Ordinanza collegiale 30 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza breve 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 15/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pierfrancesco Guido, Katia Guarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso i difensori in Parma, borgo Riccio da Parma n. 7;
contro
Questura di Parma, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento della Questura di Parma n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro n. -OMISSIS- rilasciato dalla predetta Questura in data -OMISSIS- e scaduto in data -OMISSIS-, a sfavore del sig. -OMISSIS-;
- della comunicazione del 15 aprile 2024 mediante la quale la Questura di Parma comunicava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990, l'avvio del procedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per la carenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per il ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Sentita la parte ricorrente ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha chiesto annullarsi, previa adozione di misure cautelari, il provvedimento n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, con cui il Questore di Parma ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Si è costituita in giudizio in resistenza la Questura di Parma.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame così disponendo: « Ritenuto ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, sussistente il fumus boni iuris, tenuto conto del fatto che il gravato diniego è fondato su di un giudizio di pericolosità sociale legato essenzialmente ad una condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, unico precedente a tal fine richiamato e, come è noto, fattispecie non più automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Corte Costituzionale 8 maggio 2023 n. 88), dovendo l’Autorità competente verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente; Considerato che, in ragione di ciò, la Questura di Parma avrebbe dovuto formulare un giudizio prognostico circa la pericolosità sociale del ricorrente con motivazione articolata su più elementi, tali da tenere conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, posto che le esigenze di sicurezza pubblica non possono esentare l’Amministrazione dal fondare i propri atti su un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli rappresentati dallo straniero e, quindi, su un’effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico al mantenimento dell’ordine e della sicurezza e l’interesse dello straniero ad integrarsi nel tessuto sociale, all’esito di un bilanciamento che va operato sulla base di una serie di indici, quali l’esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, di un conseguente adeguato reddito, di una dimora fissa e di tutte quelle situazioni che possono in vario modo comprovare un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano in conformità alle regole fondamentali del nostro ordinamento; Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame, sospendendo medio tempore l’efficacia del gravato provvedimento e ordinando alla Questura di Parma di rinnovare l’istruttoria nei termini indicati; istruttoria ad esito della quale dovrà essere depositato in giudizio, entro il 15 marzo 2025, un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca di quello in questa sede gravato ».
Preso atto dell’inerzia dell’Amministrazione all’ordine di remand , con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale, nel rinnovare l’ordine di riesame, ha così disposto: « Considerato che, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame (così motivando: «Ritenuto ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, sussistente il fumus boni iuris, tenuto conto del fatto che il gravato diniego è fondato su di un giudizio di pericolosità sociale legato essenzialmente ad una condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, unico precedente a tal fine richiamato e, come è noto, fattispecie non più automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Corte Costituzionale 8 maggio 2023 n. 88), dovendo l’Autorità competente verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente; Considerato che, in ragione di ciò, la Questura di Parma avrebbe dovuto formulare un giudizio prognostico circa la pericolosità sociale del ricorrente con motivazione articolata su più elementi, tali da tenere conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, posto che le esigenze di sicurezza pubblica non possono esentare l’Amministrazione dal fondare i propri atti su un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli rappresentati dallo straniero e, quindi, su un’effettiva ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico al mantenimento dell’ordine e della sicurezza e l’interesse dello straniero ad integrarsi nel tessuto sociale, all’esito di un bilanciamento che va operato sulla base di una serie di indici, quali l’esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, di un conseguente adeguato reddito, di una dimora fissa e di tutte quelle situazioni che possono in vario modo comprovare un effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano in conformità alle regole fondamentali del nostro ordinamento») e aveva ordinato alla Questura di Parma di rinnovare l’istruttoria con deposito in giudizio, entro il 15 marzo 2025, di un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca di quello impugnato; Considerato che, entro il termine previsto, la Questura di Parma non ha adempiuto all’ordinanza di remand, limitandosi, con la memoria depositata in atti in data 21 marzo 2025, a sostenere la legittimità del gravato provvedimento; Ritenuto necessario reiterare alla Questura di Parma l’ordine di rinnovo dell’istruttoria e di deposito in giudizio, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca di quello impugnato; Ritenuto che, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Parma, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, anche avvalendosi direttamente del personale della Questura di Parma, provvederà, entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione all’ordine di riesame ».
Con deposito del 15 aprile 2025, la Questura di Parma ha prodotto agli atti del giudizio il provvedimento (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-) di “revoca in autotutela” del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno impugnato, così motivato: « Considerato che questo ufficio ha, dunque, provveduto al riesame dell’istanza, con una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, alla luce di ulteriore attività istruttoria effettuata relativamente alla pericolosità sociale del soggetto, carente del requisito dell'attualità data la natura isolata del fatto di reato posto a fondamento del provvedimento, la tenuità delle condotte penalmente rilevanti tenute e l’assenza di ulteriori e più recenti precedenti giudiziari o di polizia; inoltre che, in merito alla situazione lavorativa dello straniero, emerge come lo stesso continui ad essere occupato a tempo indeterminato presso la medesima azienda -OMISSIS-; la prolungata permanenza dello straniero sul territorio nazionale, data il suo regolare soggiorno in Italia dall’anno 2015 ».
Alla camera di consiglio del 14 maggio 2025, dichiarato dal difensore del ricorrente il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia e richiesta dallo stesso, previa condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, la definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata” ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che, come richiesto dalla parte ricorrente, sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”; né, del resto, vi osta la mancata comparizione dell’Amministrazione resistente, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1453).
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., giacché la revoca in autotutela del rigetto gravato comporta che l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere; mentre l’effetto caducatorio del provvedimento non può ritenersi pienamente satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, integrante un interesse pretensivo all’ottenimento del titolo richiesto.
La cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite; ciò la distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che, invece, si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6485).
Nel caso di specie, la revoca in autotutela del provvedimento gravato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame e non la cessazione della materia del contendere, ipotesi che si sarebbe verificata laddove l’Amministrazione avesse anche formalmente rilasciato il titolo richiesto, circostanza però di cui le parti non hanno dato prova nel fascicolo processuale e che dunque non può essere presa a riferimento per l’esito del giudizio.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Le spese seguono il criterio della c.d. soccombenza virtuale, confermata dalla revoca in autotutela del provvedimento impugnato, con obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Condanna la Questura di Parma al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura versata).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.