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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunciato, ai sensi dell'ult.co. dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20940 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “impugnazione di delibera assembleare”, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Nappi presso lo studio del Parte_1
quale elettivamente domicilia in Napoli, Via Vannella Gaetano n.22
ATTRICE
E
in persona dell'Amministratore pro tempore dott.ssa Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Calvosa, Chiara Rammaro e Manuela Controparte_2
Minopoli presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Po n.15
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'istante in epigrafe indicato, in qualità di condomino del in Napoli ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea, Controparte_1
in seconda convocazione, in data 12.04.2019, in relazione al punto 1, e “se ritenuto” al punto 6 dell'ordine del giorno aventi ad oggetto rispettivamente: esame ed approvazione rendiconto gestione ordinaria, riscaldamento e straordinaria dal 1°gennaio al 31 ottobre 2017 ed incasso del disavanzo e rimborso del saldo attivo;
eventuali e varie.
Sulla scorta di un unico articolato motivo, parte attrice ha censurato la delibera per essere la convocazione priva di allegati esplicativi e/o integrativi, per mancato accesso agli atti e mancata conoscenza degli argomenti da discutere nonché per essere l'ordine del giorno incompleto con conseguente violazione degli artt.1105, 1136 c.c. e art.66 co.3 disp att. c.c.
In particolare, parte attrice ha dedotto che, quanto al punto 1 dell'o.d.g., non gli era stato consentito di visionare la documentazione giustificativa e quanto al punto sei dell'o.d.g. ha evidenziato che la discussione “varie e eventuali” aveva riguardato importanti questioni quali l'esecuzione dei lavori all'impianto fognario che erano stati poi eseguiti.
1.1. Costituitosi il convenuto;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; ritenuta la CP_1
causa matura per la decisione;
subentrato questo giudice in data 15.07.2024, la causa è stata rinviata all' odierna udienza del 21.03.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione richiamata, con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
2.1.Occorre premettere che il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari è stato posto nel 2005 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno affermato che “in
tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive
degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla
morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le
delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno
dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi
annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi
formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di
convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento
di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr
Cass. civ., SS.UU. sent. n. 4806 del 07.03.2005).
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate sul punto ed al dichiarato scopo di dare continuità alla decisione del 2005, hanno evidenziato che, in ambito condominiale, il legislatore ha optato per una disciplina giuridica improntata ad un “chiaro favore per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei
condomini, che sono efficaci ed esecutive finché non vengono rimosse dal giudice”, tant'è che l'art. 1137 c.c.,
nel testo successivo alla novella di cui alla legge 220/2012, prevede, in caso di deliberazioni illegittime, di regola la loro annullabilità, non già la loro nullità (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 9839 del 12.04.2021).
Ove la delibera adottata dall'assemblea, quanto al suo profilo contenutistico, sia contraria ad una disposizione di legge la stessa è perciò, di regola, annullabile. Parimenti sono annullabili le delibere adottate nel caso in cui siano state violate le regole che disciplinano la convocazione assembleare e, quindi, la corretta formazione della volontà assembleare.
A ritenersi diversamente le delibere condominiali potrebbero essere caducate in ogni tempo, data l'inapplicabilità alle ipotesi di nullità del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., così determinandosi una situazione di incertezza nella gestione degli interessi collettivi.
Giacché, peraltro, la disciplina della nullità ha applicazione generale residuano spazi per la declaratoria della nullità delle delibere condominiali in ipotesi specifiche, ovvero nel caso di loro illiceità per violazione, con efficacia permanente e valevole anche per il futuro, di norme inderogabili le quali, in ambito condominiale,
sono l'art. 1138, IV comma, c.c. e l'art. 72 disp. att. c.c.
Tanto premesso in termini generali, va osservato che i denunziati vizi integrano, tutti, motivi di annullamento delle delibere impugnate.
2.2. Ciò posto, passando all'esame del motivo di impugnazione, occorre rimarcare che, affinché l'obbligo di informazione sul contenuto della successiva discussione e deliberazione possa intendersi assolto, è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla sola finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare,
in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione (cfr Cass. n. 21966 del
21.09.2017; Cass. civ., sent. n. 63 del 09.01.2006); in altro senso "Affinché la delibera di
un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo
non analitico e minuzioso, specificatamente gli argomenti da trattare, sì da far comprendere i termini
essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla
partecipazione alla deliberazione" (Cassazione Civile, sentenza n. 14223/2012).
Ne discende che “al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d'informazione dei condomini circa l'oggetto
della delibera non è necessario allegare all'avviso anche i singoli importi dei preventivi in questione, posto
che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell'ordine del giorno e soddisfare il diritto
d'informazione dei condomini è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la
votazione, mentre è onere del condomino, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione
relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese” (cfr Cass. civ., sent. n. 21966 del 21.09.2017; Cass. Civ., sent. n.1544
del 28.01.2004; Cass. civ., sent. n. 12650 del 19.05.2008; Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 394 del 10.05.2012).
La giurisprudenza di legittimità, dando continuità a tale orientamento, ha avuto modo di osservare che “in
materia di condominio, non è configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale
qualora convochi l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o
consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi
compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere
il suo parere in seno all'assemblea stessa (non potendosi, poi, dolere della sua assenza volontaria, come
verificatosi nel caso di specie), fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di
richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie
dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (cfr. Cass. n. 19210/2011 e Cass. n. 19799/2014). Da ciò
consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condomino non può far derivare
l'illegittimità della successiva delibera di approvazione in materia contabile per la sola mancata allegazione
all'avviso di convocazione del rendiconto o del bilancio poi approvato e per la sola circostanza che egli non
abbia inteso - per sua scelta - partecipare all'inerente assemblea, poiché, per effetto della successiva
comunicazione della delibera approvata, egli ha il diritto di impugnarla per motivi che attengano alla modalità
di approvazione o a profili contenutistici della stessa, ma non certamente per la sola omessa allegazione
preventiva del documento (sul quale deliberare) all'avviso di convocazione dell'assemblea recapitato
ritualmente al condomino” (cfr Cass. civ., sent. n. 25693 del 15.10.2018; in termini Cass. civ., ord. n. 21271
del 05.10.2020).
Nella fattispecie in esame, in applicazione dei principi sopra richiamati, è dirimente osservare che, dalla documentazione prodotta agli atti di causa, emerge che alla convocazione per l'assemblea del 12.4.2019 è stato allegato il bilancio di cui pertanto l'odierno attore ha avuto conoscenza anteriormente alla riunione;
quanto all'esame della documentazione detenuta presso lo studio dell'amministratore, dalla corrispondenza intercorsa tra l'Avv. e l'amministratrice del condominio e dalla complessiva documentazione prodotta, emerge che Pt_1
all'appuntamento fissato per il giorno 10.04.2019 ore 17,00, il avvisato del ritardo, poneva alle 17.15 Pt_1
sulla porta dell'ufficio dell'amministratore un biglietto scritto a mani proprie comunicando di non poter aspettare ( cfr. doc. in atti). Dunque, il mancato esame della documentazione non è imputabile all'amministratore del ed in ogni caso, la conoscenza preventiva del bilancio oggetto di CP_1
approvazione ha reso consapevole la partecipazione all'assemblea. Quanto al secondo rilievo, deve evidenziarsi che, in linea generale, i punti all'o.d.g. c.d. "varie ed eventuali"
non sono legittime deliberazioni con carattere vincolante per i condomini potendo riguardare solo attività con finalità, programmatiche o di confronto reciproco, comunicazioni da parte dell'amministratore (in genere questioni a carattere informativo, suggerimenti e raccomandazioni), richieste formulate dai condomini in ordine a preventivi da richiedere e da approvare in altra sede, aggiornamenti su questioni non all'ordine del giorno. Assumere delle delibere che vadano al di fuori di tali limiti infatti contravviene al principio costante affermato dalla giurisprudenza di legittimità e già sopra richiamato, secondo cui ogni condomino deve essere adeguatamente informato circa i punti posti all'ordine del giorno, al fine di permettere ai proprietari una partecipazione consapevole alla discussione.
Tuttavia, nel caso di specie, al punto 6 all'o.d.g. non è stata adottata alcuna delibera atteso che si fa riferimento all'affidamento agli avvocati nominati ai punti 4 e 5 dell'od.g. del recupero delle somme morose, come “anzi detto”, si invita l'amministratore ad iniziare i lavori delle fogne, evidentemente già deliberati, dando atto che
“..i condomini sollecitano l'esecuzione dei lavori all'impianto fognario….”.
Ne consegue che la delibera impugnata non è affetta dai vizi denunziati e pertanto, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
3. Va disattesa, per assenza di allegazione e prova dei requisiti costitutivi, la domanda di condanna di parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e vengono liquidate, ai sensi del D.M.
n.55/2014, applicando i valori minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate, dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede,
come in motivazione:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_3
[...
che liquida in complessivi euro 2.738,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Napoli, 21 marzo 2025
Il giudice (dott.ssa Nunzia Tesone)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunciato, ai sensi dell'ult.co. dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20940 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “impugnazione di delibera assembleare”, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele Nappi presso lo studio del Parte_1
quale elettivamente domicilia in Napoli, Via Vannella Gaetano n.22
ATTRICE
E
in persona dell'Amministratore pro tempore dott.ssa Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Calvosa, Chiara Rammaro e Manuela Controparte_2
Minopoli presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Po n.15
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'istante in epigrafe indicato, in qualità di condomino del in Napoli ha impugnato la delibera assunta dall'assemblea, Controparte_1
in seconda convocazione, in data 12.04.2019, in relazione al punto 1, e “se ritenuto” al punto 6 dell'ordine del giorno aventi ad oggetto rispettivamente: esame ed approvazione rendiconto gestione ordinaria, riscaldamento e straordinaria dal 1°gennaio al 31 ottobre 2017 ed incasso del disavanzo e rimborso del saldo attivo;
eventuali e varie.
Sulla scorta di un unico articolato motivo, parte attrice ha censurato la delibera per essere la convocazione priva di allegati esplicativi e/o integrativi, per mancato accesso agli atti e mancata conoscenza degli argomenti da discutere nonché per essere l'ordine del giorno incompleto con conseguente violazione degli artt.1105, 1136 c.c. e art.66 co.3 disp att. c.c.
In particolare, parte attrice ha dedotto che, quanto al punto 1 dell'o.d.g., non gli era stato consentito di visionare la documentazione giustificativa e quanto al punto sei dell'o.d.g. ha evidenziato che la discussione “varie e eventuali” aveva riguardato importanti questioni quali l'esecuzione dei lavori all'impianto fognario che erano stati poi eseguiti.
1.1. Costituitosi il convenuto;
concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; ritenuta la CP_1
causa matura per la decisione;
subentrato questo giudice in data 15.07.2024, la causa è stata rinviata all' odierna udienza del 21.03.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione richiamata, con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
2. Il Tribunale osserva.
2.1.Occorre premettere che il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari è stato posto nel 2005 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno affermato che “in
tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive
degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla
morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le
delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno
dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi
annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con
maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi
formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di
convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento
di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (cfr
Cass. civ., SS.UU. sent. n. 4806 del 07.03.2005).
Più di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate sul punto ed al dichiarato scopo di dare continuità alla decisione del 2005, hanno evidenziato che, in ambito condominiale, il legislatore ha optato per una disciplina giuridica improntata ad un “chiaro favore per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei
condomini, che sono efficaci ed esecutive finché non vengono rimosse dal giudice”, tant'è che l'art. 1137 c.c.,
nel testo successivo alla novella di cui alla legge 220/2012, prevede, in caso di deliberazioni illegittime, di regola la loro annullabilità, non già la loro nullità (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 9839 del 12.04.2021).
Ove la delibera adottata dall'assemblea, quanto al suo profilo contenutistico, sia contraria ad una disposizione di legge la stessa è perciò, di regola, annullabile. Parimenti sono annullabili le delibere adottate nel caso in cui siano state violate le regole che disciplinano la convocazione assembleare e, quindi, la corretta formazione della volontà assembleare.
A ritenersi diversamente le delibere condominiali potrebbero essere caducate in ogni tempo, data l'inapplicabilità alle ipotesi di nullità del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., così determinandosi una situazione di incertezza nella gestione degli interessi collettivi.
Giacché, peraltro, la disciplina della nullità ha applicazione generale residuano spazi per la declaratoria della nullità delle delibere condominiali in ipotesi specifiche, ovvero nel caso di loro illiceità per violazione, con efficacia permanente e valevole anche per il futuro, di norme inderogabili le quali, in ambito condominiale,
sono l'art. 1138, IV comma, c.c. e l'art. 72 disp. att. c.c.
Tanto premesso in termini generali, va osservato che i denunziati vizi integrano, tutti, motivi di annullamento delle delibere impugnate.
2.2. Ciò posto, passando all'esame del motivo di impugnazione, occorre rimarcare che, affinché l'obbligo di informazione sul contenuto della successiva discussione e deliberazione possa intendersi assolto, è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla sola finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare,
in modo da consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione (cfr Cass. n. 21966 del
21.09.2017; Cass. civ., sent. n. 63 del 09.01.2006); in altro senso "Affinché la delibera di
un'assemblea condominiale sia valida, è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo
non analitico e minuzioso, specificatamente gli argomenti da trattare, sì da far comprendere i termini
essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla
partecipazione alla deliberazione" (Cassazione Civile, sentenza n. 14223/2012).
Ne discende che “al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d'informazione dei condomini circa l'oggetto
della delibera non è necessario allegare all'avviso anche i singoli importi dei preventivi in questione, posto
che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dell'ordine del giorno e soddisfare il diritto
d'informazione dei condomini è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la
votazione, mentre è onere del condomino, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione
relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese” (cfr Cass. civ., sent. n. 21966 del 21.09.2017; Cass. Civ., sent. n.1544
del 28.01.2004; Cass. civ., sent. n. 12650 del 19.05.2008; Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 394 del 10.05.2012).
La giurisprudenza di legittimità, dando continuità a tale orientamento, ha avuto modo di osservare che “in
materia di condominio, non è configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale
qualora convochi l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o
consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi
compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea; infatti, ad ogni condomino è consentito di esprimere
il suo parere in seno all'assemblea stessa (non potendosi, poi, dolere della sua assenza volontaria, come
verificatosi nel caso di specie), fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di
richiedere allo stesso amministratore, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie
dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (cfr. Cass. n. 19210/2011 e Cass. n. 19799/2014). Da ciò
consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condomino non può far derivare
l'illegittimità della successiva delibera di approvazione in materia contabile per la sola mancata allegazione
all'avviso di convocazione del rendiconto o del bilancio poi approvato e per la sola circostanza che egli non
abbia inteso - per sua scelta - partecipare all'inerente assemblea, poiché, per effetto della successiva
comunicazione della delibera approvata, egli ha il diritto di impugnarla per motivi che attengano alla modalità
di approvazione o a profili contenutistici della stessa, ma non certamente per la sola omessa allegazione
preventiva del documento (sul quale deliberare) all'avviso di convocazione dell'assemblea recapitato
ritualmente al condomino” (cfr Cass. civ., sent. n. 25693 del 15.10.2018; in termini Cass. civ., ord. n. 21271
del 05.10.2020).
Nella fattispecie in esame, in applicazione dei principi sopra richiamati, è dirimente osservare che, dalla documentazione prodotta agli atti di causa, emerge che alla convocazione per l'assemblea del 12.4.2019 è stato allegato il bilancio di cui pertanto l'odierno attore ha avuto conoscenza anteriormente alla riunione;
quanto all'esame della documentazione detenuta presso lo studio dell'amministratore, dalla corrispondenza intercorsa tra l'Avv. e l'amministratrice del condominio e dalla complessiva documentazione prodotta, emerge che Pt_1
all'appuntamento fissato per il giorno 10.04.2019 ore 17,00, il avvisato del ritardo, poneva alle 17.15 Pt_1
sulla porta dell'ufficio dell'amministratore un biglietto scritto a mani proprie comunicando di non poter aspettare ( cfr. doc. in atti). Dunque, il mancato esame della documentazione non è imputabile all'amministratore del ed in ogni caso, la conoscenza preventiva del bilancio oggetto di CP_1
approvazione ha reso consapevole la partecipazione all'assemblea. Quanto al secondo rilievo, deve evidenziarsi che, in linea generale, i punti all'o.d.g. c.d. "varie ed eventuali"
non sono legittime deliberazioni con carattere vincolante per i condomini potendo riguardare solo attività con finalità, programmatiche o di confronto reciproco, comunicazioni da parte dell'amministratore (in genere questioni a carattere informativo, suggerimenti e raccomandazioni), richieste formulate dai condomini in ordine a preventivi da richiedere e da approvare in altra sede, aggiornamenti su questioni non all'ordine del giorno. Assumere delle delibere che vadano al di fuori di tali limiti infatti contravviene al principio costante affermato dalla giurisprudenza di legittimità e già sopra richiamato, secondo cui ogni condomino deve essere adeguatamente informato circa i punti posti all'ordine del giorno, al fine di permettere ai proprietari una partecipazione consapevole alla discussione.
Tuttavia, nel caso di specie, al punto 6 all'o.d.g. non è stata adottata alcuna delibera atteso che si fa riferimento all'affidamento agli avvocati nominati ai punti 4 e 5 dell'od.g. del recupero delle somme morose, come “anzi detto”, si invita l'amministratore ad iniziare i lavori delle fogne, evidentemente già deliberati, dando atto che
“..i condomini sollecitano l'esecuzione dei lavori all'impianto fognario….”.
Ne consegue che la delibera impugnata non è affetta dai vizi denunziati e pertanto, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
3. Va disattesa, per assenza di allegazione e prova dei requisiti costitutivi, la domanda di condanna di parte attrice ai sensi dell'art.96 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e vengono liquidate, ai sensi del D.M.
n.55/2014, applicando i valori minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate, dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede,
come in motivazione:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_3
[...
che liquida in complessivi euro 2.738,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Napoli, 21 marzo 2025
Il giudice (dott.ssa Nunzia Tesone)