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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 182/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
30.1.2024
da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 [...]
, Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , Parte_13 Parte_14
- ricorrente –
rappresentati e difesi dall'Avvocato SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliate presso il suo indirizzo PEC
Email_1
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
1 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. Stefano Capponi e Dott.ssa , ed
[...] CP_3 Testimone_1
elettivamente domiciliato in Venezia presso l' , via Controparte_2
Forte Marghera n. 191
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015
n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il
, in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare a ciascuna Controparte_1
ricorrente la predetta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di € 500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente:
- per aa.ss. 2019 – 2022 (3 anni) € 1.500,00 Parte_1
- per a.s. 2021 – 2022 (1 anno) € 500,00 Parte_2
- per aa.ss. 2017 – 2022 (5 anni) € 2.500,00 Parte_3
- per aa.ss. 2020 – 2022 (2 anni) € 1.000,00 Parte_4
- per aa.ss. 2018-2020–2021-2022 (3 anni) € 1.500,00 Parte_5
- per aa.ss. 2018 – 2022 (4 anni) € 2.000,00 Parte_6
- per aa.ss. 2019 – 2022 (3 anni) € 1.500,00 Parte_7
- per a.s. 2021 – 2022 (1 anno) € 500,00 Parte_8
- per aa.ss. 2020 – 2022 (2 anni) € 1.000,00 Parte_9
- per aa.ss. 2017 – 2021 (4 anni) € 2.000,00 Parte_15
- per a.s. 2017 – 2018 (1 anno) € 500,00 Parte_11
- per aa.ss. 2018 – 2022 (4 anni) € 2.000,00 Parte_12
- per aa.ss. 2017 – 2022 (5 anni) € 2.500,00 Parte_13
- per 2020 – 2022 (2 anni) € 1.000,00, Parte_16
maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
2 IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio si accerti che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo - l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del al pagamento delle somme indicate “in principalità” deve Controparte_1
intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascuna ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 49,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022
n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente:
dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti al punto 2);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti indicati in epigrafe oltre ad altro ricorrente originario, Parte_17
esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docenti nel corso di taluni anni scolastici, ed agivano in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, proprio in quanto titolari
[...]
di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s.
3 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a loro favore dell'importo nominale di Controparte_1
valore corrispondente, oltre accessori, quale contributo alla formazione professionale,
tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgevano domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via Controparte_1
preliminare il difetto di competenza territoriale in relazione a Parte_17
l'intervenuta prescrizione quinquennale per talune annualità in relazione ad alcuni ricorrenti e l'infondatezza della domanda risarcitoria per le ricorrenti e Parte_8
in quanto non più in servizio al momento del deposito del ricorso. Nel merito Pt_2
negava la spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente.
3. In sede di prima udienza veniva dichiarata l'incompetenza territoriale in relazione alla domanda di e la causa rinviata per la discussione, ove perveniva Parte_17
all'udienza odierna previo deposto di note conclusive, dimessa nelle more da parte ricorrente ulteriore documentazione riferita all'inserimento dei ricorrenti nel cd. circuito scolastico.
4 § § § § § § § § § §
4. Va premesso che i ricorrenti lamentano il mancato accredito sulla “Carta elettronica”
del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s.:
- per aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze annuali o Parte_1
fin al termine delle attività didattiche)
- per a.s. 2021/22: supplenza fino al termine delle attività Parte_2
didattiche
- per aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 (tutte Parte_3
supplenze annuali o fin al termine delle attività didattiche)
- per 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze annuali o fin Parte_18
al termine delle attività didattiche)
- per aa.ss. 2018/19, 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze annuali o Parte_5
fin al termine delle attività didattiche)
- per aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze Parte_6
annuali o fin al termine delle attività didattiche)
- per aa.ss. 2019/20, 2020/21e 2021/22 (tutte supplenze Parte_7
annuali o fin al termine delle attività didattiche)
- per a.s. 2021/22: incarico annuale come docente di religione;
Parte_8
- per aa.ss. 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze annuali o fin Parte_9
al termine delle attività didattiche)
- per aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 (tutte Parte_15
supplenze annuali o fin al termine delle attività didattiche)
- per a.s. 2017/18 (supplenza fino al termine delle attività didattiche) Parte_11
- per aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 (tutte Parte_12
supplenze annuali o fin al termine delle attività didattiche)
- per aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 (tutti Parte_13
incarichi annuali di religione)
5 - per aa.ss. 2020/21 e 2021/22 (tutte supplenze annuali o fin al Parte_14
termine delle attività didattiche).
6. E' documentato l'attuale inserimento dei ricorrenti nel cd. “circuito scolastico” eccetto che con riferimento a . Controparte_4
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
8. Quindi la carta docente avrebbe dovuto essere assegnata con accredito di € 500,00 per anno scolastico in relazione ai ricorrenti ed alle annualità scolastiche tutte sopra suindicate.
9. Il diritto all'accredito è tuttavia prescritto in relazione all'a.s. 2017/2018 per i ricorrenti
, Parte_3 Parte_15 Parte_19
ed all'a.s. 2018/2019 per i ricorrenti , Parte_13 Parte_3
, , Parte_5 Parte_6 Parte_15
e ,
[...] Parte_12 Parte_13
considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è la notifica del ricorso avvenuta in data 12.2.2024. Sul punto si conviene infatti con l'orientamento della
Cassazione secondo cui opera il termine quinquennale di cui all'art. 2958 n. 4 c.c. con dies a quo individuato nel momento di insorgenza del diritto, da riferire alla data di stipulazione del relativo contratto di supplenza o di successiva apertura del termine per l'inserimento della richiesta nel portale attivato a questo fine dall'Amministrazione
(Cass., 29961/23).
6 10. In relazione alle altre annualità, considerato l'attuale inserimento nel circuito scolastico
- da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento -, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per:
- per € 1.500,00; Parte_1
- per € 500,00; Parte_2
- per € 1.500,00 Parte_20
- per € 1.000,00 Parte_4
- per € 1.500,00 Parte_5
- per € 1.500,00 Parte_6
- per € 1.500,00 Parte_7
- per € 1.000,00 Parte_9
- per € 1.000,00 Parte_15
- per € 1.500,00 Parte_12
- per € 1.500,00 Parte_13
- per € 1.000,00 Parte_14
con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a loro CP_1
favore, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
11. Quanto alla ricorrente non più inserita nel circuito scolastico, per la quale Parte_8
viene in considerazione la domanda subordinata di risarcimento del danno (cfr. anche sul punto Cassazione, 29961/23), la domanda va rigettata per carenza di alcuna deduzione oltre che prova in punto danno patito, non potendo accogliersi la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il danno sarebbe in re ipsa per il solo fatto di aver prestato attività come docente senza ottenere l'accredito della carta docente.
12. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, sono compensate per un terzo in ragione della reciproca soccombenza e per il residuo poste a carico del , con liquidazione a CP_1
7 favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario, stante la prevalente soccombenza dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica a favore di:
- per € 1.500,00; Parte_1
- per € 500,00; Parte_2
- per € 1.500,00 Parte_20
- per € 1.000,00 Parte_4
- per € 1.500,00 Parte_5
- per € 1.500,00 Parte_6
- per € 1.500,00 Parte_7
- per € 1.000,00 Parte_9
- per € 1.000,00 Parte_15
- per € 1.000,00 Parte_12
- per € 1.500,00 Parte_13
- per € 1.000,00 Parte_14
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior CP_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Rigetta la domanda in relazione ai ricorrenti e Pt_11 Parte_8
Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti, e condanna il convenuto a rifondere CP_1
al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato antistatario - le residue spese di lite,
liquidate in € 6.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 118,50.
Venezia, 22/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
8