Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/07/2023, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 02229/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01831/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Marchese e Fabrizio Alfonso Maria Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Alfonso Marsala, in Palermo, alla via Marchese di Villabianca, n. 111;
contro
Comune di Sciacca, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Comune di Sciacca, 5° Settore - Pianificazione, gestione e Controllo del territorio, Urbanistica, Attività Produttive, Mercati, non datata, notificata in data 6 giugno 2019, avente ad oggetto: “Diniego della domanda di Permesso di Costruire, ai sensi dell’art.36 del T.U. del 06.06.2001 n.380, recepito dall’art.14 della L.R. n.16/2016, relativo all’istanza-OMISSIS-, per la regolarizzazione di opere edilizie realizzate 2 nel fabbricato sito in Sciacca nella Via -OMISSIS-” ;
- di tutti gli atti pregressi, connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sciacca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- è proprietario di un fabbricato, con terreno pertinenziale, sito nel territorio del Comune di Sciacca, alla via -OMISSIS-, meglio riportato in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-
Con istanza del -OMISSIS-, egli ha chiesto l’accertamento di conformità di detto fabbricato ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepito con l’art. 14 l.r. 10 agosto 2016, n. 16, con proposta demolizione di una parte dell’edificato e mantenimento di altra parte.
Con comunicazione del -OMISSIS-, che il ricorrente ammette di aver ricevuto, il Comune di Sciacca, oltre a chiedere un’integrazione documentale, ha specificato che «per dar corso all’istruttoria del permesso di costruire -OMISSIS- (regolarizzazione di alcune opere edilizie richieste in sanatoria) necessita che prima vengano ripristinate le opere oggetto di demolizione, propedeutiche all’istruttoria di quanto richiesto (…) » .
Con nota del -OMISSIS-, il 5° Settore – Urbanistica del Comune di Sciacca ha espresso parere negativo rispetto all’istanza presentata dal privato, non avendo egli ottemperato alle richieste già formulate nel 2018.
Quindi, con la determinazione meglio indicata in epigrafe, il medesimo 5° Settore - Pianificazione, gestione e Controllo del territorio, Urbanistica, Attività Produttive, Mercati ha opposto diniego all’accertamento di conformità, richiamando la precedente nota ed evidenziando che il progetto presentato non rispetta tutti i parametri urbanistici, non rispetta le procedure stabilite dai regolamenti vigenti, non osserva le norme tecniche e amministrative.
2. – -OMISSIS- si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento del provvedimento.
L’illegittimità si anniderebbe nella mancata comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe impedito all’amministrazione di concludere correttamente l’istruttoria; nel difetto di istruttoria, non avendo essa tenuto presente la documentazione depositata in riscontro alla richiesta endoprocedimentale; nell’illogicità di richiedere la demolizione della porzione abusiva non sanabile, prima di svolgere l’istruttoria finalizzata a verificare quali parti del fabbricato siano sanabili.
3. – Costituitosi per resistere il Comune di Sciacca, il ricorso è stato trattato all’udienza straordinaria del 23 giugnoo 2023.
4. – La giurisprudenza consolidata insegna che non è ammessa la sanatoria relativa soltanto ad una parte degli interventi abusivi realizzati o subordinata alla esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere (TAR Liguria, Sez. I, 20 giugno 2017, n. 538).
In altri termini, l'accertamento di conformità di cui all'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere subordinato all'esecuzione di ulteriori opere edilizie, anche se finalizzate a ricondurre il manufatto nell'alveo della legalità, ponendosi ciò in contrasto con gli elementi strutturali dell'istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale conformità alla disciplina urbanistica (Cons. Stato, Sez. II, 18 luglio 2022, n. 6182).
Dal canto suo, anche la giurisprudenza penale ha chiarito che, in tema di reati urbanistici, non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria parziale, dovendo l'atto abilitativo postumo contemplare tutti gli interventi eseguiti nella loro integrità (Cass. Pen., Sez. III, 28 aprile 2016, n. 22256).
5. – Sulla base di tali coordinate giurisprudenziali, si evidenzia che correttamente l’amministrazione intimata ha ritenuto che non fosse possibile accertare la conformità del fabbricato del ricorrente, prima della demolizione delle opere non sanabili. Ciò per la semplice considerazione che non sussisteva il requisito della conformità dell’immobile agli strumenti urbanistici, né al momento della realizzazione degli abusi, né al momento della decisione dell’amministrazione.
Il terzo motivo di ricorso, logicamente prioritario, è infondato.
6. – In secondo luogo, una decisione così giustificata non può risentire di eventuali incompletezze istruttorie, sicché anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
7. – Infine, va ricordato che il potere comunale correlato ad una domanda di accertamento di conformità è di natura vincolata, in quanto condizionato, esclusivamente, all'accertamento dell'eventuale conformità delle opere abusive rispetto alla disciplina urbanistico - edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle stesse sia a quello della presentazione della domanda (doppia conformità). L'esercizio del potere in questione non prevede, quindi, alcun margine di discrezionalità, essendo rigorosamente ancorato all'accertamento della suddetta conformità (TAR Lombardia – Milano, Sez. II, 8 novembre 2021, n. 2470).
Ne deriva che la mancata trasmissione del preavviso di rigetto (che il ricorrente nega di aver ricevuto) non è idonea, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 241, a viziare l’atto.
Anche il primo motivo va respinto.
8. – Il ricorso, nel suo complesso, è infondato e va rigettato.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna -OMISSIS- alla rifusione, in favore del Comune di Sciacca, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.