Decreto cautelare 19 luglio 2024
Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04397/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07852/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7852 del 2024, proposto da:
FI NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto NI, Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento implicito con il quale è stato precluso alla ricorrente di presentare, tramite Portale unico del reclutamento “inPA”, la domanda telematica di partecipazione al concorso, per esami, a 146 posti di Magistrato Tributario;
- del provvedimento, non conosciuto, con il quale è stato approvato il sistema di funzionamento del Portale unico del reclutamento “inPA”, nella parte in cui non ha consentito di presentare la candidatura il primo giorno utile successivo a quello feriale indicato quale scadenza del termine;
- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della giustizia tributaria prot. MEF – DGT RR 46 del 30 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 7 giugno 2024, recante il bando del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 146 posti di magistrato tributario, per l’esercizio della giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 1, e, in particolare, l’art. 3 nella parte in cui ha previsto il termine di scadenza per la presentazione della domanda telematica di partecipazione in un giorno festivo, senza prevedere la proroga automatica al primo giorno feriale successivo;
- di ogni altro atto connesso, prodromico e/o conseguenziale, anche non conosciuto, che ha determinato la preclusione alla partecipazione o, comunque, la non ammissione dell’odierna ricorrente al concorso de quo;
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano gli atti impugnati;
Vista la costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate, in data 25.7.2024, onde resistere al ricorso sulla base delle memorie difensive versate in atti dall’Avvocatura Generale dello Stato;
Rilevato che, in ultimo, il difensore della parte ricorrente, comparso all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come constatato a verbale in atti;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto della suddetta dichiarazione e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità dell’odierno ricorso, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia e avuto altresì riguardo alla complessità delle questioni sottese;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 18.7.2024 e depositato in pari data, la ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento implicito con il quale è stato precluso alla ricorrente di presentare, tramite Portale unico del reclutamento “inPA”, la domanda telematica di partecipazione al concorso, per esami, a 146 posti di Magistrato Tributario;
- del provvedimento, non conosciuto, con il quale è stato approvato il sistema di funzionamento del Portale unico del reclutamento “inPA”, nella parte in cui non ha consentito di presentare la candidatura il primo giorno utile successivo a quello feriale indicato quale scadenza del termine;
- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della giustizia tributaria prot. MEF – DGT RR 46 del 30 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 7 giugno 2024, recante il bando del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 146 posti di magistrato tributario, per l’esercizio della giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 1, e, in particolare, l’art. 3 nella parte in cui ha previsto il termine di scadenza per la presentazione della domanda telematica di partecipazione in un giorno festivo, senza prevedere la proroga automatica al primo giorno feriale successivo;
- di ogni altro atto connesso, prodromico e/o conseguenziale, anche non conosciuto, che ha determinato la preclusione alla partecipazione o, comunque, la non ammissione dell’odierna ricorrente al concorso de quo;
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano gli atti impugnati;
Vista la costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate, in data 25.7.2024, onde resistere al ricorso sulla base delle memorie difensive versate in atti dall’Avvocatura Generale dello Stato;
Rilevato che, in ultimo, il difensore della parte ricorrente, comparso all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come constatato a verbale in atti;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto della suddetta dichiarazione e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità dell’odierno ricorso, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia e avuto altresì riguardo alla complessità delle questioni sottese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO