Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
- Presidente1. Dott. Giuseppe Rana
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3803/2024 R.G. vertente tra: Parte_1 Avv. M. Angelini e P. De Mola)
- OPPONENTE -
E
Liquidazione Giudiziale Parte_2 (Avv. M. Loiudice)
- OPPOSTA -
- FATTO E DIRITTO -
Parte_1 ha
1. Con il ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 206 CCII la chiesto: “1) in via principale, accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento contrattuale della del contratto di affitto di ramo di azienda del 25.03.2022 Parte_2
nonché del contratto preliminare di acquisto del 25.03.2022 e per l'effetto ammettere al passivo della
Procedura indicata in epigrafe, per la somma complessiva di € 44.562,78, di cui in via chirografaria per € 21.965,14 ed in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per € 22.597,64, o di quelle diverse minori somme ritenute di giustizia, il credito della ricorrente 2) in via Parte_1
subordinata, accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto di affitto di ramo di azienda del
25.03.2022 nonché del contratto preliminare di acquisto del 25.03.2022 per errore essenziale del
21.965,14 ed in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per € 22.597,64, o di quelle diverse minori somme ritenute di giustizia, il credito della ricorrente 3) in ogni caso, in Parte_1
modificazione dello stato passivo, per le ragioni tutte esposte in narrativa, ammettere al passivo della
Procedura indicata in epigrafe, per la complessiva somma € 44.562,78, di cui in via chirografaria per € 21.965,14 ed in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per € 22.597,64, o di quelle diverse minori somme ritenute di giustizia, il credito della ricorrente Parte_1 Con vittoria delle spese e dei compensi di causa".
ha chiesto: "1) In via principale, Costituendosi la Liquidazione Giudiziale Parte_2 rigettare l'avverso ricorso poiché inammissibile e, in ogni caso, totalmente infondato per quanto in dettaglio illustrato nei paragrafi che precedono;
2) In via subordinata e salvo gravame, disporre l'ammissione dell'eventuale credito riconosciuto alla in via esclusivamente Parte_1
chirografaria; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e, alla luce di quanto dedotto in narrativa, ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti, con condanna della Parte_1 al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Curatela opposta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.".
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale della parti e all'udienza del 3.2.2025
è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità della domanda di risoluzione per inadempimento, proposta in via principale, e della domanda di annullamento, proposta in via subordinata.
Quanto alla prima, giova osservare, come dedotto dalla difesa della Curatela, che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. artt. 150 ss. CCII), così come la dichiarazione di fallimento nel contesto normativo regolato dal R.D. n. 267/1942 (cfr. artt. 51 ss. CCII), apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore, cristallizzando le posizioni giuridiche maturate da ciascuno sino a tale data (compreso l'attivo e il passivo del soggetto in liquidazione giudiziale), in ossequio al principio della par condicio creditorum.
Ne deriva l'improponibilità, successivamente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale (così come, in precedenza, di fallimento), di azioni c.d. costitutive idonee ad incidere ex post sull'asse patrimoniale del soggetto dichiarato insolvente (si noti che, nella specie, il contratto di affitto di azienda non prevede neppure una clausola risolutiva espressa di cui potesse avvalersi l'affittuario).
In questo senso si è infatti pronunciata la giurisprudenza di legittimità per cui nei contratti con prestazioni corrispettive, intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l'altro non può proporre l'azione di risoluzione contro la curatela, con effetti, cioè, nei confronti della massa, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, con la conseguenza che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della par condicio. Tale principio opera, per i fatti di inadempimento anteriori al fallimento, anche quando il curatore sia subentrato nel contratto ex art. 72 legge fall. (tra le altre, Cass. 826/2018; 7178/2002;
3708/1983).
Diversamente, la domanda costitutiva è ammissibile se il creditore adempiente abbia introdotto domanda giudiziale finalizzata all'accertamento dell'inadempimento ed alla pronuncia risolutoria costitutiva (ovvero finalizzata all'annullamento) in data anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di fallimento. In tal caso, infatti, il patrimonio del soggetto in liquidazione giudiziale o fallito si cristallizza, al momento della declaratoria di liquidazione o fallimento, con la pendenza dell'azione di risoluzione (o di annullamento) già proposta.
Tuttavia, nel caso di specie la domanda di risoluzione è stata proposta solo dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto fin qui esposto, trova conferma nell'art. 172 co. 5 CCII a mente del quale "L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti,
l'efficacia della trascrizione della domanda;
se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.". Quindi, è il legislatore che espressamente prevede l'ammissibilità dell'azione di risoluzione che precede l'apertura della procedura liquidatoria, coerentemente con il principio di cristallizzazione del patrimonio del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale.
Non è idonea a superare le esposte considerazioni la deduzione della difesa opponente per cui non sarebbe da escludere la possibilità di far valere, in sede di verificazione dei crediti, la pretesa conseguenziale, previo accertamento incidenter tantum del relativo presupposto.
Pur volendo considerare implicita la richiesta di accertamento incidentale rispetto ad una domanda, come nella specie, volta all'accertamento in via principale (della risoluzione ma anche dell'annullamento, sia pure subordinato), ragionando come dedotto dalla difesa opponente si finirebbe per eludere il principio di cristallizzazione del patrimonio del soggetto in liquidazione giudiziale o fallito, oltre che le norme che disciplinano i rapporti giuridici pendenti (esistenti cioè al momento dell'apertura della procedura) di cui agli artt. 172 ss. CCII ed, in particolare, nella specie all'art. 184 CCII sul contratto di affitto d'azienda. Infatti, l'effetto restitutorio non può che essere la conseguenza di una pronuncia costitutiva (di risoluzione per inadempimento o di annullamento) che eliminando dal mondo giuridico il contratto determina gli effetti restitutori e affermare che sia sufficiente un accertamento incidentale contraddice questa logica. In sostanza, poi, si precluderebbe al Curatore di operare le decisioni demandategli dai menzionati articoli che riguardano i rapporti giuridici esistenti nel patrimonio del soggetto in liquidazione giudiziale o fallito al momento dell'apertura della procedura.
In ogni caso, la domanda di risoluzione per inadempimento è infondata.
La stessa si fonda sull'assunto che il valore delle attrezzature indicato in contratto (€ 265.000)
sarebbe di gran lunga superiore rispetto a quello reale (€ 75.000) e che per tale motivo "è dato riscontrare un grave inadempimento contrattuale della per aver concesso in Parte_2
affitto e promesso in vendita un complesso di beni affetti da vizi e/o mancanza di qualità promesse del valore notevolmente inferiore rispetto a quanto dichiarato e garantito con conseguente determinazione di un canone di affitto e di un prezzo di vendita non congruo ...".
Pur volendo ritenere attendibile la perizia di parte prodotta in atti, va comunque osservato che, in tema di affitto/cessione di azienda, le doglianze relative al valore dei beni oggetto del contratto non riguardano una caratteristica del bene compreso nell'azienda del quale quindi si possa ipotizzare un vizio ai sensi dell'art. 1490 c.c. in tema di vizi della cosa venduta, ma è una qualità immateriale dell'azienda stessa che potrebbe rilevare solo ex artt. 1453 e 1497 c.c., ma nella specie dalla lettura del contratto (ed, in particolare, dall'esame del tenore letterale degli artt. 3 (canone di affitto) e 9
(preliminare di cessione) del contratto in cui sono puntualmente esposte le condizioni economiche), come dedotto dalla difesa della liquidazione giudiziale, si evince chiaramente l'insussistenza di alcuna promessa di "valore" dei beni aziendali da parte della concedente.
Per le stesse ragioni per cui è stata dichiarata inammissibile l'azione (costitutiva) di risoluzione per inadempimento va dichiarata inammissibile l'azione di annullamento, proposta in via subordinata, poiché anch'essa ha natura costitutiva.
Inoltre, rispetto a tale azione rileva un ulteriore profilo di inammissibilità poiché è pacifico in atti che con il ricorso ex art. 201 CCII proposto dall'opponente non è stata avanzata l'azione di annullamento per vizio del consenso, proposta per la prima volta soltanto nel presente procedimento di opposizione. Invero, nel giudizio di opposizione allo stato passivo che ha natura impugnatoria ed
è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo (tra le altre,
Cass. 26225/2017).
Comunque, anche l'azione di annullamento è infondata. La difesa della società opponente assume che, in virtù della dedotta discrasia di valore delle attrezzature tra previsione contrattuale e perizia di parte "è configurabile una ipotesi di vizio del consenso sub specie di errore, essenziale e riconoscibile, che si colloca nel momento della formazione della volontà negoziale".
In realtà, considerato che, come visto, l'affittuario ha consapevolmente preso parte alla stesura dell'accordo negoziale riguardo anche al valore del contratto, va rilevato che l'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare (tra le altre, Cass. 29010/2018).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014, applicando lo scaglione per le cause di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00.
Infine, va accolta la domanda ex art. 96, co. 3, c.p.c. poiché le domande proposte sono state respinte sia sul piano dell'ammissibilità che su quello della fondatezza nel merito e sulla base di principi di diritto consolidati.
Si liquida la relativa somma, in via equitativa, in € 1.000,00, tenuto conto del valore e del tenore della causa.
PQM
Rigetta l'opposizione. al pagamento delle spese di lite in favore della Condanna la Parte_1
Liquidazione Giudiziale che liquida in € 7.600,00, oltre accessori di legge. Parte_2
al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. in favore della Condanna la Parte_1
che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge. Controparte_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile del Tribunale, il giorno
9.6.2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana