Art. 1.
Le disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , sono prorogate al 31 dicembre 1966.
Le disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , sono prorogate al 31 dicembre 1966.