CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO DI M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente.
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere decidendo allo scadere, alla data del 21 gennaio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 6/2024 R.G. vertente tra:
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Olla Marina e dall'avv. Furcas Laura
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 1460/2023 pubblicata in data
7/7/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024 l' proponeva appello avverso la superiore sentenza con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, in accoglimento della domanda proposta da
, bracciante agricolo, Parte_2 riconosceva a quest'ultimo il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del CP_ comune di residenza per l'anno 2016 per n. 102 giornate, con condanna dell' a procedere a detta iscrizione e al pagamento delle spese di lite.
Censurava la sentenza nel merito evidenziando come il Giudice di primo grado avesse, a torto, accolto la domanda inoltrata dal , ritenendo che la prova dell'esistenza del rapporto lavorativo in Pt_2 agricoltura per l'anno rivendicato potesse evincersi dalle sole dichiarazioni rese dal teste assunti in primo grado, senza tenere in adeguato conto il contenuto del verbale di accertamento ispettivo riguardante la ditta Il Darifoglio. Peraltro, evidenziava come anche detta testimonianza fosse generica e resa da un lavoratore scarsamente attendibile, per avere avuto anch'esso annullate le giornate lavorative asseritamente svolte alle dipendenze della stessa ditta.
Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza di primo grado, spese vinte per l'intero giudizio.
, benché ritualmente evocato in giudizio, restava, invece, contumace. Parte_2
Disposto lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in riserva e infine decisa con il deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua dei proposti motivi di appello, questa Corte è chiamata ad accertare, in esito alla valutazione di tutto il materiale istruttorio contenuto in atti, se il convincimento espresso dal primo giudice della sussistenza di un valido rapporto di lavoro in agricoltura fra e la ditta Il Parte_2
Darifoglio sia condivisibile.
Occorre muovere le mosse dal principio ormai uniformemente espresso in giurisprudenza secondo cui nei giudizi come il presente, trattandosi di cancellazione di giornate dall'elenco anagrafico è, comunque, la parte privata che deve provare la sussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione, nello specifico l'avere svolto attività lavorativa per la ditta Il Darifoglio per tutte le giornate lavorative oggetto di contestazione e, nella formazione del convincimento giudiziale, va anche tenuto conto, a fronte della prova offerta dal lavoratore, di quella dell'Istituto in ordine al disconoscimento del rapporto, così come incentrata sull'accertamento ispettivo effettuato a carico della ditta Il Darifoglio.
Tale comparazione delle risultanze probatorie il giudice di primo grado non ha, per come si dirà, correttamente eseguito.
Quanto alla prova offerta dalla ricorrente in primo grado, la cui efficacia probatoria è contestata dall' , la stessa è costituita dall'audizione, in qualità di testimone, di un soggetto Controparte_3
– - parimenti coinvolto nella medesima situazione del essendo stati i loro Testimone_1 Pt_2
presunti rapporti lavorativi in agricoltura contestati con il medesimo verbale ispettivo. Il teste ha pure dichiarato di avere proposto ricorso avverso la cancellazione. Testimone_1
Non può, pertanto, non ritenersi detto testimone portatore di un interesse alla decisione della controversia, quantomeno in via di fatto, coincidente con quello dell'odierna appellata che induce fondatamente a dubitare della loro credibilità soggettiva.
Invero deve rilevarsi che, in linea generale, il teste, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fa se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che l'ha riguardato e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di
Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fa “”in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta”. CP_2
In ogni caso la deposizione del teste risulta estremamente generica soprattutto Testimone_1 in ordine ai dedotti “ordini” che il o il avrebbe impartito e anche in Parte_3 Per_1
riferimento alle diverse attività lavorative svolte.
Quanto alle prove offerte dall' previdenziale circa l'insussistenza di un effettivo rapporto Pt_1
lavorativo in agricoltura con la ditta Il Darifoglio va evidenziato che in base al verbale di accertamento ispettivo, la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro formalmente instaurati con la ditta erano fittizi.
Dall'esame di tutti i contratti acquisiti (sia quelli indicati nella prima denuncia aziendale che quelli acquisiti successivamente) è emerso che la si obbliga Parte_4
ad eseguire in appalto lavori consistenti nella spollonatura delle ceppaie del noccioleto, nella ronca del noccioleto, nella realizzazione di taglia fuoco, di muri, di viottoli, di strade carrabili. I contratti stipulati dalla società Il Darifoglio hanno dunque ad oggetto l'esecuzione di servizi ed opere specifiche, prevendendosi per l'attività oggetto di appalto un corrispettivo in denaro ed in natura, quest'ultimo rappresentato dalla ritenzione delle nocciole alla cui raccolta provvederebbe la società in questione a proprie spese ed oneri. Dunque, i terreni di cui ai citati contratti erano nella disponibilità della società Il Darifoglio nei limiti dell'oggetto dell'appalto e non come dichiarato nelle denunce aziendali in affitto e nella piena disponibilità della citata società per le attività di coltivazione e cura degli stessi, secondo la destinazione indicata.
Al fine di accertare la reale estensione e le coltivazioni dei fondi utilizzati dall'azienda, gli ispettori verbalizzanti hanno provveduto all'esame dei contratti di appalto prodotti dalla società e delle dichiarazioni acquisite dai diversi committenti, in esito al quale è emerso che la disponibilità dei terreni, limitatamente ai lavori di spollonatura ceppaie del noccioleto, di ronca del noccioleto, di realizzazione di taglia fuoco, di muri, di viottoli e di stradelle carrabili è pari nel 2015 per il noccioleto a 46.56.70, per l'olivo 2.74.20, per piante orticole 1.79.80, per il bosco e quercia da sughero 1.69.90
e 1.02.90; nel 2016 per il noccioleto 40.29.00, per l'olivo 2.74.20, per piante orticole 1.79.80, per quercia da sughero 1*69.90 e bosco 1.02.90; per il 2017 per il noccioleto 10.65.77; per il 2018 per noccioleto 10.65.77.
Accertata l'effettiva superficie utilizzata dall'azienda, sia per la prestazione di servizi sia per la raccolta dei prodotti, gli ispettori hanno calcolato l'effettivo fabbisogno annuo di giornate di lavoro, riscontrando che la manodopera denunciata principalmente negli anni 2015 e 2016 è notevolmente superiore rispetto al verificato effettivo fabbisogno occupazionale della società. In particolare, la società ha denunciato complessivamente n.13.889 nell'anno 2015 e n.13.425 nell'anno 2016 a fronte di un fabbisogno stimato pari rispettivamente a n.1154 e n.1125 giornate.
Riscontravano, altresì, gli ispettori in base a specifico sopralluogo che la ditta era sprovvista di locali idonei per provvedere all'essiccazione delle nocciole, essendo dotata solo di un locale/garage adibito a deposito di appena 20 m². Concludevano nel senso che tutti i numeri relativi ai corrispettivi ed al quantitativo dei prodotti non giustificano l'effettiva attività svolta dall'azienda la quale non produceva neppure documentazione comprovante l'eventuale costo relativo al carburante occorrente per il funzionamento dei mezzi agricoli utilizzati per la pulizia dei terreni.
Con riferimento, poi, alle valutazioni operate in esito alle dichiarazioni rese dai lavoratori (nel verbale indicati) si evidenziava la genericità delle dichiarazioni rese non essendo stati in grado di riferire in concreto il tipo di attività aziendale, i periodi di lavoro, le contrade dei terreni in cui avevano lavorato e la relativa estensione e spesso dichiarando periodi di lavoro diversi da quelli usualmente indicati dalle consuetudini agrarie del luogo.
Riferiscono gli ispettori che nella fattispecie in esame resta impossibile confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in agricoltura. CP_ Dunque, nell'operare una corretta comparazione fra il materiale probatorio prodotto dall' sin dal primo grado di giudizio e la prova offerta dal ricorrente si deve ritenere quest'ultima non idonea a suffragare l'esistenza di un rapporto lavorativo in agricoltura con la ditta Il Darifoglio per l'anno
2016.
Da ciò consegue il rigetto delle domande spiegate in primo grado dal . Pt_2
Quanto alle spese del presente giudizio ne va disposta la condanna dell'appellato, in virtù del principio di soccombenza, per entrambi i gradi di lite. Esse si liquidano come da dispositivo che CP_ segue, ai sensi del D.M. n. 147/22 in favore dell' Occorre richiamare la pronuncia emessa, di recente, dalla Corte di cassazione n.37973/22. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n. 16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a “prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla
Corte di legittimità, l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”. Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione” (p.31). In particolare, nel caso oggetto della presente controversia il ha chiesto solo il riconoscimento del diritto all'iscrizione, esulando dall'odierno Pt_2 caso qualunque domanda strettamente connessa a prestazioni derivanti dall'iscrizione.
P. Q. M.
CP_ definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di
Patti n. 1460/2023 pubblicata in data 7/7/2023, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata rigetta le domande proposte da con ricorso Parte_2
depositato in data 27/8/ 2020;
b) condanna al pagamento delle spese giudiziali che liquida in € 1150,00 per il primo Parte_2 grado di lite e in € 1264,50 per il presente appello (in esse comprese quelle inerenti pagamento del CP_ contributo unificato da parte dell' , il tutto oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, da rifondersi CP_ in favore dell'
Messina, così deciso il 22/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Concetta Zappalà Dr. Beatrice Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr. M. Biondo