Articolo 218 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 217Articolo 219
Versione
20 settembre 1975
Art. 218.
L'articolo 36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente:
"La rinunzia alla cittadinanza di cui all'articolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed e' trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorita' competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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