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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 232/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 232/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SCUDIERI GIOVANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 02/05/1999 avevano contratto matrimonio con Pt_2
rito concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
25/10/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
PIANELLA il 02/05/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di PIANELLA, nell'anno 1999 atto numero 7 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) e , maggiorenni e non economicamente autosufficienti, vivranno Per_1 Per_2 con il padre nella casa coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultimo;
2) il padre si accollerà il totale mantenimento delle figlie sia nelle spese ordinarie che straordinarie senza pretendere nessun rimborso dalla coniuge, di contro quest'ultima rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
3) Le figlie potranno vedere la mamma ogni volta che ne faranno richiesta, fuori dalla casa coniugale, e potranno pernottare da lei quando vorranno.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 232/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SCUDIERI GIOVANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 02/05/1999 avevano contratto matrimonio con Pt_2
rito concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
25/10/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
PIANELLA il 02/05/1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di PIANELLA, nell'anno 1999 atto numero 7 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1) e , maggiorenni e non economicamente autosufficienti, vivranno Per_1 Per_2 con il padre nella casa coniugale di proprietà esclusiva di quest'ultimo;
2) il padre si accollerà il totale mantenimento delle figlie sia nelle spese ordinarie che straordinarie senza pretendere nessun rimborso dalla coniuge, di contro quest'ultima rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
3) Le figlie potranno vedere la mamma ogni volta che ne faranno richiesta, fuori dalla casa coniugale, e potranno pernottare da lei quando vorranno.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 18/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3