Articolo 396 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 395Articolo 397
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9 ottobre 2010
Art. 396. Cose deteriorabili 1. Se vi e' pericolo che le cose precettate si deteriorano, il detentore ne da' avviso, anche telegrafico, all'autorita' precettante; se entro tre giorni dall'avviso non e' ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilita' delle cose precettate.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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