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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4409/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di r.g. 4409/2018 pendente tra:
, nato a [...] in data [...] (c.f.: ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. VITTORINO LO GIUDICE
(c.f.: ) ( con elezione di CodiceFiscale_2 Email_1 domicilio a Ragusa, via Figura n. 4, presso lo studio dell'avv. Lo Giudice.
APPELLANTE contro
(CF: ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANGELA BRUNO (c.f.: ) ( C.F._3 Email_2 giusta deliberazione della G.M. n. 411 del 27 ottobre 2022 di autorizzazione a nomina di nuovo difensore, con elezione di domicilio a Vittoria (Rg), via Bixio n. 34, presso l'ufficio dell'avvocatura comunale.
APPELLATO
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6/11/2018 proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 146/2018 datata 5/4/2018, depositata in data 6/4/2018, pronunciata nel CP_1 giudizio civile iscritto al n. 1253/2016 r.g. e mai notificata, con la quale veniva deciso “il giudice di pace di definitivamente decidendo nel giudizio di opposizione promosso con ricorso depositato in CP_1 cancelleria il 18/10/2016 da avverso il verbale di contestazione n. 1218°/2016/V Parte_1 prot. 2202/2016, elevato il 19/6/2016 dalla polizia municipale di e notificato il 14/9/2016, rigetta CP_1 il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio”, chiedendo di:
pagina 1 di 5 “-annullare l'accertamento di violazione n. 1218A/2016/V, pr. 2202/2016, del giorno 19/6/2016, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di , notificato con deposito effettuato in data 14/9/16 presso CP_1 la casa comunale di Caltagirone e conosciuto nei dieci giorni successivi ex lege e con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 129,30 (di cui euro 118,30 per sanzione pecuniaria e euro
11,00 per spese di notifica), solo se effettuato entro 5 giorni dalla notificazione del verbale, ovvero della somma di euro 180,00 (di cui euro 169,00 per sanzione e euro 11,00 per spese di notifica), per la presunta e pretesa violazione dell'art. 142/8 CdS “… poiché circolava alla velocità di km/h 77,00, superando di km/h 17,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità
60)”;
-dichiarare che il sig. non doveva corrispondere al nessuna Parte_1 Controparte_1 somma in forza del sopracitato accertamento di violazione;
-dichiarare che nessun punto dalla patente poteva essere sottratto in forza del verbale di cui si discute.
Con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio da distarsi in favore del procuratore dell'appellante”.
Deduceva che la sentenza impugnata era errata e che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare il contenuto del verbale contestato dal ricorrente, nonché la circostanza che il predetto non conteneva alcuna indicazione relativa all'intervenuta taratura dell'apparecchiatura adoperata per l'attività di accertamento. Il giudice di pace di incorreva pertanto nella violazione dell'art. 115 c.p.c. e CP_1 dell'art. 116 c.p.c., omettendo di valutare la forma e il contenuto del verbale impugnato. Altresì nel giudizio di primo grado, il sig. precisava “…che gli autovelox, a prescindere dalla Parte_1 taratura, devono essere testati in relazione al loro esatto funzionamento;
che all'uopo deve essere redatto un verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità dello strumento;
che di tale verifica si deve dare atto nel verbale di infrazione notificato al cittadino.”
Nonostante questa chiara deduzione, il Giudice di Pace di , nella sentenza appellata, taceva in CP_1 merito al compimento delle c.d. “verifiche di funzionalità” dell'apparecchiatura adoperata da parte dell'organo accertatore, azione imprescindibile per la legittimità e validità dell'accertamento, violando l'art. 112 c.p.c..
Parte appellante, eccepiva altresì la “nullità ed illegittimità della contravvenzione per non essere stata segnalata l'apparecchiatura in conformità ai criteri ed alle modalità previste all'uopo dal legislatore.”, precisando che, secondo le norme applicabili ratione temporis al caso di specie (decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 15/08/2007), l'autovelox avrebbe dovuto essere presegnalato mediante l'installazione di segnali stradali e dispositivi luminosi con adeguato anticipo rispetto alla postazione di rilevamento della velocità; l'odierno appellante ha anche precisato che, stante pagina 2 di 5 il tenore letterale del verbale contestato (generico e standard), nel caso in esame “nulla è dato sapere riguardo alla conformità di tali cartelli alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale del 15/08/2007 sopradetto, con conseguente nullità dell'infrazione accertata e del verbale” (cfr. comparsa conclusionale gdp di Vittoria). Nonostante l'ente odierno appellato non abbia provato l'esistenza di adeguata segnalazione della postazione di controllo della velocità, il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., riteneva comunque legittimo l'operato del sotto questo Controparte_1 profilo.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante eccepiva “la nullità ed illegittimità della contravvenzione per non essere l'apparecchiatura adoperata per il rilevamento della presunta infrazione nella completa e costante disponibilità dell'organo accertatore;
violazione dell'art.
345, comma 4, D.P.R. n. 495/2001”.
Tuttavia, l'ente comunale non produceva alcun documento idoneo a comprovare la proprietà dell'apparecchio e, pertanto, non assolveva all'onere probatorio sullo stesso incombente. Nonostante tale mancanza, nella sentenza appellata non era ravvisabile alcuna motivazione relativa all'eccezione legittimamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'appellante.
Concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il il Controparte_1 quale chiedeva: “[i]n via preliminare ed in accoglimento delle superiori eccezioni, dichiararsi inammissibile l'appello così come formulato per carenza dei presupposti di cui agli artt. 342 e/o 348 bis
C.P.C. Nel merito e senza recesso dalle superiori eccezioni rigettare l'appello così come formulato perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, riformare ex officio la sentenza statuendo sulla consequenziale condanna al pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
Deduceva a tal fine che:
- l'atto di appello era inammissibile poiché non conteneva “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
-l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”;
- non vi era l'individuazione del cd. “progetto di sentenza” alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata né tantomeno, l'appello aveva una ragionevole e significativa probabilità di essere accolto (cfr. art. 348 bis c.p.c.);
pagina 3 di 5 - l'appellante nel suo atto introduttivo non riportava nessuna valutazione circa il proprio comportamento.
L'atto di appello conteneva solamente delle deduzioni di vizi meramente formali, non assumendo alcuna posizione in merito ai fatti accaduti. Concludeva come sopra riepilogato.
Il g.i. ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni alle parti, così statuiva.
Nel merito
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
La domanda di ha ad oggetto, anche in appello, nella richiesta di annullamento Pt_1 dell'accertamento di violazione n. 1218A/2016/V, pr. 2202/2016, del giorno 19/6/2016, elevato dalla
Polizia Municipale del Comune di , notificato con deposito effettuato in data 14/9/16 presso la CP_1 casa comunale di Caltagirone e conosciuto nei dieci giorni successivi ex lege e con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 129,30 (di cui euro 118,30 per sanzione pecuniaria e euro
11,00 per spese di notifica), solo se effettuato entro 5 giorni dalla notificazione del verbale, ovvero della somma di euro 180,00 (di cui euro 169,00 per sanzione e euro 11,00 per spese di notifica), per la presunta e pretesa violazione dell'art. 142/8 CdS “… poiché circolava alla velocità di km/h 77,00, superando di km/h 17,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità
60)”, considerando, come motivi di appello, la mancata valutazione da parte del giudice di prime cure sia della mancata taratura del mezzo di rilevazione della velocità sia della mancata segnalazione del predetto mezzo.
La condotta oggetto di sanzione amministrativa è quella prevista dall'art. 142, co. 8, del C.d.S. il quale prevede “chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 173 a euro 694. Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni”.
Sin dagli atti introduttivi il ha allegato, ai sensi e agli effetti di cui all'art 115 c.p.c., Controparte_1 che la controparte, nella data e ora di cui al verbale, aveva superato il limite di velocità di 17,00 km orari:
77,00 km/h, con limite sul tratto di 60 km/h (p. 1 comparsa di costituzione in primo grado: “[i]n data
19/06/2016 alle ore 20,16, l'autovettura Ford targata CR673CV,di proprietà del Sig.
[...]
, percorreva lo Str.le Scoglitti Km.1,300 direzione , circolando alla velocità di Km/h Parte_1 CP_1
77,00 superando di Km/h 17,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 60)”).
, al maturare delle preclusioni assertive, lungi dal contestare specificamente il fatto Parte_1 costitutivo alla base della sanzione, ha invocato la nullità del verbale di contestazione per motivi formali, pagina 4 di 5 quali la mancata segnalazione dell'autovelox 104/E e mancata taratura dello stesso (difese poi smentite documentalmente, tant'è che non sono state riproposte come motivi di appello alla sentenza che le rigettava).
Come anticipato, al di fuori di ogni vaglio di funzionamento dell'autovelox, il fatto storico sanzionato, oggetto dell'accertamento del giudice ordinario (che è giudice del rapporto non dell'atto), ossia superamento del limite di velocità di 17,00 km orari in un determinato luogo e data, deve ritenersi pacifico, non avendo, ai fini di cui all'art. 115 c.p.c., il ricorrente mai negato la circostanza principale
(cfr., in generale, Cass. 31837/2021: “se con l'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore afferma che un determinato fatto è occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall'attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto indicato dall'attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte”).
Di conseguenza, sussistono i presupposti per la sanzione irrogata e l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello di;
Parte_1
• condanna, altresì, a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, co. 1, lett. 1¬-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 15/04/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di r.g. 4409/2018 pendente tra:
, nato a [...] in data [...] (c.f.: ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], con il patrocinio dell'avv. VITTORINO LO GIUDICE
(c.f.: ) ( con elezione di CodiceFiscale_2 Email_1 domicilio a Ragusa, via Figura n. 4, presso lo studio dell'avv. Lo Giudice.
APPELLANTE contro
(CF: ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANGELA BRUNO (c.f.: ) ( C.F._3 Email_2 giusta deliberazione della G.M. n. 411 del 27 ottobre 2022 di autorizzazione a nomina di nuovo difensore, con elezione di domicilio a Vittoria (Rg), via Bixio n. 34, presso l'ufficio dell'avvocatura comunale.
APPELLATO
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6/11/2018 proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 146/2018 datata 5/4/2018, depositata in data 6/4/2018, pronunciata nel CP_1 giudizio civile iscritto al n. 1253/2016 r.g. e mai notificata, con la quale veniva deciso “il giudice di pace di definitivamente decidendo nel giudizio di opposizione promosso con ricorso depositato in CP_1 cancelleria il 18/10/2016 da avverso il verbale di contestazione n. 1218°/2016/V Parte_1 prot. 2202/2016, elevato il 19/6/2016 dalla polizia municipale di e notificato il 14/9/2016, rigetta CP_1 il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio”, chiedendo di:
pagina 1 di 5 “-annullare l'accertamento di violazione n. 1218A/2016/V, pr. 2202/2016, del giorno 19/6/2016, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di , notificato con deposito effettuato in data 14/9/16 presso CP_1 la casa comunale di Caltagirone e conosciuto nei dieci giorni successivi ex lege e con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 129,30 (di cui euro 118,30 per sanzione pecuniaria e euro
11,00 per spese di notifica), solo se effettuato entro 5 giorni dalla notificazione del verbale, ovvero della somma di euro 180,00 (di cui euro 169,00 per sanzione e euro 11,00 per spese di notifica), per la presunta e pretesa violazione dell'art. 142/8 CdS “… poiché circolava alla velocità di km/h 77,00, superando di km/h 17,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità
60)”;
-dichiarare che il sig. non doveva corrispondere al nessuna Parte_1 Controparte_1 somma in forza del sopracitato accertamento di violazione;
-dichiarare che nessun punto dalla patente poteva essere sottratto in forza del verbale di cui si discute.
Con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio da distarsi in favore del procuratore dell'appellante”.
Deduceva che la sentenza impugnata era errata e che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare il contenuto del verbale contestato dal ricorrente, nonché la circostanza che il predetto non conteneva alcuna indicazione relativa all'intervenuta taratura dell'apparecchiatura adoperata per l'attività di accertamento. Il giudice di pace di incorreva pertanto nella violazione dell'art. 115 c.p.c. e CP_1 dell'art. 116 c.p.c., omettendo di valutare la forma e il contenuto del verbale impugnato. Altresì nel giudizio di primo grado, il sig. precisava “…che gli autovelox, a prescindere dalla Parte_1 taratura, devono essere testati in relazione al loro esatto funzionamento;
che all'uopo deve essere redatto un verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità dello strumento;
che di tale verifica si deve dare atto nel verbale di infrazione notificato al cittadino.”
Nonostante questa chiara deduzione, il Giudice di Pace di , nella sentenza appellata, taceva in CP_1 merito al compimento delle c.d. “verifiche di funzionalità” dell'apparecchiatura adoperata da parte dell'organo accertatore, azione imprescindibile per la legittimità e validità dell'accertamento, violando l'art. 112 c.p.c..
Parte appellante, eccepiva altresì la “nullità ed illegittimità della contravvenzione per non essere stata segnalata l'apparecchiatura in conformità ai criteri ed alle modalità previste all'uopo dal legislatore.”, precisando che, secondo le norme applicabili ratione temporis al caso di specie (decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 15/08/2007), l'autovelox avrebbe dovuto essere presegnalato mediante l'installazione di segnali stradali e dispositivi luminosi con adeguato anticipo rispetto alla postazione di rilevamento della velocità; l'odierno appellante ha anche precisato che, stante pagina 2 di 5 il tenore letterale del verbale contestato (generico e standard), nel caso in esame “nulla è dato sapere riguardo alla conformità di tali cartelli alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale del 15/08/2007 sopradetto, con conseguente nullità dell'infrazione accertata e del verbale” (cfr. comparsa conclusionale gdp di Vittoria). Nonostante l'ente odierno appellato non abbia provato l'esistenza di adeguata segnalazione della postazione di controllo della velocità, il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., riteneva comunque legittimo l'operato del sotto questo Controparte_1 profilo.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante eccepiva “la nullità ed illegittimità della contravvenzione per non essere l'apparecchiatura adoperata per il rilevamento della presunta infrazione nella completa e costante disponibilità dell'organo accertatore;
violazione dell'art.
345, comma 4, D.P.R. n. 495/2001”.
Tuttavia, l'ente comunale non produceva alcun documento idoneo a comprovare la proprietà dell'apparecchio e, pertanto, non assolveva all'onere probatorio sullo stesso incombente. Nonostante tale mancanza, nella sentenza appellata non era ravvisabile alcuna motivazione relativa all'eccezione legittimamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'appellante.
Concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il il Controparte_1 quale chiedeva: “[i]n via preliminare ed in accoglimento delle superiori eccezioni, dichiararsi inammissibile l'appello così come formulato per carenza dei presupposti di cui agli artt. 342 e/o 348 bis
C.P.C. Nel merito e senza recesso dalle superiori eccezioni rigettare l'appello così come formulato perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, riformare ex officio la sentenza statuendo sulla consequenziale condanna al pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
Deduceva a tal fine che:
- l'atto di appello era inammissibile poiché non conteneva “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
-l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”;
- non vi era l'individuazione del cd. “progetto di sentenza” alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata né tantomeno, l'appello aveva una ragionevole e significativa probabilità di essere accolto (cfr. art. 348 bis c.p.c.);
pagina 3 di 5 - l'appellante nel suo atto introduttivo non riportava nessuna valutazione circa il proprio comportamento.
L'atto di appello conteneva solamente delle deduzioni di vizi meramente formali, non assumendo alcuna posizione in merito ai fatti accaduti. Concludeva come sopra riepilogato.
Il g.i. ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni alle parti, così statuiva.
Nel merito
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
La domanda di ha ad oggetto, anche in appello, nella richiesta di annullamento Pt_1 dell'accertamento di violazione n. 1218A/2016/V, pr. 2202/2016, del giorno 19/6/2016, elevato dalla
Polizia Municipale del Comune di , notificato con deposito effettuato in data 14/9/16 presso la CP_1 casa comunale di Caltagirone e conosciuto nei dieci giorni successivi ex lege e con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 129,30 (di cui euro 118,30 per sanzione pecuniaria e euro
11,00 per spese di notifica), solo se effettuato entro 5 giorni dalla notificazione del verbale, ovvero della somma di euro 180,00 (di cui euro 169,00 per sanzione e euro 11,00 per spese di notifica), per la presunta e pretesa violazione dell'art. 142/8 CdS “… poiché circolava alla velocità di km/h 77,00, superando di km/h 17,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità
60)”, considerando, come motivi di appello, la mancata valutazione da parte del giudice di prime cure sia della mancata taratura del mezzo di rilevazione della velocità sia della mancata segnalazione del predetto mezzo.
La condotta oggetto di sanzione amministrativa è quella prevista dall'art. 142, co. 8, del C.d.S. il quale prevede “chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 173 a euro 694. Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni”.
Sin dagli atti introduttivi il ha allegato, ai sensi e agli effetti di cui all'art 115 c.p.c., Controparte_1 che la controparte, nella data e ora di cui al verbale, aveva superato il limite di velocità di 17,00 km orari:
77,00 km/h, con limite sul tratto di 60 km/h (p. 1 comparsa di costituzione in primo grado: “[i]n data
19/06/2016 alle ore 20,16, l'autovettura Ford targata CR673CV,di proprietà del Sig.
[...]
, percorreva lo Str.le Scoglitti Km.1,300 direzione , circolando alla velocità di Km/h Parte_1 CP_1
77,00 superando di Km/h 17,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 60)”).
, al maturare delle preclusioni assertive, lungi dal contestare specificamente il fatto Parte_1 costitutivo alla base della sanzione, ha invocato la nullità del verbale di contestazione per motivi formali, pagina 4 di 5 quali la mancata segnalazione dell'autovelox 104/E e mancata taratura dello stesso (difese poi smentite documentalmente, tant'è che non sono state riproposte come motivi di appello alla sentenza che le rigettava).
Come anticipato, al di fuori di ogni vaglio di funzionamento dell'autovelox, il fatto storico sanzionato, oggetto dell'accertamento del giudice ordinario (che è giudice del rapporto non dell'atto), ossia superamento del limite di velocità di 17,00 km orari in un determinato luogo e data, deve ritenersi pacifico, non avendo, ai fini di cui all'art. 115 c.p.c., il ricorrente mai negato la circostanza principale
(cfr., in generale, Cass. 31837/2021: “se con l'atto introduttivo del giudizio di merito l'attore afferma che un determinato fatto è occorso in un giorno preciso e tale fatto ha natura costitutiva del diritto da lui fatto valere, ad evitare l'applicazione della regola di non contestazione del fatto medesimo, il convenuto deve, in comparsa di risposta, negare che quel fatto sia mai occorso ovvero affermare che nel giorno indicato dall'attore era accaduto un fatto (anche solo parzialmente) diverso ovvero ancora asserire che il fatto indicato dall'attore era accaduto in un giorno diverso da quello indicato dalla controparte”).
Di conseguenza, sussistono i presupposti per la sanzione irrogata e l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di . Parte_1
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello di;
Parte_1
• condanna, altresì, a rimborsare al le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, co. 1, lett. 1¬-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 15/04/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 5 di 5