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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 25/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
in persona del G.o.p. Dott. Ettore BERETTA, per delega del Dott. Maurizio
D'ABRUSCO in data 28.03.2024, comunicata al Presidente e dal medesimo sottoscritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 910/2022 R.G. promossa da:
, codice fiscale , corrente in Gressoney Saint Parte_1 P.IVA_1
Jean (AO) Via Chanoux n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura come in atti, dall'Avv. Giulia FRANCESCHETTO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Rho (MI), Via Paolo Goglio n. 1
Attore in opposizione contro codice fiscale con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Gressoney Saint Jean (AO), Loc. Champsil n. 9, rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'Avv. Elena ZEPPA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Aosta, Piazza Narbonne n. 16
Convenuta in opposizione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice in opposizione chiede e conclude:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione,
1) in via preliminare: non concedere, se richiesta, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta e di pronta soluzione;
2) nel merito: respingere la domanda monitoriamente azionata dall'opposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in via riconvenzionale: in via principale:
- accertato e dichiarato il grave inadempimento da parte della
[...] al contratto di appalto concluso con il Controparte_2 Parte_1
per la mancata integrale esecuzione nonché per l'esecuzione non a regola
[...]
d'arte dei lavori di cui al contratto di appalto, dichiarare l'intervenuta risoluzione ex art.1453 c.c. di detto contratto di appalto;
- accertare e dichiarare che il valore delle opere di cui al contratto di appalto non eseguite e eseguite non a regola d'arte dalla Controparte_2 ammonta a € 11.600,00 oltre Iva 10%, ovvero alla maggiore o minore
[...] somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che il nulla deve alla Parte_1 [...]
a saldo della fattura n.75/2019 del 16/12/2019; Controparte_2
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - alla restituzione a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– della somma di € 3.080,00 Iva inclusa (€ 2.800,00 oltre Iva 10%) versata da quest'ultimo in eccedenza rispetto al corrispettivo effettivamente dovuto per le opere di cui al contratto di appalto dalla stessa eseguite effettivamente e a regola d'arte, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal 27/12/2019 sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - al risarcimento a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– di tutti danni dallo stesso subiti e subendi (compreso il costo della relazione tecnica di parte stragiudiziale redatta dal Geom. ), pari a € 17.219,18 Iva inclusa Persona_1 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal giorno del dovuto sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
pag. 2/24 in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di rigetto della suindicata domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art.1453 c.c., accertata e dichiarata la sussistenza di gravi difetti della costruzione ex art.1669 c.c., tali da compromettere la stabilità e sicurezza e comunque la normale utilizzazione del tetto e degli appartamenti sottostanti alla falda nord ovest dello stesso, o in subordine di vizi e difformità dell'opera ex art.1667 c.c. tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra la e il Controparte_2
ai sensi dell'art.1668, II comma, c.c.; Parte_1
- accertare e dichiarare che il valore delle opere di cui al contratto di appalto non eseguite e eseguite non a regola d'arte dalla Controparte_2 ammonta a € 11.600,00 oltre Iva 10%, ovvero alla maggiore o minore
[...] somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che il nulla deve alla Parte_1 [...]
a saldo della fattura n.75/2019 del 16/12/2019; Controparte_2
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - alla restituzione a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– della somma di € 3.080,00 Iva inclusa (€ 2.800,00 oltre Iva 10%) versata da quest'ultimo in eccedenza rispetto al corrispettivo effettivamente dovuto per le opere di cui al contratto di appalto dalla stessa eseguite effettivamente e a regola d'arte, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal 27/12/2019 sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - al risarcimento a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– di tutti danni dallo stesso subiti e subendi (compreso il costo della relazione tecnica di parte stragiudiziale redatta dal Geom. ), pari a € 17.219,18 Iva inclusa Persona_1 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre
pag. 3/24 rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal giorno del dovuto sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
in via ulteriormente subordinata:
- accertata e dichiarata la presenza di vizi e difformità dell'opera ex art.1667 c.c. non tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, ai sensi dell'art.1668, I comma,
c.c. ridurre il prezzo pattuito nel contratto di appalto intercorso tra la
[...]
e il della somma di € 11.600,00 oltre Iva 10% Controparte_2 Parte_1 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che il nulla deve alla Parte_1 [...]
a saldo della fattura n.75/2019 del 16/12/2019; Controparte_2
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - alla restituzione a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– della somma di € 3.080,00 Iva inclusa (€ 2.800,00 oltre Iva 10%) versata da quest'ultimo in eccedenza rispetto al corrispettivo effettivamente dovuto per le opere di cui al contratto di appalto dalla stessa eseguite effettivamente e a regola d'arte, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal 27/12/2019 sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - al risarcimento a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– di tutti danni dallo stesso subiti e subendi (compreso il costo della relazione tecnica di parte stragiudiziale redatta dal Geom. ), pari a € 17.219,18 Iva inclusa Persona_1 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal giorno del dovuto sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
pag. 4/24 in via ancor più gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della pretesa monitoriamente azionata dalla Controparte_2
dichiarare la compensazione tra il credito vantato dalla
[...] [...]
e il credito di cui è titolare il Controparte_2 [...]
– in persona dell'amministratore pro Parte_2 Parte_2 Pt_2 Parte_2 tempore - in virtù delle suindicate domande riconvenzionali;
4) in ogni caso: condannare la - in Controparte_2 persona dei legali rappresentanti pro tempore - al pagamento a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore Parte_2 Parte_2 pro tempore - della somma di € 3.000,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art.96, I comma c.p.c., o in subordine ai sensi dell'art.96, III comma, c.p.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla decisione al saldo;
5) in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale della presente causa nonchè di quelle del procedimento di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi
(R.G. n.582/2022 – Tribunale di Aosta), oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva, delle spese della consulenza tecnica preventiva redatta dal Geom. Persona_2
(incluso il costo del drone usato da quest'ultimo) e della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. e del costo dell'attività svolta dal CTP Geom. Persona_3 [...]
nell'ambito di detto procedimento e del presente giudizio e per l'effetto Per_1 condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore – a rimborsare al – in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore – il costo di € 4.650,41 delle 2 suindicate CTU da esso sostenuto in via meramente provvisoria e il costo di € 1.152,90 dell'attività svolta in ambito giudiziario dal predetto CTP e da esso sostenuto, come da nota spese depositanda.
6) in via istruttoria:
Si insiste per la convocazione a chiarimenti del CTU Ing. , come da Persona_3 richiesta formulata all'udienza del 21/05/2024.
Si ribadisce di opporsi alla richiesta formulata dall'opposta nella propria memoria ex art.183, VI comma n.2, c.p.c. datata 29/05/2023 e depositata nella medesima data di
pag. 5/24 ammissione di una nuova CTU diretta a rispondere ad un quesito identico a quello già posto al CTU Geom. dall'ordinanza del 26-29/08/2022 emessa dal Persona_4
Tribunale collegiale di Aosta all'esito del procedimento di reclamo cautelare R.G.
712/2022 e dunque avente il medesimo oggetto della relazione redatta dal CTU Geom.
: opposizione formulata sia nella memoria ex art.183, VI comma n.2, c.p.c. Per_2 dell'opponente datata 26/05/2023 e depositata nella medesima data, sia nella memoria ex art. 183, VI comma n.3, c.p.c. dell'opponente datata 16/06/2023 e depositata nella medesima data.
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse necessaria l'assunzione di prove orali, senza inversione dell'onere probatorio gravante sull'opposta, si insiste per l'ammissione della prova per interpello sia del IG. sia della IG.ra , Controparte_2 CP_3 entrambi legali rappresentanti della Controparte_2 sub doc.64 fascicolo opponente), nonché per testi sui capitoli di prova da n.1 a n.14
[...] formulati nella memoria ex art.183, VI comma n.2, c.p.c. dell'opponente datata
26/05/2023 e depositata nella medesima data e con i testi in essa indicati.
Si ribadisce di opporsi all'accoglimento della prova per testi chiesta dalla opposta nella propria memoria ex art.183, VI comma n.2, c.p.c. datata 29/05/2023 e depositata nella medesima data e reiterata all'udienza del 21/05/2024 in quanto vertente su capitoli di prova inammissibili per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, VI comma n.3, c.p.c. dell'opponente datata 16/06/2023 e depositata nella medesima data e richiamati da quest'ultima nell'udienza del 21/05/2024
Per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si ribadisce
l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art.246 c.p.c. del teste IG. di Tes_1 cui l'opposta ha chiesto l'ammissione nella propria memoria ex art.183, VI comma n.2,
c.p.c. datata 29/05/2023 e depositata nella medesima data e in subordine di inattendibilità dello stesso, per i motivi già esposti nella memoria ex art. 183, VI comma
n.3, c.p.c. dell'opponente datata 16/06/2023 e depositata nella medesima data.
Sempre per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si ribadisce di opporsi all'ammissione degli ulteriori testi di cui l'opposta ha chiesto
l'ammissione nella propria memoria ex art.183, VI comma n.2, c.p.c. datata 29/05/2023
e depositata nella medesima data in quanto non sufficientemente individuati per i motivi già esposti nella memoria ex art.183, VI comma n.3, c.p.c. dell'opponente datata
16/06/2023 e depositata nella medesima data e in subordine si ribadisce la riserva
pag. 6/24 formulata in quest'ultima memoria di sollevare eccezioni sulla ammissibilità e/o attendibilità degli stessi allorchè essi avranno declinato le loro generalità, i loro rapporti con la e il ruolo avuto Controparte_2 nell'esecuzione dell'appalto per cui è causa.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e eccezioni avversarie.”
Il Procuratore di parte convenuta in opposizione così chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle istanze probatorie formulate e non ammesse di seguito indicate, ivi compresa la richiesta di svolgimento di nuova consulenza tecnica
d'ufficio, nonché per la convocazione del CTU nominato, Ing. , a Persona_5 chiarimenti in ordine alle osservazioni, in atti, svolte all'elaborato peritale dal CTP
Geom. CP_4 voglia così giudicare: in via principale: respingere in toto le domande ed istanze istruttorie avversarie e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 212/2022-R.G. 522/2022 emesso dal Tribunale di
Aosta in data 22/06/2022; in via subordinata: accertare e dichiarare il , per le causali di cui in narrativa, tenuto al Parte_1 pagamento in favore della della somma di €. 6.380,00 o di Controparte_2 altra, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio
In via istruttoria: (omissis)”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Si premette che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il committente “ ” – sito in Gressoney Saint Jean (AO), Via Chanoux Parte_1
n.
4 - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Aosta, l'impresa appaltatrice
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo Controparte_2
“ ) deducendo che: Controparte_2
pag. 7/24 - quest'ultima nel ricorso monitorio depositato il 23.05.2022 (RG n. 522/2022) aveva sostenuto che il non avrebbe provveduto ad estinguere il debito Parte_1 maturato nei confronti della medesima impresa appaltatrice pari ad euro 6.380,00 “per il saldo delle prestazioni di cui al preventivo del 20.09.2019 e alla fattura elettronica n.
75 del 16/12/2019”;
- il Tribunale di Aosta aveva dunque emesso il decreto ingiuntivo n. 212/2022 per l'importo di euro 6.380,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo come da domanda e spese di procedura liquidate in euro 540,00 per onorari, euro 145,50 per esborsi, oltre
15% per spese generali, Cpa ed Iva oltre successive occorrende e che il predetto decreto era stato notificato all'opponente in data 06.07.2022;
- eccepiva la carenza di prova scritta del credito azionato in via monitoria e in ogni caso l'insussistenza dello stesso;
- il contratto di appalto, intercorso fra le parti, era nella sostanza rappresentato dal preventivo dell'opposta del 20.09.2019 come approvato dall'assemblea del in data 27.10.2019, nel quale venivano soprattutto indicati gli Parte_1 interventi da effettuarsi sul tetto condominiale;
- era da addebitarsi al fatto della convenuta in opposizione la mancata esecuzione delle opere appaltate e, comunque, la loro esecuzione in modo non conforme alla regola dell'arte;
- che tale condotta dell'appaltatrice aveva causato il perdurare dell'infiltrazione di acqua che nell'anno 2019 interessava la falda nord ovest del tetto e i CP_5 sottobalconi dei tre appartamenti sottostanti;
- le opere previste nel contratto di appalto e non eseguite (o comunque eseguite non a regola d'arte) erano proprio dirette ad eliminare le predette infiltrazioni;
- di non aver mai commissionato alla opere differenti o extra Controparte_2 rispetto a quelle previste nel contratto di appalto;
- nel mese di giugno 2022 il Condominio opponente (non ancora edotto dell'avvenuto deposito del ricorso monitorio da parte di depositava ricorso Controparte_2 per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 e 696 bis c.p.c., non ammessa nel primo grado cautelare;
- successivamente, a seguito di reclamo, veniva ammessa dal Tribunale di Aosta la consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c. con provvedimento in data 26.08.2022 (RG n.
pag. 8/24 712/2022), che si sarebbe poi conclusa con la relazione del CTU Geom. Per_2
del 10.02.2023, versata in atti.
[...]
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e domandava, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto intercorso fra le parti, la restituzione degli importi già versati a ed il Controparte_2 risarcimento dei presunti danni patiti.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava Controparte_2 integralmente le allegazioni e le rivendicazioni dell'opponente; chiedeva, previa l'ammissione di CTU e prova testimoniale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, l'accertamento della debenza da parte del del corrispettivo Parte_1 per quanto realizzato dalla convenuta opposta in favore del medesimo. Nella sostanza la convenuta opposta ha dedotto di aver sempre correttamente e regolarmente eseguito tutte le lavorazioni fatturate;
ha pertanto rivendicato il proprio diritto al pagamento integrale del residuo portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Esaurita l'attività processuale delle parti a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma, il Giudice dava corso all'attività istruttoria e veniva quindi licenziata CTU volta a verificare l'esistenza e la quantificazione dei danni lamentati dal
Condominio, non oggetto di esame da parte del Geom. in sede di Persona_2 consulenza ex art. 696 bis c.p.c.; veniva dunque nominata, quale consulente tecnico d'ufficio, l'Ing. alla quale si chiedeva di rispondere al quesito di cui Persona_6 al provvedimento del 11.08.2023.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 21.05.2024 si procedeva all'esame della CTU.
Ritenute esaurienti le risultanze emerse dall'indagine peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. Ciò posto, si rileva in limine che l'opposizione è fondata, così come le domande formulate in via riconvenzionale dall'attrice in opposizione, seppur nei limiti di quanto si dirà appresso.
pag. 9/24 Preliminarmente risulta opportuno osservare che il opponente ha Parte_1 eccepito la presunta illegittima emissione del decreto ingiuntivo opposto, che sarebbe avvenuta in assenza di idonea prova scritta. Sul punto parte attrice in opposizione rileva che mancherebbe la ricevuta in file xml dell'avvenuta trasmissione della fattura elettronica posta alla base del ricorso monitorio.
Tale eccezione tuttavia non coglie nel segno posto che nel caso di specie, il
Giudice della fase monitoria ha comunque domandato l'integrazione della documentazione a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo e la parte ricorrente ha depositato l'estratto autentico delle scritture contabili richiesto, che costituisce valida prova scritta ex art. 634 c.p.c. e nel quale risulta annotata la fattura azionata. Lo stesso
Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in modo del tutto condivisibile, con provvedimento del 07.06.2022 ha osservato che “l'estratto autentico ha valore sia di conferma di emissione del documento fiscale sia del relativo inserimento nelle scritture contabili e di regolare tenuta delle stesse, attestazioni non surrogabili con il solo documento elettronico emesso secondo le nuove norme tributarie”. Va da sé che l'eccezione di parte opponente relativa alla asserita carenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo non può, in ogni caso, ritenersi fondata.
III. Dall'esame dei documenti e delle risultanze di causa emerge in primis che il contratto di appalto intercorso tra le parti era costituito dal preventivo di
[...] del 20.09.2019 come approvato in data 27.10.2019 nel verbale di Controparte_2 assemblea del (ove, fra il resto, si legge: “… confermato il rispetto Parte_1 del preventivo di euro 20.000 più IVA che si riallega in calce”) e che comprendeva i lavori in riferimento ai quali nel predetto preventivo era stato indicato il corrispettivo a corpo di euro 20.000,00 oltre Iva – ossia i lavori al tetto e ai sottobalconi, con esclusione dunque dei lavori non compresi nella predetta somma, ossia di demolizione di un cordolo posto nel giardino condominiale, scarificazione asfalto e rinforzo tettoia in legno – nonché il taglio di alcune piante per il costo di euro 2.000,00 oltre Iva. Nel predetto preventivo così veniva indicato in calce: “In base alla nostra esperienza con questo tipo di sistemazione il tetto dovrebbe durare ancora parecchi anni. Sconto applicabile € 1.000,00 (…)” (v. doc. 3 opponente).
Nella sostanza le opere proposte dalla convenuta in opposizione ed accettate dall'assemblea condominiale prevedevano un intervento di importante sistemazione pag. 10/24 del tetto con sostituzione di lose rotte, riposizionamento di lose sporgenti o spostate, pulizia generale del tetto e delle gronde, sistemazione dei colmi, sigillatura delle converse di camini e lucernai (erroneamente indicati come abbaini) mediante l'uso della piattaforma aerea.
Orbene, dall'esame degli atti di causa è emersa l'incompletezza delle opere eseguite dalla impresa appaltatrice, dunque si è potuto apprendere come taluni lavori siano rimasti integralmente ineseguiti dalla convenuta in opposizione o, comunque, come la loro esecuzione sia avvenuta non in conformità alle regole dell'arte.
Sulla base della relazione del Geom. , resa nel corso del Per_2 procedimento ex art. 696 bis c.p.c., è emerso come abbia Controparte_2
“largamente disatteso”, in fase esecutiva del contratto, quanto aveva pattuito con il
, essendo state rilevate lavorazioni mancanti e altre lavorazioni Parte_1 aggiunte “senza alcun riscontro tecnico rispetto a quanto eseguito o modificato, permettendo di fatto arbitrariamente all'impresa di modificare le lavorazioni proposte.”(v. pag. 10 relazione Geom. ). Per_2
In particolare, sotto il profilo delle opere effettivamente compiute dall'impresa convenuta opposta, il predetto consulente ha accertato che l'intervento di rifacimento della falda nord non è assolutamente stato eseguito da e, Controparte_2 peraltro, che lo scomputo di euro 3.000,00 applicato per tale omesso intervento dalla convenuta opposta “appare assolutamente insufficiente” (v. pag. 6 della relazione del
Geom. ). Per_2
Fra il resto, è stato accertato che “dalle foto aeree appaiono evidenti le lose che sono state sostituite tanto che risulta persin possibile contarle in numero di circa una cinquantina. Certamente il numero di lose sostituite non è pari al 70% della copertura sul tetto come sostenuto dall'impresa e come da richiesta di liquidazione ma sono coerentemente valutabili per largo eccesso nel 10% della superficie complessiva del tetto. Dall'analisi fotografica appare evidente come sul tetto siano presenti ancora moltissime lose rotte, oppure che necessitino di un intervento di riposizionamento;
pertanto, l'intervento eseguito non appare comunque completo e certamente non poteva essere considerato risolutivo della problematica che in effetti si è puntualmente ripresentata” (…) “la sostituzione dei colmi si è limitata a 3 tratti, peraltro uno degli elementi sostituiti appare installato in modo contrario rispetto alla buona tecnica di costruzione in quanto installato in modo da poter accogliere l'acqua anziché da
pag. 11/24 favorirne il deflusso. Le converse attorno ai camini e ai lucernai non sono state sostituite ad eccezione di quella relativa al nuovo camino, sono state sostituite le lose che contornano tali elementi (camini e lucernai della falda nord)…” (v. pagg. 5 e 6 relazione del Geom. ). Per_2
Fra le opere realizzate dalla convenuta opposta si annoverano anche il taglio di quattro piante e, a titolo gratuito, senza alcun previo incarico da parte del condominio committente, le opere di demolizione e rifacimento di un camino.
Non sono state invece eseguite le opere previste ai balconi e ai sottobalconi;
neppure sono stati ripristinati i danni al parco condominiale a seguito dei lavori eseguiti dalla medesima così come peraltro accertato in sede di Controparte_2 accertamento tecnico preventivo: “Tali ripristini non sono stati eseguiti e hanno comportato il trasporto di terra vegetale per livellare il terreno segnato dal passaggio dei mezzi meccanici, la stesura e la semina. Le sole opere di ripristino eseguite dall'impresa sono relative alla riparazione della pavimentazione in lose dei vialetti” (v. pag. 7 relazione Geom. ). Per_2
IV. Visto l'eccepito inadempimento di – per aver questa Controparte_2 lasciato ineseguiti taluni lavori e per non aver, comunque, correttamente realizzato altre opere sul tetto tanto da registrarsi il permanere delle infiltrazioni d'acqua – era dunque onere della stessa appaltatrice fornire prova del proprio adempimento rispetto alle obbligazioni del contratto e, quindi, della sussistenza dei crediti rivendicati.
E' invero opportuno qui evidenziare che in tema di fattura la medesima è stata ritenuta “titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa”, con la precisazione che “nell'eventuale giudizio di opposizione (a cognizione piena n.d.r.) la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (nel caso di specie, da
[...]
n.d.r.)” (Cass. Civ. n. 5915/2011). Controparte_2
Il Geom. ha accertato che “Le lavorazioni eseguite riguardanti la Per_2 copertura del tetto sono stimate in € 7.400,00+Iva cui vanno aggiunti € 2.000,00 per il taglio piante per un totale di € 9.400,00 + Iva (e così euro 10.340,00 n.d.r.).
Considerato che il ha versato un acconto di € 12.200,00+Iva (e così euro Parte_1
13.420,00 n.d.r.) si ritiene che, rispetto alle lavorazioni eseguite il corrispettivo già versato sia superiore all'importo dovuto.” (v. pag. 15 della relazione Geom. ) Per_2
pag. 12/24 e che “non ci può essere corrispondenza tra quanto preteso e quanto realizzato” (v. pag. 9 della medesima relazione) (…) “Riguardo alla verifica del corrispettivo riferito alla fattura 75 del 16/12/2019 non sono riscontrabili i lavori esposti nella rendicontazione e nella fattura di riferimento (…) si ritiene che l'impresa
[...] abbia ricevuto quale acconto per i lavori eseguiti un importo superiore alle CP_2 lavorazioni eseguite pari ad € 2.800,00+Iva (…)” (v. pagg. 14 e 15 della relazione
Geom. ). Per_2
Orbene, dalle risultanze di causa è dunque emerso che la fattura n. 75/2019
(pari ad euro 18.000,00 oltre Iva 10%), posta alla base del ricorso monitorio, sia stata emessa per un importo comunque superiore al valore dei lavori effettivamente e correttamente svolti da (ossia pari ad euro 9.400,00 oltre Iva Controparte_2
10%).
Conseguentemente, l'acconto di euro 12.200,00 oltre Iva (e così euro
13.420,00) versato dal opponente in favore della convenuta in opposizione Parte_1
(v. doc. 19 di parte attrice in opposizione) risulta, dunque, eccedente il valore delle lavorazioni concretamente e regolarmente eseguite dall'impresa convenuta opposta.
Per tutto quanto precede deve dunque ritenersi in primis che
[...] non vanti alcun credito a saldo rispetto alla fattura azionata in via Controparte_2 monitoria (n. 75/2019): risultando infondata la pretesa creditoria della convenuta in opposizione, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato. Pertanto, non potrà trovare accoglimento neppure la domanda di accertamento del credito formulata in via subordinata dalla convenuta opposta.
Tenuto conto che il presente è un giudizio a cognizione piena, si ribadisce che a fronte delle contestazioni di parte opponente in ordine al credito azionato in via monitoria nonché, più in generale, ai lavori eseguiti dalla convenuta in opposizione, era onere di fornire idonea prova circa il corretto adempimento Controparte_2 della propria prestazione e quindi sulla sussistenza del credito per l'esatto ammontare rivendicato in codesto giudizio. Il che non è avvenuto, con la conseguenza che – alla luce dell'istruttoria esperita e di quanto sopra esposto – l'impresa appaltatrice deve ritenersi inadempiente rispetto agli accordi contrattuali intercorsi con la parte opponente.
D'altra parte, la tesi sostenuta dalla convenuta in opposizione – secondo cui la medesima si sarebbe avveduta, nel corso dell'esecuzione delle opere, della pag. 13/24 impossibilità di eseguire i lavori al tetto pattuiti a causa di presunti difetti costruttivi originari e della vetustà dello stesso e che pertanto avrebbe ottenuto il consenso dell'allora amministratore di condominio per la realizzazione di opere diverse rispetto a quelle inizialmente concordate – risulta a ben vedere infondata.
Invero, la convenuta in opposizione non ha prodotto alcun accordo scritto che provasse il superamento, fra le parti, degli accordi contrattuali inizialmente intercorsi, che per sua stessa ammissione sono da ricondursi al preventivo del 20.09.2019, come peraltro emerge dal tenore del ricorso monitorio ove si legge che la convenuta opposta sarebbe stata creditrice di euro 6.380,00 “per il saldo delle prestazioni di cui al preventivo del 20.09.2019…ed alla fattura elettronica n. 75 del 16/12/2019…”. Tali variazioni tutt'al più avrebbero potuto essere provate solo per iscritto ai sensi dell'art. 1659 c.c.
In ogni caso, eventuali diversi accordi intervenuti con l'allora amministratore di condominio sarebbero risultati illegittimi, sia perché quest'ultimo non possedeva le conoscenze tecniche per poter accertare la congruità dei lavori eseguiti o delle modifiche proposte, sia perché, comunque, tali eventuali nuovi accordi avrebbero necessitato della ratifica da parte dell'assemblea condominiale.
Sotto altro profilo si rileva che la stessa condotta ante causam della convenuta in opposizione risulta incompatibile con la tesi difensiva sopra descritta: nel corpo della comunicazione via mail del 01.12.2019 inviata dalla convenuta in opposizione all'allora amministratore di condominio (v. doc. 7 opponente) si legge che, secondo la stessa sulla falda del lato nord del tetto era stata eseguita una Controparte_2 revisione e non la sostituzione totale “in quanto ancora in buono stato”. E' dunque evidente che ove la causa degli omessi interventi, da parte della convenuta opposta, fosse effettivamente da addursi a difetti originari del tetto o a motivazioni simili, la medesima avrebbe già dovuto darne notizia con la sopra citata e-mail anziché fornire in tale sede giustificazioni del tutto differenti, riguardanti un presunto buono stato del tetto.
Neppure risulta condivisibile e fondata la difesa della convenuta opposta laddove sostiene che il Geom. avrebbe errato nel ritenere che sarebbero Per_2 state tagliate solo 2 piante anziché 4 (v. memorie di replica) e che pertanto tale errore
“comporterebbe un aumento della valutazione delle opere eseguite dalla di CP_2
2.000,00 euro oltre IVA (posto che è stato riconosciuto corretto dal consulente il
pag. 14/24 compenso di €. 2.000,00 per il taglio di due piante), con la conseguenza che verrebbe praticamente annullata la somma che il perito ha ritenuto dovuta al Parte_1
”. Invero, nella propria relazione il consulente dà atto di come inizialmente gli
[...] accordi fra le parti prevedessero il taglio di 3 piante (per il costo di euro 2.000,00 oltre
Iva – v. preventivo) e che successivamente “a consuntivo sono diventate 4” (v. relazione Geom. alla pag. 4). Ne deriva che il CTU ha preso in Per_2 considerazione il numero di piante effettivamente tagliate.
Ad ogni buon conto, a conferma della congruità dell'importo corrisposto dal
Condominio per tali opere sulle piante, si rileva come sia stata la stessa
[...]
a indicare nella mail del 01.12.2019 la somma di euro 2.000,00 Controparte_2 quale importo dovuto per il taglio di 4 abeti (v. doc. 7 opponente, ove così comunica il sig. : “I 4 Abeti si conteggiano € 2.000,00…”), pertanto sul punto le doglianze CP_2
di parte convenuta opposta risultano infondate.
Parte attrice in opposizione ha formulato, in via riconvenzionale, le domande di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. e, in subordine, ha chiesto applicarsi le tutele di cui agli artt. 1668 II comma e 1668 I comma c.c. oltre in ogni caso la richiesta di risarcimento dei danni.
In particolare, in via principale parte opponente ha chiesto di pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale di Controparte_2 ai sensi dell'art. 1453 c.c., sul presupposto che la condotta tenuta da quest'ultima nell'esecuzione del contratto, per quanto visto sopra, abbia concretato un grave inadempimento.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se la disciplina di cui all'art. 1453
c.c., possa essere applicata al caso di specie, ove fra le parti è intercorso un contratto di appalto e l'opponente ha lamentato l'omessa esecuzione, da parte dell'appaltatrice, di opere pattuite contrattualmente nonché l'esecuzione non a regola dell'arte di talune lavorazioni.
Sul punto occorre innanzitutto precisare che le disposizioni speciali in tema di appalto, relative alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera non derogano ai principi generali che governano l'inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive.
E' altresì opportuno richiamare quanto ha rilevato la giurisprudenza di legittimità in casi analoghi a quello per cui è causa: “(…) in caso di omesso completamento
pag. 15/24 dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c. (Cass. n. 28233 del 2017; Cass. n. 1186 del
2015; Cass. n. 6931 del 2007; Cass. n. 8103 del 2006).” (Cfr. Cass. Civ. n.
27994/2018).
Orbene, per quanto precede e alla luce delle risultanze di causa – dalle quali emerge come talune opere concordate fra le parti siano rimaste del tutto ineseguite, rilevato che nel caso di specie l'inadempimento della convenuta in opposizione non risulta avere «scarsa importanza» (art. 1455 c.c.) – può ritenersi applicabile la tutela di cui all'art. 1453 c.c.
Sul punto si intende rilevare come nella sostanza, Controparte_2 sia rimasta inadempiente nei confronti del opponente, avuto riguardo alle Parte_1 opere con lo stesso concordate, per un valore pari ad euro 11.600,00 oltre Iva, importo derivante dalla differenza tra il corrispettivo del contratto di appalto, pattuito in euro
21.000,001 (oltre Iva), ed euro 9.400,00 (oltre Iva) ossia il valore delle opere eseguite dall'appaltatrice, così come valutato dal Geom. (euro 21.000,00 – euro Per_2
9.400,00= euro 11.600,00).
La domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. formulata da parte opponente merita dunque accoglimento con conseguente diritto della stessa ad ottenere, dalla convenuta in opposizione, la restituzione di euro 2.800,00 oltre Iva (art. 1458 c.c.), ossia la differenza tra l'acconto versato in favore di Controparte_2
(euro 12.200,00 oltre Iva) e il valore accertato delle opere eseguite in modo
[...] regolare dalla medesima appaltatrice (euro 7.400,00+ euro 2.000,00= euro 9.400,00 oltre Iva, v. relazione Geom. pag. 15) ossia euro 12.200,00 - euro 9.400,00= Per_2 euro 2.800,00 oltre Iva (euro 3.080,00 Iva inclusa).
Oltre alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della appaltatrice, l'opponente ha altresì formulato, nei confronti della convenuta in opposizione, domanda di risarcimento dei danni a vario titolo.
pag. 16/24 Si precisa che in codesto giudizio di merito il CTU Ing. è Persona_6 stata chiamata a quantificare i danni lamentati dal e non presi in Parte_1 considerazione dal Geom. , fermo restando che la medesima ha Per_2 sostanzialmente confermato le valutazioni compiute dal consulente che l'aveva preceduta nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Orbene, in virtù di quanto versato in atti e delle risultanze istruttorie deve ritenersi che i danni rivendicati da parte opponente possano essere liquidati solo parzialmente e in particolare nella misura che segue.
Può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento per euro 500 oltre Iva (al
10%, nella misura stabilita dal CTU) e così euro 550,00 “quale mero costo dei ripristini comprensivi del trasporto di terra vegetale stesura e semina…Per il ripristino del parco mediante trasporto, stesura e semina di terra vegetale si ritiene corretta la stima di €
200,00 per materie prime e 300,00 per lavorazioni trasporti e nolo mezzi meccanici” come accertato dal CTU Geom. per aver il condominio dovuto ripristinare il Per_2 giardino condominiale danneggiato dai mezzi adoperati da Controparte_2
(v. pagg. 8 e 15 della relazione del Geom. ). Per_2
Del pari può essere riconosciuta, in favore dell'opponente, la somma di euro
1.480,00 oltre Iva (al 10%) e così euro 1.628,00, quale danno subendo per dover nuovamente smontare il manto delle falde Nord e Ovest del tetto, a seguito delle opere della convenuta in opposizione e quindi per “intervenire in maniera più profonda smontando buona parte del manto delle falde Nord ed Ovest rendendo vane le lavorazioni effettuate dalla ditta (…) Una quantificazione economica di tale CP_2 danno è resa complessa dall'assenza di un dettaglio delle lavorazioni nel preventivo della ditta dove l'intervento in copertura è inserito in un'unica voce a corpo. CP_2
Basandosi, però, sull'analisi effettuata dal geom. nella propria relazione di Per_2
ATP e tenuto conto che l'area delle falde Nord ed Ovest su cui sarà necessario intervenire incide per il 20% dell'intera superficie di copertura, si ritiene che il danno cagionato sia quantificabile in circa € 1.480,00 (7.400,00*20%)” (v. CTU Ing. pag. 3) Per_6
Risulta altresì meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria relativa all'esborso sostenuto dal opponente per la “perizia stragiudiziale del Parte_1
19/10/2021 redatta dal proprio tecnico di fiducia Geom. (…) necessaria oltre Per_1 che di contenuto corretto”, per l'importo di euro 1.200,00 oltre oneri di legge e così euro pag. 17/24 1.537,20 (al lordo della R.A.). Tale spesa, dai documenti versati in atti, risulta peraltro sia stata effettivamente sostenuta dal . Parte_1
Seppure risulta che sin dal 25.11.2019 il abbia avuto contezza del Parte_1 fatto che l'impresa non aveva eseguito tutti i lavori preventivati relativi alla falda lato nord ovest del tetto e ai sottobalconi dei tre appartamenti posti al di sotto della stessa
(lo stesso provvedimento che ha accolto la domanda di consulenza preventiva ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. dà atto che il era a conoscenza del Parte_1 presunto inadempimento dell'impresa sin dal novembre 2019 e della persistenza delle infiltrazioni almeno dalla primavera 2020) – e che quindi già in allora avesse preso coscienza dell'inadempimento della convenuta in opposizione prima ancora di ricevere la perizia del consulente di parte – deve ritenersi che, sulla base dei fatti di causa, la perizia stragiudiziale del Geom. (dell'ottobre 2021) abbia comunque Per_1 permesso al di essere edotto, in modo completo e sul piano tecnico, delle Parte_1 lacune e della non conformità delle opere poste in essere da Controparte_2
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. Civ. n. 9548 del
2017).
Nel caso di specie, risulta che il 03.11.2021 (dunque prima della causa giudiziale) la perizia del Geom. – peraltro per buona parte uniforme con Per_1 quella del CTU Geom. – sia stata trasmessa a (v. Per_2 Controparte_2 doc. 25 opponente), proprio affinchè questa potesse prendere contezza delle irregolarità e delle omissioni rilevate a seguito dei suoi interventi, e potesse quindi, fra il resto, valutare l'ipotesi di risolvere in maniera non conflittuale – e quindi stragiudizialmente – ogni questione pendente.
pag. 18/24 Deve dunque ritenersi che la perizia stragiudiziale del Geom. , che Per_1 ha comunque affrontato questioni tecniche di una certa complessità, potesse ragionevolmente avere una funzione deflattiva del contenzioso de quo, anche in previsione del suo possibile esito, essendo stati segnalati nella stessa quelli che erano ritenuti i comportamenti inadempienti di nell'appalto in Controparte_2 questione.
Non può essere accolta la richiesta di risarcimento “per il danno subendo dal
per la differenza tra la spesa che dovrà sostenere per procurarsi Parte_1 la medesima utilità perseguita con il contratto di appalto in questione (…)” quantificato in “€ 3.950,57 Iva inclusa (€ 3.591,00+Iva 10%) + € 2.982,01 Iva inclusa (€
2.710,92+Iva 10%) In subordine € 2.172,50 Iva inclusa (€ 1975,05+Iva 10%) + €
1640,01 Iva inclusa (€ 1491,00+Iva 10%)” (v. pag. 45 della comparsa conclusionale).
Parte opponente, fra il resto si duole che il CTU Ing. non abbia “(…) Per_6 riconosciuto il danno da differenza di spesa che il subirà per Parte_1 procurarsi la stessa utilità perseguita nel 2019 con l'intero contratto di appalto, e ciò con l'errata motivazione che l'unico lavoro di smontaggio e rifacimento era stato in esso previsto per la sola falda nord, senza considerare gli altri lavori pure previsti nel contratto di appalto e che costituivano ulteriori risultati che il pure mirava a Parte_1 conseguire con esso. In subordine, anche a voler ipotizzare per assurdo corretto il Per_ [. riferimento fatto dal CTU Ing. al danno da differenza di spesa che il Condominio
subirà per procurarsi la stessa utilità perseguita limitatamente alla falda nord Pt_1 ovest con il contratto di appalto concluso con la non si può Controparte_2 condividere l'affermazione secondo cui esso sarebbe già compreso nel sopra indicato Per_ danno di € 1480,00 + Iva che è stato accertato dal medesimo CTU Ing. per il futuro necessario smantellamento della falda nord ovest del tetto con rimozione del lavoro eseguito sulla stessa dall'appaltatrice, perché stimato in percentuale (20%) rispetto al valore totale di € 7.400,00 + Iva dei lavori svolti dalla Controparte_2 che il CTU avrebbe quantificato attualizzandolo al Febbraio 2023 (data
[...] Per_4 di deposito della propria relazione definitiva) e perché sarebbe intercorsa una minima variazione del costo di costruzione dal Febbraio 2023 in poi, da considerarsi dunque già compresa in detta stima.” (v. pag. 47 comparsa conclusionale di parte opponente).
pag. 19/24 Al riguardo si intende richiamare quanto rilevato dal CTU Ing. nella Per_6 propria relazione:
“Si concorda con la quantificazione delle lose effettivamente sostituite su ogni falda indicata dal Geom. nelle proprie osservazioni del 27/02/2024, ma non si Per_1 ritiene corretto considerare che la superficie oggetto dell'intervento preventivato sulla falda Nord-Ovest dalla sia quella identificata dal Geom. nelle Parte_3 Per_1 osservazioni del 27/02/2024 (55% della copertura complessiva). Nel proprio preventivo del 20/09/2019, infatti, la ha indicato che l'intervento proposto e Parte_3 quantificato era da svolgersi “Per quanto riguarda la falda lato Nord-Ovest […], verrà smontata completamente dall'angolo Nord-Ovest fino al colmo abbaino […]”; qualora il
IG. avesse voluto proporre lo smontaggio completo di tutta la falda Nord ed CP_2
Ovest, non si sarebbe premurato di porre un limite spaziale (“fino al colmo abbaino”) al proprio intervento.
Stante l'imprecisione nell'impiego dei termini descrittivi, si ritiene che la Parte_3 intendesse smontare una buona parte delle falde Nord ed Ovest dall'angolo Nord-
Ovest seguendo la linea di displuvio (erroneamente indicata come “colmo”) delle due falde sino ad arrivare all'altezza dei due lucernai della falda Nord (erroneamente indicati come “abbaini”, come già esposto dal Geom. nell'ATP) e, di Per_4 conseguenza, all'incirca all'altezza dei due camini della falda Ovest. (…)”
Orbene, al di là delle considerazioni (non sempre peraltro chiare) della parte opponente sulla voce di danno in discorso e sul suo asserito ammontare, si rileva che il
CTU ha in ogni caso ritenuto di considerare una quantificazione del danno pari al 20% dell'importo indicato dal Geom. (€ 7.400,00+IVA di lavori effettivamente Per_2 eseguiti), rilevando come la predetta percentuale sia “già comprensiva della minima variazione del costo di costruzione tra l'analisi effettuata dal Geom. Per_2 attualizzata al mese di febbraio 2023 e l'ultima rilevazione ISTAT disponibile”.
Ad avviso di questo Giudice non v'è motivo per discostarsi dalle predette considerazioni del CTU Ing. risultando dunque la sua valutazione congrua. La Per_6 richiesta risarcitoria in discorso, così come formulata da parte opponente, non può pertanto trovare accoglimento.
Alle conclusioni di entrambi i CTU (Geom. e Ing. in Per_7 Per_8 ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della esaustività delle risposte ai rilievi mossi dai CTP, questo Giudice intende riportarsi (per pag. 20/24 la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove lo stesso si sia già fatto carico di rispondere alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi, cfr. Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 8355 del 2007, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 282 del 2009, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 14471 del 2014, Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 1815 del 2015).
Ferma restando la soccombenza nel merito della convenuta in opposizione, non può tuttavia essere accolta la domanda di parte opponente con cui è stata richiesta la condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., Controparte_2 comma 1° e comma 3°. Nel caso di specie, infatti, pur a fronte dell'infondatezza del credito rivendicato dalla convenuta in opposizione, si ritiene non ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui alla predetta norma: in particolare non può dirsi comunque provato che parte la convenuta opposta abbia agito con mala fede (intesa come consapevolezza della infondatezza della domanda) o con colpa grave. In ogni caso, si rileva che il Giudice può condannare una parte per responsabilità aggravata solo in caso di sua totale soccombenza, non anche in ipotesi – come nel caso di specie
– di soccombenza reciproca (cfr. Cass. Civ. n. 21590/2009; Cass. Civ. n. 3035/2001), seppur solo parziale avuto riguardo alla posizione dell'opponente.
V. Alla luce di tutto quanto precede, si conferma che alcun credito risulta sussistente in favore della convenuta in opposizione e che le domande di parte opponente possono trovare accoglimento nella misura sopra determinata. Il decreto ingiuntivo impugnato deve essere pertanto revocato e la parte convenuta in opposizione va condannata al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma in punto capitale complessiva pari ad € 6.795,20 (derivante dal seguente deconto: euro 3.080,00+euro 550,00+ euro 1.628,00+ euro 1.537,20), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della proposizione della domanda giudiziale sino al saldo.
L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
VI. Quanto, infine, alle spese di lite del presente giudizio, esse vanno liquidate avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice ai sensi dell'art. 5 D.M.
pag. 21/24 10.03.2014 n. 55 e con riferimento ai parametri medi dello scaglione di riferimento da €
5.201,00 ad € 26.000,00 e per tutte le fasi di giudizio. Stante il solo parziale accoglimento delle domande formulate in via riconvenzionale dall'opponente, le predette spese di lite vanno compensate nella misura di un terzo.
L'onere di pagamento del compenso del CTU relativo al presente procedimento, così come liquidato in corso di causa in data 19.03.2024 (pari ad euro
1.966,54 per onorari ed euro 54,60 per spese, oltre Iva e accessori se dovuti), va definitivamente posto a carico della convenuta in opposizione nella misura di due terzi e per il restante terzo a carico dell'opponente.
Con riguardo alle spese di lite relative alla prima fase del procedimento cautelare di consulenza tecnica preventiva (RG n. 582/2022) si ritiene di confermare quanto già deciso dal Tribunale di Aosta in sede di reclamo, ossia l'intera compensazione di tali spese fra le parti (v. provvedimento del 26.08.2022).
L'onere di pagamento delle spese della CTU esperita nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 582/2022) come già liquidate dal Tribunale di Aosta in data
05.05.2023 in favore del Geom. (nella misura pari ad € 2.135,40 Persona_2 per onorario, oltre iva e cassa previd., e la somma di euro 112,28 per indennità chilometrica) va definitivamente posto a carico della convenuta in opposizione nella misura di due terzi e per il restante terzo a carico dell'opponente, così come l'onere di pagamento relativo al servizio di rilievo con drone (il cui costo complessivo risulta sia pari ad euro 488,00, comprensivi di Iva, v. docc. 58,59 e 60 dell'opponente).
Parte convenuta in opposizione andrà infine condannata a rifondere al
, nella misura di 2/3, il costo dell'attività di CTP svolta nel giudizio Parte_1 cautelare nell'interesse dell'opponente da parte del Geom. (v. docc. 38 e Per_1
53 di parte opponente) pari ad euro € 1.152,90 (al lordo di R.A.), ritenuta la congruità del predetto importo. Si dispone quindi che il residuo 1/3 rimanga a carico dell'opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica nella persona del G.O.P.
Dott. Ettore BERETTA, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal e in parziale accoglimento delle domande da Parte_1 Pt_1 quest'ultimo formulate in via riconvenzionale:
pag. 22/24 A) revoca il decreto ingiuntivo n. 212/2022 emesso in data 22/06/2022 dal Tribunale di
Aosta all'esito del procedimento monitorio RG n. 522/2022;
B) accerta e dichiara che il nulla deve a Parte_1 Controparte_2
a saldo della fattura n. 75/2019 del 16.12.2019;
[...]
C) accerta e dichiara l'inadempimento di Controparte_2 rispetto al contratto di appalto concluso con il;
[...] Parte_1 Pt_1
D) dichiara la risoluzione del contratto di appalto intercorso fra le parti ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento della convenuta in opposizione, e per l'effetto condanna alla restituzione, in favore del Controparte_2
, della somma di euro 3.080,00 (Iva inclusa), versata da Parte_1 quest'ultimo in eccedenza rispetto a quanto dovuto per le opere di cui al contratto di appalto effettivamente e correttamente eseguite, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
E) condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni, in favore del , pari ad € 3.715,20, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
F) dichiara le spese di lite del presente giudizio compensate per 1/3;
G) condanna la parte convenuta in opposizione a rimborsare all'attrice in opposizione i restanti 2/3 delle spese di lite che si liquidano in € 3.400,00 (2/3 di € 5.100,00), oltre euro 237,00 a titolo di C.U., oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre Cpa e Iva come per legge;
H) pone definitivamente a carico della parte convenuta in opposizione, nella misura di
2/3, l'onere di pagamento del compenso del CTU Ing. così come Persona_6 liquidato nel corso di questa causa (RG n. 910/2022), disponendo che il residuo 1/3 sia posto a carico della parte attrice in opposizione;
I) pone definitivamente a carico della parte convenuta in opposizione, nella misura di
2/3, l'onere di pagamento del compenso del CTU Geom. , così Persona_2 come liquidato dal Tribunale di Aosta all'esito della causa RG n. 582/2022, nonché – nella medesima misura – il pagamento del servizio di riprese con drone, il cui costo è stato documentato in complessivi euro 488,00, disponendo che il residuo 1/3 sia posto a carico della parte attrice in opposizione;
L) condanna la convenuta in opposizione alla refusione, in favore dell'attore in opposizione, nella misura di 2/3, delle spese da questo sostenute per l'attività di CTP
pag. 23/24 svolta nel giudizio cautelare dal Geom. (R.G. 582/2022-Tribunale di Persona_1
Aosta), che si liquidano in complessivi euro 1.152,90, disponendo che il residuo 1/3 rimanga a carico della parte opponente;
M) rigetta tutte le altre domande.
Così deciso in Aosta, il 25 marzo 2025
IL G.O.P.
Dott. Ettore BERETTA
pag. 24/24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Importo derivante dal seguente calcolo: [euro 22.000,00 (comprensivi del costo per il taglio delle piante, pari ad euro
2.000,00, come da preventivo del 20.09.2019) – euro 1.000,00 (sconto applicato nel preventivo dell'appaltatrice)]= euro 21.000,00.
in persona del G.o.p. Dott. Ettore BERETTA, per delega del Dott. Maurizio
D'ABRUSCO in data 28.03.2024, comunicata al Presidente e dal medesimo sottoscritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile iscritta al n. 910/2022 R.G. promossa da:
, codice fiscale , corrente in Gressoney Saint Parte_1 P.IVA_1
Jean (AO) Via Chanoux n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura come in atti, dall'Avv. Giulia FRANCESCHETTO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Rho (MI), Via Paolo Goglio n. 1
Attore in opposizione contro codice fiscale con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Gressoney Saint Jean (AO), Loc. Champsil n. 9, rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'Avv. Elena ZEPPA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Aosta, Piazza Narbonne n. 16
Convenuta in opposizione
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice in opposizione chiede e conclude:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione,
1) in via preliminare: non concedere, se richiesta, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta e di pronta soluzione;
2) nel merito: respingere la domanda monitoriamente azionata dall'opposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in via riconvenzionale: in via principale:
- accertato e dichiarato il grave inadempimento da parte della
[...] al contratto di appalto concluso con il Controparte_2 Parte_1
per la mancata integrale esecuzione nonché per l'esecuzione non a regola
[...]
d'arte dei lavori di cui al contratto di appalto, dichiarare l'intervenuta risoluzione ex art.1453 c.c. di detto contratto di appalto;
- accertare e dichiarare che il valore delle opere di cui al contratto di appalto non eseguite e eseguite non a regola d'arte dalla Controparte_2 ammonta a € 11.600,00 oltre Iva 10%, ovvero alla maggiore o minore
[...] somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che il nulla deve alla Parte_1 [...]
a saldo della fattura n.75/2019 del 16/12/2019; Controparte_2
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - alla restituzione a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– della somma di € 3.080,00 Iva inclusa (€ 2.800,00 oltre Iva 10%) versata da quest'ultimo in eccedenza rispetto al corrispettivo effettivamente dovuto per le opere di cui al contratto di appalto dalla stessa eseguite effettivamente e a regola d'arte, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal 27/12/2019 sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - al risarcimento a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– di tutti danni dallo stesso subiti e subendi (compreso il costo della relazione tecnica di parte stragiudiziale redatta dal Geom. ), pari a € 17.219,18 Iva inclusa Persona_1 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal giorno del dovuto sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
pag. 2/24 in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di rigetto della suindicata domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art.1453 c.c., accertata e dichiarata la sussistenza di gravi difetti della costruzione ex art.1669 c.c., tali da compromettere la stabilità e sicurezza e comunque la normale utilizzazione del tetto e degli appartamenti sottostanti alla falda nord ovest dello stesso, o in subordine di vizi e difformità dell'opera ex art.1667 c.c. tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra la e il Controparte_2
ai sensi dell'art.1668, II comma, c.c.; Parte_1
- accertare e dichiarare che il valore delle opere di cui al contratto di appalto non eseguite e eseguite non a regola d'arte dalla Controparte_2 ammonta a € 11.600,00 oltre Iva 10%, ovvero alla maggiore o minore
[...] somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che il nulla deve alla Parte_1 [...]
a saldo della fattura n.75/2019 del 16/12/2019; Controparte_2
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - alla restituzione a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– della somma di € 3.080,00 Iva inclusa (€ 2.800,00 oltre Iva 10%) versata da quest'ultimo in eccedenza rispetto al corrispettivo effettivamente dovuto per le opere di cui al contratto di appalto dalla stessa eseguite effettivamente e a regola d'arte, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal 27/12/2019 sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - al risarcimento a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– di tutti danni dallo stesso subiti e subendi (compreso il costo della relazione tecnica di parte stragiudiziale redatta dal Geom. ), pari a € 17.219,18 Iva inclusa Persona_1 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre
pag. 3/24 rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal giorno del dovuto sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
in via ulteriormente subordinata:
- accertata e dichiarata la presenza di vizi e difformità dell'opera ex art.1667 c.c. non tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, ai sensi dell'art.1668, I comma,
c.c. ridurre il prezzo pattuito nel contratto di appalto intercorso tra la
[...]
e il della somma di € 11.600,00 oltre Iva 10% Controparte_2 Parte_1 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che il nulla deve alla Parte_1 [...]
a saldo della fattura n.75/2019 del 16/12/2019; Controparte_2
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - alla restituzione a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– della somma di € 3.080,00 Iva inclusa (€ 2.800,00 oltre Iva 10%) versata da quest'ultimo in eccedenza rispetto al corrispettivo effettivamente dovuto per le opere di cui al contratto di appalto dalla stessa eseguite effettivamente e a regola d'arte, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal 27/12/2019 sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
- condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore - al risarcimento a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore pro tempore Parte_2
– di tutti danni dallo stesso subiti e subendi (compreso il costo della relazione tecnica di parte stragiudiziale redatta dal Geom. ), pari a € 17.219,18 Iva inclusa Persona_1 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, I comma, c.c. dal giorno del dovuto sino alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
pag. 4/24 in via ancor più gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della pretesa monitoriamente azionata dalla Controparte_2
dichiarare la compensazione tra il credito vantato dalla
[...] [...]
e il credito di cui è titolare il Controparte_2 [...]
– in persona dell'amministratore pro Parte_2 Parte_2 Pt_2 Parte_2 tempore - in virtù delle suindicate domande riconvenzionali;
4) in ogni caso: condannare la - in Controparte_2 persona dei legali rappresentanti pro tempore - al pagamento a favore del
[...]
– in persona dell'amministratore Parte_2 Parte_2 pro tempore - della somma di € 3.000,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art.96, I comma c.p.c., o in subordine ai sensi dell'art.96, III comma, c.p.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art.1284, IV comma, c.c. dalla decisione al saldo;
5) in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale della presente causa nonchè di quelle del procedimento di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi
(R.G. n.582/2022 – Tribunale di Aosta), oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva, delle spese della consulenza tecnica preventiva redatta dal Geom. Persona_2
(incluso il costo del drone usato da quest'ultimo) e della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. e del costo dell'attività svolta dal CTP Geom. Persona_3 [...]
nell'ambito di detto procedimento e del presente giudizio e per l'effetto Per_1 condannare la - in persona dei Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore – a rimborsare al – in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore – il costo di € 4.650,41 delle 2 suindicate CTU da esso sostenuto in via meramente provvisoria e il costo di € 1.152,90 dell'attività svolta in ambito giudiziario dal predetto CTP e da esso sostenuto, come da nota spese depositanda.
6) in via istruttoria:
Si insiste per la convocazione a chiarimenti del CTU Ing. , come da Persona_3 richiesta formulata all'udienza del 21/05/2024.
Si ribadisce di opporsi alla richiesta formulata dall'opposta nella propria memoria ex art.183, VI comma n.2, c.p.c. datata 29/05/2023 e depositata nella medesima data di
pag. 5/24 ammissione di una nuova CTU diretta a rispondere ad un quesito identico a quello già posto al CTU Geom. dall'ordinanza del 26-29/08/2022 emessa dal Persona_4
Tribunale collegiale di Aosta all'esito del procedimento di reclamo cautelare R.G.
712/2022 e dunque avente il medesimo oggetto della relazione redatta dal CTU Geom.
: opposizione formulata sia nella memoria ex art.183, VI comma n.2, c.p.c. Per_2 dell'opponente datata 26/05/2023 e depositata nella medesima data, sia nella memoria ex art. 183, VI comma n.3, c.p.c. dell'opponente datata 16/06/2023 e depositata nella medesima data.
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse necessaria l'assunzione di prove orali, senza inversione dell'onere probatorio gravante sull'opposta, si insiste per l'ammissione della prova per interpello sia del IG. sia della IG.ra , Controparte_2 CP_3 entrambi legali rappresentanti della Controparte_2 sub doc.64 fascicolo opponente), nonché per testi sui capitoli di prova da n.1 a n.14
[...] formulati nella memoria ex art.183, VI comma n.2, c.p.c. dell'opponente datata
26/05/2023 e depositata nella medesima data e con i testi in essa indicati.
Si ribadisce di opporsi all'accoglimento della prova per testi chiesta dalla opposta nella propria memoria ex art.183, VI comma n.2, c.p.c. datata 29/05/2023 e depositata nella medesima data e reiterata all'udienza del 21/05/2024 in quanto vertente su capitoli di prova inammissibili per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, VI comma n.3, c.p.c. dell'opponente datata 16/06/2023 e depositata nella medesima data e richiamati da quest'ultima nell'udienza del 21/05/2024
Per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si ribadisce
l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art.246 c.p.c. del teste IG. di Tes_1 cui l'opposta ha chiesto l'ammissione nella propria memoria ex art.183, VI comma n.2,
c.p.c. datata 29/05/2023 e depositata nella medesima data e in subordine di inattendibilità dello stesso, per i motivi già esposti nella memoria ex art. 183, VI comma
n.3, c.p.c. dell'opponente datata 16/06/2023 e depositata nella medesima data.
Sempre per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, si ribadisce di opporsi all'ammissione degli ulteriori testi di cui l'opposta ha chiesto
l'ammissione nella propria memoria ex art.183, VI comma n.2, c.p.c. datata 29/05/2023
e depositata nella medesima data in quanto non sufficientemente individuati per i motivi già esposti nella memoria ex art.183, VI comma n.3, c.p.c. dell'opponente datata
16/06/2023 e depositata nella medesima data e in subordine si ribadisce la riserva
pag. 6/24 formulata in quest'ultima memoria di sollevare eccezioni sulla ammissibilità e/o attendibilità degli stessi allorchè essi avranno declinato le loro generalità, i loro rapporti con la e il ruolo avuto Controparte_2 nell'esecuzione dell'appalto per cui è causa.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e eccezioni avversarie.”
Il Procuratore di parte convenuta in opposizione così chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle istanze probatorie formulate e non ammesse di seguito indicate, ivi compresa la richiesta di svolgimento di nuova consulenza tecnica
d'ufficio, nonché per la convocazione del CTU nominato, Ing. , a Persona_5 chiarimenti in ordine alle osservazioni, in atti, svolte all'elaborato peritale dal CTP
Geom. CP_4 voglia così giudicare: in via principale: respingere in toto le domande ed istanze istruttorie avversarie e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 212/2022-R.G. 522/2022 emesso dal Tribunale di
Aosta in data 22/06/2022; in via subordinata: accertare e dichiarare il , per le causali di cui in narrativa, tenuto al Parte_1 pagamento in favore della della somma di €. 6.380,00 o di Controparte_2 altra, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio
In via istruttoria: (omissis)”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Si premette che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il committente “ ” – sito in Gressoney Saint Jean (AO), Via Chanoux Parte_1
n.
4 - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Aosta, l'impresa appaltatrice
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo Controparte_2
“ ) deducendo che: Controparte_2
pag. 7/24 - quest'ultima nel ricorso monitorio depositato il 23.05.2022 (RG n. 522/2022) aveva sostenuto che il non avrebbe provveduto ad estinguere il debito Parte_1 maturato nei confronti della medesima impresa appaltatrice pari ad euro 6.380,00 “per il saldo delle prestazioni di cui al preventivo del 20.09.2019 e alla fattura elettronica n.
75 del 16/12/2019”;
- il Tribunale di Aosta aveva dunque emesso il decreto ingiuntivo n. 212/2022 per l'importo di euro 6.380,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo come da domanda e spese di procedura liquidate in euro 540,00 per onorari, euro 145,50 per esborsi, oltre
15% per spese generali, Cpa ed Iva oltre successive occorrende e che il predetto decreto era stato notificato all'opponente in data 06.07.2022;
- eccepiva la carenza di prova scritta del credito azionato in via monitoria e in ogni caso l'insussistenza dello stesso;
- il contratto di appalto, intercorso fra le parti, era nella sostanza rappresentato dal preventivo dell'opposta del 20.09.2019 come approvato dall'assemblea del in data 27.10.2019, nel quale venivano soprattutto indicati gli Parte_1 interventi da effettuarsi sul tetto condominiale;
- era da addebitarsi al fatto della convenuta in opposizione la mancata esecuzione delle opere appaltate e, comunque, la loro esecuzione in modo non conforme alla regola dell'arte;
- che tale condotta dell'appaltatrice aveva causato il perdurare dell'infiltrazione di acqua che nell'anno 2019 interessava la falda nord ovest del tetto e i CP_5 sottobalconi dei tre appartamenti sottostanti;
- le opere previste nel contratto di appalto e non eseguite (o comunque eseguite non a regola d'arte) erano proprio dirette ad eliminare le predette infiltrazioni;
- di non aver mai commissionato alla opere differenti o extra Controparte_2 rispetto a quelle previste nel contratto di appalto;
- nel mese di giugno 2022 il Condominio opponente (non ancora edotto dell'avvenuto deposito del ricorso monitorio da parte di depositava ricorso Controparte_2 per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 e 696 bis c.p.c., non ammessa nel primo grado cautelare;
- successivamente, a seguito di reclamo, veniva ammessa dal Tribunale di Aosta la consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c. con provvedimento in data 26.08.2022 (RG n.
pag. 8/24 712/2022), che si sarebbe poi conclusa con la relazione del CTU Geom. Per_2
del 10.02.2023, versata in atti.
[...]
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e domandava, in via riconvenzionale, la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto intercorso fra le parti, la restituzione degli importi già versati a ed il Controparte_2 risarcimento dei presunti danni patiti.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava Controparte_2 integralmente le allegazioni e le rivendicazioni dell'opponente; chiedeva, previa l'ammissione di CTU e prova testimoniale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, l'accertamento della debenza da parte del del corrispettivo Parte_1 per quanto realizzato dalla convenuta opposta in favore del medesimo. Nella sostanza la convenuta opposta ha dedotto di aver sempre correttamente e regolarmente eseguito tutte le lavorazioni fatturate;
ha pertanto rivendicato il proprio diritto al pagamento integrale del residuo portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Esaurita l'attività processuale delle parti a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma, il Giudice dava corso all'attività istruttoria e veniva quindi licenziata CTU volta a verificare l'esistenza e la quantificazione dei danni lamentati dal
Condominio, non oggetto di esame da parte del Geom. in sede di Persona_2 consulenza ex art. 696 bis c.p.c.; veniva dunque nominata, quale consulente tecnico d'ufficio, l'Ing. alla quale si chiedeva di rispondere al quesito di cui Persona_6 al provvedimento del 11.08.2023.
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 21.05.2024 si procedeva all'esame della CTU.
Ritenute esaurienti le risultanze emerse dall'indagine peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. Ciò posto, si rileva in limine che l'opposizione è fondata, così come le domande formulate in via riconvenzionale dall'attrice in opposizione, seppur nei limiti di quanto si dirà appresso.
pag. 9/24 Preliminarmente risulta opportuno osservare che il opponente ha Parte_1 eccepito la presunta illegittima emissione del decreto ingiuntivo opposto, che sarebbe avvenuta in assenza di idonea prova scritta. Sul punto parte attrice in opposizione rileva che mancherebbe la ricevuta in file xml dell'avvenuta trasmissione della fattura elettronica posta alla base del ricorso monitorio.
Tale eccezione tuttavia non coglie nel segno posto che nel caso di specie, il
Giudice della fase monitoria ha comunque domandato l'integrazione della documentazione a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo e la parte ricorrente ha depositato l'estratto autentico delle scritture contabili richiesto, che costituisce valida prova scritta ex art. 634 c.p.c. e nel quale risulta annotata la fattura azionata. Lo stesso
Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, in modo del tutto condivisibile, con provvedimento del 07.06.2022 ha osservato che “l'estratto autentico ha valore sia di conferma di emissione del documento fiscale sia del relativo inserimento nelle scritture contabili e di regolare tenuta delle stesse, attestazioni non surrogabili con il solo documento elettronico emesso secondo le nuove norme tributarie”. Va da sé che l'eccezione di parte opponente relativa alla asserita carenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo non può, in ogni caso, ritenersi fondata.
III. Dall'esame dei documenti e delle risultanze di causa emerge in primis che il contratto di appalto intercorso tra le parti era costituito dal preventivo di
[...] del 20.09.2019 come approvato in data 27.10.2019 nel verbale di Controparte_2 assemblea del (ove, fra il resto, si legge: “… confermato il rispetto Parte_1 del preventivo di euro 20.000 più IVA che si riallega in calce”) e che comprendeva i lavori in riferimento ai quali nel predetto preventivo era stato indicato il corrispettivo a corpo di euro 20.000,00 oltre Iva – ossia i lavori al tetto e ai sottobalconi, con esclusione dunque dei lavori non compresi nella predetta somma, ossia di demolizione di un cordolo posto nel giardino condominiale, scarificazione asfalto e rinforzo tettoia in legno – nonché il taglio di alcune piante per il costo di euro 2.000,00 oltre Iva. Nel predetto preventivo così veniva indicato in calce: “In base alla nostra esperienza con questo tipo di sistemazione il tetto dovrebbe durare ancora parecchi anni. Sconto applicabile € 1.000,00 (…)” (v. doc. 3 opponente).
Nella sostanza le opere proposte dalla convenuta in opposizione ed accettate dall'assemblea condominiale prevedevano un intervento di importante sistemazione pag. 10/24 del tetto con sostituzione di lose rotte, riposizionamento di lose sporgenti o spostate, pulizia generale del tetto e delle gronde, sistemazione dei colmi, sigillatura delle converse di camini e lucernai (erroneamente indicati come abbaini) mediante l'uso della piattaforma aerea.
Orbene, dall'esame degli atti di causa è emersa l'incompletezza delle opere eseguite dalla impresa appaltatrice, dunque si è potuto apprendere come taluni lavori siano rimasti integralmente ineseguiti dalla convenuta in opposizione o, comunque, come la loro esecuzione sia avvenuta non in conformità alle regole dell'arte.
Sulla base della relazione del Geom. , resa nel corso del Per_2 procedimento ex art. 696 bis c.p.c., è emerso come abbia Controparte_2
“largamente disatteso”, in fase esecutiva del contratto, quanto aveva pattuito con il
, essendo state rilevate lavorazioni mancanti e altre lavorazioni Parte_1 aggiunte “senza alcun riscontro tecnico rispetto a quanto eseguito o modificato, permettendo di fatto arbitrariamente all'impresa di modificare le lavorazioni proposte.”(v. pag. 10 relazione Geom. ). Per_2
In particolare, sotto il profilo delle opere effettivamente compiute dall'impresa convenuta opposta, il predetto consulente ha accertato che l'intervento di rifacimento della falda nord non è assolutamente stato eseguito da e, Controparte_2 peraltro, che lo scomputo di euro 3.000,00 applicato per tale omesso intervento dalla convenuta opposta “appare assolutamente insufficiente” (v. pag. 6 della relazione del
Geom. ). Per_2
Fra il resto, è stato accertato che “dalle foto aeree appaiono evidenti le lose che sono state sostituite tanto che risulta persin possibile contarle in numero di circa una cinquantina. Certamente il numero di lose sostituite non è pari al 70% della copertura sul tetto come sostenuto dall'impresa e come da richiesta di liquidazione ma sono coerentemente valutabili per largo eccesso nel 10% della superficie complessiva del tetto. Dall'analisi fotografica appare evidente come sul tetto siano presenti ancora moltissime lose rotte, oppure che necessitino di un intervento di riposizionamento;
pertanto, l'intervento eseguito non appare comunque completo e certamente non poteva essere considerato risolutivo della problematica che in effetti si è puntualmente ripresentata” (…) “la sostituzione dei colmi si è limitata a 3 tratti, peraltro uno degli elementi sostituiti appare installato in modo contrario rispetto alla buona tecnica di costruzione in quanto installato in modo da poter accogliere l'acqua anziché da
pag. 11/24 favorirne il deflusso. Le converse attorno ai camini e ai lucernai non sono state sostituite ad eccezione di quella relativa al nuovo camino, sono state sostituite le lose che contornano tali elementi (camini e lucernai della falda nord)…” (v. pagg. 5 e 6 relazione del Geom. ). Per_2
Fra le opere realizzate dalla convenuta opposta si annoverano anche il taglio di quattro piante e, a titolo gratuito, senza alcun previo incarico da parte del condominio committente, le opere di demolizione e rifacimento di un camino.
Non sono state invece eseguite le opere previste ai balconi e ai sottobalconi;
neppure sono stati ripristinati i danni al parco condominiale a seguito dei lavori eseguiti dalla medesima così come peraltro accertato in sede di Controparte_2 accertamento tecnico preventivo: “Tali ripristini non sono stati eseguiti e hanno comportato il trasporto di terra vegetale per livellare il terreno segnato dal passaggio dei mezzi meccanici, la stesura e la semina. Le sole opere di ripristino eseguite dall'impresa sono relative alla riparazione della pavimentazione in lose dei vialetti” (v. pag. 7 relazione Geom. ). Per_2
IV. Visto l'eccepito inadempimento di – per aver questa Controparte_2 lasciato ineseguiti taluni lavori e per non aver, comunque, correttamente realizzato altre opere sul tetto tanto da registrarsi il permanere delle infiltrazioni d'acqua – era dunque onere della stessa appaltatrice fornire prova del proprio adempimento rispetto alle obbligazioni del contratto e, quindi, della sussistenza dei crediti rivendicati.
E' invero opportuno qui evidenziare che in tema di fattura la medesima è stata ritenuta “titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa”, con la precisazione che “nell'eventuale giudizio di opposizione (a cognizione piena n.d.r.) la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (nel caso di specie, da
[...]
n.d.r.)” (Cass. Civ. n. 5915/2011). Controparte_2
Il Geom. ha accertato che “Le lavorazioni eseguite riguardanti la Per_2 copertura del tetto sono stimate in € 7.400,00+Iva cui vanno aggiunti € 2.000,00 per il taglio piante per un totale di € 9.400,00 + Iva (e così euro 10.340,00 n.d.r.).
Considerato che il ha versato un acconto di € 12.200,00+Iva (e così euro Parte_1
13.420,00 n.d.r.) si ritiene che, rispetto alle lavorazioni eseguite il corrispettivo già versato sia superiore all'importo dovuto.” (v. pag. 15 della relazione Geom. ) Per_2
pag. 12/24 e che “non ci può essere corrispondenza tra quanto preteso e quanto realizzato” (v. pag. 9 della medesima relazione) (…) “Riguardo alla verifica del corrispettivo riferito alla fattura 75 del 16/12/2019 non sono riscontrabili i lavori esposti nella rendicontazione e nella fattura di riferimento (…) si ritiene che l'impresa
[...] abbia ricevuto quale acconto per i lavori eseguiti un importo superiore alle CP_2 lavorazioni eseguite pari ad € 2.800,00+Iva (…)” (v. pagg. 14 e 15 della relazione
Geom. ). Per_2
Orbene, dalle risultanze di causa è dunque emerso che la fattura n. 75/2019
(pari ad euro 18.000,00 oltre Iva 10%), posta alla base del ricorso monitorio, sia stata emessa per un importo comunque superiore al valore dei lavori effettivamente e correttamente svolti da (ossia pari ad euro 9.400,00 oltre Iva Controparte_2
10%).
Conseguentemente, l'acconto di euro 12.200,00 oltre Iva (e così euro
13.420,00) versato dal opponente in favore della convenuta in opposizione Parte_1
(v. doc. 19 di parte attrice in opposizione) risulta, dunque, eccedente il valore delle lavorazioni concretamente e regolarmente eseguite dall'impresa convenuta opposta.
Per tutto quanto precede deve dunque ritenersi in primis che
[...] non vanti alcun credito a saldo rispetto alla fattura azionata in via Controparte_2 monitoria (n. 75/2019): risultando infondata la pretesa creditoria della convenuta in opposizione, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato. Pertanto, non potrà trovare accoglimento neppure la domanda di accertamento del credito formulata in via subordinata dalla convenuta opposta.
Tenuto conto che il presente è un giudizio a cognizione piena, si ribadisce che a fronte delle contestazioni di parte opponente in ordine al credito azionato in via monitoria nonché, più in generale, ai lavori eseguiti dalla convenuta in opposizione, era onere di fornire idonea prova circa il corretto adempimento Controparte_2 della propria prestazione e quindi sulla sussistenza del credito per l'esatto ammontare rivendicato in codesto giudizio. Il che non è avvenuto, con la conseguenza che – alla luce dell'istruttoria esperita e di quanto sopra esposto – l'impresa appaltatrice deve ritenersi inadempiente rispetto agli accordi contrattuali intercorsi con la parte opponente.
D'altra parte, la tesi sostenuta dalla convenuta in opposizione – secondo cui la medesima si sarebbe avveduta, nel corso dell'esecuzione delle opere, della pag. 13/24 impossibilità di eseguire i lavori al tetto pattuiti a causa di presunti difetti costruttivi originari e della vetustà dello stesso e che pertanto avrebbe ottenuto il consenso dell'allora amministratore di condominio per la realizzazione di opere diverse rispetto a quelle inizialmente concordate – risulta a ben vedere infondata.
Invero, la convenuta in opposizione non ha prodotto alcun accordo scritto che provasse il superamento, fra le parti, degli accordi contrattuali inizialmente intercorsi, che per sua stessa ammissione sono da ricondursi al preventivo del 20.09.2019, come peraltro emerge dal tenore del ricorso monitorio ove si legge che la convenuta opposta sarebbe stata creditrice di euro 6.380,00 “per il saldo delle prestazioni di cui al preventivo del 20.09.2019…ed alla fattura elettronica n. 75 del 16/12/2019…”. Tali variazioni tutt'al più avrebbero potuto essere provate solo per iscritto ai sensi dell'art. 1659 c.c.
In ogni caso, eventuali diversi accordi intervenuti con l'allora amministratore di condominio sarebbero risultati illegittimi, sia perché quest'ultimo non possedeva le conoscenze tecniche per poter accertare la congruità dei lavori eseguiti o delle modifiche proposte, sia perché, comunque, tali eventuali nuovi accordi avrebbero necessitato della ratifica da parte dell'assemblea condominiale.
Sotto altro profilo si rileva che la stessa condotta ante causam della convenuta in opposizione risulta incompatibile con la tesi difensiva sopra descritta: nel corpo della comunicazione via mail del 01.12.2019 inviata dalla convenuta in opposizione all'allora amministratore di condominio (v. doc. 7 opponente) si legge che, secondo la stessa sulla falda del lato nord del tetto era stata eseguita una Controparte_2 revisione e non la sostituzione totale “in quanto ancora in buono stato”. E' dunque evidente che ove la causa degli omessi interventi, da parte della convenuta opposta, fosse effettivamente da addursi a difetti originari del tetto o a motivazioni simili, la medesima avrebbe già dovuto darne notizia con la sopra citata e-mail anziché fornire in tale sede giustificazioni del tutto differenti, riguardanti un presunto buono stato del tetto.
Neppure risulta condivisibile e fondata la difesa della convenuta opposta laddove sostiene che il Geom. avrebbe errato nel ritenere che sarebbero Per_2 state tagliate solo 2 piante anziché 4 (v. memorie di replica) e che pertanto tale errore
“comporterebbe un aumento della valutazione delle opere eseguite dalla di CP_2
2.000,00 euro oltre IVA (posto che è stato riconosciuto corretto dal consulente il
pag. 14/24 compenso di €. 2.000,00 per il taglio di due piante), con la conseguenza che verrebbe praticamente annullata la somma che il perito ha ritenuto dovuta al Parte_1
”. Invero, nella propria relazione il consulente dà atto di come inizialmente gli
[...] accordi fra le parti prevedessero il taglio di 3 piante (per il costo di euro 2.000,00 oltre
Iva – v. preventivo) e che successivamente “a consuntivo sono diventate 4” (v. relazione Geom. alla pag. 4). Ne deriva che il CTU ha preso in Per_2 considerazione il numero di piante effettivamente tagliate.
Ad ogni buon conto, a conferma della congruità dell'importo corrisposto dal
Condominio per tali opere sulle piante, si rileva come sia stata la stessa
[...]
a indicare nella mail del 01.12.2019 la somma di euro 2.000,00 Controparte_2 quale importo dovuto per il taglio di 4 abeti (v. doc. 7 opponente, ove così comunica il sig. : “I 4 Abeti si conteggiano € 2.000,00…”), pertanto sul punto le doglianze CP_2
di parte convenuta opposta risultano infondate.
Parte attrice in opposizione ha formulato, in via riconvenzionale, le domande di risoluzione del contratto di appalto ex art. 1453 c.c. e, in subordine, ha chiesto applicarsi le tutele di cui agli artt. 1668 II comma e 1668 I comma c.c. oltre in ogni caso la richiesta di risarcimento dei danni.
In particolare, in via principale parte opponente ha chiesto di pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale di Controparte_2 ai sensi dell'art. 1453 c.c., sul presupposto che la condotta tenuta da quest'ultima nell'esecuzione del contratto, per quanto visto sopra, abbia concretato un grave inadempimento.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se la disciplina di cui all'art. 1453
c.c., possa essere applicata al caso di specie, ove fra le parti è intercorso un contratto di appalto e l'opponente ha lamentato l'omessa esecuzione, da parte dell'appaltatrice, di opere pattuite contrattualmente nonché l'esecuzione non a regola dell'arte di talune lavorazioni.
Sul punto occorre innanzitutto precisare che le disposizioni speciali in tema di appalto, relative alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera non derogano ai principi generali che governano l'inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive.
E' altresì opportuno richiamare quanto ha rilevato la giurisprudenza di legittimità in casi analoghi a quello per cui è causa: “(…) in caso di omesso completamento
pag. 15/24 dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c. (Cass. n. 28233 del 2017; Cass. n. 1186 del
2015; Cass. n. 6931 del 2007; Cass. n. 8103 del 2006).” (Cfr. Cass. Civ. n.
27994/2018).
Orbene, per quanto precede e alla luce delle risultanze di causa – dalle quali emerge come talune opere concordate fra le parti siano rimaste del tutto ineseguite, rilevato che nel caso di specie l'inadempimento della convenuta in opposizione non risulta avere «scarsa importanza» (art. 1455 c.c.) – può ritenersi applicabile la tutela di cui all'art. 1453 c.c.
Sul punto si intende rilevare come nella sostanza, Controparte_2 sia rimasta inadempiente nei confronti del opponente, avuto riguardo alle Parte_1 opere con lo stesso concordate, per un valore pari ad euro 11.600,00 oltre Iva, importo derivante dalla differenza tra il corrispettivo del contratto di appalto, pattuito in euro
21.000,001 (oltre Iva), ed euro 9.400,00 (oltre Iva) ossia il valore delle opere eseguite dall'appaltatrice, così come valutato dal Geom. (euro 21.000,00 – euro Per_2
9.400,00= euro 11.600,00).
La domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. formulata da parte opponente merita dunque accoglimento con conseguente diritto della stessa ad ottenere, dalla convenuta in opposizione, la restituzione di euro 2.800,00 oltre Iva (art. 1458 c.c.), ossia la differenza tra l'acconto versato in favore di Controparte_2
(euro 12.200,00 oltre Iva) e il valore accertato delle opere eseguite in modo
[...] regolare dalla medesima appaltatrice (euro 7.400,00+ euro 2.000,00= euro 9.400,00 oltre Iva, v. relazione Geom. pag. 15) ossia euro 12.200,00 - euro 9.400,00= Per_2 euro 2.800,00 oltre Iva (euro 3.080,00 Iva inclusa).
Oltre alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della appaltatrice, l'opponente ha altresì formulato, nei confronti della convenuta in opposizione, domanda di risarcimento dei danni a vario titolo.
pag. 16/24 Si precisa che in codesto giudizio di merito il CTU Ing. è Persona_6 stata chiamata a quantificare i danni lamentati dal e non presi in Parte_1 considerazione dal Geom. , fermo restando che la medesima ha Per_2 sostanzialmente confermato le valutazioni compiute dal consulente che l'aveva preceduta nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Orbene, in virtù di quanto versato in atti e delle risultanze istruttorie deve ritenersi che i danni rivendicati da parte opponente possano essere liquidati solo parzialmente e in particolare nella misura che segue.
Può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento per euro 500 oltre Iva (al
10%, nella misura stabilita dal CTU) e così euro 550,00 “quale mero costo dei ripristini comprensivi del trasporto di terra vegetale stesura e semina…Per il ripristino del parco mediante trasporto, stesura e semina di terra vegetale si ritiene corretta la stima di €
200,00 per materie prime e 300,00 per lavorazioni trasporti e nolo mezzi meccanici” come accertato dal CTU Geom. per aver il condominio dovuto ripristinare il Per_2 giardino condominiale danneggiato dai mezzi adoperati da Controparte_2
(v. pagg. 8 e 15 della relazione del Geom. ). Per_2
Del pari può essere riconosciuta, in favore dell'opponente, la somma di euro
1.480,00 oltre Iva (al 10%) e così euro 1.628,00, quale danno subendo per dover nuovamente smontare il manto delle falde Nord e Ovest del tetto, a seguito delle opere della convenuta in opposizione e quindi per “intervenire in maniera più profonda smontando buona parte del manto delle falde Nord ed Ovest rendendo vane le lavorazioni effettuate dalla ditta (…) Una quantificazione economica di tale CP_2 danno è resa complessa dall'assenza di un dettaglio delle lavorazioni nel preventivo della ditta dove l'intervento in copertura è inserito in un'unica voce a corpo. CP_2
Basandosi, però, sull'analisi effettuata dal geom. nella propria relazione di Per_2
ATP e tenuto conto che l'area delle falde Nord ed Ovest su cui sarà necessario intervenire incide per il 20% dell'intera superficie di copertura, si ritiene che il danno cagionato sia quantificabile in circa € 1.480,00 (7.400,00*20%)” (v. CTU Ing. pag. 3) Per_6
Risulta altresì meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria relativa all'esborso sostenuto dal opponente per la “perizia stragiudiziale del Parte_1
19/10/2021 redatta dal proprio tecnico di fiducia Geom. (…) necessaria oltre Per_1 che di contenuto corretto”, per l'importo di euro 1.200,00 oltre oneri di legge e così euro pag. 17/24 1.537,20 (al lordo della R.A.). Tale spesa, dai documenti versati in atti, risulta peraltro sia stata effettivamente sostenuta dal . Parte_1
Seppure risulta che sin dal 25.11.2019 il abbia avuto contezza del Parte_1 fatto che l'impresa non aveva eseguito tutti i lavori preventivati relativi alla falda lato nord ovest del tetto e ai sottobalconi dei tre appartamenti posti al di sotto della stessa
(lo stesso provvedimento che ha accolto la domanda di consulenza preventiva ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c. dà atto che il era a conoscenza del Parte_1 presunto inadempimento dell'impresa sin dal novembre 2019 e della persistenza delle infiltrazioni almeno dalla primavera 2020) – e che quindi già in allora avesse preso coscienza dell'inadempimento della convenuta in opposizione prima ancora di ricevere la perizia del consulente di parte – deve ritenersi che, sulla base dei fatti di causa, la perizia stragiudiziale del Geom. (dell'ottobre 2021) abbia comunque Per_1 permesso al di essere edotto, in modo completo e sul piano tecnico, delle Parte_1 lacune e della non conformità delle opere poste in essere da Controparte_2
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. Civ. n. 9548 del
2017).
Nel caso di specie, risulta che il 03.11.2021 (dunque prima della causa giudiziale) la perizia del Geom. – peraltro per buona parte uniforme con Per_1 quella del CTU Geom. – sia stata trasmessa a (v. Per_2 Controparte_2 doc. 25 opponente), proprio affinchè questa potesse prendere contezza delle irregolarità e delle omissioni rilevate a seguito dei suoi interventi, e potesse quindi, fra il resto, valutare l'ipotesi di risolvere in maniera non conflittuale – e quindi stragiudizialmente – ogni questione pendente.
pag. 18/24 Deve dunque ritenersi che la perizia stragiudiziale del Geom. , che Per_1 ha comunque affrontato questioni tecniche di una certa complessità, potesse ragionevolmente avere una funzione deflattiva del contenzioso de quo, anche in previsione del suo possibile esito, essendo stati segnalati nella stessa quelli che erano ritenuti i comportamenti inadempienti di nell'appalto in Controparte_2 questione.
Non può essere accolta la richiesta di risarcimento “per il danno subendo dal
per la differenza tra la spesa che dovrà sostenere per procurarsi Parte_1 la medesima utilità perseguita con il contratto di appalto in questione (…)” quantificato in “€ 3.950,57 Iva inclusa (€ 3.591,00+Iva 10%) + € 2.982,01 Iva inclusa (€
2.710,92+Iva 10%) In subordine € 2.172,50 Iva inclusa (€ 1975,05+Iva 10%) + €
1640,01 Iva inclusa (€ 1491,00+Iva 10%)” (v. pag. 45 della comparsa conclusionale).
Parte opponente, fra il resto si duole che il CTU Ing. non abbia “(…) Per_6 riconosciuto il danno da differenza di spesa che il subirà per Parte_1 procurarsi la stessa utilità perseguita nel 2019 con l'intero contratto di appalto, e ciò con l'errata motivazione che l'unico lavoro di smontaggio e rifacimento era stato in esso previsto per la sola falda nord, senza considerare gli altri lavori pure previsti nel contratto di appalto e che costituivano ulteriori risultati che il pure mirava a Parte_1 conseguire con esso. In subordine, anche a voler ipotizzare per assurdo corretto il Per_ [. riferimento fatto dal CTU Ing. al danno da differenza di spesa che il Condominio
subirà per procurarsi la stessa utilità perseguita limitatamente alla falda nord Pt_1 ovest con il contratto di appalto concluso con la non si può Controparte_2 condividere l'affermazione secondo cui esso sarebbe già compreso nel sopra indicato Per_ danno di € 1480,00 + Iva che è stato accertato dal medesimo CTU Ing. per il futuro necessario smantellamento della falda nord ovest del tetto con rimozione del lavoro eseguito sulla stessa dall'appaltatrice, perché stimato in percentuale (20%) rispetto al valore totale di € 7.400,00 + Iva dei lavori svolti dalla Controparte_2 che il CTU avrebbe quantificato attualizzandolo al Febbraio 2023 (data
[...] Per_4 di deposito della propria relazione definitiva) e perché sarebbe intercorsa una minima variazione del costo di costruzione dal Febbraio 2023 in poi, da considerarsi dunque già compresa in detta stima.” (v. pag. 47 comparsa conclusionale di parte opponente).
pag. 19/24 Al riguardo si intende richiamare quanto rilevato dal CTU Ing. nella Per_6 propria relazione:
“Si concorda con la quantificazione delle lose effettivamente sostituite su ogni falda indicata dal Geom. nelle proprie osservazioni del 27/02/2024, ma non si Per_1 ritiene corretto considerare che la superficie oggetto dell'intervento preventivato sulla falda Nord-Ovest dalla sia quella identificata dal Geom. nelle Parte_3 Per_1 osservazioni del 27/02/2024 (55% della copertura complessiva). Nel proprio preventivo del 20/09/2019, infatti, la ha indicato che l'intervento proposto e Parte_3 quantificato era da svolgersi “Per quanto riguarda la falda lato Nord-Ovest […], verrà smontata completamente dall'angolo Nord-Ovest fino al colmo abbaino […]”; qualora il
IG. avesse voluto proporre lo smontaggio completo di tutta la falda Nord ed CP_2
Ovest, non si sarebbe premurato di porre un limite spaziale (“fino al colmo abbaino”) al proprio intervento.
Stante l'imprecisione nell'impiego dei termini descrittivi, si ritiene che la Parte_3 intendesse smontare una buona parte delle falde Nord ed Ovest dall'angolo Nord-
Ovest seguendo la linea di displuvio (erroneamente indicata come “colmo”) delle due falde sino ad arrivare all'altezza dei due lucernai della falda Nord (erroneamente indicati come “abbaini”, come già esposto dal Geom. nell'ATP) e, di Per_4 conseguenza, all'incirca all'altezza dei due camini della falda Ovest. (…)”
Orbene, al di là delle considerazioni (non sempre peraltro chiare) della parte opponente sulla voce di danno in discorso e sul suo asserito ammontare, si rileva che il
CTU ha in ogni caso ritenuto di considerare una quantificazione del danno pari al 20% dell'importo indicato dal Geom. (€ 7.400,00+IVA di lavori effettivamente Per_2 eseguiti), rilevando come la predetta percentuale sia “già comprensiva della minima variazione del costo di costruzione tra l'analisi effettuata dal Geom. Per_2 attualizzata al mese di febbraio 2023 e l'ultima rilevazione ISTAT disponibile”.
Ad avviso di questo Giudice non v'è motivo per discostarsi dalle predette considerazioni del CTU Ing. risultando dunque la sua valutazione congrua. La Per_6 richiesta risarcitoria in discorso, così come formulata da parte opponente, non può pertanto trovare accoglimento.
Alle conclusioni di entrambi i CTU (Geom. e Ing. in Per_7 Per_8 ragione della intrinseca persuasività delle motivazioni che le sorreggono e della esaustività delle risposte ai rilievi mossi dai CTP, questo Giudice intende riportarsi (per pag. 20/24 la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove lo stesso si sia già fatto carico di rispondere alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi, cfr. Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 8355 del 2007, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 282 del 2009, Cass. civ. sez. 1 sentenza n. 14471 del 2014, Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 1815 del 2015).
Ferma restando la soccombenza nel merito della convenuta in opposizione, non può tuttavia essere accolta la domanda di parte opponente con cui è stata richiesta la condanna di al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., Controparte_2 comma 1° e comma 3°. Nel caso di specie, infatti, pur a fronte dell'infondatezza del credito rivendicato dalla convenuta in opposizione, si ritiene non ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui alla predetta norma: in particolare non può dirsi comunque provato che parte la convenuta opposta abbia agito con mala fede (intesa come consapevolezza della infondatezza della domanda) o con colpa grave. In ogni caso, si rileva che il Giudice può condannare una parte per responsabilità aggravata solo in caso di sua totale soccombenza, non anche in ipotesi – come nel caso di specie
– di soccombenza reciproca (cfr. Cass. Civ. n. 21590/2009; Cass. Civ. n. 3035/2001), seppur solo parziale avuto riguardo alla posizione dell'opponente.
V. Alla luce di tutto quanto precede, si conferma che alcun credito risulta sussistente in favore della convenuta in opposizione e che le domande di parte opponente possono trovare accoglimento nella misura sopra determinata. Il decreto ingiuntivo impugnato deve essere pertanto revocato e la parte convenuta in opposizione va condannata al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma in punto capitale complessiva pari ad € 6.795,20 (derivante dal seguente deconto: euro 3.080,00+euro 550,00+ euro 1.628,00+ euro 1.537,20), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della proposizione della domanda giudiziale sino al saldo.
L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
VI. Quanto, infine, alle spese di lite del presente giudizio, esse vanno liquidate avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice ai sensi dell'art. 5 D.M.
pag. 21/24 10.03.2014 n. 55 e con riferimento ai parametri medi dello scaglione di riferimento da €
5.201,00 ad € 26.000,00 e per tutte le fasi di giudizio. Stante il solo parziale accoglimento delle domande formulate in via riconvenzionale dall'opponente, le predette spese di lite vanno compensate nella misura di un terzo.
L'onere di pagamento del compenso del CTU relativo al presente procedimento, così come liquidato in corso di causa in data 19.03.2024 (pari ad euro
1.966,54 per onorari ed euro 54,60 per spese, oltre Iva e accessori se dovuti), va definitivamente posto a carico della convenuta in opposizione nella misura di due terzi e per il restante terzo a carico dell'opponente.
Con riguardo alle spese di lite relative alla prima fase del procedimento cautelare di consulenza tecnica preventiva (RG n. 582/2022) si ritiene di confermare quanto già deciso dal Tribunale di Aosta in sede di reclamo, ossia l'intera compensazione di tali spese fra le parti (v. provvedimento del 26.08.2022).
L'onere di pagamento delle spese della CTU esperita nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 582/2022) come già liquidate dal Tribunale di Aosta in data
05.05.2023 in favore del Geom. (nella misura pari ad € 2.135,40 Persona_2 per onorario, oltre iva e cassa previd., e la somma di euro 112,28 per indennità chilometrica) va definitivamente posto a carico della convenuta in opposizione nella misura di due terzi e per il restante terzo a carico dell'opponente, così come l'onere di pagamento relativo al servizio di rilievo con drone (il cui costo complessivo risulta sia pari ad euro 488,00, comprensivi di Iva, v. docc. 58,59 e 60 dell'opponente).
Parte convenuta in opposizione andrà infine condannata a rifondere al
, nella misura di 2/3, il costo dell'attività di CTP svolta nel giudizio Parte_1 cautelare nell'interesse dell'opponente da parte del Geom. (v. docc. 38 e Per_1
53 di parte opponente) pari ad euro € 1.152,90 (al lordo di R.A.), ritenuta la congruità del predetto importo. Si dispone quindi che il residuo 1/3 rimanga a carico dell'opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica nella persona del G.O.P.
Dott. Ettore BERETTA, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal e in parziale accoglimento delle domande da Parte_1 Pt_1 quest'ultimo formulate in via riconvenzionale:
pag. 22/24 A) revoca il decreto ingiuntivo n. 212/2022 emesso in data 22/06/2022 dal Tribunale di
Aosta all'esito del procedimento monitorio RG n. 522/2022;
B) accerta e dichiara che il nulla deve a Parte_1 Controparte_2
a saldo della fattura n. 75/2019 del 16.12.2019;
[...]
C) accerta e dichiara l'inadempimento di Controparte_2 rispetto al contratto di appalto concluso con il;
[...] Parte_1 Pt_1
D) dichiara la risoluzione del contratto di appalto intercorso fra le parti ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento della convenuta in opposizione, e per l'effetto condanna alla restituzione, in favore del Controparte_2
, della somma di euro 3.080,00 (Iva inclusa), versata da Parte_1 quest'ultimo in eccedenza rispetto a quanto dovuto per le opere di cui al contratto di appalto effettivamente e correttamente eseguite, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
E) condanna al risarcimento dei Controparte_2 danni, in favore del , pari ad € 3.715,20, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi legali dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo;
F) dichiara le spese di lite del presente giudizio compensate per 1/3;
G) condanna la parte convenuta in opposizione a rimborsare all'attrice in opposizione i restanti 2/3 delle spese di lite che si liquidano in € 3.400,00 (2/3 di € 5.100,00), oltre euro 237,00 a titolo di C.U., oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre Cpa e Iva come per legge;
H) pone definitivamente a carico della parte convenuta in opposizione, nella misura di
2/3, l'onere di pagamento del compenso del CTU Ing. così come Persona_6 liquidato nel corso di questa causa (RG n. 910/2022), disponendo che il residuo 1/3 sia posto a carico della parte attrice in opposizione;
I) pone definitivamente a carico della parte convenuta in opposizione, nella misura di
2/3, l'onere di pagamento del compenso del CTU Geom. , così Persona_2 come liquidato dal Tribunale di Aosta all'esito della causa RG n. 582/2022, nonché – nella medesima misura – il pagamento del servizio di riprese con drone, il cui costo è stato documentato in complessivi euro 488,00, disponendo che il residuo 1/3 sia posto a carico della parte attrice in opposizione;
L) condanna la convenuta in opposizione alla refusione, in favore dell'attore in opposizione, nella misura di 2/3, delle spese da questo sostenute per l'attività di CTP
pag. 23/24 svolta nel giudizio cautelare dal Geom. (R.G. 582/2022-Tribunale di Persona_1
Aosta), che si liquidano in complessivi euro 1.152,90, disponendo che il residuo 1/3 rimanga a carico della parte opponente;
M) rigetta tutte le altre domande.
Così deciso in Aosta, il 25 marzo 2025
IL G.O.P.
Dott. Ettore BERETTA
pag. 24/24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Importo derivante dal seguente calcolo: [euro 22.000,00 (comprensivi del costo per il taglio delle piante, pari ad euro
2.000,00, come da preventivo del 20.09.2019) – euro 1.000,00 (sconto applicato nel preventivo dell'appaltatrice)]= euro 21.000,00.