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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 938/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Barison Consigliere
Dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, coma mandato in atti, dall'Avv. PIEROBON REGINA appellante e
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 coma mandato in atti, dall'Avv. SPINAZZE' MARIO appellato oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza del Tribunale di
Belluno n. 177/2024 del 15.4.2024, pubblicata il 26.4.2024, notificata il 26.4.2024
Conclusioni di parte appellante: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 177/2024 pronunciata in data 15/04/2024 dal Tribunale di Belluno, in persona del Giudice Unico dott. Beniamino Margiotta, R.G. 446/2022, pubblicata in data 26/04/2024 e notificata in data 26/04/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, contestata ed eccepita l'inattendibilità della testimonianza del teste , in merito a cui il legale rappresentante di ha provveduto a ES Pt_1 sporgere querela per falsa testimonianza, prodotta in atti, considerate le prove documentali agli atti (nota di accredito doc. 7 redatta sulla base dell'intesa di cui al doc. 8 a dimostrazione che l'accordo c'è stato) che comprovano, per tabulas, l'intesa o storno della somma che annulla il credito ingiunto, - in via principale: revocarsi il d.i. opposto e, in ogni caso, rigettarsi ogni avversa richiesta di condanna di al Pt_1 pagamento delle fatture azionate nel ricorso monitorio. - in ogni caso: accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da parte di per le fatture azionate in ricorso Pt_1 monitorio da parte di . - Con condanna alla restituzione delle somme CP_2 versate in ragione della concessa p.e. al d.i. opposto. Spese di lite integralmente rifuse”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con condanna dell'appellato a restituire all'appellante la somma di € 49.706,11 ricevuta in forza del decreto ingiuntivo n.
65/2022 e della sentenza oggetto della presente impugnazione, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo (cfr. all. A fascicolo di primo grado – prima memoria art. 183 cpc; cfr. all. C)”; conclusioni di parte appellata: “In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello di avverso la sentenza n.177/2024 del Parte_1
Tribunale di Belluno. Nel merito: disattesa ogni contraria istanza di controparte Pt_1
opponente appellante, confermare la sentenza del Tribunale di Belluno
[...]
n.177/2024, con ampia condanna di a tutte le spese, competenze ed onorari Parte_1 di questo procedimento, oltre il contributo ex art.14 T.F., Registro, CPA e IVA come per legge e di ogni successiva occorrendo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. radicava presso il Tribunale di Belluno giudizio di opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2022 del 14.3.2022, chiesto ed ottenuto da
[...]
titolare della omonima ditta individuale DP Elettronica di DA ON Bruno, P_
a saldo delle fatture nn. 4, 10 e 18 del 2018 per l'importo di €26.245,93, oltre interessi come da domanda, oltre alle spese di procedura. pag. 2/9 1.2. La domanda di ingiunzione della aveva ad oggetto un riferito credito CP_2 verso a titolo di saldo delle “fatture nn. 4, 10, 14 tutte emesse nel 2018”, Parte_1
“per somma totale in sorte capitale di €.53.745,80” sulla asserzione dell'ingiungente che “Il debito è stato già parzialmente adempiuto dal debitore nella somma di
€.27.499,87 e dunque riconosciuto in principio di pagamento, per cui ad oggi esita al saldo la residua somma di €.26.245,93”.
1.3. L'opponente deduceva che non vi fosse alcun credito residuo a favore dell'ingiungente nei confronti dell'ingiunta, giacché, a fronte delle fatture emesse, aveva già provveduto al saldo integrale del dovuto, considerata la nota di Parte_1 credito n. 27/001 del 02 Aprile 2021 per l'importo di € 27.000,33 emessa da
[...]
relativamente alla fattura n. 10/2018, erroneamente e fraudolentemente CP_2 azionata in via monitoria per intero, senza dare conto della predetta nota di credito (doc.
1) emessa a seguito di intervenuto accordo delle parti come da doc. n. 18 dimesso in primo grado.
1.4. Si costituiva parte opposta, la quale eccepiva che la nota di credito del 2.4.2021, era stata emessa da soggetto diverso dell'opposta, vale a dire dalla società DP S.a.s. (p.iva
) e non dalla ditta individuale DA ON (0118530252) e proprio perché P.IVA_2 erroneamente emessa, la nota di credito veniva successivamente stornata da DP S.a.s. con successiva nota di debito n.38 del 17.06.21.
1.5. All'esito dell'espletamento delle prove orali il tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando parte opponente al pagamento delle spese legali.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Primo motivo di appello.
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado avrebbe emesso la decisione sopra indicata in violazione dell'art. 115, co. I, c.p.c. e dell'art. 1236 c.c., non avendo valutato le prove documentali in atti, travisando il contenuto dei documenti che hanno basato la sua decisione.
2.1.2.In particolare ribadisce che: a) la ditta individuale era stata cancellata dal registro imprese ad aprile 2019 (cfr. doc. 20 fascicolo di primo grado); b) nel 2021 al signor P_ era riconducibile una sola azienda in grado di emettere validi documenti fiscali
[...]
pag. 3/9 ossia la DP AS (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado): c) lo stesso signor P_ sentito all'udienza del 26/05/2023, aveva ammesso che la ditta individuale era stata chiusa nel 2018 e quindi “per tale motivo non potevo fare alcun documento” (cfr. verbale udienza 26/05/2023 sub 4).
2.1.3. Secondo la prospettazione attorea, DP AS, pertanto, non sarebbe affatto un soggetto estraneo e terzo ma la società a cui il signor ha trasferito e conferito il P_ rapporto contrattuale che egli aveva con a seguito della cancellazione della ditta Pt_1 individuale con cui non poteva più emettere documenti fiscali, tanto che DP AS ha incassato sul proprio conto corrente il saldo dovuto da al netto della nota di Pt_1 credito, senza mai restituirlo.
2.1.4. La nota di credito, prima emessa in forma cartacea come n. 20 del 28/02/2021 e poi riemessa in formato elettronico come n. 27 in data 02/04/2021, pur non valendo quale valido documento fiscale, in quanto la prima emessa in forma cartacea e la seconda annullata mediante la nota di debito, costituirebbe comunque un documento proveniente dal signor che, con essa, ha rinunciato al credito corrispondente, P_ con conseguente liberazione di Pt_1
2.2. Quale secondo motivo di censura, l'appellante deduce come le condotte delle parti dimostrerebbero il raggiungimento di un accordo circa lo sconto da applicare al credito vantato dal signor ed esattamente quello riepilogato dall'Ing. nel doc. P_ ES
18.
2.2.1. Il Giudice di primo grado avrebbe pertanto errato laddove, basandosi sulle sole dichiarazioni del teste ha ritenuto non raggiunta la prova della conclusione di un ES accordo tra le parti in forza del quale non sarebbe dovuto alcunché in aggiunta a quanto già pagato.
2.3. Deduce che nel 2021 al signor era riconducibile una sola azienda in grado P_ di emettere validi documenti fiscali ossia la DP AS (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado). Lo stesso signor sentito all'udienza del 26/05/2023, aveva ammesso P_ che la ditta individuale era stata chiusa nel 2018 e, quindi, “per tale motivo non potevo fare alcun documento” (cfr. verbale udienza 26/05/2023 sub 4); in data 04/02/2021, vi sarebbe stato un incontro tra il convenuto opposto e il legale rappresentante dell'opponente, verbalizzato dall'Ing. per riepilogare la contabilità, verificare le ES
pag. 4/9 fatture e i pagamenti e discutere i termini di un accordo sia con riferimento ai lavori eseguiti presso sia presso la villa del suo legale rappresentante. La circostanza Pt_1 che tale incontro sia avvenuto è pacifica, per stessa ammissione del convenuto opposto e per la conferma testimoniale resa dall'Ing. (cfr. verbale udienza 26/05/2023 sub ES
1, 2).
2.4. ha provveduto a corrispondere il saldo del dovuto pari ad € 27.499,87, al Parte_1 netto della nota di credito emessa da DP AS, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...], ossia sul conto corrente di cui era intestataria DP AS come riportato anche sulla fattura n. 19/2021 emessa dalla DP AS
(cfr. docc. 9 e 19 fascicolo di primo grado).
2.5. La testimonianza del teste sarebbe superata dall'e-mail del 10/02/2021 ES allegata alla querela depositata all'udienza del 07/06/2023, ove egli, inoltrando il doc.
18 al signor , scrive: “ per dirlo a cui va bene”. A tale e- Pt_2 Parte_3 P_ mail, il signor ha risposto “Ok attendo documenti” e i documenti, infatti, poi Pt_2 sono arrivati a conferma del raggiungimento dell'accordo di sconto.
3.Si è costituito l'appellato il quale ha instato per il rigetto del P_ gravame.
3.1.La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 29.9.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Il primo motivo non merita pregio.
1.1. Invero l'importo azionato in via monitoria afferisce al saldo del compenso maturato a titolo di corrispettivo del contratto d'opera professionale perfezionato nel
2017 - per pacifica ammissione delle parti - tra la ditta individuale Controparte_3
e la società avente ad oggetto la realizzazione di impianti
[...] Parte_1 elettrici presso il cantiere dell'esercizio commerciale di sito in Postioma Parte_1
(TV), via Fermi, n. 43, opere ultimate nel 2018.
2.1.2. Osserva la Corte come dalle visure camerali (doc. n. 20) in atti risulta che il sig.
è stato titolare della ditta individuale , cessata ad aprile 2019, P_ CP_2 nonché all'attualità amministratore e legale rappresentante della DP Elettronica S.a.s.,
pag. 5/9 costituita nel 2010 ancora in attività: trattasi di due soggetti giuridici distinti, dotati ciascuno di numero di partita IVA e sede legale differente.
2.1.3. Non coglie nel segno la prospettazione attorea, peraltro inammissibile in quanto dedotta per la prima volta solo in appello, della intervenuta trasformazione della ditta individuale nella s.a.s., essendo le predette società state costituite separatamente ed in epoca antecedente al 2017, anno della conclusione del contratto tra le odierne parti in causa.
2.1.3.bis. Ancora inammissibile, in quanto tardiva, è la dedotta cessione e/o subentro nella posizione contrattuale da parte della DP S.a.s., mai allegata in primo grado.
2.1.4.Di ciò è documentale conferma il fatto che le fatture azionate alla base del credito sono state emesse esclusivamente dalla ditta individuale nel 2018, vale a dire prima della cancellazione della ditta dal registro delle imprese.
2.1.5. Pertanto, la nota di credito n. 27 del 02/04/2021, successivamente stornata il con nota di debito del 17.6.2021, in quanto emessa da DP Elettronica S.a.s., soggetto diverso dalla ditta individuale, non può valere come dichiarazione di remissione del credito ex art. 1236 c.c. con efficacia vincolante per la ditta, peraltro già cancellata, né costituire fatto estintivo del credito oggetto della domanda principale dell'opposto e valido titolo dell'eccezione paralizzante di compensazione spiegata dalla società opponente debitrice ex art. 1243 c.c., difettando il requisito della provenienza dal creditore e quindi della certezza (cfr. Cass. n.n. 16196/2025; 23924/2024; SU n.
2322/72016).
2.2. Anche il secondo profilo di censura è privo di fondamento, avendo il Tribunale correttamente ritenuto non provato il raggiungimento di un accordo tra la ditta individuale ed il sig. , quale legale rappresentate della volto Pt_2 Parte_1 all'applicazione di uno sconto nella misura di cui al doc. n. 18 prodotto dall'opponente in primo grado rubricato “verbale incontro ing. . ES
2.2.1. Nel predetto documento - avente ad oggetto riepilogo contabilità, pagamenti ed accordo verbale del 4.2.2021 per gli impianti elettrici realizzati dalla ditta DA ON presso CO e Villa AL - viene riportato che “nella riunione del 4.2.2021 si è concordato che la Ditta dal ON emetterà una nota di accredito del valore di
pag. 6/9 €24.545,75 a storno parziale della fattura n. 10/2018. A seguito di detta nota Pt_1 provvederà a saldare la somma di €25.000,00, oltre IVA al 10% per €27.500,00”.
2.2.2.Tale documento, in quanto privo di data e sottoscrizione, non ha trovato conferma nella prova orale espletata, in particolare nella testimonianza del teste ES
(direttore dei lavori di , il quale ha confermato che nel febbraio 2021, Parte_1 in persona del sig. e il sig. si erano incontrati, alla Pt_1 CP_4 P_ presenza del teste, per fare un riepilogo della contabilità e dei pagamenti per gli impianti elettrici realizzati dalla Ditta DA ON e che, in occasione dell'incontro, “è saltata fuori nella discussione anche questa nota di credito, in relazione alla quale non è stata presa una posizione. Ricordo però che sulla base del mio consuntivo risultava un credito da parte di per lavorazioni di circa 50.000,00 (€ 74.000,00-24.420,00) e su CP_2 tale somma il signor aveva fatto un'offerta di chiusura proponendo un Pt_2 pagamento €25.000,00 che non è stato accettato da . P_
2.2.3. In ordine al documento n. 18, il teste ha confermato di averlo redatto successivamente all'incontro e di averlo spedito alle parti: “ADR Preciso che tale documento era un tentativo che ho fatto io mandandolo alle parti per vedere se si accordavano, ma non ha avuto seguito. Il signor non ha accettato in P_ occasione dell'incontro di chiudere ricevendo € 25.000,00 come da offerta fatta dal signor . Nonostante il no del DA ON io ho mandato poi quel documento che Pt_2 riassumeva il possibile accordo ma non ha avuto seguito”.
2.2.4. Ritiene la Corte come la deposizione sopra riportata, anche alla luce della proposta querela per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. (rispetto alla quale il
Gip presso il Tribunale di Belluno ha emesso provvedimento di archiviazione in data
12.8.2024, doc. n. 25 appellante), possa essere ritenuta attendibile in quanto coerente ed emessa da un soggetto nominato direttore dei lavori dalla stessa appellante e quindi in posizione di terzietà tra le parti.
2.2.5. Inoltre, il raggiungimento dell'accordo non può essere dedotto dalla mail inviata dall'Ing. il 10/02/2021, allegata alla querela depositata all'udienza del ES
07/06/2023, ove egli, inoltrando il doc. 18 al signor , scriveva: “ Pt_2 [...]
cui va bene”, essendo la mail non di diretta provenienza e quindi Parte_4 P_ non riferibile al sig. quale titolare della ditta individuale. P_
pag. 7/9 2.2.5.bis. Tardiva, infine, e quindi inammissibile è la dedotta circostanza del pagamento dell'acconto prima e del saldo poi nel conto corrente individuato dal numero IBAN
[...], in quanto pacificamente utilizzato sia dalla ditta individuale (fino alla cancellazione) che dalla s.a.s.
2.2.6. Ad abundatiam rileva la Corte come, essendo il pagamento intervenuto successivamente alla cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese, fosse in facoltà del creditore DA ON imputare il residuo importo dovuto P_ in un conto corrente ancora in essere.
2.2.7. Ogni altra questione è assorbita.
2.2.8. L'appello pertanto deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. .Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Belluno n.
177/2024 del 15.4.2024, pubblicata il 26.4.2024, notificata il 26.4.2024;
2) condanna la parte appellante in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore di parte appellata Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese liquidate in €3.966,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 30/09/2025.
pag. 8/9 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Franzoso
Il Presidente
Dott. Luca Boccuni
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 938/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Barison Consigliere
Dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, coma mandato in atti, dall'Avv. PIEROBON REGINA appellante e
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 coma mandato in atti, dall'Avv. SPINAZZE' MARIO appellato oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza del Tribunale di
Belluno n. 177/2024 del 15.4.2024, pubblicata il 26.4.2024, notificata il 26.4.2024
Conclusioni di parte appellante: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 177/2024 pronunciata in data 15/04/2024 dal Tribunale di Belluno, in persona del Giudice Unico dott. Beniamino Margiotta, R.G. 446/2022, pubblicata in data 26/04/2024 e notificata in data 26/04/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, contestata ed eccepita l'inattendibilità della testimonianza del teste , in merito a cui il legale rappresentante di ha provveduto a ES Pt_1 sporgere querela per falsa testimonianza, prodotta in atti, considerate le prove documentali agli atti (nota di accredito doc. 7 redatta sulla base dell'intesa di cui al doc. 8 a dimostrazione che l'accordo c'è stato) che comprovano, per tabulas, l'intesa o storno della somma che annulla il credito ingiunto, - in via principale: revocarsi il d.i. opposto e, in ogni caso, rigettarsi ogni avversa richiesta di condanna di al Pt_1 pagamento delle fatture azionate nel ricorso monitorio. - in ogni caso: accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da parte di per le fatture azionate in ricorso Pt_1 monitorio da parte di . - Con condanna alla restituzione delle somme CP_2 versate in ragione della concessa p.e. al d.i. opposto. Spese di lite integralmente rifuse”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con condanna dell'appellato a restituire all'appellante la somma di € 49.706,11 ricevuta in forza del decreto ingiuntivo n.
65/2022 e della sentenza oggetto della presente impugnazione, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo (cfr. all. A fascicolo di primo grado – prima memoria art. 183 cpc; cfr. all. C)”; conclusioni di parte appellata: “In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello di avverso la sentenza n.177/2024 del Parte_1
Tribunale di Belluno. Nel merito: disattesa ogni contraria istanza di controparte Pt_1
opponente appellante, confermare la sentenza del Tribunale di Belluno
[...]
n.177/2024, con ampia condanna di a tutte le spese, competenze ed onorari Parte_1 di questo procedimento, oltre il contributo ex art.14 T.F., Registro, CPA e IVA come per legge e di ogni successiva occorrendo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. radicava presso il Tribunale di Belluno giudizio di opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2022 del 14.3.2022, chiesto ed ottenuto da
[...]
titolare della omonima ditta individuale DP Elettronica di DA ON Bruno, P_
a saldo delle fatture nn. 4, 10 e 18 del 2018 per l'importo di €26.245,93, oltre interessi come da domanda, oltre alle spese di procedura. pag. 2/9 1.2. La domanda di ingiunzione della aveva ad oggetto un riferito credito CP_2 verso a titolo di saldo delle “fatture nn. 4, 10, 14 tutte emesse nel 2018”, Parte_1
“per somma totale in sorte capitale di €.53.745,80” sulla asserzione dell'ingiungente che “Il debito è stato già parzialmente adempiuto dal debitore nella somma di
€.27.499,87 e dunque riconosciuto in principio di pagamento, per cui ad oggi esita al saldo la residua somma di €.26.245,93”.
1.3. L'opponente deduceva che non vi fosse alcun credito residuo a favore dell'ingiungente nei confronti dell'ingiunta, giacché, a fronte delle fatture emesse, aveva già provveduto al saldo integrale del dovuto, considerata la nota di Parte_1 credito n. 27/001 del 02 Aprile 2021 per l'importo di € 27.000,33 emessa da
[...]
relativamente alla fattura n. 10/2018, erroneamente e fraudolentemente CP_2 azionata in via monitoria per intero, senza dare conto della predetta nota di credito (doc.
1) emessa a seguito di intervenuto accordo delle parti come da doc. n. 18 dimesso in primo grado.
1.4. Si costituiva parte opposta, la quale eccepiva che la nota di credito del 2.4.2021, era stata emessa da soggetto diverso dell'opposta, vale a dire dalla società DP S.a.s. (p.iva
) e non dalla ditta individuale DA ON (0118530252) e proprio perché P.IVA_2 erroneamente emessa, la nota di credito veniva successivamente stornata da DP S.a.s. con successiva nota di debito n.38 del 17.06.21.
1.5. All'esito dell'espletamento delle prove orali il tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando parte opponente al pagamento delle spese legali.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Primo motivo di appello.
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado avrebbe emesso la decisione sopra indicata in violazione dell'art. 115, co. I, c.p.c. e dell'art. 1236 c.c., non avendo valutato le prove documentali in atti, travisando il contenuto dei documenti che hanno basato la sua decisione.
2.1.2.In particolare ribadisce che: a) la ditta individuale era stata cancellata dal registro imprese ad aprile 2019 (cfr. doc. 20 fascicolo di primo grado); b) nel 2021 al signor P_ era riconducibile una sola azienda in grado di emettere validi documenti fiscali
[...]
pag. 3/9 ossia la DP AS (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado): c) lo stesso signor P_ sentito all'udienza del 26/05/2023, aveva ammesso che la ditta individuale era stata chiusa nel 2018 e quindi “per tale motivo non potevo fare alcun documento” (cfr. verbale udienza 26/05/2023 sub 4).
2.1.3. Secondo la prospettazione attorea, DP AS, pertanto, non sarebbe affatto un soggetto estraneo e terzo ma la società a cui il signor ha trasferito e conferito il P_ rapporto contrattuale che egli aveva con a seguito della cancellazione della ditta Pt_1 individuale con cui non poteva più emettere documenti fiscali, tanto che DP AS ha incassato sul proprio conto corrente il saldo dovuto da al netto della nota di Pt_1 credito, senza mai restituirlo.
2.1.4. La nota di credito, prima emessa in forma cartacea come n. 20 del 28/02/2021 e poi riemessa in formato elettronico come n. 27 in data 02/04/2021, pur non valendo quale valido documento fiscale, in quanto la prima emessa in forma cartacea e la seconda annullata mediante la nota di debito, costituirebbe comunque un documento proveniente dal signor che, con essa, ha rinunciato al credito corrispondente, P_ con conseguente liberazione di Pt_1
2.2. Quale secondo motivo di censura, l'appellante deduce come le condotte delle parti dimostrerebbero il raggiungimento di un accordo circa lo sconto da applicare al credito vantato dal signor ed esattamente quello riepilogato dall'Ing. nel doc. P_ ES
18.
2.2.1. Il Giudice di primo grado avrebbe pertanto errato laddove, basandosi sulle sole dichiarazioni del teste ha ritenuto non raggiunta la prova della conclusione di un ES accordo tra le parti in forza del quale non sarebbe dovuto alcunché in aggiunta a quanto già pagato.
2.3. Deduce che nel 2021 al signor era riconducibile una sola azienda in grado P_ di emettere validi documenti fiscali ossia la DP AS (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado). Lo stesso signor sentito all'udienza del 26/05/2023, aveva ammesso P_ che la ditta individuale era stata chiusa nel 2018 e, quindi, “per tale motivo non potevo fare alcun documento” (cfr. verbale udienza 26/05/2023 sub 4); in data 04/02/2021, vi sarebbe stato un incontro tra il convenuto opposto e il legale rappresentante dell'opponente, verbalizzato dall'Ing. per riepilogare la contabilità, verificare le ES
pag. 4/9 fatture e i pagamenti e discutere i termini di un accordo sia con riferimento ai lavori eseguiti presso sia presso la villa del suo legale rappresentante. La circostanza Pt_1 che tale incontro sia avvenuto è pacifica, per stessa ammissione del convenuto opposto e per la conferma testimoniale resa dall'Ing. (cfr. verbale udienza 26/05/2023 sub ES
1, 2).
2.4. ha provveduto a corrispondere il saldo del dovuto pari ad € 27.499,87, al Parte_1 netto della nota di credito emessa da DP AS, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...], ossia sul conto corrente di cui era intestataria DP AS come riportato anche sulla fattura n. 19/2021 emessa dalla DP AS
(cfr. docc. 9 e 19 fascicolo di primo grado).
2.5. La testimonianza del teste sarebbe superata dall'e-mail del 10/02/2021 ES allegata alla querela depositata all'udienza del 07/06/2023, ove egli, inoltrando il doc.
18 al signor , scrive: “ per dirlo a cui va bene”. A tale e- Pt_2 Parte_3 P_ mail, il signor ha risposto “Ok attendo documenti” e i documenti, infatti, poi Pt_2 sono arrivati a conferma del raggiungimento dell'accordo di sconto.
3.Si è costituito l'appellato il quale ha instato per il rigetto del P_ gravame.
3.1.La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 29.9.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Il primo motivo non merita pregio.
1.1. Invero l'importo azionato in via monitoria afferisce al saldo del compenso maturato a titolo di corrispettivo del contratto d'opera professionale perfezionato nel
2017 - per pacifica ammissione delle parti - tra la ditta individuale Controparte_3
e la società avente ad oggetto la realizzazione di impianti
[...] Parte_1 elettrici presso il cantiere dell'esercizio commerciale di sito in Postioma Parte_1
(TV), via Fermi, n. 43, opere ultimate nel 2018.
2.1.2. Osserva la Corte come dalle visure camerali (doc. n. 20) in atti risulta che il sig.
è stato titolare della ditta individuale , cessata ad aprile 2019, P_ CP_2 nonché all'attualità amministratore e legale rappresentante della DP Elettronica S.a.s.,
pag. 5/9 costituita nel 2010 ancora in attività: trattasi di due soggetti giuridici distinti, dotati ciascuno di numero di partita IVA e sede legale differente.
2.1.3. Non coglie nel segno la prospettazione attorea, peraltro inammissibile in quanto dedotta per la prima volta solo in appello, della intervenuta trasformazione della ditta individuale nella s.a.s., essendo le predette società state costituite separatamente ed in epoca antecedente al 2017, anno della conclusione del contratto tra le odierne parti in causa.
2.1.3.bis. Ancora inammissibile, in quanto tardiva, è la dedotta cessione e/o subentro nella posizione contrattuale da parte della DP S.a.s., mai allegata in primo grado.
2.1.4.Di ciò è documentale conferma il fatto che le fatture azionate alla base del credito sono state emesse esclusivamente dalla ditta individuale nel 2018, vale a dire prima della cancellazione della ditta dal registro delle imprese.
2.1.5. Pertanto, la nota di credito n. 27 del 02/04/2021, successivamente stornata il con nota di debito del 17.6.2021, in quanto emessa da DP Elettronica S.a.s., soggetto diverso dalla ditta individuale, non può valere come dichiarazione di remissione del credito ex art. 1236 c.c. con efficacia vincolante per la ditta, peraltro già cancellata, né costituire fatto estintivo del credito oggetto della domanda principale dell'opposto e valido titolo dell'eccezione paralizzante di compensazione spiegata dalla società opponente debitrice ex art. 1243 c.c., difettando il requisito della provenienza dal creditore e quindi della certezza (cfr. Cass. n.n. 16196/2025; 23924/2024; SU n.
2322/72016).
2.2. Anche il secondo profilo di censura è privo di fondamento, avendo il Tribunale correttamente ritenuto non provato il raggiungimento di un accordo tra la ditta individuale ed il sig. , quale legale rappresentate della volto Pt_2 Parte_1 all'applicazione di uno sconto nella misura di cui al doc. n. 18 prodotto dall'opponente in primo grado rubricato “verbale incontro ing. . ES
2.2.1. Nel predetto documento - avente ad oggetto riepilogo contabilità, pagamenti ed accordo verbale del 4.2.2021 per gli impianti elettrici realizzati dalla ditta DA ON presso CO e Villa AL - viene riportato che “nella riunione del 4.2.2021 si è concordato che la Ditta dal ON emetterà una nota di accredito del valore di
pag. 6/9 €24.545,75 a storno parziale della fattura n. 10/2018. A seguito di detta nota Pt_1 provvederà a saldare la somma di €25.000,00, oltre IVA al 10% per €27.500,00”.
2.2.2.Tale documento, in quanto privo di data e sottoscrizione, non ha trovato conferma nella prova orale espletata, in particolare nella testimonianza del teste ES
(direttore dei lavori di , il quale ha confermato che nel febbraio 2021, Parte_1 in persona del sig. e il sig. si erano incontrati, alla Pt_1 CP_4 P_ presenza del teste, per fare un riepilogo della contabilità e dei pagamenti per gli impianti elettrici realizzati dalla Ditta DA ON e che, in occasione dell'incontro, “è saltata fuori nella discussione anche questa nota di credito, in relazione alla quale non è stata presa una posizione. Ricordo però che sulla base del mio consuntivo risultava un credito da parte di per lavorazioni di circa 50.000,00 (€ 74.000,00-24.420,00) e su CP_2 tale somma il signor aveva fatto un'offerta di chiusura proponendo un Pt_2 pagamento €25.000,00 che non è stato accettato da . P_
2.2.3. In ordine al documento n. 18, il teste ha confermato di averlo redatto successivamente all'incontro e di averlo spedito alle parti: “ADR Preciso che tale documento era un tentativo che ho fatto io mandandolo alle parti per vedere se si accordavano, ma non ha avuto seguito. Il signor non ha accettato in P_ occasione dell'incontro di chiudere ricevendo € 25.000,00 come da offerta fatta dal signor . Nonostante il no del DA ON io ho mandato poi quel documento che Pt_2 riassumeva il possibile accordo ma non ha avuto seguito”.
2.2.4. Ritiene la Corte come la deposizione sopra riportata, anche alla luce della proposta querela per il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. (rispetto alla quale il
Gip presso il Tribunale di Belluno ha emesso provvedimento di archiviazione in data
12.8.2024, doc. n. 25 appellante), possa essere ritenuta attendibile in quanto coerente ed emessa da un soggetto nominato direttore dei lavori dalla stessa appellante e quindi in posizione di terzietà tra le parti.
2.2.5. Inoltre, il raggiungimento dell'accordo non può essere dedotto dalla mail inviata dall'Ing. il 10/02/2021, allegata alla querela depositata all'udienza del ES
07/06/2023, ove egli, inoltrando il doc. 18 al signor , scriveva: “ Pt_2 [...]
cui va bene”, essendo la mail non di diretta provenienza e quindi Parte_4 P_ non riferibile al sig. quale titolare della ditta individuale. P_
pag. 7/9 2.2.5.bis. Tardiva, infine, e quindi inammissibile è la dedotta circostanza del pagamento dell'acconto prima e del saldo poi nel conto corrente individuato dal numero IBAN
[...], in quanto pacificamente utilizzato sia dalla ditta individuale (fino alla cancellazione) che dalla s.a.s.
2.2.6. Ad abundatiam rileva la Corte come, essendo il pagamento intervenuto successivamente alla cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese, fosse in facoltà del creditore DA ON imputare il residuo importo dovuto P_ in un conto corrente ancora in essere.
2.2.7. Ogni altra questione è assorbita.
2.2.8. L'appello pertanto deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. .Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Belluno n.
177/2024 del 15.4.2024, pubblicata il 26.4.2024, notificata il 26.4.2024;
2) condanna la parte appellante in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore di parte appellata Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese liquidate in €3.966,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 30/09/2025.
pag. 8/9 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Franzoso
Il Presidente
Dott. Luca Boccuni
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