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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/09/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 253/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 253/2021 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COCCO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VICO EPISCOPIO N. 38,
ORISTANO, presso lo studio del difensore
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GODDI GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA
LEONARDO DA VINCI N. 40, NUORO, presso lo studio del difensore
CONVENUTO OPPOSTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 16/2021 emesso dal Tribunale di Nuoro su ricorso di CP_1
per il pagamento della somma di € 5.170,00 oltre interessi e spese a titolo di
[...] corrispettivo per cure odontoiatriche chiedendo accertarsi che le sole prestazioni sanitarie eseguite dal dott. sono consistite nell'estrazione di un Controparte_1 frammento radicale (47), nella terapia canalare di quattro denti (33, 34, 44, 45) e nella monconizzazione di cinque elementi (33, 34, 44, 45, 48); la revoca e/o
Pag. 1 di 6 l'annullamento e/o la nullità del decreto ingiuntivo;
la condanna al pagamento della minore somma di € 290,00 ovvero di quella risultante come dovuta in corso di causa per le prestazioni effettivamente eseguite;
con vittoria delle spese di lite.
La parte opponente ha dedotto che nell'agosto 2019 si è recato dal dott.
per chiedere un preventivo;
che nell'occasione il dottor ha CP_1 CP_1 rappresentato la possibilità di eseguire diversi trattamenti e la necessità di provvedere ad alcuni interventi urgenti per prevenire possibili infezioni, quali l'estrazione di un frammento radicale (47) e la terapia canalare di 4 denti (33, 34, 44, 45); che il sig. ha acconsentito all'esecuzione immediata di tali interventi urgenti;
che nel corso Pt_1 dell'esecuzione, il dott. ha eseguito la monconizzazione ai fini protesici di 5 CP_1 denti (33, 34, 44, 45, 48) dell'arcata inferiore;
che gli altri interventi richiedevano la predisposizione di ausili protesici che dovevano essere realizzati in un laboratorio di odontotecnici sito in Bulgaria;
che per tali interventi il medico ha chiesto € 5.170,00 da versarsi un un'unica soluzione in contanti;
che il sig. ha rifiutato tale forma di Pt_1 pagamento e ha proposto il pagamento tramite assegno non accettato dal dott.
; che con il dott. non è intercorso alcun rapporto contrattuale CP_1 CP_1 relativo a “prestazioni sanitarie di implantologia dentale”; che non c'è stato più alcun contatto con lo studio dentistico;
che le prestazioni effettivamente rese dall'odontoiatra sono consistite nell'esecuzione di quattro terapie canalari,
l'estrazione di un frammento radicolare e la monconizzazione a fini protesici di cinque elementi;
che nulla è dovuto per l'intervento di monconizzazione in quanto ha costituito “un trattamento in pregiudizio anziché in beneficio”; che il decreto ingiuntivo è stato emesso in assenza della prova scritta del credito.
Con comparsa depositata il 28.5.2021 si è costituito in giudizio CP_1
il quale ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto
[...] ingiuntivo opposto;
il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata la condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
5.170,00 ovvero di quella maggiore o minore risultante come dovuta in corso di causa per le prestazioni sanitarie eseguite;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto ha allegato che il sig. ha manifestato la volontà di sottoporsi Pt_1 alle cure dentistiche mediante la sottoscrizione per accettazione del preventivo di spesa;
che il 12 agosto 2019 il dott. ha eseguito cinque otturazioni dentali, CP_1
Pag. 2 di 6 sette canali dentali, il posizionamento di cinque protesi provvisorie, un'estrazione dentale, la presa delle impronte per la realizzazione di dodici corone da posizionarsi nel successivo mese di settembre;
che controparte non si è presentata all'appuntamento del 6 settembre senza addurre spiegazioni, impedendo al dr.
di portare a termine il programma terapeutico concordato e cioè il CP_1 posizionamento delle 12 corone ( realizzate) e omettendo di pagare l'importo pattuito.
Respinta l'istanza volta ad ottenere la provvisoria esecutività del decreto opposto, esperiti l'interrogatorio formale e la prova per testi e svolta la ctu medico- legale, all'udienza del 4.3.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1) La domanda avanzata da parte attrice volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo è fondata e va accolta.
Il decreto ingiuntivo opposto ha per oggetto il pagamento della somma di €
5.170,00, oltre interessi e spese della procedura, richiesti mediante ricevuta n. 36 del
30.11.2020, a titolo di “prestazioni sanitarie di implantologia dentale”. Secondo quanto dedotto dalla parte opposta, l'importo di € 5.170,00 rappresenta il compenso richiesto per il posizionamento di 12 corone dentali, 5 otturazioni dentali, 7 canali
(devitalizzazione) dentale, posizionamento di 5 protesi provvisorie, 1 estrazione dentale.
E' pacifico, non essendo oggetto di contestazione, che il dott. CP_1 abbia eseguito nel mese di agosto 2019 le seguenti prestazioni sanitarie: l'estrazione di un frammento radicale (47), la terapia canalare di 4 denti (33, 34, 44, 45) e la monconizzazione di 5 denti (33, 34, 44, 45, 48). L'esecuzione di tali prestazioni è stata riconosciuta espressamente dall'attore.
Non può ritenersi dimostrato, invece, che il dott. abbia eseguito le CP_1 cinque otturazioni dentali, né che abbia fatto predisporre le 12 corone dentali come indicato nel ricorso.
Pag. 3 di 6 In primo luogo dev'essere accolta l'eccezione relativa all'incapacità del teste avanzata dalla parte opponente nella memoria depositata Testimone_1
l'11.10.2021 e ribadita all'udienza del 16.2.2023.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, l'incapacità a deporre prevista dall'art
246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass., n.
167/2018; Cass., ord. n. 7171/2024).
Nel caso di specie, il testimone ha dichiarato di aver stipulato un accordo con il dott. che prevede la divisione degli utili e delle spese derivanti dall'attività CP_1 del professionista nella misura del 50% ciascuno. Considerata la partecipazione agli utili da parte del teste, deve ritenersi che lo stesso abbia un interesse ad agire nel presente giudizio. Di conseguenza non può ritenersi ammissibile la sua deposizione testimoniale.
La parte opposta ha eccepito che l'accordo intercorso tra le parti risale al 2021, per cui non avrebbe ad oggetto il compenso per le prestazioni sanitarie svolte a favore del sig. Tuttavia, tale circostanza non è stata dimostrata dal convenuto. Pt_1
Va evidenziato inoltre che, anche là dove volesse escludersi l'incapacità del teste, la natura dei rapporti intercorrenti tra le parti, essendo di fatto soci in affari, costituisce elemento sufficiente a dubitare dell'attendibilità del teste.
Ciò premesso, non può ritenersi dimostrato che le parti abbiano concluso l'accordo avente ad oggetto il posizionamento di 12 corone dentali: come è stato evidenziato anche dal ctu, la cartella clinica del sig. è estremamente generica in Pt_1 quanto non sono precisate le scelte terapeutiche, i materiali, il planing e il follow up.
Nel retro è indicato l'importo previsto per le varie prestazioni, ma non risulta sottoscritto dal paziente, la cui firma è apposta solo nel primo foglio, dove non sono
Pag. 4 di 6 riportati né l'importo richiesto, né le prestazioni eseguite. Al fine di dimostrare l'accordo tra le parti e l'esecuzione delle corone dentali non può ritenersi sufficiente la documentazione fotografica prodotta dall'opposto: come ha evidenziato il consulente il lavoro protesico definitivo di 12 elementi, visibile nell'all. 5 fornito dalla parte convenuta, non può essere quantificato poiché sprovvisto delle certificazioni di conformità con le quali sia possibile evincere la tipologia di materiale utilizzata. Inoltre non è stata prodotta alcuna documentazione utile a dimostrare che le protesi rappresentate nelle fotografie siano state commissionate per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie a favore di . Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della somma di € 5.170,00 va revocato.
Considerato che
il ctu ha quantificato l'importo per gli interventi eseguiti nella somma complessiva di €
500,00, di cui € 100,00 per l'estrazione del frammento radicolare, € 400,00 per le terapie endodontiche di n. 4 elementi monocanalari, la parte opponente dev'essere condannata a corrispondere a favore della parte opposta l'importo di € 500,00, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora (5.2.2020) sino al saldo. Non è dovuta la rivalutazione in mancanza della prova di un ulteriore danno subito.
2) Le spese di lite, considerato l'accoglimento dell'opposizione e la condanna della parte opponente, vanno compensate nella misura di due terzi. La parte opponente va condannata al pagamento a favore della parte opposta di un terzo delle spese di lite, liquidate per tale quota sulla base del valore della causa e dell'attività svolta.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte opponente nella misura di un terzo e della parte opposta nella misura di due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 16/2021 pronunciato dal Tribunale di Nuoro;
2) condanna la parte attrice a corrispondere a favore del convenuto opposto la somma di € 500,00, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora
(5.2.2020) sino al saldo;
Pag. 5 di 6 3) condanna la parte opponente al pagamento a favore della parte opposta di un terzo delle spese di lite, che liquida per tale quota in € 370,66 per compensi, € 25,33 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
4) pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte opponente nella misura di un terzo e della parte opposta nella misura di due terzi.
Così deciso in Nuoro, il 20 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Longu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 253/2021 pendente tra:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COCCO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VICO EPISCOPIO N. 38,
ORISTANO, presso lo studio del difensore
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GODDI GIOVANNA, elettivamente domiciliato in VIA
LEONARDO DA VINCI N. 40, NUORO, presso lo studio del difensore
CONVENUTO OPPOSTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 16/2021 emesso dal Tribunale di Nuoro su ricorso di CP_1
per il pagamento della somma di € 5.170,00 oltre interessi e spese a titolo di
[...] corrispettivo per cure odontoiatriche chiedendo accertarsi che le sole prestazioni sanitarie eseguite dal dott. sono consistite nell'estrazione di un Controparte_1 frammento radicale (47), nella terapia canalare di quattro denti (33, 34, 44, 45) e nella monconizzazione di cinque elementi (33, 34, 44, 45, 48); la revoca e/o
Pag. 1 di 6 l'annullamento e/o la nullità del decreto ingiuntivo;
la condanna al pagamento della minore somma di € 290,00 ovvero di quella risultante come dovuta in corso di causa per le prestazioni effettivamente eseguite;
con vittoria delle spese di lite.
La parte opponente ha dedotto che nell'agosto 2019 si è recato dal dott.
per chiedere un preventivo;
che nell'occasione il dottor ha CP_1 CP_1 rappresentato la possibilità di eseguire diversi trattamenti e la necessità di provvedere ad alcuni interventi urgenti per prevenire possibili infezioni, quali l'estrazione di un frammento radicale (47) e la terapia canalare di 4 denti (33, 34, 44, 45); che il sig. ha acconsentito all'esecuzione immediata di tali interventi urgenti;
che nel corso Pt_1 dell'esecuzione, il dott. ha eseguito la monconizzazione ai fini protesici di 5 CP_1 denti (33, 34, 44, 45, 48) dell'arcata inferiore;
che gli altri interventi richiedevano la predisposizione di ausili protesici che dovevano essere realizzati in un laboratorio di odontotecnici sito in Bulgaria;
che per tali interventi il medico ha chiesto € 5.170,00 da versarsi un un'unica soluzione in contanti;
che il sig. ha rifiutato tale forma di Pt_1 pagamento e ha proposto il pagamento tramite assegno non accettato dal dott.
; che con il dott. non è intercorso alcun rapporto contrattuale CP_1 CP_1 relativo a “prestazioni sanitarie di implantologia dentale”; che non c'è stato più alcun contatto con lo studio dentistico;
che le prestazioni effettivamente rese dall'odontoiatra sono consistite nell'esecuzione di quattro terapie canalari,
l'estrazione di un frammento radicolare e la monconizzazione a fini protesici di cinque elementi;
che nulla è dovuto per l'intervento di monconizzazione in quanto ha costituito “un trattamento in pregiudizio anziché in beneficio”; che il decreto ingiuntivo è stato emesso in assenza della prova scritta del credito.
Con comparsa depositata il 28.5.2021 si è costituito in giudizio CP_1
il quale ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto
[...] ingiuntivo opposto;
il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata la condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
5.170,00 ovvero di quella maggiore o minore risultante come dovuta in corso di causa per le prestazioni sanitarie eseguite;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
Il convenuto ha allegato che il sig. ha manifestato la volontà di sottoporsi Pt_1 alle cure dentistiche mediante la sottoscrizione per accettazione del preventivo di spesa;
che il 12 agosto 2019 il dott. ha eseguito cinque otturazioni dentali, CP_1
Pag. 2 di 6 sette canali dentali, il posizionamento di cinque protesi provvisorie, un'estrazione dentale, la presa delle impronte per la realizzazione di dodici corone da posizionarsi nel successivo mese di settembre;
che controparte non si è presentata all'appuntamento del 6 settembre senza addurre spiegazioni, impedendo al dr.
di portare a termine il programma terapeutico concordato e cioè il CP_1 posizionamento delle 12 corone ( realizzate) e omettendo di pagare l'importo pattuito.
Respinta l'istanza volta ad ottenere la provvisoria esecutività del decreto opposto, esperiti l'interrogatorio formale e la prova per testi e svolta la ctu medico- legale, all'udienza del 4.3.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate. Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1) La domanda avanzata da parte attrice volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo è fondata e va accolta.
Il decreto ingiuntivo opposto ha per oggetto il pagamento della somma di €
5.170,00, oltre interessi e spese della procedura, richiesti mediante ricevuta n. 36 del
30.11.2020, a titolo di “prestazioni sanitarie di implantologia dentale”. Secondo quanto dedotto dalla parte opposta, l'importo di € 5.170,00 rappresenta il compenso richiesto per il posizionamento di 12 corone dentali, 5 otturazioni dentali, 7 canali
(devitalizzazione) dentale, posizionamento di 5 protesi provvisorie, 1 estrazione dentale.
E' pacifico, non essendo oggetto di contestazione, che il dott. CP_1 abbia eseguito nel mese di agosto 2019 le seguenti prestazioni sanitarie: l'estrazione di un frammento radicale (47), la terapia canalare di 4 denti (33, 34, 44, 45) e la monconizzazione di 5 denti (33, 34, 44, 45, 48). L'esecuzione di tali prestazioni è stata riconosciuta espressamente dall'attore.
Non può ritenersi dimostrato, invece, che il dott. abbia eseguito le CP_1 cinque otturazioni dentali, né che abbia fatto predisporre le 12 corone dentali come indicato nel ricorso.
Pag. 3 di 6 In primo luogo dev'essere accolta l'eccezione relativa all'incapacità del teste avanzata dalla parte opponente nella memoria depositata Testimone_1
l'11.10.2021 e ribadita all'udienza del 16.2.2023.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, l'incapacità a deporre prevista dall'art
246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass., n.
167/2018; Cass., ord. n. 7171/2024).
Nel caso di specie, il testimone ha dichiarato di aver stipulato un accordo con il dott. che prevede la divisione degli utili e delle spese derivanti dall'attività CP_1 del professionista nella misura del 50% ciascuno. Considerata la partecipazione agli utili da parte del teste, deve ritenersi che lo stesso abbia un interesse ad agire nel presente giudizio. Di conseguenza non può ritenersi ammissibile la sua deposizione testimoniale.
La parte opposta ha eccepito che l'accordo intercorso tra le parti risale al 2021, per cui non avrebbe ad oggetto il compenso per le prestazioni sanitarie svolte a favore del sig. Tuttavia, tale circostanza non è stata dimostrata dal convenuto. Pt_1
Va evidenziato inoltre che, anche là dove volesse escludersi l'incapacità del teste, la natura dei rapporti intercorrenti tra le parti, essendo di fatto soci in affari, costituisce elemento sufficiente a dubitare dell'attendibilità del teste.
Ciò premesso, non può ritenersi dimostrato che le parti abbiano concluso l'accordo avente ad oggetto il posizionamento di 12 corone dentali: come è stato evidenziato anche dal ctu, la cartella clinica del sig. è estremamente generica in Pt_1 quanto non sono precisate le scelte terapeutiche, i materiali, il planing e il follow up.
Nel retro è indicato l'importo previsto per le varie prestazioni, ma non risulta sottoscritto dal paziente, la cui firma è apposta solo nel primo foglio, dove non sono
Pag. 4 di 6 riportati né l'importo richiesto, né le prestazioni eseguite. Al fine di dimostrare l'accordo tra le parti e l'esecuzione delle corone dentali non può ritenersi sufficiente la documentazione fotografica prodotta dall'opposto: come ha evidenziato il consulente il lavoro protesico definitivo di 12 elementi, visibile nell'all. 5 fornito dalla parte convenuta, non può essere quantificato poiché sprovvisto delle certificazioni di conformità con le quali sia possibile evincere la tipologia di materiale utilizzata. Inoltre non è stata prodotta alcuna documentazione utile a dimostrare che le protesi rappresentate nelle fotografie siano state commissionate per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie a favore di . Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della somma di € 5.170,00 va revocato.
Considerato che
il ctu ha quantificato l'importo per gli interventi eseguiti nella somma complessiva di €
500,00, di cui € 100,00 per l'estrazione del frammento radicolare, € 400,00 per le terapie endodontiche di n. 4 elementi monocanalari, la parte opponente dev'essere condannata a corrispondere a favore della parte opposta l'importo di € 500,00, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora (5.2.2020) sino al saldo. Non è dovuta la rivalutazione in mancanza della prova di un ulteriore danno subito.
2) Le spese di lite, considerato l'accoglimento dell'opposizione e la condanna della parte opponente, vanno compensate nella misura di due terzi. La parte opponente va condannata al pagamento a favore della parte opposta di un terzo delle spese di lite, liquidate per tale quota sulla base del valore della causa e dell'attività svolta.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte opponente nella misura di un terzo e della parte opposta nella misura di due terzi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 16/2021 pronunciato dal Tribunale di Nuoro;
2) condanna la parte attrice a corrispondere a favore del convenuto opposto la somma di € 500,00, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora
(5.2.2020) sino al saldo;
Pag. 5 di 6 3) condanna la parte opponente al pagamento a favore della parte opposta di un terzo delle spese di lite, che liquida per tale quota in € 370,66 per compensi, € 25,33 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali;
4) pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte opponente nella misura di un terzo e della parte opposta nella misura di due terzi.
Così deciso in Nuoro, il 20 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
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