna. Il giudice può adottare anche d'ufficio, cioè anche senza un'esplicita domanda di parte, modifiche al provvedimento che regola i rapporti tra i genitori e i figli, nonché adottare i provvedimenti di ammonizione e di condanna del genitore che arreca pregiudizio al minore o ostacola il corretto svolgimento delle modalità di affidamento ed esercizio delle responsabilità genitoriali. Ciò vale anche per inadempimenti del genitore di natura economica.
In un contesto di gravi inadempienze o violazioni, il giudice potrà alternativamente o congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente, cioè, invitare il genitore ad astenersi dai comportamenti censurati e avvisarlo delle conseguenze giuridiche in caso di prosecuzione di tali comportamenti;
individuare la somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ("astreinte"). Il giudice determina l'ammontare della somma dovuta per ogni violazione/inosservanza/ritardo tenuto conto: del valore della controversia;
della natura della prestazione dovuta;
del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento; del danno quantificato o prevedibile;
e di ogni altra circostanza utile;
condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa, da un minimo di 75 euro a un massino di 5.000 euro a favore di Il giudice Controparte_2 può condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno causato con i propri comportamenti: in favore dell'altro genitore, su esplicita domanda di parte;
a favore del minore, anche d'ufficio, cioè senza la necessità di una domanda di parte. Per stabilire la misura del risarcimento, il giudice dovrà tenere conto: della gravità dell'inadempimento agli obblighi familiari da parte del genitore;
del complessivo disvalore dei comportamenti adottati;
dell'entità della violazione ommessa;
del grado di colpevolezza del genitore inadempiente;
dei vantaggi conseguiti per gli inadempimenti/violazioni; delle condizioni complessive delle parti.
Nel caso di specie, a causa dell'inadempimento del resistente agli obblighi di mantenimento della figlia minorenne, con provvedimento del 25.7.2024, aveva già ammonito il a non persistere CP_1 nella condotta inadempitiva, la quale, tuttavia, è proseguita dal momento che nessuna prova del pagamento dell'assegno mensile per la figlia è stata offerta dal resistente. ER
La parte resistente, pertanto, se risulterà in concreto ancora inadempiente rispetto al suo obbligo di mantenimento a favore della figlia minore dovrà essere condannata, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro, che si reputa equo stabilire in euro 50,00, in favore dell'altra parte, per ogni mensilità dovuta per il sostentamento della figlia minore rimasta inadempiuta, con un
15 provvedimento che costituisce direttamente titolo esecutivo, perché così è qualificato dall'art. 614 bis c.p.c..
Tale misura appare la più opportuna nel caso di specie in quanto funzionale all'attuazione pratica e futura delle misure economiche in favore della figlia minorenne.
In ogni caso quanto appena detto vale solo per le inadempienze di carattere economico del resistente;
infatti, con l'ordinanza del 5.12.2020, n. 6471, depositata in data 6.3.2020, la Corte di
Cassazione, ponendosi nell'ambito di un solco giurisprudenziale consolidato, ha riaffermato il principio secondo cui il diritto-dovere di visita del figlio da parte del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neanche in forma indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., non rientrando negli obblighi la cui violazione, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. (oggi art. 439 bis.39 c.p.c.), integra una “grave inadempienza”. Pertanto, la misura coercitiva dell'art. 614 bis c.p.c. non può essere fatta valere per l'inadempimento del rispetto ai suoi obblighi di visita alla figlia minorenne. CP_1
Infatti, a differenza di quanto previsto nella previgente disciplina normativa (articolo 709-ter c.p.c. ormai abrogato), oggi le "gravi inadempienze", che possono sollecitare l'intervento del giudice, possono essere anche quelle di natura economica;
la riforma Cartabia ha così superato l'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 145/2020) che aveva sancito che l'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., dovesse essere interpretato nel senso che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli, nella misura in cui è già sanzionato penalmente, non doveva essere compreso nel novero delle condotte inadempienti per le quali poteva essere irrogata dall'autorità giudiziaria adita la sanzione pecuniaria del pagamento alla Cassa delle Ammende. Le condotte suscettibili di tale sanzione - a parere della Consulta - dovevano infatti essere "altre", ossia soltanto le tante condotte, prevalentemente di fare infungibile, che possono costituire oggetto degli obblighi relativi alla responsabilità genitoriale e all'affidamento di minori.
Invece, il legislatore della riforma Cartabia ha precisato che rientrano tra le "gravi inadempienze" anche quelle di natura economica e non solo quelle condotte di fare infungibile, come, ad esempio, quelle relative all'affidamento della prole e all'esercizio del diritto di frequentazione.
Nessuna altra misura ex art. 473 bis.39 c.p.c. deve essere adottata, allo stato, dal Tribunale dal momento che la ricorrente potrà agire esecutivamente per il recupero degli importi non pagati dal per il mantenimento alla moglie e ai figli, nel complesso non di importo particolarmente CP_1 significativo, mentre lo strumento delle misure coercitive indirette appare idoneo a favorire il futuro adempimento del resistente.
5. Stante la natura della causa e l'esito del giudizio, si reputa equo dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa n. 1268/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale fra e (matrimonio contratto in Controparte_1 Parte_1 data 3.9.2002 in Casablanca (Marocco), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Lamezia Terme al n. 15, Parte 2, Serie C, Uff.2, anno 2019);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente per l'annotazione;
3) accoglie la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
16 4) dichiara inammissibile la domanda di addebito della separazione avanzata dal resistente;
5) dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento ER prevalente presso la stessa, e regola le frequentazioni tra padre e figlia minore come indicato in parte motiva;
6) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile di Controparte_1 Parte_1 euro 150,00 per il suo mantenimento, con decorrenza dal mese di aprile 2024 (data di emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa o con bonifico bancario/postale e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
8) dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente mensilmente l'importo complessivo di euro
300,00 per il mantenimento dei due figli (maggiorenne non ancora autosufficiente) e _1
(minorenne) (euro 150,00 mensili ciascuno) e lo condanna al relativo pagamento da ER eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio del creditore o con bonifico bancario/postale, con decorrenza dal mese di aprile del 2024 (data di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.) e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
9) pone le spese straordinarie effettuate nell'interesse dei due figli, di cui in motivazione, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10) condanna la parte resistente che risulterà in concreto inadempiente, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di euro 50,00 in favore dell'altra parte, per ogni inadempimento o per ogni ritardo nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento mensile della figlia minore
ER
11) respinge tutte le altre domande della ricorrente;
12) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa;
13) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
19 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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