Art. 4.
L'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, e' costituita dalle seguenti due parti:
a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 2, calcolata in base alle annualita' vitalizie risultanti dalla tabella C annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 ;
b) dal valore capitale medio della meta' della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'art. 2. Tale valore capitale e' calcolato in lire dodici per ogni lira di rendita.
L'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, e' costituita dalle seguenti due parti:
a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 2, calcolata in base alle annualita' vitalizie risultanti dalla tabella C annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 ;
b) dal valore capitale medio della meta' della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'art. 2. Tale valore capitale e' calcolato in lire dodici per ogni lira di rendita.