Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1965, n. 1419
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1966
Art. 1.
Le disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 , sono prorogate al 31 dicembre 1966.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1966