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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3246/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3246 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo;
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_3
Giovanni Desideri e Paola Ranieri;
Attrici
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci e Daniela Aceti;
Convenuta
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno dedotto quanto Parte_1 Parte_3
segue.
La struttura accreditata con il Servizio Sanitario della Regione Calabria, Controparte_2
in esecuzione di accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 conclusi con l' CP_1
pagina 1 di 6 nelle date del 21.7.2017 e 10.12.2018, svolgeva prestazioni di assistenza CP_1 Controparte_1
socio-sanitaria in regime di R.S.A. anziani e R.S.A. medicalizzata e, relativamente a esse, emetteva regolari fatture, alcune delle quali - e, più precisamente, quelle di cui all'elencazione contenuta nell'atto introduttivo emesse negli anni 2017 e 2018 - restavano impagate.
In data 09.11.2018, con contratto quadro di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 del
15.11.2018, notificato alla il 26.11.2018, la cedeva ad i Controparte_3 CP_2 Parte_1
crediti di cui alle citate fatture;
successivamente, in data 31.07.2020, con contratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 dell' 08.08.2020 e notificato alla il 20.08.2020, Controparte_3 Pt_1
cedeva a sua volta a il credito di cui alla fattura n. 108 del 30.10.2019 di euro 37.694,48, Parte_3
relativa al credito vantato a titolo di interessi di mora maturati dalla scadenza delle singole fatture fino al
23.10.2019, restando, invece, quelli maturati successivamente a tale data nella titolarità della cedente.
In ragione di quanto esposto, le attrici concludevano chiedendo, in via principale, di “accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ceduti da Parte_1 CP_2 Controparte_2
ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale da parte della
[...] Controparte_1
del corrispettivo recato dalle fatture di cui al prospetto superiore, e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento Controparte_1 in favore di dell'importo di euro 275.878,53, ovvero della diversa somma maggiore Parte_1
o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, per i titoli e le causali di cui alla precedente espositiva, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 da corrispondersi in favore di Parte_3
quanto agli interessi maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino alla data del
[...]
23.10.2019, nella misura di euro 37.694,48 ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1283 c.c. dalla data della presente domanda e sino al saldo effettivo, ed in favore di quanto agli interessi maturati dalla data del Parte_1
24.10.2019 all'effettivo soddisfo, oltre interessi ex art. 1283 c.c. dalla data della presente domanda e sino al saldo effettivo”; in via subordinata, la condanna della convenuta a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ovvero a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o extracontrattuale ex art. 2043
c.c. o, da ultimo, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Con comparsa depositata il 25.01.2021 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
la quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva/titolarità attiva delle attrici
[...]
per inesistenza/nullità/invalidità/inopponibilità delle cessioni operate a loro favore;
in particolare, con riferimento alla cessione operata dalla in favore di , eccepiva l'inapplicabilità alle cessioni CP_2 Pt_1 di crediti sanitari dell'art. 4 della legge n. 130/1999, mentre, con riferimento alla successiva cessione pagina 2 di 6 operata da in favore di , deduceva l'inosservanza del disposto di cui all'art. 117, comma 4-bis, Pt_1 Pt_3
del D.L. n. 34/2020, precisando altresì che, ad ogni modo, i crediti ceduti non rispettavano i requisiti previsti dal contratto quadro di cessione quali “criteri di blocco”, che mancava la titolarità in capo alla dei crediti azionati nel presente giudizio per effetto di precedenti cessioni con conseguente invalidità CP_2
Cont
o comunque inopponibilità all' delle cessioni in favore di e di . Pt_1 Pt_3
Sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva poi la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 164 comma 4 e 163, comma 3, n. 3 e n. 4, c.p.c., nonché l'inammissibilità della domanda poiché avente a oggetto crediti già azionati giudizialmente da altri soggetti.
Nel merito, essa deduceva: l'omessa contabilizzazione delle fatture azionate nella contabilità aziendale in ragione dello sforamento del budget contrattualmente previsto;
la genericità delle fatture, per omessa indicazione delle prestazioni erogate, in violazione di quanto previsto contrattualmente;
da ultimo, con riferimento alla sola fattura n. 5/114 del 2018, la non debenza dell'importo in essa riportato in ragione della inapplicabilità del D.C.A. n. 15/2016.
Istruita la causa mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
3 ottobre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Le domande, formulate dalle parti attrici in via principale ed in via subordinata, devono essere rigettate per mancanza in capo ad esse di legittimazione sostanziale attiva.
Per come si esporrà di seguito, invero, risulta in atti che la non era più, al Controparte_2
momento della cessione dei crediti in favore di oggi azionati, titolare dei crediti oggetto di Parte_1
cessione, per averli precedentemente ceduti a BA SI s.p.a..
Cont Per il vero, l' aveva indicato quali precedenti cessionarie dei crediti, oltre a BA SI, anche e menzionate nelle fatture azionate nel presente Controparte_4 Controparte_5 giudizio, ma da questo profilo l'eccezione è superata dalla produzione documentale effettuata da parte attrice in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (v. allegati n. 5 e 6: contratto del
20.3.2018, notificato all' con cui retrocedeva in favore di la CP_3 Controparte_5 CP_2 titolarità dei crediti presenti e futuri vantati nei confronti dell' contratto del CP_3
10.12.2018, pure notificato all' con il quale retrocedeva CP_3 Controparte_4
Cont in favore di i crediti vantati nei confronti della stessa e rimasti impagati, oggetto di CP_2
cessione di essa in data 26.4.2007). Controparte_4
pagina 3 di 6 Per quanto riguarda, invece, il contratto di cessione di crediti tra e Beta TO - pure CP_2
Cont prodotto dall' convenuta - esso ha ad oggetto crediti diversi da quelli azionati nel presente giudizio, in quanto vantati da nei confronti della Regione Calabria, Dipartimento 10, Settore CP_2
Politiche Sociali.
Né dagli atti processuali e giudiziari prodotti dalla convenuta si evince in maniera certa che vi sia stata una duplicazione di giudizi per l'accertamento e l'adempimento dei medesimi crediti.
Ciò posto, l'eccezione di difetto di titolarità attiva dei crediti azionati è invece risultata fondata in virtù del contratto di cessione di crediti stipulato tra e BA SI s.p.a. in data 7.3.2017, CP_2 registrato in data 10.3.2017 e notificato all' debitore ceduto, in pari data (cfr doc. 4 CP_3
allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Il contratto ha ad oggetto proprio la cessione di crediti vantati da nei confronti dell' CP_2 [...]
in regime di accreditamento ex art. 8 quater d.lvo n. Controparte_6
502 del 1992 ed in forza di contratti ex art. 8 quinquies dello stesso decreto legislativo.
In particolare, si legge testualmente nel contratto citato: “con la presente scrittura privata, il cedente, che fornisce attività socio assistenziale ai sensi della legge 21 febbraio 1991 n. 52, cede pro-soluto al cessionario i crediti fatturati di euro 32.479,31…di seguito individuati dalle fatture n. 5/82 del 15 dicembre 2016 di euro 15.984,44, fattura n. 5/02 del 5 gennaio 2017 di euro 16.494,87; nonché i crediti futuri che il cedente vanterà nei confronti del debitore per prestazioni che verranno fatturate successivamente alla data di conclusione della presente scrittura privata, sino al ventiquattresimo mese successivo a tale data”.
Tanto ricostruito, le parti attrici non hanno in alcun modo contestato la identità dei crediti oggetto di differenti cessioni ma si sono limitate a dedurre che il contratto tra e BA SI non CP_2
Cont prevedeva alcun automatismo in relazione alla cessione dei crediti futuri con la conseguenza che l' avrebbe dovuto “dare prova dell'esistenza di contratto di cessione ulteriore e successivo rispetto a quello prodotto”.
Tale deduzione difensiva non può essere condivisa atteso che, pacifica nel nostro ordinamento la validità del contratto che abbia ad oggetto la prestazione di cose future ex art. 1348 c.c., il contratto di cessione di crediti futuri - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - ha natura consensuale, il che comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegue sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario in quanto, nel caso di cessione di credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza anche se pagina 4 di 6 anteriormente (ed indipendentemente dall'effetto traslativo) il cedente non può continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio (cfr ex multis, Cass. Sez. 3, sentenza n. 551 del 2012).
Tanto premesso in diritto, il chiaro tenore della clausola contrattuale che individua in modo sufficientemente determinato l'oggetto del contratto - i crediti futuri che sarebbero venuti ad esistenza in capo alla per le prestazioni sanitarie rese in favore dell' nell'ambito del sistema CP_2 CP_3
di accreditamento e degli accordi stipulati ex art. 8 quinquies d.lvo n. 502 del 1992, inclusi nelle fatture emesse dal 10.3.2017 al 10.3.2019 - non lascia dubbi in ordine all'immediato effetto obbligatorio della cessione ed al differimento dell'effetto traslativo al momento in cui i singoli crediti sarebbero venuti ad esistenza.
Ora, siccome le fatture azionate da e da sono quelle emesse dalla società Parte_1 Parte_3
cedente nel periodo compreso fra il 30.3.2017 ed il 5.9.2018, non vi sono dubbi che al momento CP_2
della stipula del contratto quadro di cessione tra la stessa cedente ed in data CP_2 Parte_1
9.11.2018 (cessione notificata al debitore ceduto il 26.11.2018), i crediti futuri oggetto del primo contratto di cessione in favore di BA SI erano già venuti ad esistenza e conseguentemente si era prodotto il relativo effetto traslativo.
Né d'altro canto le attrici hanno rilevato e prodotto alcuna retrocessione dei crediti da BA SI
s.p.a. ad dovendosi osservare altresì che il contratto di cessione in favore della prima CP_3
risulta tempestivamente notificato al debitore ceduto in data 10 marzo 2017, ben prima della stipula e della notificazione degli ulteriori contratti di cessione sui quali le odierne attrici pretendono di fondare la propria legittimazione sostanziale. Dal che consegue che non si pone alcun problema di opponibilità ai terzi ex art. 1265 c.c. della cessione in favore di BA SI, tema sul quale per il vero nessuna delle parti ha avuto nulla da dedurre e da eccepire.
Cont Per il principio della ragione più liquida, la fondatezza dell'eccezione dell' convenuta di difetto di legittimazione sostanziale attiva in capo alle società attrici esonera questo giudice dal vaglio delle altre eccezioni, preliminari e di merito, articolate.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 260.000,01 ed € 520.000,00), in ragione della natura documentale del giudizio e del suo andamento, devono essere poste a carico delle società attrici, in quanto soccombenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 rigetta le domande, principale e subordinata, di ed Parte_1 Parte_3
condanna le società attrici, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell' delle spese e CP_3
competenze del giudizio che liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni.
Cosenza, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Gallo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3246 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., e per essa Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo;
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_3
Giovanni Desideri e Paola Ranieri;
Attrici
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Crisci e Daniela Aceti;
Convenuta
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno dedotto quanto Parte_1 Parte_3
segue.
La struttura accreditata con il Servizio Sanitario della Regione Calabria, Controparte_2
in esecuzione di accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 conclusi con l' CP_1
pagina 1 di 6 nelle date del 21.7.2017 e 10.12.2018, svolgeva prestazioni di assistenza CP_1 Controparte_1
socio-sanitaria in regime di R.S.A. anziani e R.S.A. medicalizzata e, relativamente a esse, emetteva regolari fatture, alcune delle quali - e, più precisamente, quelle di cui all'elencazione contenuta nell'atto introduttivo emesse negli anni 2017 e 2018 - restavano impagate.
In data 09.11.2018, con contratto quadro di cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 133 del
15.11.2018, notificato alla il 26.11.2018, la cedeva ad i Controparte_3 CP_2 Parte_1
crediti di cui alle citate fatture;
successivamente, in data 31.07.2020, con contratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 dell' 08.08.2020 e notificato alla il 20.08.2020, Controparte_3 Pt_1
cedeva a sua volta a il credito di cui alla fattura n. 108 del 30.10.2019 di euro 37.694,48, Parte_3
relativa al credito vantato a titolo di interessi di mora maturati dalla scadenza delle singole fatture fino al
23.10.2019, restando, invece, quelli maturati successivamente a tale data nella titolarità della cedente.
In ragione di quanto esposto, le attrici concludevano chiedendo, in via principale, di “accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria dei crediti ceduti da Parte_1 CP_2 Controparte_2
ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale da parte della
[...] Controparte_1
del corrispettivo recato dalle fatture di cui al prospetto superiore, e, per l'effetto, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento Controparte_1 in favore di dell'importo di euro 275.878,53, ovvero della diversa somma maggiore Parte_1
o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, per i titoli e le causali di cui alla precedente espositiva, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 da corrispondersi in favore di Parte_3
quanto agli interessi maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino alla data del
[...]
23.10.2019, nella misura di euro 37.694,48 ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1283 c.c. dalla data della presente domanda e sino al saldo effettivo, ed in favore di quanto agli interessi maturati dalla data del Parte_1
24.10.2019 all'effettivo soddisfo, oltre interessi ex art. 1283 c.c. dalla data della presente domanda e sino al saldo effettivo”; in via subordinata, la condanna della convenuta a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. ovvero a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o extracontrattuale ex art. 2043
c.c. o, da ultimo, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Con comparsa depositata il 25.01.2021 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
la quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva/titolarità attiva delle attrici
[...]
per inesistenza/nullità/invalidità/inopponibilità delle cessioni operate a loro favore;
in particolare, con riferimento alla cessione operata dalla in favore di , eccepiva l'inapplicabilità alle cessioni CP_2 Pt_1 di crediti sanitari dell'art. 4 della legge n. 130/1999, mentre, con riferimento alla successiva cessione pagina 2 di 6 operata da in favore di , deduceva l'inosservanza del disposto di cui all'art. 117, comma 4-bis, Pt_1 Pt_3
del D.L. n. 34/2020, precisando altresì che, ad ogni modo, i crediti ceduti non rispettavano i requisiti previsti dal contratto quadro di cessione quali “criteri di blocco”, che mancava la titolarità in capo alla dei crediti azionati nel presente giudizio per effetto di precedenti cessioni con conseguente invalidità CP_2
Cont
o comunque inopponibilità all' delle cessioni in favore di e di . Pt_1 Pt_3
Sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva poi la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 164 comma 4 e 163, comma 3, n. 3 e n. 4, c.p.c., nonché l'inammissibilità della domanda poiché avente a oggetto crediti già azionati giudizialmente da altri soggetti.
Nel merito, essa deduceva: l'omessa contabilizzazione delle fatture azionate nella contabilità aziendale in ragione dello sforamento del budget contrattualmente previsto;
la genericità delle fatture, per omessa indicazione delle prestazioni erogate, in violazione di quanto previsto contrattualmente;
da ultimo, con riferimento alla sola fattura n. 5/114 del 2018, la non debenza dell'importo in essa riportato in ragione della inapplicabilità del D.C.A. n. 15/2016.
Istruita la causa mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
3 ottobre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Le domande, formulate dalle parti attrici in via principale ed in via subordinata, devono essere rigettate per mancanza in capo ad esse di legittimazione sostanziale attiva.
Per come si esporrà di seguito, invero, risulta in atti che la non era più, al Controparte_2
momento della cessione dei crediti in favore di oggi azionati, titolare dei crediti oggetto di Parte_1
cessione, per averli precedentemente ceduti a BA SI s.p.a..
Cont Per il vero, l' aveva indicato quali precedenti cessionarie dei crediti, oltre a BA SI, anche e menzionate nelle fatture azionate nel presente Controparte_4 Controparte_5 giudizio, ma da questo profilo l'eccezione è superata dalla produzione documentale effettuata da parte attrice in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (v. allegati n. 5 e 6: contratto del
20.3.2018, notificato all' con cui retrocedeva in favore di la CP_3 Controparte_5 CP_2 titolarità dei crediti presenti e futuri vantati nei confronti dell' contratto del CP_3
10.12.2018, pure notificato all' con il quale retrocedeva CP_3 Controparte_4
Cont in favore di i crediti vantati nei confronti della stessa e rimasti impagati, oggetto di CP_2
cessione di essa in data 26.4.2007). Controparte_4
pagina 3 di 6 Per quanto riguarda, invece, il contratto di cessione di crediti tra e Beta TO - pure CP_2
Cont prodotto dall' convenuta - esso ha ad oggetto crediti diversi da quelli azionati nel presente giudizio, in quanto vantati da nei confronti della Regione Calabria, Dipartimento 10, Settore CP_2
Politiche Sociali.
Né dagli atti processuali e giudiziari prodotti dalla convenuta si evince in maniera certa che vi sia stata una duplicazione di giudizi per l'accertamento e l'adempimento dei medesimi crediti.
Ciò posto, l'eccezione di difetto di titolarità attiva dei crediti azionati è invece risultata fondata in virtù del contratto di cessione di crediti stipulato tra e BA SI s.p.a. in data 7.3.2017, CP_2 registrato in data 10.3.2017 e notificato all' debitore ceduto, in pari data (cfr doc. 4 CP_3
allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Il contratto ha ad oggetto proprio la cessione di crediti vantati da nei confronti dell' CP_2 [...]
in regime di accreditamento ex art. 8 quater d.lvo n. Controparte_6
502 del 1992 ed in forza di contratti ex art. 8 quinquies dello stesso decreto legislativo.
In particolare, si legge testualmente nel contratto citato: “con la presente scrittura privata, il cedente, che fornisce attività socio assistenziale ai sensi della legge 21 febbraio 1991 n. 52, cede pro-soluto al cessionario i crediti fatturati di euro 32.479,31…di seguito individuati dalle fatture n. 5/82 del 15 dicembre 2016 di euro 15.984,44, fattura n. 5/02 del 5 gennaio 2017 di euro 16.494,87; nonché i crediti futuri che il cedente vanterà nei confronti del debitore per prestazioni che verranno fatturate successivamente alla data di conclusione della presente scrittura privata, sino al ventiquattresimo mese successivo a tale data”.
Tanto ricostruito, le parti attrici non hanno in alcun modo contestato la identità dei crediti oggetto di differenti cessioni ma si sono limitate a dedurre che il contratto tra e BA SI non CP_2
Cont prevedeva alcun automatismo in relazione alla cessione dei crediti futuri con la conseguenza che l' avrebbe dovuto “dare prova dell'esistenza di contratto di cessione ulteriore e successivo rispetto a quello prodotto”.
Tale deduzione difensiva non può essere condivisa atteso che, pacifica nel nostro ordinamento la validità del contratto che abbia ad oggetto la prestazione di cose future ex art. 1348 c.c., il contratto di cessione di crediti futuri - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - ha natura consensuale, il che comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegue sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario in quanto, nel caso di cessione di credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza anche se pagina 4 di 6 anteriormente (ed indipendentemente dall'effetto traslativo) il cedente non può continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio (cfr ex multis, Cass. Sez. 3, sentenza n. 551 del 2012).
Tanto premesso in diritto, il chiaro tenore della clausola contrattuale che individua in modo sufficientemente determinato l'oggetto del contratto - i crediti futuri che sarebbero venuti ad esistenza in capo alla per le prestazioni sanitarie rese in favore dell' nell'ambito del sistema CP_2 CP_3
di accreditamento e degli accordi stipulati ex art. 8 quinquies d.lvo n. 502 del 1992, inclusi nelle fatture emesse dal 10.3.2017 al 10.3.2019 - non lascia dubbi in ordine all'immediato effetto obbligatorio della cessione ed al differimento dell'effetto traslativo al momento in cui i singoli crediti sarebbero venuti ad esistenza.
Ora, siccome le fatture azionate da e da sono quelle emesse dalla società Parte_1 Parte_3
cedente nel periodo compreso fra il 30.3.2017 ed il 5.9.2018, non vi sono dubbi che al momento CP_2
della stipula del contratto quadro di cessione tra la stessa cedente ed in data CP_2 Parte_1
9.11.2018 (cessione notificata al debitore ceduto il 26.11.2018), i crediti futuri oggetto del primo contratto di cessione in favore di BA SI erano già venuti ad esistenza e conseguentemente si era prodotto il relativo effetto traslativo.
Né d'altro canto le attrici hanno rilevato e prodotto alcuna retrocessione dei crediti da BA SI
s.p.a. ad dovendosi osservare altresì che il contratto di cessione in favore della prima CP_3
risulta tempestivamente notificato al debitore ceduto in data 10 marzo 2017, ben prima della stipula e della notificazione degli ulteriori contratti di cessione sui quali le odierne attrici pretendono di fondare la propria legittimazione sostanziale. Dal che consegue che non si pone alcun problema di opponibilità ai terzi ex art. 1265 c.c. della cessione in favore di BA SI, tema sul quale per il vero nessuna delle parti ha avuto nulla da dedurre e da eccepire.
Cont Per il principio della ragione più liquida, la fondatezza dell'eccezione dell' convenuta di difetto di legittimazione sostanziale attiva in capo alle società attrici esonera questo giudice dal vaglio delle altre eccezioni, preliminari e di merito, articolate.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 260.000,01 ed € 520.000,00), in ragione della natura documentale del giudizio e del suo andamento, devono essere poste a carico delle società attrici, in quanto soccombenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 rigetta le domande, principale e subordinata, di ed Parte_1 Parte_3
condanna le società attrici, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell' delle spese e CP_3
competenze del giudizio che liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni.
Cosenza, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
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