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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8110 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 10/06/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.8606 /2024 Tra
avv.BERRE' ELENA , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. Maria Francesca Granata ) CP_1
Nonché
, Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha convenuto in giudizio il , esponendo : di essere dipendente a CP_4 tempo indeterminato con inquadramento nel profilo di Operatore di amministrazione, livello VIII;
di aver partecipato alla procedura selettiva interna per titoli, indetta con decreto del Direttore Generale n. 93706 del 14/10/2022, finalizzata alla progressione dal livello VIII al livello VII per 40 unità di personale;
di aver inizialmente ottenuto la decima posizione in graduatoria con decreto n. 0120633 del 29/12/2022 e successivamente la settima posizione a seguito di una propria istanza di revisione, con decreto n. 0117941 del 29/12/2023; di ritenere comunque errata la propria collocazione nella graduatoria definitiva, in quanto non le sarebbero stati correttamente attribuiti alcuni punteggi per titoli validamente dichiarati e documentati. In particolare, la ricorrente contesta: la mancata valutazione di alcuni corsi di formazione e aggiornamento (corsi sulla sicurezza, informatica, trasparenza e anticorruzione, codici 189146, 189861, 189946, 189955, 190016), inseriti nella categoria 2.3 perché la ha ritenuto che si CP_5 trattasse di formazione “obbligatoria”, nonostante il bando di selezione non prevedesse alcuna esclusione in tal senso;
la violazione dei criteri dettati dal bando, che costituivano per l'amministrazione un vincolo di autolimitazione;
l'errata attribuzione dei punteggi relativi alla categoria 3.1 (incarichi con particolari responsabilità), sostenendo che due titoli (codice 210398 "Locazione Via Po" e codice 197653 "Supporto ai Centri per rendicontazione") da lei stessa inizialmente allegati nella sottocategoria 3.1.1 avrebbero dovuto essere ricondotti alla sottocategoria 3.2.8, rubricata "Altri incarichi non ricompresi nei precedenti" in modo da ottenere ulteriore punteggio. Ha affermato che, se correttamente valutati tutti i titoli, il proprio punteggio complessivo sarebbe risultato pari ad almeno 86,240 punti (in luogo degli attuali 82,240), collocandola in posizione utile per la progressione. Tanto premesso ha chiesto, previo annullamento o, se del caso, disapplicazione degli atti della procedura selettiva, ivi inclusi il bando, i verbali della Commissione e i decreti del Direttore Generale nella parte in cui non le è stata riconosciuta la progressione al livello VII di : accertare e dichiarare il suo diritto al ricalcolo dei punteggi attribuiti ai candidati inseriti nella graduatoria finale approvata con decreto del Direttore Generale del n. 0117941 del CP_4
29/12/2023, nonché alla rivalutazione dei titoli presentati, specificamente indicati nel ricorso;
accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo pari a 86,240 punti (in luogo degli attuali 82,240) o in altra misura da determinarsi in corso di causa, con conseguente rettifica della graduatoria relativa alla selezione interna per titoli indetta ai sensi dell'art. 54 CCNL 21.02.2002, per le progressioni dal livello VIII al livello VII del profilo “Operatore di Amministrazione”; accertare e dichiarare il suo diritto alla progressione dal livello VIII al livello VII, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, come previsto dal bando;
condannare il a procedere all'inquadramento della ricorrente nel livello VII CP_4 del profilo di “Operatore di Amministrazione” a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente corresponsione delle differenze retributive e contributive spettanti, oltre interessi.In via subordinata: accertare e dichiarare il suo diritto a un ricalcolo dei punteggi, fino al raggiungimento di 84,940 punti, o in altra misura da accertarsi in giudizio, con rivalutazione dei titoli nei termini precisati in ricorso accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto alla rettifica della graduatoria e alla progressione dal livello VIII al livello VII, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 ; condannare il a procedere al relativo inquadramento nel livello superiore, con CP_4 corresponsione delle differenze retributive e contributive spettanti, oltre interessi. Si è costituito in giudizio il , contestando la fondatezza del ricorso CP_4 evidenziando che: alcuni titoli presentati dalla ricorrente non sono stati valutati in quanto rientranti nella formazione obbligatoria prevista per il personale delle pubbliche amministrazioni (es. sicurezza, informatica di base, lingua straniera); la Commissione ha applicato correttamente un criterio interpretativo logico e coerente, ritenendo che titoli relativi ad adempimenti obbligatori non possano costituire elemento premiale. Ha affermato che la gode di ampia CP_5 discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli e i suoi giudizi sono insindacabili nel merito, salvo casi di manifesta illogicità.
Le controinteressate , , Controparte_2 Controparte_3
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
sono rimaste contumaci.
[...]
Integrato il contraddittorio nei confronti dell' , l'istituto è rimasto contumace. CP_1
Istruita documentalmente la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell' udienza .
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, occorre richiamare il principio – consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui : “ In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale”.
“ ( ord 22029/22 : N. 26966 del 2019 N. 18972 del 2015 , N. 26615 del 2019 N. 495 del 2016 N. 1884 del 2022 )
Non possono pertanto trovare accoglimento le richieste di attribuzione, da parte del giudice, di un diverso punteggio né di dichiarare il diritto alla progressione di livello e alle differenze retributive. L'esame va limitato esclusivamente all'accertamento di un'eventuale condotta inadempiente da parte dell'amministrazione nella valutazione dei titoli e al diritto al ricalcolo del punteggio.
La questione controversa verte sulla legittimità delle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice, la quale, con verbale n. 1 “riunione preliminare” del 30/11/2022 ha determinato, “per quanto non specificato nel bando e nei relativi allegati “, i criteri per la valutazione dei titoli, stabilendo che non sarebbero state oggetto di valutazione talune attività e titoli formativi, tra cui i "titoli di formazione e/o aggiornamento rientranti nella formazione obbligatoria per l'assunzione in una pubblica amministrazione (ad es. corsi generali sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, competenze di base per conoscenze informatiche e di lingua straniera)". In base a tali criteri non sono stati riconosciuti alla ricorrente i seguenti corsi: Codice 189146: "corso di formazione e informazione dei lavori – d.l.vo 81/2008 e successive modifiche"; Codice 189861: "anticorruzione e trasparenza"; Codice 189946: "informatica di base"; Codice 189955: "piano formativo anticorruzione 2020-2021";Codice 190016: "corso di formazione generale in igiene e sicurezza sul lavoro".
Tale statuizione è stata contestata dalla ricorrente, la quale lamenta una violazione della lex specialis di gara, sostenendo che la avrebbe introdotto CP_5 criteri di esclusione non previsti dal bando, con conseguente lesione del principio di parità di trattamento e di affidamento.
Le doglianze sono infondate.
Le determinazioni della rientrano nella sua legittima autonomia e CP_5 non configurano alcuna violazione del bando di concorso. In primo luogo, va ribadito il principio generale secondo cui le Commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici godono di un'ampia discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli e delle prove, nonché nella definizione dei criteri applicativi delle previsioni del bando. Tale autonomia è finalizzata a garantire l'omogeneità dei giudizi e la trasparenza delle operazioni concorsuali, come del resto prescritto dall'art. 12, comma 10, del D.P.R. 487/2018. Lungi dall'essere un'arbitraria modifica del bando, la specificazione dei criteri di valutazione, anche mediante la puntuale individuazione di ciò che non sarà oggetto di punteggio, costituisce un necessario esercizio del potere regolamentare interno della Commissione. Tale attività interpretativa e di dettaglio è volta a tradurre le generali indicazioni del bando in parametri oggettivi e uniformi, essenziali per la corretta gestione di una procedura selettiva complessa. In secondo luogo, le categorie di esclusioni operate dalla Commissione appaiono del tutto congrue e razionali rispetto alle finalità del concorso. In particolare si osserva, quanto ai "titoli di formazione e/o aggiornamento rientranti nella formazione obbligatoria per l'assunzione in una pubblica amministrazione (ad es. corsi generali sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, competenze di base per conoscenze informatiche e di lingua straniera)", che la statuizione è pienamente legittima e, per certi versi, intrinseca al sistema di valutazione. La finalità della valutazione dei titoli in un concorso pubblico è quella di selezionare i candidati che presentano un plus di competenze e qualificazioni rispetto ai requisiti minimi di accesso, attestando un'ulteriore idoneità e una maggiore professionalità per la posizione messa a concorso. I corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o le competenze informatiche e linguistiche "di base" rientrano, per loro stessa natura, tra i requisiti imprescindibili e universali per l'accesso e lo svolgimento di qualsiasi impiego nella pubblica amministrazione, ovvero rappresentano il mero adempimento di obblighi formativi inderogabili per tutti i lavoratori. Non costituiscono, pertanto, un elemento distintivo o un valore aggiunto che possa incidere sulla graduatoria di merito tra i candidati già in possesso dei requisiti di ammissione. Valutarli a punteggio equivarrebbe a premiare un mero adempimento normativo o la sussistenza di un prerequisito fondamentale, snaturando la funzione selettiva della prova dei titoli. La Commissisone non ha fatto altro che esplicitare una conseguenza già implicita nella struttura tabellare di valutazione dei titoli, evitando l'arbitraria attribuzione di punteggi a elementi considerati requisiti di base o a una formazione obbligatoria per l'impiego generale, concentrando la valutazione sugli elementi che effettivamente qualificano e differenziano i candidati in termini di merito specifico per la posizione concorsuale.
In conclusione, le determinazioni della non hanno introdotto nuove CP_5 condizioni di partecipazione o requisiti di esclusione, né hanno modificato la sostanza delle previsioni del bando. Hanno piuttosto costituito un legittimo esercizio del potere di interpretazione e applicazione della lex specialis, necessario a garantire la correttezza, l'omogeneità e la trasparenza della procedura valutativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento tra i concorrenti.
***
L'ulteriore questione sollevata dalla ricorrente riguarda la possibilità di riclassificare due titoli, inizialmente da lei indicati nella categoria "Incarichi comportanti particolari responsabilità svolti una tantum" e per i quali ha ottenuto un punteggio, all'interno della diversa categoria "altri incarichi non ricompresi nei precedenti". La ricorrente non lamenta un errore materiale o di valutazione da parte della né fornisce una motivazione specifica per la richiesta di CP_5 spostamento, se non la generica finalità di ottenere un punteggio complessivo più elevato. Anche questa pretesa appare infondata. In primo luogo, va evidenziato il principio di autoresponsabilità del candidato nella compilazione della domanda di partecipazione e nell'indicazione dei titoli (TAR Lazio, sez. I quater, 13 febbraio 2023, n. 2478.) È onere del concorrente presentare i titoli in modo chiaro e corretto, collocandoli nelle categorie previste dal bando di concorso. L'Amministrazione e la Commissione esaminatrice operano sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato, procedendo alla verifica della veridicità e alla corretta attribuzione del punteggio in base alla categoria indicata. Consentire una riclassificazione a posteriori, non supportata da un errore manifesto della Commissione o da una chiara previsione del bando che lo permetta, vanificherebbe il principio di stabilità della procedura concorsuale e il precetto di autoresponsabilità. In secondo luogo, la ha correttamente proceduto alla valutazione dei titoli secondo la CP_5 categoria indicata dalla stessa ricorrente. La sua richiesta di spostamento non è motivata da un'erronea interpretazione della Commissione sulla natura dell'incarico, ma da una successiva e strumentale valutazione del candidato sulla possibilità di ottenere un punteggio maggiore in una diversa categoria. L'attività della è vincolata ai criteri stabiliti nel bando e all'effettiva CP_5 corrispondenza dei titoli presentati alle categorie ivi previste. Non è compito della Commissione riconsiderare, ex officio e su mera istanza del candidato priva di specifica motivazione giuridica o fattuale, la classificazione dei titoli già operata dal concorrente al fine di massimizzare il suo punteggio. Infine, la mera finalità di ottenere un punteggio più alto, senza l'allegazione di un vizio logico, un errore di fatto o una violazione delle regole di valutazione da parte della Commissione, non può costituire un valido fondamento per accogliere la richiesta di riclassificazione. Accedere a tale pretesa significherebbe introdurre una forma di manipolazione postuma della procedura valutativa, in contrasto con i principi di par condicio e di regolarità dell'iter selettivo introducendo un elemento di incertezza e potenziale disuguaglianza rispetto agli altri partecipanti che hanno correttamente classificato i propri titoli. Pertanto, non essendo stato dimostrato alcun errore da parte della Commissione nell'attribuzione del punteggio ai titoli secondo la categoria indicata dalla ricorrente, né una violazione delle previsioni del bando, la richiesta di riclassificazione si presenta infondata e non meritevole di accoglimento.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
Pqm
Rigetta il ricorso
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali che liquida in euro 2500
Il Giudice