Articolo 1 della Legge 31 dicembre 1954, n. 1214
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9 gennaio 1955
Art. 1. Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1951, n. 1026 , concernente provvedimenti favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania, con la seguente modificazione:
"Il primo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"All'Amministrazione provinciale di Salerno ed ai comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Tramonti, Maiori e Minori possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1956, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio. A favore dei predetti Enti puo' essere autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1 , 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 , per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale".

Entrata in vigore il 9 gennaio 1955