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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N.2006/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2006/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FAVARA MARCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MAIO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
e contro
(PI ), in persona del l.r.p.t. dott. , CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Prospero Cerruti e dall'Avv. Teresa Locuoco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore,
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 24.10.2022, ha citato in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, e CP_2 [...]
[...
[...] [ formulando, nel merito, le seguenti Controparte_4 conclusioni:
“- accertare e dichiarare che, il ricorrente, per il periodo che va dal 01.03.2018 al 18.04.2019, ha diritto a vedersi riconosciuta: l'indennità di trasporto, l'indennità di mensa, le differenze sulla retribuzione ordinaria e straordinaria non versate così come disciplinate dal CCNL Edilizia-Industria applicato e dal Contratto Collettivo Provinciale del 19.12.2017 e, conseguentemente condannare - ex art. 35 del d.lgs. 81/2015 – in via tra loro solidale la con Socio Unico Controparte_5
P.I.: in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede Legale P.IVA_2 in ROMA (00186-RM) Piazza del Gesù n.46 PEC: e la società Email_1
P.I.: in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 del Consiglio di Amministrazione Controparte_6
C.F.: residente a [...], C.F._2 con sede Legale in MONZA (20900-MB) Via Gaetano Donizetti n.46 PEC: al PAGAMENTO dell'importo lordo complessivo di € 11.761,39 così Email_2 come calcolato nell'analitico conteggio redatto dall'ufficio vertenza della Pt_2
di Milano per tutti i titoli in esso previsti o comunque della somma maggiore e/o
[...] minore che, in esito all'esperenda istruttoria, verrà ritenuta di equa e di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- condannare la Società con Socio Unico P.I.: in CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore con sede Legale in ROMA (00186- RM) Piazza del Gesù n.46 PEC: e la società Email_1 [...]
P.I. in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione Controparte_6
C.F.: residente a [...], C.F._2 con sede Legale in MONZA (20900-MB) Via Gaetano Donizetti n.46 PEC: ognuno per quanto di propria competenza a versare all' in favore Email_2 CP_7 del ricorrente, i contributi previdenziali ed assistenziali sull'importo lordo per il quale saranno condannati”.
Con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente ha esposto: - che era stato assunto dall Controparte_8 con un contratto a tempo determinato con decorrenza 1.03.2018 Controparte_2
e scadenza al 28.02.2019, poi prorogato dall'1.03.2019 al 31.07.2019, ma risolto prima della naturale scadenza ossia in data 18.04.2019; - che era stato assunto con qualifica di operaio di livello 1° (CCNL Edilizia-Industria) e inviato in missione presso l'utilizzatore, nell'ambito di un contratto di somministrazione lavoro intervenuto tra la società e l'utilizzatrice - che aveva CP_2 CP_1 lavorato tutti i giorni da lunedì a venerdì, con il seguente orario: 07:00 – 12.00 (30 minuti di pausa) / 12.30 – 17.00/17.30 per un totale di 9 – 9,5 ore giornaliere;
- che era stato retribuito unicamente con il compenso maturato per le ore ordinarie svolte e 2 che, pertanto, risultava ancora creditore del compenso maturato a fronte delle ore straordinarie eseguite;
- che aveva prestato attività lavorativa per conto dell'utilizzatrice nei cantieri di: MILANO per la ristrutturazione di CP_1 appartamenti ALER in Via Palmanova, GN (MI) per la ristrutturazione di appartamenti ALER in Via Carlo Porta, ZA (VA), MILANO (Cantiere Monumentale); - che per tutto il periodo di lavoro reso alle dipendenze della società
in somministrazione di lavoro presso la società era sempre CP_2 CP_1 stato comandato a prestare servizio in un cantiere diverso da quello per il quale era stato assunto e, in ogni caso, oltre i limiti territoriali di cui all'art. 38 del CCNL Edilizia-industria; - che la società infatti, aveva sede legale in Monza e, CP_1 pertanto, al ricorrente doveva esser riconosciuta oltre all'indennità di trasferta, l'indennità di trasporto (così come disciplinata CCNL Edilizia-Industria e dagli accordi Provinciali in materia), nonché l'indennità di mensa;
- che durante il periodo di lavoro in missione, le richiamate indennità, non erano state riconosciute né dalla società né tanto meno della Società - CP_2 Controparte_1 che, come si evinceva dal calcolo analitico redatto dall'Ufficio Vertenze dell'O.S. individuata allegato al ricorso, il ricorrente risultava creditore nei confronti delle Società e er l'importo complessivo di € 11.761,39. CP_2 CP_1
Ha chiesto, quindi, la condanna solidale ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo n. 81/2015 delle due società convenute al pagamento in suo favore della somma di € 11.761,39, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituta ritualmente in giudizio la società somministratrice e datrice di lavoro eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e nel merito, contestando, la fondatezza del ricorso. Ha chiesto in subordine di essere tenuta indenne e manlevata dalla società utilizzatrice.
Ha allegato: - che, quale agenzia di lavoro e datrice di lavoro solo in senso formale, era carente di legittimazione passiva in relazione alle domande svolte dal ricorrente in quanto doveva essere tenuta indenne dal diverso orario di lavoro rispetto a quello comunicato dalla società̀ utilizzatrice e dal pagamento di indennità mai comunicate, né richieste in sede contrattuale dalla società utilizzatrice;
- che ai sensi dell'art. 29 del CCNL per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione del 27.02.2014, l'utilizzatore deve fornire al somministratore una serie di dati su cui poi si procederà̀ alla redazione del contratto di somministrazione di manodopera ove si prevede anche un'esplicita manleva a carico dell'utilizzatrice; - che le indennità richieste di trasferta e di mensa non erano dovute, né previste contrattualmente, né il ricorrente aveva fornito idonea prova di averne diritto;
- che, in ogni caso ai sensi di espressa previsione contrattuale erano ad esclusivo carico della società utilizzatrice;
- che per quanto riguarda le ore di lavoro ordinarie e straordinarie, aveva CP_2 corrisposto tutto quanto dovuto in base alle comunicazioni mensilmente ricevute;
- che sia la società̀ utilizzatrice che il lavoratore erano obbligati contrattualmente ad effettuare le comunicazioni alla società di somministrazione, datore di lavoro formale
3 e né il ricorrente, né la società utilizzatrice avevano mai comunicato alcunchè a
. CP_2
Ha formulato, così le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
in relazione alle domande formulate dal ricorrente ed estrometterla CP_2 dal giudizio;
nel merito:
- rigettare integralmente l'avverso ricorso e le domande tutte ivi contenute in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della comparente, in via solidale con la società̀ utilizzatrice, al pagamento di qualsiasi somma derivante dal rapporto di lavoro nei confronti del ricorrente chiede di essere tenuta indenne, garantita a manlevata dalla società̀ utilizzatrice . “ CP_1 Controparte_9
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si è costituta in giudizio anche , Controparte_1 eccependo anch'essa l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, la convenuta ha dedotto: - che il ricorrente aveva prestato la sua CP_1 attività lavorativa per le ore effettivamente conteggiate, di talché aveva ricevuto dal proprio datore di lavoro tutti gli emolumenti pattuiti e a lui spettanti, non avanzando alcuna valida ragione di credito ulteriore;
- che non aveva apportato nessun Pt_1 elemento probatorio idoneo a suffragare la bontà delle sue affermazioni, fondando, al contrario, le pretese creditorie avanzate unicamente su documenti di formazione unilaterale, quali i prospetti mensili redatti giornalmente dal singolo lavoratore, nonché i calcoli provenienti dall'Ufficio Vertenze del sindacato rilasciati salvo errori o omissioni;
- che aveva trasmesso prontamente il conteggio delle ore lavorate CP_1 dal ricorrente a , la quale aveva provveduto a corrisponderle al CP_2 lavoratore e a riceverne il rimborso da parte dell'utilizzatrice, secondo “l'iter contrattuale” previsto dal contratto di somministrazione;
- che il lavoratore aveva potuto ricevere da parte della somministratrice tutti gli emolumenti contrattualmente previsti e a lui spettanti per le attività lavorative effettivamente rese;
- che i conteggi già prima facie apparivano inattendibili ed eccessivi.
Formulava le seguenti conclusioni:
“in via principale e di merito:
- Previa ogni più opportuna declaratoria del caso, accertato e dichiarato quanto in via preliminare dedotto ed esposto nelle presenti conclusioni, per l'effetto, anche in via principale e di merito,
4 - Respingere e rigettare comunque e sempre ogni e qualsivoglia avversaria conclusione, domanda e/o istanza svolta dal ricorrente nei confronti di
[...] nonché integralmente il ricorso introduttivo, per tutti i Controparte_1 motivi dedotti nella narrativa del presente atto e comunque
- Respingere sempre ed in ogni caso ogni e qualsivoglia avversaria conclusione, domanda e/o istanza formulanda avversaria nei confronti di Controparte_1 per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto.
[...] in via subordinata: Previa ogni più opportuna declaratoria del caso, nella più che denegata ipotesi in cui le domande svolte in via principale venissero anche solo in parte accolte,
Ridurre le richieste del ricorrente tese all'ingiustificato riconoscimento a favore del medesimo di non meglio precisati e più che contestati crediti di lavoro, tenuto conto degli acconti versati e che verranno accertati nel corso del giudizio, nei confronti della resistente secondo quanto in narrativa Controparte_1 espresso;
Ridurre le richieste del ricorrente unitamente agli eventuali quanto denegati emolumenti a lui spettanti per il periodo prettamente ed esclusivamente connesso con CP_ l'eventuale attività lavorativa accertanda da lui prestata nei cantieri di tenuto conto degli acconti versati e che verranno accertati nel corso del giudizio, nonché in ogni caso, Mandare assolta da qualsivoglia Controparte_1 avversa richiesta nei confronti della resistente avanzata dal ricorrente e dalle altre parti resistenti ed originata dai fatti per cui è causa.”
Con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 21.03.2024 parte ricorrente preliminarmente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per ragioni di economia processuale, riservandosi di adire l' in via CP_7 amministrativa o di agire in separata sede all'esito del presente giudizio per il loro ottenimento.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28.05.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
A) ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI Controparte_10
La somministratrice e datrice di lavoro ha chiesto, in via Controparte_10 preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e di essere estromessa dal giudizio. Ha motivato tale richiesta affermando che doveva essere
5 tenuta indenne sia dal diverso orario di lavoro asseritamente svolto dal ricorrente rispetto a quello comunicato dalla società̀ utilizzatrice e sia dal pagamento di indennità mai comunicate, né richieste in sede contrattuale dalla società utilizzatrice.
L'eccezione va rigettata in quanto quale datrice di lavoro del Controparte_10 ricorrente è obbligata al pagamento nei suoi confronti dei trattamenti retributivi per la prestazione di lavoro in concreto espletata, salvo il diritto di rivalsa verso l'utilizzatore.
B) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE PER ORE DI LAVORO STRAORDINARIO
Il ricorrente ha allegato di aver prestato attività lavorativa per ore che eccedevano l'orario normale di lavoro a tempo pieno. In particolare, ha affermato di aver lavorato per tutto il periodo (1.03.2018 – 18.04.2019) tutti i giorni da lunedì a venerdì, con il seguente orario: 07:00 – 12.00 (30 minuti di pausa) / 12.30 – 17.00/17.30, ovvero per un orario eccedente quello ordinario, come si evincerebbe dai prospetti mensili prodotti in causa che sarebbero stati compilati dai singoli lavoratori e consegnati alla società per l'emissione del cedolino paga.
Ora la prova dell'espletamento di ore di lavoro straordinario è stata raggiunta non tanto in via documentale (in quanto i prospetti mensili prodotti sub doc. 4 non riportano la sottoscrizione dei capi-cantiere di e in quanto i testi e CP_1 Tes_1
nella loro qualità di capi-cantiere, hanno riferito che non si trattava delle Tes_2 tabelle riportanti gli orari di lavoro che loro per prassi erano soliti compilare di loro pugno e consegnare poi in ufficio per il conteggio delle ore), ma a mezzo delle testimonianze che sono state assunte sia dai colleghi del ricorrente che dagli stessi capi-cantiere.
Il teste , dopo aver premesso di essere stato assunto da Testimone_3 lo stesso giorno (1.03.2018) in cui era stato assunto il ricorrente Controparte_10
e di aver continuato a lavorare con continuità per questa società per circa 10 mesi, per poi passare alle dipendenze di per i successivi Controparte_1
8 mesi circa, ha riferito che lui e avevano lavorato insieme presso diversi Pt_1 cantieri come muratori nella stessa squadra, anche quando lui era passato alle dipendenze di e che la squadra era composta da lui, , dal sig. CP_1 Pt_1
, dal padre del teste, , e per un breve periodo anche da altri Pt_3 Testimone_4 operai.
Il teste ha dichiarato: “ADR Io, Di fede, e abbiamo iniziato a Pt_3 Testimone_4 lavorare lo stesso giorno e abbiamo finito lo stesso giorno. ADR Nel secondo periodo CP_ io avevo un contratto a tempo indeterminato con e ho rassegnato le dimissioni. ADR Abbiamo lavorato in questi cantieri: Legnano, via Fara a Milano, a Salsomaggiore Terme, a Piacenza, in via Palmanova a Milano e a Castellanza. Non ricordo del cantiere monumentale di Milano. ADR I nostri orari di lavoro erano i seguenti: da lunedì a venerdì dalle 7 alle 12,00 e poi dopo una pausa di mezz'ora
6 dalle 12:30 alle 17 -17 e 30 . Lavoravamo circa 9 ore o 9 ore e mezzo al giorno. ADR Il geometra passava a visionare i cantieri. A Salsomaggiore passava una Tes_2 volta alla settimana, mentre in via Fara a Milano una volta ogni due giorni. Poi c'era anche il geometra che si occupava dei cantieri di Castellanza, di Tes_1
Legnano e di via Palmanova. ADR Segnavamo le ore su rapportini iscritti;
poi una copia la tenevamo noi e una la consegnavamo al geometra di cantiere alla fine del mese. ADR Riconosco i prospetti prodotti come documento 4. Alcuni li ho compilati io. ADR Ho in corso una causa di lavoro presso questo tribunale nei confronti di e di per ottenere dei rimborsi spese, la retribuzione per gli CP_1 CP_2 straordinari e il t.f.r.” … ADR Il geometra si chiama , mentre Tes_2 CP_11 non ricordo il nome del geometra . Tes_1
Il teste , dopo aver premesso di aver lavorato anch'egli alle Testimone_5 dipendenze di iniziando e terminando lo stesso giorno in cui aveva CP_2 iniziato e terminato , che avevano lavorato insieme sempre nella Parte_1 stessa squadra (composta da lui, , e , tutti Pt_1 Testimone_3 Testimone_4 come muratori) e che i cantieri erano situati a Legnano, a Milano, a Salsomaggiore Terme, a Piacenza e in altro cantiere in Lombardia, ha dichiarato:
“ADR I nostri orari di lavoro erano i seguenti: da lunedì a venerdì dalle 7 alle 12,00, e poi dopo una pausa di mezz'ora, dalle 12:30 alle 17. A volte anche fino alle 17:30. ADR Ricordo poi che vi era un geometra che era il responsabile di cantiere che passava ogni 2 o 3 giorni circa. ADR Era il capo squadra che segnava le ore su dei fogli che poi venivano consegnati al geometra. Io non vedevo questi fogli. ADR I prospetti che mi vengono mostrati [il giudice dà atto che mostra al teste il documento 4, fasc. ric.] li vedo oggi per la prima volta. ADR Ho in corso una causa di lavoro in questo tribunale nei confronti di e di per ottenere dei soldi che CP_1 CP_2 mancano per le ore che ho lavorato”.
I colleghi di lavoro del ricorrente hanno, quindi, confermato le deduzioni attoree sull'espletamento di orario eccedente quello ordinario, ma sono soprattutto le testimonianze dei signori e entrambi capi-cantiere, ad avere un Tes_1 Tes_2 valore probatorio molto significativo. Essi, infatti, rispetto ai colleghi di lavoro del ricorrente che hanno in corso delle cause analoghe a quella per cui si procede, non hanno interessi di fatto che possano influire sulla credibilità e attendibilità delle loro dichiarazioni. In particolare, il teste ha dichiarato che la causa che aveva Tes_1 promosso verso per ottenere il pagamento del TFR al momento della sua CP_1 deposizione era stata già decisa in suo favore.
Il teste , dopo aver premesso che aveva lavorato dal 2003 al 2019 Testimone_6 alle dipendenze di con la qualifica di capocantiere e che l'ultimo cantiere che CP_1 aveva seguito per era stato quello di Legnano che riguardava lavori di CP_1 ristrutturazione di alloggi popolari, ha riferito: “ Visitavo il cantiere di Legnano tutti i giorni e ricordo che vi lavorava una squadra il cui capo era padre. Con lui Tes_4 lavorava anche il figlio e altri 2 o tre operai di cui non ricordo il nome. Se non 7 ricordo male il loro datore di lavoro era ADR Ricordo che vi erano anche CP_1 operai dell'agenza interinale ma mi sembra che questi entrarono dopo in CP_2 cantiere e che si occuparono degli impianti.” Il teste, dopo aver visionato la foto del ricorrente riprodotta sulla carta d'identità allegata in fotocopia alla Parte_1 dichiarazione reddituale, ha dichiarato “Ricordo l'uomo che è raffigurato in foto come uno degli operai che lavorava con padre e con ER figlio nel Tes_4 cantiere di Legnano.”
Con riferimento agli orari di lavoro della squadra di cui il ricorrente faceva parte ha riferito: “ADR Gli orari di lavoro di questa squadra erano dalle 7 alle 17 con una pausa pranzo di cui non ricordo la durata. Normalmente la pausa pranzo durava un'oretta.”.
Il teste ha quindi confermato lo svolgimento di nove ore giornaliere e, quindi, di un'ora di lavoro straordinario al giorno.
Il teste , dopo aver premesso di aver lavorato anch'egli come Testimone_7 capocantiere per da giugno 2018 a novembre 2019 e di non ricordarsi di un CP_1 dipendente di nome perché era passato del tempo, ha riferito di aver Parte_1 seguito per l'appalto denominato “appalto 110” indetto dal Comune di Milano CP_1 che riguardava le scuole di via Cagliero, via Fara, via Bottego, via Magnago , via Crescenzago, nonché il cantiere dell'Istituto Tommasini di Salsomaggiore e il cantiere del palazzo del ghiaccio di Madesimo. Ha dichiarato poi di aver visitato i cantieri in media 2 o 3 giorni alla settimana e di ricordarsi che nei cantieri lavorava un operaio di nome che “faceva squadra con un signore di IA (e penso Testimone_3 che fosse lui ) e con un ragazzo straniero.”. Quindi, dopo aver Parte_1 visionato la foto del ricorrente riprodotta sulla carta d'identità allegata Parte_1 in fotocopia alla dichiarazione reddituale, ha riferito: “Mi sembra che la foto sia quella del signore di IA di cui ho parlato. Questo operaio ha lavorato con
nei cantieri di via Fara a Milano e di Salsomaggiore. Non ricordo Testimone_3 chi fosse il loro datore di lavoro. ADR Ricordo che in media questi operai lavoravano 9 ore al giorno e 10 ore d'estate, con una pausa pranzo che durava circa un'ora.”
La teste , addetta all'ufficio personale di dal 2007 al 2017 e poi Testimone_8 CP_1 con un nuovo contratto a decorrere dal 23.11.2018, non ha, invece, reso dichiarazioni particolarmente significative essendosi limitata a riferire che era il responsabile di cantiere che consegnava in ufficio un report firmato con le ore dei lavoratori somministrati o dei dipendenti di mentre nulla sapeva degli orari di lavoro CP_1 svolti dal ricorrente che non conosceva.
Anche il teste , impiegato tecnico di Testimone_9 Controparte_1 non ha riferito circostanze utili al fine della decisione in quanto ha dichiarato che all'epoca dei fatti si occupava in generale dell'organizzazione delle risorse umane in termini operativi, di ricordarsi del nome e cognome del ricorrente e che questi aveva
8 lavorato come manovale per una agenzia interinale nei cantieri affidati a ma CP_1 che non era in grado di ricordare quale fosse il suo orario di lavoro.
In conclusione, dall'istruttoria orale è emerso che il ricorrente ha svolto durante tutto il periodo di lavoro almeno un'ora al giorno di lavoro straordinario.
Per la determinazione delle spettanze ben possono essere utilizzarti i conteggi prodotti dal ricorrente in data 24.05.2025 in quanto rispondenti alle paghe orarie previste dai CCNL di settore che si sono succeduti e alla maggiorazione dello straordinario diurno del 30% per un credito totale accertato come dovuto pari a
€2.524,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
C) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI TRASFERTA E DI TRASPORTO
Dall'istruttoria è emerso che il ricorrente ha prestato attività lavorativa per conto della nei cantieri di: - MILANO (per ristrutturazione appartamenti ALER Via CP_1
Palmanova e nel cantiere Cimitero Monumentale); - GN (per ristrutturazione appartamenti ALER Via Carlo Porta); - ZA (VA), ovvero lavorando sempre in missione al di fuori del comune di Monza, dove ha sede la società o CP_1 di IA, ove risiede.
L'art. 21 del CCNL CCNL Edilizia-Industria prevede - per l'operaio che presta temporaneamente la propria opera in un luogo diverso da quello abituale e anche per il dipendente occupato in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e collocato fuori dei limiti territoriali fissati - il diritto a una diaria del 10% per ogni ora di effettivo lavoro e il rimborso delle spese di viaggio. Detti riconoscimenti sono però soggetti a variazione così come stabilito dal richiamato art. 38 del medesimo CCNL laddove rinvia ad accordi locali la determinazione degli importi dovuti per detta indennità.
Si aggiunga poi che, l'art.4 del Contratto Collettivo Provinciale stipulato in data 19.12.2017 - per le imprese edile aventi sede nelle Provincie di MILANO, LODI e MONZA BRIANZA - stabilisce che il lavoratore ha diritto per ogni giornata effettiva di presenza al lavoro l'indennità di trasporto quantificata in € 4,26.
Ebbene, il difensore del ricorrente ha chiarito all'udienza del 26.03.2025 che, come si evince dai conteggi prodotti, l'indennità di trasferta era sempre stata pagata al ricorrente, mentre ha ribadito la domanda avente ad oggetto l'accertamento della debenza della indennità di trasporto e della relativa incidenza di questa voce sul TFR.
Ora, dalle premesse in fatto sopra esposte e tenuto conto delle norme della contrattazione collettiva sopra richiamate, risulta pacifico il credito del ricorrente a titolo di indennità di trasporto, quantificato come da conteggi prodotti in atti, per € 1.103,34, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
9 D) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI MENSA
Il contratto collettivo provinciale siglato in data 19.12.2017 tra ANCE1 e le organizzazioni territoriali dei lavoratori delle Provincie di Milano, Lodi e Monza Brianza disciplina all'art. 6 la c.d. indennità di MENSA ovvero quell'emolumento che viene riconosciuto al dipendente per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e quantificata in € 9,06 giornalieri.
Ora, è pacifico che detta indennità, per tutto il periodo lavorato, non è mai stata versata al lavoratore e, pertanto, quest'ultimo resulta creditore, così come da analitico conteggio prodotto, a tale titolo della somma di € 2.346,54, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/2015, in via tra loro solidale, devono essere condannati la società somministrante e la società CP_2 utilizzatrice al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle somme di €2.524,04 a titolo di retribuzione straordinaria, € 1.103,34 a titolo di indennità di trasporto e di € 2.346,54 a titolo di indennità di mensa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Per completezza si osserva che la circostanza che sia la società̀ utilizzatrice sia CP_1 il lavoratore abbiano omesso di comunicare alla società di somministrazione, datore di lavoro formale, le ore di lavoro straordinario svolte, non esime CP_2 dal pagare le spettanze dovute a tale titolo al ricorrente.
[...]
All'esito del giudicio non sono emerse altre circostanze costitutive di altri diritti di credito del ricorrente di cui al ricorso.
E) DOMANDA DI MANLEVA PROPOSTA DA NEI CP_2
CONFRONTI DELLA Parte_4
[...]
Il contratto concluso in data 1.03.2018 tra e CP_2 [...]
(doc. 2, fasc., ) prevede che Controparte_1 CP_2 eventuali indennità di mensa e trasporto sono a carico dell'impresa utilizzatrice.
Ne consegue che va condannata a versare Controparte_1 in manleva alla Società con Socio Unico la somma di € 1.103,34 CP_2
a titolo di indennità di trasporto e di € 2.346,54 a titolo di indennità di mensa.
3) In applicazione del principio di soccombenza, le convenute vanno condannate in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, alla tipologia delle attività difensive svolte e alle tariffe di cui al DM n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
10 Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese per intero tra
[...]
Controparte_1 CP_2
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta e dichiara che il ricorrente, per il periodo che va che dall'1.03.2018 al 18.04.2019, ha diritto a vedersi riconosciuta: l'indennità di trasporto, l'indennità di mensa, le differenze sulla retribuzione per lavoro straordinario corrispondente ad un'ora giornaliera, come dettagliato in motivazione, non versate così come disciplinate dal CCNL edilizia- industria applicato e dal contratto collettivo provinciale del 19.12.2017 e, conseguentemente, condanna ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/2015, in via tra loro solidale, la con Socio Controparte_5
Unico e la società al pagamento di Controparte_1
€2.524,04 a titolo di retribuzione straordinaria, € 1.103,34 a titolo di indennità di trasporto e di € 2.346,54 a titolo di indennità di mensa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna a versare in manleva alla Controparte_1
Società con Socio Unico la somma di € 1.103,34 a titolo di CP_2 indennità di trasporto e di € 2.346,54 a titolo di indennità di mensa;
3) rigetta per il resto;
4) condanna le convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario del ricorrente;
5) compensa le spese tra e Controparte_1 CP_2
[...]
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 28/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2006/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FAVARA MARCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. MAIO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
e contro
(PI ), in persona del l.r.p.t. dott. , CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Prospero Cerruti e dall'Avv. Teresa Locuoco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore,
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 24.10.2022, ha citato in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, e CP_2 [...]
[...
[...] [ formulando, nel merito, le seguenti Controparte_4 conclusioni:
“- accertare e dichiarare che, il ricorrente, per il periodo che va dal 01.03.2018 al 18.04.2019, ha diritto a vedersi riconosciuta: l'indennità di trasporto, l'indennità di mensa, le differenze sulla retribuzione ordinaria e straordinaria non versate così come disciplinate dal CCNL Edilizia-Industria applicato e dal Contratto Collettivo Provinciale del 19.12.2017 e, conseguentemente condannare - ex art. 35 del d.lgs. 81/2015 – in via tra loro solidale la con Socio Unico Controparte_5
P.I.: in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede Legale P.IVA_2 in ROMA (00186-RM) Piazza del Gesù n.46 PEC: e la società Email_1
P.I.: in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 del Consiglio di Amministrazione Controparte_6
C.F.: residente a [...], C.F._2 con sede Legale in MONZA (20900-MB) Via Gaetano Donizetti n.46 PEC: al PAGAMENTO dell'importo lordo complessivo di € 11.761,39 così Email_2 come calcolato nell'analitico conteggio redatto dall'ufficio vertenza della Pt_2
di Milano per tutti i titoli in esso previsti o comunque della somma maggiore e/o
[...] minore che, in esito all'esperenda istruttoria, verrà ritenuta di equa e di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- condannare la Società con Socio Unico P.I.: in CP_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore con sede Legale in ROMA (00186- RM) Piazza del Gesù n.46 PEC: e la società Email_1 [...]
P.I. in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione Controparte_6
C.F.: residente a [...], C.F._2 con sede Legale in MONZA (20900-MB) Via Gaetano Donizetti n.46 PEC: ognuno per quanto di propria competenza a versare all' in favore Email_2 CP_7 del ricorrente, i contributi previdenziali ed assistenziali sull'importo lordo per il quale saranno condannati”.
Con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente ha esposto: - che era stato assunto dall Controparte_8 con un contratto a tempo determinato con decorrenza 1.03.2018 Controparte_2
e scadenza al 28.02.2019, poi prorogato dall'1.03.2019 al 31.07.2019, ma risolto prima della naturale scadenza ossia in data 18.04.2019; - che era stato assunto con qualifica di operaio di livello 1° (CCNL Edilizia-Industria) e inviato in missione presso l'utilizzatore, nell'ambito di un contratto di somministrazione lavoro intervenuto tra la società e l'utilizzatrice - che aveva CP_2 CP_1 lavorato tutti i giorni da lunedì a venerdì, con il seguente orario: 07:00 – 12.00 (30 minuti di pausa) / 12.30 – 17.00/17.30 per un totale di 9 – 9,5 ore giornaliere;
- che era stato retribuito unicamente con il compenso maturato per le ore ordinarie svolte e 2 che, pertanto, risultava ancora creditore del compenso maturato a fronte delle ore straordinarie eseguite;
- che aveva prestato attività lavorativa per conto dell'utilizzatrice nei cantieri di: MILANO per la ristrutturazione di CP_1 appartamenti ALER in Via Palmanova, GN (MI) per la ristrutturazione di appartamenti ALER in Via Carlo Porta, ZA (VA), MILANO (Cantiere Monumentale); - che per tutto il periodo di lavoro reso alle dipendenze della società
in somministrazione di lavoro presso la società era sempre CP_2 CP_1 stato comandato a prestare servizio in un cantiere diverso da quello per il quale era stato assunto e, in ogni caso, oltre i limiti territoriali di cui all'art. 38 del CCNL Edilizia-industria; - che la società infatti, aveva sede legale in Monza e, CP_1 pertanto, al ricorrente doveva esser riconosciuta oltre all'indennità di trasferta, l'indennità di trasporto (così come disciplinata CCNL Edilizia-Industria e dagli accordi Provinciali in materia), nonché l'indennità di mensa;
- che durante il periodo di lavoro in missione, le richiamate indennità, non erano state riconosciute né dalla società né tanto meno della Società - CP_2 Controparte_1 che, come si evinceva dal calcolo analitico redatto dall'Ufficio Vertenze dell'O.S. individuata allegato al ricorso, il ricorrente risultava creditore nei confronti delle Società e er l'importo complessivo di € 11.761,39. CP_2 CP_1
Ha chiesto, quindi, la condanna solidale ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo n. 81/2015 delle due società convenute al pagamento in suo favore della somma di € 11.761,39, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituta ritualmente in giudizio la società somministratrice e datrice di lavoro eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e nel merito, contestando, la fondatezza del ricorso. Ha chiesto in subordine di essere tenuta indenne e manlevata dalla società utilizzatrice.
Ha allegato: - che, quale agenzia di lavoro e datrice di lavoro solo in senso formale, era carente di legittimazione passiva in relazione alle domande svolte dal ricorrente in quanto doveva essere tenuta indenne dal diverso orario di lavoro rispetto a quello comunicato dalla società̀ utilizzatrice e dal pagamento di indennità mai comunicate, né richieste in sede contrattuale dalla società utilizzatrice;
- che ai sensi dell'art. 29 del CCNL per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione del 27.02.2014, l'utilizzatore deve fornire al somministratore una serie di dati su cui poi si procederà̀ alla redazione del contratto di somministrazione di manodopera ove si prevede anche un'esplicita manleva a carico dell'utilizzatrice; - che le indennità richieste di trasferta e di mensa non erano dovute, né previste contrattualmente, né il ricorrente aveva fornito idonea prova di averne diritto;
- che, in ogni caso ai sensi di espressa previsione contrattuale erano ad esclusivo carico della società utilizzatrice;
- che per quanto riguarda le ore di lavoro ordinarie e straordinarie, aveva CP_2 corrisposto tutto quanto dovuto in base alle comunicazioni mensilmente ricevute;
- che sia la società̀ utilizzatrice che il lavoratore erano obbligati contrattualmente ad effettuare le comunicazioni alla società di somministrazione, datore di lavoro formale
3 e né il ricorrente, né la società utilizzatrice avevano mai comunicato alcunchè a
. CP_2
Ha formulato, così le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
in relazione alle domande formulate dal ricorrente ed estrometterla CP_2 dal giudizio;
nel merito:
- rigettare integralmente l'avverso ricorso e le domande tutte ivi contenute in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della comparente, in via solidale con la società̀ utilizzatrice, al pagamento di qualsiasi somma derivante dal rapporto di lavoro nei confronti del ricorrente chiede di essere tenuta indenne, garantita a manlevata dalla società̀ utilizzatrice . “ CP_1 Controparte_9
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si è costituta in giudizio anche , Controparte_1 eccependo anch'essa l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, la convenuta ha dedotto: - che il ricorrente aveva prestato la sua CP_1 attività lavorativa per le ore effettivamente conteggiate, di talché aveva ricevuto dal proprio datore di lavoro tutti gli emolumenti pattuiti e a lui spettanti, non avanzando alcuna valida ragione di credito ulteriore;
- che non aveva apportato nessun Pt_1 elemento probatorio idoneo a suffragare la bontà delle sue affermazioni, fondando, al contrario, le pretese creditorie avanzate unicamente su documenti di formazione unilaterale, quali i prospetti mensili redatti giornalmente dal singolo lavoratore, nonché i calcoli provenienti dall'Ufficio Vertenze del sindacato rilasciati salvo errori o omissioni;
- che aveva trasmesso prontamente il conteggio delle ore lavorate CP_1 dal ricorrente a , la quale aveva provveduto a corrisponderle al CP_2 lavoratore e a riceverne il rimborso da parte dell'utilizzatrice, secondo “l'iter contrattuale” previsto dal contratto di somministrazione;
- che il lavoratore aveva potuto ricevere da parte della somministratrice tutti gli emolumenti contrattualmente previsti e a lui spettanti per le attività lavorative effettivamente rese;
- che i conteggi già prima facie apparivano inattendibili ed eccessivi.
Formulava le seguenti conclusioni:
“in via principale e di merito:
- Previa ogni più opportuna declaratoria del caso, accertato e dichiarato quanto in via preliminare dedotto ed esposto nelle presenti conclusioni, per l'effetto, anche in via principale e di merito,
4 - Respingere e rigettare comunque e sempre ogni e qualsivoglia avversaria conclusione, domanda e/o istanza svolta dal ricorrente nei confronti di
[...] nonché integralmente il ricorso introduttivo, per tutti i Controparte_1 motivi dedotti nella narrativa del presente atto e comunque
- Respingere sempre ed in ogni caso ogni e qualsivoglia avversaria conclusione, domanda e/o istanza formulanda avversaria nei confronti di Controparte_1 per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto.
[...] in via subordinata: Previa ogni più opportuna declaratoria del caso, nella più che denegata ipotesi in cui le domande svolte in via principale venissero anche solo in parte accolte,
Ridurre le richieste del ricorrente tese all'ingiustificato riconoscimento a favore del medesimo di non meglio precisati e più che contestati crediti di lavoro, tenuto conto degli acconti versati e che verranno accertati nel corso del giudizio, nei confronti della resistente secondo quanto in narrativa Controparte_1 espresso;
Ridurre le richieste del ricorrente unitamente agli eventuali quanto denegati emolumenti a lui spettanti per il periodo prettamente ed esclusivamente connesso con CP_ l'eventuale attività lavorativa accertanda da lui prestata nei cantieri di tenuto conto degli acconti versati e che verranno accertati nel corso del giudizio, nonché in ogni caso, Mandare assolta da qualsivoglia Controparte_1 avversa richiesta nei confronti della resistente avanzata dal ricorrente e dalle altre parti resistenti ed originata dai fatti per cui è causa.”
Con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 21.03.2024 parte ricorrente preliminarmente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per ragioni di economia processuale, riservandosi di adire l' in via CP_7 amministrativa o di agire in separata sede all'esito del presente giudizio per il loro ottenimento.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28.05.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
A) ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI Controparte_10
La somministratrice e datrice di lavoro ha chiesto, in via Controparte_10 preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e di essere estromessa dal giudizio. Ha motivato tale richiesta affermando che doveva essere
5 tenuta indenne sia dal diverso orario di lavoro asseritamente svolto dal ricorrente rispetto a quello comunicato dalla società̀ utilizzatrice e sia dal pagamento di indennità mai comunicate, né richieste in sede contrattuale dalla società utilizzatrice.
L'eccezione va rigettata in quanto quale datrice di lavoro del Controparte_10 ricorrente è obbligata al pagamento nei suoi confronti dei trattamenti retributivi per la prestazione di lavoro in concreto espletata, salvo il diritto di rivalsa verso l'utilizzatore.
B) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE PER ORE DI LAVORO STRAORDINARIO
Il ricorrente ha allegato di aver prestato attività lavorativa per ore che eccedevano l'orario normale di lavoro a tempo pieno. In particolare, ha affermato di aver lavorato per tutto il periodo (1.03.2018 – 18.04.2019) tutti i giorni da lunedì a venerdì, con il seguente orario: 07:00 – 12.00 (30 minuti di pausa) / 12.30 – 17.00/17.30, ovvero per un orario eccedente quello ordinario, come si evincerebbe dai prospetti mensili prodotti in causa che sarebbero stati compilati dai singoli lavoratori e consegnati alla società per l'emissione del cedolino paga.
Ora la prova dell'espletamento di ore di lavoro straordinario è stata raggiunta non tanto in via documentale (in quanto i prospetti mensili prodotti sub doc. 4 non riportano la sottoscrizione dei capi-cantiere di e in quanto i testi e CP_1 Tes_1
nella loro qualità di capi-cantiere, hanno riferito che non si trattava delle Tes_2 tabelle riportanti gli orari di lavoro che loro per prassi erano soliti compilare di loro pugno e consegnare poi in ufficio per il conteggio delle ore), ma a mezzo delle testimonianze che sono state assunte sia dai colleghi del ricorrente che dagli stessi capi-cantiere.
Il teste , dopo aver premesso di essere stato assunto da Testimone_3 lo stesso giorno (1.03.2018) in cui era stato assunto il ricorrente Controparte_10
e di aver continuato a lavorare con continuità per questa società per circa 10 mesi, per poi passare alle dipendenze di per i successivi Controparte_1
8 mesi circa, ha riferito che lui e avevano lavorato insieme presso diversi Pt_1 cantieri come muratori nella stessa squadra, anche quando lui era passato alle dipendenze di e che la squadra era composta da lui, , dal sig. CP_1 Pt_1
, dal padre del teste, , e per un breve periodo anche da altri Pt_3 Testimone_4 operai.
Il teste ha dichiarato: “ADR Io, Di fede, e abbiamo iniziato a Pt_3 Testimone_4 lavorare lo stesso giorno e abbiamo finito lo stesso giorno. ADR Nel secondo periodo CP_ io avevo un contratto a tempo indeterminato con e ho rassegnato le dimissioni. ADR Abbiamo lavorato in questi cantieri: Legnano, via Fara a Milano, a Salsomaggiore Terme, a Piacenza, in via Palmanova a Milano e a Castellanza. Non ricordo del cantiere monumentale di Milano. ADR I nostri orari di lavoro erano i seguenti: da lunedì a venerdì dalle 7 alle 12,00 e poi dopo una pausa di mezz'ora
6 dalle 12:30 alle 17 -17 e 30 . Lavoravamo circa 9 ore o 9 ore e mezzo al giorno. ADR Il geometra passava a visionare i cantieri. A Salsomaggiore passava una Tes_2 volta alla settimana, mentre in via Fara a Milano una volta ogni due giorni. Poi c'era anche il geometra che si occupava dei cantieri di Castellanza, di Tes_1
Legnano e di via Palmanova. ADR Segnavamo le ore su rapportini iscritti;
poi una copia la tenevamo noi e una la consegnavamo al geometra di cantiere alla fine del mese. ADR Riconosco i prospetti prodotti come documento 4. Alcuni li ho compilati io. ADR Ho in corso una causa di lavoro presso questo tribunale nei confronti di e di per ottenere dei rimborsi spese, la retribuzione per gli CP_1 CP_2 straordinari e il t.f.r.” … ADR Il geometra si chiama , mentre Tes_2 CP_11 non ricordo il nome del geometra . Tes_1
Il teste , dopo aver premesso di aver lavorato anch'egli alle Testimone_5 dipendenze di iniziando e terminando lo stesso giorno in cui aveva CP_2 iniziato e terminato , che avevano lavorato insieme sempre nella Parte_1 stessa squadra (composta da lui, , e , tutti Pt_1 Testimone_3 Testimone_4 come muratori) e che i cantieri erano situati a Legnano, a Milano, a Salsomaggiore Terme, a Piacenza e in altro cantiere in Lombardia, ha dichiarato:
“ADR I nostri orari di lavoro erano i seguenti: da lunedì a venerdì dalle 7 alle 12,00, e poi dopo una pausa di mezz'ora, dalle 12:30 alle 17. A volte anche fino alle 17:30. ADR Ricordo poi che vi era un geometra che era il responsabile di cantiere che passava ogni 2 o 3 giorni circa. ADR Era il capo squadra che segnava le ore su dei fogli che poi venivano consegnati al geometra. Io non vedevo questi fogli. ADR I prospetti che mi vengono mostrati [il giudice dà atto che mostra al teste il documento 4, fasc. ric.] li vedo oggi per la prima volta. ADR Ho in corso una causa di lavoro in questo tribunale nei confronti di e di per ottenere dei soldi che CP_1 CP_2 mancano per le ore che ho lavorato”.
I colleghi di lavoro del ricorrente hanno, quindi, confermato le deduzioni attoree sull'espletamento di orario eccedente quello ordinario, ma sono soprattutto le testimonianze dei signori e entrambi capi-cantiere, ad avere un Tes_1 Tes_2 valore probatorio molto significativo. Essi, infatti, rispetto ai colleghi di lavoro del ricorrente che hanno in corso delle cause analoghe a quella per cui si procede, non hanno interessi di fatto che possano influire sulla credibilità e attendibilità delle loro dichiarazioni. In particolare, il teste ha dichiarato che la causa che aveva Tes_1 promosso verso per ottenere il pagamento del TFR al momento della sua CP_1 deposizione era stata già decisa in suo favore.
Il teste , dopo aver premesso che aveva lavorato dal 2003 al 2019 Testimone_6 alle dipendenze di con la qualifica di capocantiere e che l'ultimo cantiere che CP_1 aveva seguito per era stato quello di Legnano che riguardava lavori di CP_1 ristrutturazione di alloggi popolari, ha riferito: “ Visitavo il cantiere di Legnano tutti i giorni e ricordo che vi lavorava una squadra il cui capo era padre. Con lui Tes_4 lavorava anche il figlio e altri 2 o tre operai di cui non ricordo il nome. Se non 7 ricordo male il loro datore di lavoro era ADR Ricordo che vi erano anche CP_1 operai dell'agenza interinale ma mi sembra che questi entrarono dopo in CP_2 cantiere e che si occuparono degli impianti.” Il teste, dopo aver visionato la foto del ricorrente riprodotta sulla carta d'identità allegata in fotocopia alla Parte_1 dichiarazione reddituale, ha dichiarato “Ricordo l'uomo che è raffigurato in foto come uno degli operai che lavorava con padre e con ER figlio nel Tes_4 cantiere di Legnano.”
Con riferimento agli orari di lavoro della squadra di cui il ricorrente faceva parte ha riferito: “ADR Gli orari di lavoro di questa squadra erano dalle 7 alle 17 con una pausa pranzo di cui non ricordo la durata. Normalmente la pausa pranzo durava un'oretta.”.
Il teste ha quindi confermato lo svolgimento di nove ore giornaliere e, quindi, di un'ora di lavoro straordinario al giorno.
Il teste , dopo aver premesso di aver lavorato anch'egli come Testimone_7 capocantiere per da giugno 2018 a novembre 2019 e di non ricordarsi di un CP_1 dipendente di nome perché era passato del tempo, ha riferito di aver Parte_1 seguito per l'appalto denominato “appalto 110” indetto dal Comune di Milano CP_1 che riguardava le scuole di via Cagliero, via Fara, via Bottego, via Magnago , via Crescenzago, nonché il cantiere dell'Istituto Tommasini di Salsomaggiore e il cantiere del palazzo del ghiaccio di Madesimo. Ha dichiarato poi di aver visitato i cantieri in media 2 o 3 giorni alla settimana e di ricordarsi che nei cantieri lavorava un operaio di nome che “faceva squadra con un signore di IA (e penso Testimone_3 che fosse lui ) e con un ragazzo straniero.”. Quindi, dopo aver Parte_1 visionato la foto del ricorrente riprodotta sulla carta d'identità allegata Parte_1 in fotocopia alla dichiarazione reddituale, ha riferito: “Mi sembra che la foto sia quella del signore di IA di cui ho parlato. Questo operaio ha lavorato con
nei cantieri di via Fara a Milano e di Salsomaggiore. Non ricordo Testimone_3 chi fosse il loro datore di lavoro. ADR Ricordo che in media questi operai lavoravano 9 ore al giorno e 10 ore d'estate, con una pausa pranzo che durava circa un'ora.”
La teste , addetta all'ufficio personale di dal 2007 al 2017 e poi Testimone_8 CP_1 con un nuovo contratto a decorrere dal 23.11.2018, non ha, invece, reso dichiarazioni particolarmente significative essendosi limitata a riferire che era il responsabile di cantiere che consegnava in ufficio un report firmato con le ore dei lavoratori somministrati o dei dipendenti di mentre nulla sapeva degli orari di lavoro CP_1 svolti dal ricorrente che non conosceva.
Anche il teste , impiegato tecnico di Testimone_9 Controparte_1 non ha riferito circostanze utili al fine della decisione in quanto ha dichiarato che all'epoca dei fatti si occupava in generale dell'organizzazione delle risorse umane in termini operativi, di ricordarsi del nome e cognome del ricorrente e che questi aveva
8 lavorato come manovale per una agenzia interinale nei cantieri affidati a ma CP_1 che non era in grado di ricordare quale fosse il suo orario di lavoro.
In conclusione, dall'istruttoria orale è emerso che il ricorrente ha svolto durante tutto il periodo di lavoro almeno un'ora al giorno di lavoro straordinario.
Per la determinazione delle spettanze ben possono essere utilizzarti i conteggi prodotti dal ricorrente in data 24.05.2025 in quanto rispondenti alle paghe orarie previste dai CCNL di settore che si sono succeduti e alla maggiorazione dello straordinario diurno del 30% per un credito totale accertato come dovuto pari a
€2.524,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
C) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI TRASFERTA E DI TRASPORTO
Dall'istruttoria è emerso che il ricorrente ha prestato attività lavorativa per conto della nei cantieri di: - MILANO (per ristrutturazione appartamenti ALER Via CP_1
Palmanova e nel cantiere Cimitero Monumentale); - GN (per ristrutturazione appartamenti ALER Via Carlo Porta); - ZA (VA), ovvero lavorando sempre in missione al di fuori del comune di Monza, dove ha sede la società o CP_1 di IA, ove risiede.
L'art. 21 del CCNL CCNL Edilizia-Industria prevede - per l'operaio che presta temporaneamente la propria opera in un luogo diverso da quello abituale e anche per il dipendente occupato in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e collocato fuori dei limiti territoriali fissati - il diritto a una diaria del 10% per ogni ora di effettivo lavoro e il rimborso delle spese di viaggio. Detti riconoscimenti sono però soggetti a variazione così come stabilito dal richiamato art. 38 del medesimo CCNL laddove rinvia ad accordi locali la determinazione degli importi dovuti per detta indennità.
Si aggiunga poi che, l'art.4 del Contratto Collettivo Provinciale stipulato in data 19.12.2017 - per le imprese edile aventi sede nelle Provincie di MILANO, LODI e MONZA BRIANZA - stabilisce che il lavoratore ha diritto per ogni giornata effettiva di presenza al lavoro l'indennità di trasporto quantificata in € 4,26.
Ebbene, il difensore del ricorrente ha chiarito all'udienza del 26.03.2025 che, come si evince dai conteggi prodotti, l'indennità di trasferta era sempre stata pagata al ricorrente, mentre ha ribadito la domanda avente ad oggetto l'accertamento della debenza della indennità di trasporto e della relativa incidenza di questa voce sul TFR.
Ora, dalle premesse in fatto sopra esposte e tenuto conto delle norme della contrattazione collettiva sopra richiamate, risulta pacifico il credito del ricorrente a titolo di indennità di trasporto, quantificato come da conteggi prodotti in atti, per € 1.103,34, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
9 D) DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI MENSA
Il contratto collettivo provinciale siglato in data 19.12.2017 tra ANCE1 e le organizzazioni territoriali dei lavoratori delle Provincie di Milano, Lodi e Monza Brianza disciplina all'art. 6 la c.d. indennità di MENSA ovvero quell'emolumento che viene riconosciuto al dipendente per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e quantificata in € 9,06 giornalieri.
Ora, è pacifico che detta indennità, per tutto il periodo lavorato, non è mai stata versata al lavoratore e, pertanto, quest'ultimo resulta creditore, così come da analitico conteggio prodotto, a tale titolo della somma di € 2.346,54, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/2015, in via tra loro solidale, devono essere condannati la società somministrante e la società CP_2 utilizzatrice al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle somme di €2.524,04 a titolo di retribuzione straordinaria, € 1.103,34 a titolo di indennità di trasporto e di € 2.346,54 a titolo di indennità di mensa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Per completezza si osserva che la circostanza che sia la società̀ utilizzatrice sia CP_1 il lavoratore abbiano omesso di comunicare alla società di somministrazione, datore di lavoro formale, le ore di lavoro straordinario svolte, non esime CP_2 dal pagare le spettanze dovute a tale titolo al ricorrente.
[...]
All'esito del giudicio non sono emerse altre circostanze costitutive di altri diritti di credito del ricorrente di cui al ricorso.
E) DOMANDA DI MANLEVA PROPOSTA DA NEI CP_2
CONFRONTI DELLA Parte_4
[...]
Il contratto concluso in data 1.03.2018 tra e CP_2 [...]
(doc. 2, fasc., ) prevede che Controparte_1 CP_2 eventuali indennità di mensa e trasporto sono a carico dell'impresa utilizzatrice.
Ne consegue che va condannata a versare Controparte_1 in manleva alla Società con Socio Unico la somma di € 1.103,34 CP_2
a titolo di indennità di trasporto e di € 2.346,54 a titolo di indennità di mensa.
3) In applicazione del principio di soccombenza, le convenute vanno condannate in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, alla tipologia delle attività difensive svolte e alle tariffe di cui al DM n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
10 Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese per intero tra
[...]
Controparte_1 CP_2
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta e dichiara che il ricorrente, per il periodo che va che dall'1.03.2018 al 18.04.2019, ha diritto a vedersi riconosciuta: l'indennità di trasporto, l'indennità di mensa, le differenze sulla retribuzione per lavoro straordinario corrispondente ad un'ora giornaliera, come dettagliato in motivazione, non versate così come disciplinate dal CCNL edilizia- industria applicato e dal contratto collettivo provinciale del 19.12.2017 e, conseguentemente, condanna ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/2015, in via tra loro solidale, la con Socio Controparte_5
Unico e la società al pagamento di Controparte_1
€2.524,04 a titolo di retribuzione straordinaria, € 1.103,34 a titolo di indennità di trasporto e di € 2.346,54 a titolo di indennità di mensa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna a versare in manleva alla Controparte_1
Società con Socio Unico la somma di € 1.103,34 a titolo di CP_2 indennità di trasporto e di € 2.346,54 a titolo di indennità di mensa;
3) rigetta per il resto;
4) condanna le convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario del ricorrente;
5) compensa le spese tra e Controparte_1 CP_2
[...]
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 28/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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